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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa. Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1200/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Cosimo Servodio, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
, nato il [...] a [...] (avv. Cosimo Servodio, giusta procura in atti) Controparte_1
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate all'udienza del 30/10/2025 che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le parti, con ricorso ritualmente depositato e notificato, sulla premessa di aver contratto matrimonio concordatario in Montesarchio (BN) il 26/12/2023, che dalla loro unione non sono nati figli e che, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, il Tribunale di Benevento con sentenza nr. 200/2024 in data 17/10/2024 ha omologato la separazione consensuale, hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge.
p. 1/3
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, rileva, la circostanza, che in seguito alla separazione, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Montesarchio (BN) il 26/12/2023 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i seguenti patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto:
- la casa coniugale, di proprietà esclusiva di resterà nella medesima in uso, con gli Parte_1
arredi ivi esistenti, anch'essi di proprietà della medesima . Su tali beni Parte_1 CP_1
riconosce di non vantare alcun diritto, nemmeno di godimento;
[...]
- , si riconosce debitore nei confronti di delle somme di cui al Controparte_1 Parte_1
finanziamento n. 060-07466212, concesso dalla filiale di Napoli, alla medesima Parte_2
e dalla stessa acceso nell'esclusivo interesse del marito che ha personalmente ed Parte_1
esclusivamente beneficiato dell'importo ottenuto.
- stante quanto sopra, si obbliga a corrispondere a , la somma di Controparte_1 Parte_1
€.192 con cadenza mensile da versare entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c intestato a , acceso preso la filiale di Napoli (NA) codice Iban: Parte_1 Parte_2
[...] ciò fino alla totale e puntuale estinzione del finanziamento n. 060-
07466212, di cui al punto precedente, secondo il piano di ammortamento allegato, si estinguerà con il pagamento della rata scadente in data 3/5/2033;
- tenuto conto delle ragioni che hanno condotto al divorzio, in particolare della circostanza che la convivenza è divenuta intollerabile a causa di , il quale è contravvenuto agli Controparte_1
obblighi sanciti dall'art. 143,co.1, c.c., nonché del notevole contributo personale ed economico che
ha dato alla formazione del patrimonio personale del marito, porre a carico di Parte_1
un assegno divorzile in favore di , dell'importo di €.200 mensili, da Controparte_1 Parte_1
dividersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito della domanda. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di
p. 2/3 cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici Istat e dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul c/c intestato a , accesso presso la Parte_1 Parte_2
filiale di Napoli (NA) codice Iban: [...];
[...]
- le parti prestano il loro reciproco consenso all'espatrio.
5. Ciò posto, tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico, ritiene il
Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 30/5/2025.
6. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da ed ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Montesarchio (BN) il 26/12/2023 (atto nr.36, parte II, serie A, anno 2023) alle condizioni debitamente dichiarate in parte motiva;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Montesarchio (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 12 novembre 2025
Il Giudice rel Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
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