Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1951, n. 157
Articolo 1
Versione
5 aprile 1951
Art. 2.
La spesa per la corresponsione del contributo di cui all'articolo precedente gravera' sullo stanziamento del capitolo n. 155 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51 e sullo stanziamento dei corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 5 aprile 1951