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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2923/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale,
così composto dr. LE AI Presidente dr. Francesco Maria Ciaralli Giudice dr. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2923/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGENTI Parte_1 C.F._1 CARLO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 OCCHIGROSSI ALDO resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositata in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.2.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere lo Parte_1 scioglimento del matrimonio che lo stesso ha dedotto di avere contratto in data 27 agosto 2012 in Mandela con la IG.ra , trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune, anno 2012, n. 1, p. Controparte_1 I.
Ha dedotto il ricorrente:
- che dal matrimonio è nata una figlia di nome in data 31/5/2012; Per_1
- che in data 21/5/2018 il Presidente del Tribunale di Tivoli dichiarava la separazione personale per mutuo consenso dei coniugi - che veniva poi omologata dal Tribunale in data 1/8/2018; Pt_1 CP_1
- negli accordi di separazione veniva stabilito che:
“a) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto provvedendo ciascuno al proprio mantenimento;
b) la casa coniugale sita in Mandela, Via Colle Cappellino n. 25 con quanto in essa contenuto, viene assegnata alla moglie essendosi il marito già allontanato sin dal giugno 2013 portando con sé gli effetti personali;
c) la figlia minore di anni 5 viene affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della minore saranno assunte d entrambi in accordo fra loro tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata dalla madre convivendo la minore con la stessa;
d) la figlia è collocata presso la residenza della madre, mentre l'altro genitore potrà vederla e tenerla Per_1 con sé in modo ampio in accordo con la madre ovvero a week end alternati dalla ore 10,00 alle ore 20,00 il sabato e dalle ore10 alle ore 20,00 la domenica senza pernotto per il primo anno e cioè fino al 30/11/2018, attesa la necessità di effettuare un monitoraggio della minore circa i pernotti presso il padre facilitandone gradualmente la realizzazione e fermo restando il pernotto dal padre per i fine settimana a lui spettanti se la bambina anche nel corso del periodo suddetto dovesse manifestare la sua favorevole volontà in tal senso;
nonché a festività alternate;
e) il padre potrà vedere ed avere con sé la figlia anche un pomeriggio a settimana dalle 16,00 alle 20,00 e per due pomeriggi a settimana stesso orario nelle settimane in cui il padre non avrà la bambina con sé per il week end;
f) le ulteriori Festività quali quelle Natalizie e Pasquali verranno alternate trascorrendo la minore il 24 dicembre col padre ed il 25 dicembre con la madre, nonché la Pasqua col padre e la Pasquetta con la madre e viceversa, con rientro a casa per le ore 21,00; mentre per le festività estive la minore trascorrerà col padre 15 giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e con il pernotto da effettuarsi al termine del periodo di monitoraggio come concordato;
g) la minore trascorrerà con ciascun genitore i giorni dei rispettivi compleanni e la festa della mamma e del papà, compatibilmente con gli orari scolastici e rientrando a casa alle ore 20,00;
h) il padre verserà mensilmente entro il giorno 5 alla madre presso il suo domicilio e/o bonifico bancario, la somma di € 250 a partire dal mese di dicembre 2017, quale contributo per il mantenimento della minore da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
i) le spese mediche non coperte da SSN, le spese scolastiche (ivi comprese iscrizioni e tasse scolastiche, gite scolastiche e libri) e le spese per le attività sportive e ricreative preventivamente concordate, sono a carico dei coniugi al 50%; il consenso di ciascun coniuge alle suddette spese riguardo alla minore, si intende espresso
pagina 2 di 4 favorevolmente in caso di invio di telegramma e raccomandata che rimanga senza risposta e/o che non sia ritirata in caso di compiuta giacenza;
l) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Ha dunque chiesto la conferma delle condizioni di cui sopra all'infuori del punto c) per le quali chiede sostanziali modifiche in quanto per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità dovrà essere esercitata da entrambi i genitori e non solo dalla madre trattandosi di affidamento congiunto.
Si è costituita , non opponendosi alla domanda di divorzio né alla conferma delle condizioni Controparte_1 della separazione personale. Ha però manifestato la propria contrarietà alla modifica delle condizioni di cui alla lett. c), rilevando che non è affatto chiaro né il motivo della richiesta né il presupposto relativo al mutamento delle condizioni che potrebbe giustificare la modifica dal momento che la minore continua a convivere con la madre ed entrambi continuano ad esercitare la potestà genitoriale e l'affidamento condiviso.
Tale accordo sulle questioni di ordinaria amministrazione ha facilitato il disbrigo di questioni ordinarie riguardo alla minore che, al contrario potrebbero essere anche ostacolate o ritardate se dovesse ogni volta intervenire il padre.
All'esito dell'udienza presidenziale in data 28 settembre 2022 sono state confermate in via temporanea le statuizioni già vigenti per effetto della separazione consensuale.
Intrapresa la fase di istruzione, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 17 gennaio 2024 è stata disposta l'audizione della minore.
Sulla richiesta delle parti in data 22 febbraio 2024 è stata pronunciata sentenza non definitiva in ordine allo status.
All'udienza del 10 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, come da art. 190 c.p.c..
* * *
Tanto premesso, il Collegio dà anzitutto atto della già avvenuta pronuncia della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio intercorso tra le parti.
La materia del contendere riguarda unicamente la richiesta del ricorrente, cui la resistente si oppone, di modifica della lett. n. c) delle condizioni di separazione, che per il resto entrambe le parti chiedono di confermare.
Al riguardo si osserva che in base alla disciplina normativa di cui all'art. 337 ter cc la regola generale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione è quella dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, regola cui il Giudice può derogare stabilendo che la stessa sia esercitata separatamente.
Osserva il Collegio che la norma prende in considerazione l'ipotesi, per così dire ordinaria, di genitori entrambi conviventi con il minore.
In casi come quello di cui al presente giudizio, laddove i genitori non coabitano, vale la regola, cui non vi è ragione di derogare anche in considerazione della richiesta di entrambe i coniugi di confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale (laddove gli stessi hanno optato per il regime dell'affidamento condiviso)
pagina 3 di 4 secondo la quale ciascuno dei genitori assume le decisioni di ordinaria amministrazione nell'ambito dei rispettivi tempi di permanenza e frequentazione del minore.
Le condizioni stabilite in sede di separazione devono pertanto essere integrate con la precisazione secondo cui allorquando la minore, secondo il regime stabilito consensualmente dalle parti, si trovi presso il padre, sarà quest'ultimo ad assumere le decisioni di ordinaria amministrazione.
Le rimostranze espresse dal ricorrente circa la mancanza di un rapporto significativo con la figlia, confermate dal tenore delle dichiarazioni rese dalla bambina innanzi al giudice istruttore, in assenza di richieste intese ad una modifica del regime di affidamento e dei tempi e dei modi della frequentazione con il genitore non collocatario, non appaiono suscettibili di condurre all'adozione di provvedimenti giudiziali idonei a determinare una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione.
La particolarità degli interessi dedotti nel presente giudizio, la natura necessaria del ricorso all'autorità giudiziaria, la non ravvisabilità di una situazione di soccombenza in senso stretto a carico di alcuna delle parti sono tutte ragioni che conducono alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- dà atto del già avvenuto scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, giusta sentenza non definitiva in ordine allo status pronunciata nel corso del presente giudizio (22 febbraio 2024);
- conferma le condizioni di cui alla separazione consensuale, precisando che le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la figlia sono assunte separatamente da ciascun coniuge in ragione Per_1 del periodo di permanenza della minore presso ciascun genitore;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 6 giugno 2025
il Presidente
LE AI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale,
così composto dr. LE AI Presidente dr. Francesco Maria Ciaralli Giudice dr. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2923/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGENTI Parte_1 C.F._1 CARLO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 OCCHIGROSSI ALDO resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositata in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.2.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere lo Parte_1 scioglimento del matrimonio che lo stesso ha dedotto di avere contratto in data 27 agosto 2012 in Mandela con la IG.ra , trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune, anno 2012, n. 1, p. Controparte_1 I.
Ha dedotto il ricorrente:
- che dal matrimonio è nata una figlia di nome in data 31/5/2012; Per_1
- che in data 21/5/2018 il Presidente del Tribunale di Tivoli dichiarava la separazione personale per mutuo consenso dei coniugi - che veniva poi omologata dal Tribunale in data 1/8/2018; Pt_1 CP_1
- negli accordi di separazione veniva stabilito che:
“a) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto provvedendo ciascuno al proprio mantenimento;
b) la casa coniugale sita in Mandela, Via Colle Cappellino n. 25 con quanto in essa contenuto, viene assegnata alla moglie essendosi il marito già allontanato sin dal giugno 2013 portando con sé gli effetti personali;
c) la figlia minore di anni 5 viene affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della minore saranno assunte d entrambi in accordo fra loro tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata dalla madre convivendo la minore con la stessa;
d) la figlia è collocata presso la residenza della madre, mentre l'altro genitore potrà vederla e tenerla Per_1 con sé in modo ampio in accordo con la madre ovvero a week end alternati dalla ore 10,00 alle ore 20,00 il sabato e dalle ore10 alle ore 20,00 la domenica senza pernotto per il primo anno e cioè fino al 30/11/2018, attesa la necessità di effettuare un monitoraggio della minore circa i pernotti presso il padre facilitandone gradualmente la realizzazione e fermo restando il pernotto dal padre per i fine settimana a lui spettanti se la bambina anche nel corso del periodo suddetto dovesse manifestare la sua favorevole volontà in tal senso;
nonché a festività alternate;
e) il padre potrà vedere ed avere con sé la figlia anche un pomeriggio a settimana dalle 16,00 alle 20,00 e per due pomeriggi a settimana stesso orario nelle settimane in cui il padre non avrà la bambina con sé per il week end;
f) le ulteriori Festività quali quelle Natalizie e Pasquali verranno alternate trascorrendo la minore il 24 dicembre col padre ed il 25 dicembre con la madre, nonché la Pasqua col padre e la Pasquetta con la madre e viceversa, con rientro a casa per le ore 21,00; mentre per le festività estive la minore trascorrerà col padre 15 giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e con il pernotto da effettuarsi al termine del periodo di monitoraggio come concordato;
g) la minore trascorrerà con ciascun genitore i giorni dei rispettivi compleanni e la festa della mamma e del papà, compatibilmente con gli orari scolastici e rientrando a casa alle ore 20,00;
h) il padre verserà mensilmente entro il giorno 5 alla madre presso il suo domicilio e/o bonifico bancario, la somma di € 250 a partire dal mese di dicembre 2017, quale contributo per il mantenimento della minore da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
i) le spese mediche non coperte da SSN, le spese scolastiche (ivi comprese iscrizioni e tasse scolastiche, gite scolastiche e libri) e le spese per le attività sportive e ricreative preventivamente concordate, sono a carico dei coniugi al 50%; il consenso di ciascun coniuge alle suddette spese riguardo alla minore, si intende espresso
pagina 2 di 4 favorevolmente in caso di invio di telegramma e raccomandata che rimanga senza risposta e/o che non sia ritirata in caso di compiuta giacenza;
l) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Ha dunque chiesto la conferma delle condizioni di cui sopra all'infuori del punto c) per le quali chiede sostanziali modifiche in quanto per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità dovrà essere esercitata da entrambi i genitori e non solo dalla madre trattandosi di affidamento congiunto.
Si è costituita , non opponendosi alla domanda di divorzio né alla conferma delle condizioni Controparte_1 della separazione personale. Ha però manifestato la propria contrarietà alla modifica delle condizioni di cui alla lett. c), rilevando che non è affatto chiaro né il motivo della richiesta né il presupposto relativo al mutamento delle condizioni che potrebbe giustificare la modifica dal momento che la minore continua a convivere con la madre ed entrambi continuano ad esercitare la potestà genitoriale e l'affidamento condiviso.
Tale accordo sulle questioni di ordinaria amministrazione ha facilitato il disbrigo di questioni ordinarie riguardo alla minore che, al contrario potrebbero essere anche ostacolate o ritardate se dovesse ogni volta intervenire il padre.
All'esito dell'udienza presidenziale in data 28 settembre 2022 sono state confermate in via temporanea le statuizioni già vigenti per effetto della separazione consensuale.
Intrapresa la fase di istruzione, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 17 gennaio 2024 è stata disposta l'audizione della minore.
Sulla richiesta delle parti in data 22 febbraio 2024 è stata pronunciata sentenza non definitiva in ordine allo status.
All'udienza del 10 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, come da art. 190 c.p.c..
* * *
Tanto premesso, il Collegio dà anzitutto atto della già avvenuta pronuncia della sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio intercorso tra le parti.
La materia del contendere riguarda unicamente la richiesta del ricorrente, cui la resistente si oppone, di modifica della lett. n. c) delle condizioni di separazione, che per il resto entrambe le parti chiedono di confermare.
Al riguardo si osserva che in base alla disciplina normativa di cui all'art. 337 ter cc la regola generale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione è quella dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, regola cui il Giudice può derogare stabilendo che la stessa sia esercitata separatamente.
Osserva il Collegio che la norma prende in considerazione l'ipotesi, per così dire ordinaria, di genitori entrambi conviventi con il minore.
In casi come quello di cui al presente giudizio, laddove i genitori non coabitano, vale la regola, cui non vi è ragione di derogare anche in considerazione della richiesta di entrambe i coniugi di confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale (laddove gli stessi hanno optato per il regime dell'affidamento condiviso)
pagina 3 di 4 secondo la quale ciascuno dei genitori assume le decisioni di ordinaria amministrazione nell'ambito dei rispettivi tempi di permanenza e frequentazione del minore.
Le condizioni stabilite in sede di separazione devono pertanto essere integrate con la precisazione secondo cui allorquando la minore, secondo il regime stabilito consensualmente dalle parti, si trovi presso il padre, sarà quest'ultimo ad assumere le decisioni di ordinaria amministrazione.
Le rimostranze espresse dal ricorrente circa la mancanza di un rapporto significativo con la figlia, confermate dal tenore delle dichiarazioni rese dalla bambina innanzi al giudice istruttore, in assenza di richieste intese ad una modifica del regime di affidamento e dei tempi e dei modi della frequentazione con il genitore non collocatario, non appaiono suscettibili di condurre all'adozione di provvedimenti giudiziali idonei a determinare una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione.
La particolarità degli interessi dedotti nel presente giudizio, la natura necessaria del ricorso all'autorità giudiziaria, la non ravvisabilità di una situazione di soccombenza in senso stretto a carico di alcuna delle parti sono tutte ragioni che conducono alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- dà atto del già avvenuto scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, giusta sentenza non definitiva in ordine allo status pronunciata nel corso del presente giudizio (22 febbraio 2024);
- conferma le condizioni di cui alla separazione consensuale, precisando che le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la figlia sono assunte separatamente da ciascun coniuge in ragione Per_1 del periodo di permanenza della minore presso ciascun genitore;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 6 giugno 2025
il Presidente
LE AI
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