Versione
20 febbraio 1963
20 febbraio 1963
Art. 39. Condanna penale
Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto e' sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.
Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48.
Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto e' sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.
Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 27/02/2020, n. 37Provvedimento: […] che, d'altra parte, l'art. 39 della legge n. 69 del 1963 dispone che le condanne penali comportanti l'interdizione dai pubblici uffici determinano ipso iure la cancellazione o la sospensione del giornalista dall'albo, mentre in ogni altro caso di condanna penale è previsto che il CNOG inizi l'azione disciplinare, ove sussistano le condizioni di cui al successivo art. 48, primo comma (e cioè ove il fatto offenda il decoro e la dignità professionali, ovvero comprometta la reputazione del giornalista o la dignità dell'ordine);Leggi di più...
- ammissibilità·
- autorizzazione a prendere visione e trarre copia degli atti processuali.·
- contraddittorio davanti alla corte costituzionale