CASS
Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2024, n. 20069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20069 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2024 del Tribunale del riesame di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
sentito il difensore di NE IU, avv. Luana Granozio, sostituta processuale dell'avvocato Flavio Giacomo Salvo Sinatra, che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. IU NE, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la decisione con cui il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2023 con cui era stata disposta la misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio in ordine al delitto di Penale Sent. Sez. 6 Num. 20069 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 18/04/2024 favoreggiamento aggravato dal fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa ex artt. 378, primo e secondo comma, 61 n. 9 e 416-bis.1 cod. pen.. Secondo la contestazione provvisoria IU NE, quale Appuntato dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di GE, con violazione dei doveri inerenti la funzione esercitata, avrebbe aiutato BE US, individuato quale "reggente" della "famiglia mafiosa" di EM, e i sodali di quest'ultimo, ad eludere le investigazioni nei loro confronti, comunicando, tra l'altro, a AN NT, intraneo al sodalizio, i dettagli delle perquisizioni operate il 20 ottobre 2022 nei confronti di AN SI EL MA OR e EL IO, avvisandolo del collegamento investigativo esistente tra tali atti, a loro volta potenzialmente collegati e connessi al precedente controllo effettuato davanti all'abitazione di BE US operato in data 8 ottobre 2022 nei confronti dei citati soggetti, riferendo come l'omessa perquisizione del US fosse dovuta alla strategica necessità di non compromettere più estese attività investigative;
la condotta sarebbe stata posta in essere in EM in data precedente e prossima al 22 ottobre 2022. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso afferenti i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari. 2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La difesa deduce, dopo aver passato in rassegna l'accusa provvisoriamente contestata al ricorrente, i motivi di gravame formulati in sede di appello cautelare quanto a gravità indiziaria, come il Collegio si sia limitato ad enunciare inconferenti principi giurisprudenziali in materia di favoreggiamento personale, senza fornire, invece, risposte in ordine alla dedotta estraneità del ricorrente alla conversazione intervenuta tra due soggetti terzi (NT e US) all'interno del bar gestito dal primo;
si mette in dubbio la rilevanza delle notizie che erano già conosciute, alla data della conversazione, dai soggetti in questione, tanto da essere stato il US a fornire informazioni al NT e non il contrario. Nessuna spiegazione il Tribunale ha fornito in ordine al fatto che: 1) il contenuto delle conversazioni, specie dove faceva riferimento ad indagini, non era stato riscontrato da altri elementi ed era afferente, in alcuni casi, a congetture connotate da mera logicità; 2) il ricorrente non era a conoscenza di notizie che potevano provenire da altra fonte (di cui vi è traccia nel procedimento), non essendo in possesso di credenziali informatiche che consentissero l'accesso alle citate informazioni e risultando estraneo al Comando che aveva svolto le indagini;
3) lo stesso riferimento nel colloquio captato al 2 nominativo del ricorrente potrebbe essere frutto, in detto contesto, della consapevole volontà da parte del NT di celare l'identità dell'effettivo soggetto che ebbe a fornire le notizie. Qualora il ricorrente fosse stato l'autore delle notizie in ordine alle indagini in corso non si spiega come mai non avesse avvisato il NT di essere direttamente oggetto di attenzioni investigative, mentre, proprio l'essersi recato nel locale ove erano in corso le attività tecniche deponeva per la mancata conoscenza di informazioni. La difesa osserva come, in realtà, OR, IO e US avessero immediatamente ipotizzato di essere sottoposti ad indagini in epoca precedente al 22 ottobre 2022, tanto da essere stati controllati dalla Polizia di Stato di EM nelle vicinanze dell'abitazione del US. Risulta, pertanto, assente la gravità indiziaria in capo al militare, sia in ordine al coefficiente psicologico, sia in ordine all'elemento oggettivo, non essendo emersa una consapevole condotta tesa ad aiutare BE US e gli altri sodali che potevano attingere ad informazioni riservate attraverso altri appartenenti alle forze dell'ordine. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alle esigenze cautelari poste a giustificazione della misura interdittiva applicata. La difesa rileva come dette esigenze risultano fondate su un unico episodio alquanto controverso e frutto di conversazione che ha riguardato terze persone. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 2. Deve ribadirsi l'ormai pacifico principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3 • In considerazione del perimetro entro il quale deve svolgersi il giudizio di legittimità, si rileva come la motivazione del Tribunale in merito alle ragioni che hanno fatto ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestata ipotesi di favoreggiamento aggravato dall'aver agevolato l'associazione mafiosa, nello specifico individuata nella "famiglia mafiosa" di EM, non si palesa manifestamente illogica. Il Tribunale della cautela, dopo aver inquadrato la vicenda associativa ed i personaggi che ruotano attorno alla vicenda che ha riguardato il ricorrente, prendendo le mosse dal ruolo che assume la figura del US, quale "reggente" della "famiglia mafiosa" di EM, e NT, quale sodale, ha evidenziato come la conversazione intervenuta tra i due - che viene integralmente riprodotta - fosse particolarmente precisa e tale da non porre dubbi circa la veridicità del contenuto della rivelazione che NT, inconsapevole delle captazioni in corso, fa ad BE US in ordine a confidenze ricevute proprio dal carabiniere NE. L'ordinanza spiega le ragioni per cui non vi fosse alcuna necessità di reperire riscontri esterni alle citate dichiarazioni. Ed infatti, secondo consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, Sentenza n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). Precisa, pertanto, si rivela la parte della decisione attraverso cui, in risposta al motivo con cui si intendeva mettere in dubbio la genuinità del contenuto delle conversazioni (o perché faziosamente edulcorato o perché equivocato in ordine alla fonte della notizia), con motivi non illogici, vengono evidenziate le ragioni per cui i colloqui intervenuti tra US e NT fossero spontanei (in quanto inconsapevoli delle eseguite attività di intercettazione), alla luce del tenore delle stesse captazioni durante le quali emergeva il nominativo del ricorrente. L'ordinanza evidenzia quali fossero le notizie rivelate: l'arresto di OR da parte dei Carabinieri di GE ed il tentativo di costoro di stimolare l'eloquio di IO e OR al fine di sfruttare possibili conflitti di interessi difensivi;
la perquisizione operata a carico del IO;
la cooperazione tra i Carabinieri di EM e quelli di GE nello svolgimento delle indagini;
la non casualità del controllo del IO e del OR del 8 ottobre 2022, prima che costoro partissero per il Nord Italia per compiere una programmata rapina, in quanto attività inserita in una più ampia indagine svolta da parte della Polizia di Stato sul conto 4 di OR;
il contestuale interessamento in ordine al OR da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri;
la scelta strategica di non effettuare la perquisizione presso l'abitazione del US, allorché OR e IO si erano fermati proprio presso detta abitazione prima di partire per il nord in data 8 ottobre 2022 per realizzare una rapina (poi rinviata), in quanto funzionale a più estese e rilevanti indagini. Il Tribunale ha provveduto, inoltre, a confutare i rilievi dedotti in quella sede, compresi quelli contenuti nella memoria depositata in udienza, escludendo che le notizie riferite dal NE fossero già note ai colloquianti;
ne metteva in risalto la rilevanza che veniva apprezzata dagli stessi interlocutori (in specie US), smentendo che altri appartenenti alle forze di polizia potessero aver veicolato notizie, evenienza che, in ogni caso, non facevano venir meno che quelle in questione fossero state rivelate dal NE. L'ordinanza spiega le ragioni che portano a ritenere come nessun effetto riverberasse sull'ipotesi di reato provvisoriamente contestata al ricorrente il fatto che costui non potesse avere accesso agli archivi informatici e non appartenesse allo stesso Reparto dei Carabinieri che curava le indagini, rappresentando come fosse, in concreto, determinante che dalle captazioni fosse comunque emerso che dette informazioni fosse state veicolato dal NE al Cataro, elemento sufficiente per ritenere che le notizie fossero state acquisite a causa e nell'ambito della funzione svolte dal militare. Proprio il contesto mafioso di riferimento, descritto con articolata precisione, ha consentito al Tribunale di apprezzare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotizzata provvisoria contestazione ex art. 378 cod. pen. oltre che la sussistenza della consapevole e volontaria attività tesa ad aiutare proprio US BE che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, aveva ben percepito la rilevanza delle informazioni veicolate dal NE al Cataro e riferitegli (così smentendone la dedotta irrilevanza), tanto da darne atto nella stessa conversazione captata, allorché il US programmava maggiori approfondimenti attraverso ulteriori canali. Il Tribunale dà conto, altresì, del fatto che nessuna altra plausibile spiegazione avrebbe indotto il ricorrente, che conosceva il rapporto associativo tra NT e US, a rivelare al primo informazioni che riguardavano il secondo se non quella di far pervenire a costui le notizie;
logica si rivela, sul punto, l'apprezzata conoscenza della caratura criminale e dell'organigramma della "famiglia" di EM desunte dalla polarizzata attenzione verso il US della vicenda che, in definitiva, aveva ad oggetto un episodio che riguardava OR e IO. 5 • A fronte di motivazione che spiega le ragioni che facevano ritenere come il NE si fosse attivato per riferire notizie che sono risultate utili al US, "reggente" della "famiglia mafiosa" di EM, che infatti si attivava per poter avere ulteriori ragguagli in ordine a quelle che aveva ricevuto tramite il Cataro, il ricorrente, riproducendo questioni già oggetto di idonea confutazione da parte del Tribunale, si limita a fornite una lettura alternativa delle risultanze, assegnando al contenuto delle intercettazioni valenza differente rispetto a quella data, senza riuscire ad evidenziare la dedotta illogicità. 3. Generico risulta il secondo motivo in ordine alle esigenze cautelari adeguatamente valorizzate dal Tribunale che ha evidenziato come, alla luce della presunzione relativa sussistente ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non fossero emersi elementi positivamente apprezzabili per ritenere insussistenti le citate esigenze, deponendo, invero, per la loro sussistenza proprio il contesto associativo che aveva reso favorito la realizzazione del reato contestato. In tal senso depone il richiamo alle specifiche funzioni svolte dal ricorrente, ritenute tali da permettere la reiterazione di condotte illecite similari, elemento che ha portato, con motivazione non illogica, a ritenere adeguata la misura interdittiva in concreto applicata. 4. Al Rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/04/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
sentito il difensore di NE IU, avv. Luana Granozio, sostituta processuale dell'avvocato Flavio Giacomo Salvo Sinatra, che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. IU NE, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la decisione con cui il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2023 con cui era stata disposta la misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio in ordine al delitto di Penale Sent. Sez. 6 Num. 20069 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 18/04/2024 favoreggiamento aggravato dal fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa ex artt. 378, primo e secondo comma, 61 n. 9 e 416-bis.1 cod. pen.. Secondo la contestazione provvisoria IU NE, quale Appuntato dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di GE, con violazione dei doveri inerenti la funzione esercitata, avrebbe aiutato BE US, individuato quale "reggente" della "famiglia mafiosa" di EM, e i sodali di quest'ultimo, ad eludere le investigazioni nei loro confronti, comunicando, tra l'altro, a AN NT, intraneo al sodalizio, i dettagli delle perquisizioni operate il 20 ottobre 2022 nei confronti di AN SI EL MA OR e EL IO, avvisandolo del collegamento investigativo esistente tra tali atti, a loro volta potenzialmente collegati e connessi al precedente controllo effettuato davanti all'abitazione di BE US operato in data 8 ottobre 2022 nei confronti dei citati soggetti, riferendo come l'omessa perquisizione del US fosse dovuta alla strategica necessità di non compromettere più estese attività investigative;
la condotta sarebbe stata posta in essere in EM in data precedente e prossima al 22 ottobre 2022. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso afferenti i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari. 2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La difesa deduce, dopo aver passato in rassegna l'accusa provvisoriamente contestata al ricorrente, i motivi di gravame formulati in sede di appello cautelare quanto a gravità indiziaria, come il Collegio si sia limitato ad enunciare inconferenti principi giurisprudenziali in materia di favoreggiamento personale, senza fornire, invece, risposte in ordine alla dedotta estraneità del ricorrente alla conversazione intervenuta tra due soggetti terzi (NT e US) all'interno del bar gestito dal primo;
si mette in dubbio la rilevanza delle notizie che erano già conosciute, alla data della conversazione, dai soggetti in questione, tanto da essere stato il US a fornire informazioni al NT e non il contrario. Nessuna spiegazione il Tribunale ha fornito in ordine al fatto che: 1) il contenuto delle conversazioni, specie dove faceva riferimento ad indagini, non era stato riscontrato da altri elementi ed era afferente, in alcuni casi, a congetture connotate da mera logicità; 2) il ricorrente non era a conoscenza di notizie che potevano provenire da altra fonte (di cui vi è traccia nel procedimento), non essendo in possesso di credenziali informatiche che consentissero l'accesso alle citate informazioni e risultando estraneo al Comando che aveva svolto le indagini;
3) lo stesso riferimento nel colloquio captato al 2 nominativo del ricorrente potrebbe essere frutto, in detto contesto, della consapevole volontà da parte del NT di celare l'identità dell'effettivo soggetto che ebbe a fornire le notizie. Qualora il ricorrente fosse stato l'autore delle notizie in ordine alle indagini in corso non si spiega come mai non avesse avvisato il NT di essere direttamente oggetto di attenzioni investigative, mentre, proprio l'essersi recato nel locale ove erano in corso le attività tecniche deponeva per la mancata conoscenza di informazioni. La difesa osserva come, in realtà, OR, IO e US avessero immediatamente ipotizzato di essere sottoposti ad indagini in epoca precedente al 22 ottobre 2022, tanto da essere stati controllati dalla Polizia di Stato di EM nelle vicinanze dell'abitazione del US. Risulta, pertanto, assente la gravità indiziaria in capo al militare, sia in ordine al coefficiente psicologico, sia in ordine all'elemento oggettivo, non essendo emersa una consapevole condotta tesa ad aiutare BE US e gli altri sodali che potevano attingere ad informazioni riservate attraverso altri appartenenti alle forze dell'ordine. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alle esigenze cautelari poste a giustificazione della misura interdittiva applicata. La difesa rileva come dette esigenze risultano fondate su un unico episodio alquanto controverso e frutto di conversazione che ha riguardato terze persone. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 2. Deve ribadirsi l'ormai pacifico principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3 • In considerazione del perimetro entro il quale deve svolgersi il giudizio di legittimità, si rileva come la motivazione del Tribunale in merito alle ragioni che hanno fatto ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestata ipotesi di favoreggiamento aggravato dall'aver agevolato l'associazione mafiosa, nello specifico individuata nella "famiglia mafiosa" di EM, non si palesa manifestamente illogica. Il Tribunale della cautela, dopo aver inquadrato la vicenda associativa ed i personaggi che ruotano attorno alla vicenda che ha riguardato il ricorrente, prendendo le mosse dal ruolo che assume la figura del US, quale "reggente" della "famiglia mafiosa" di EM, e NT, quale sodale, ha evidenziato come la conversazione intervenuta tra i due - che viene integralmente riprodotta - fosse particolarmente precisa e tale da non porre dubbi circa la veridicità del contenuto della rivelazione che NT, inconsapevole delle captazioni in corso, fa ad BE US in ordine a confidenze ricevute proprio dal carabiniere NE. L'ordinanza spiega le ragioni per cui non vi fosse alcuna necessità di reperire riscontri esterni alle citate dichiarazioni. Ed infatti, secondo consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, Sentenza n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). Precisa, pertanto, si rivela la parte della decisione attraverso cui, in risposta al motivo con cui si intendeva mettere in dubbio la genuinità del contenuto delle conversazioni (o perché faziosamente edulcorato o perché equivocato in ordine alla fonte della notizia), con motivi non illogici, vengono evidenziate le ragioni per cui i colloqui intervenuti tra US e NT fossero spontanei (in quanto inconsapevoli delle eseguite attività di intercettazione), alla luce del tenore delle stesse captazioni durante le quali emergeva il nominativo del ricorrente. L'ordinanza evidenzia quali fossero le notizie rivelate: l'arresto di OR da parte dei Carabinieri di GE ed il tentativo di costoro di stimolare l'eloquio di IO e OR al fine di sfruttare possibili conflitti di interessi difensivi;
la perquisizione operata a carico del IO;
la cooperazione tra i Carabinieri di EM e quelli di GE nello svolgimento delle indagini;
la non casualità del controllo del IO e del OR del 8 ottobre 2022, prima che costoro partissero per il Nord Italia per compiere una programmata rapina, in quanto attività inserita in una più ampia indagine svolta da parte della Polizia di Stato sul conto 4 di OR;
il contestuale interessamento in ordine al OR da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri;
la scelta strategica di non effettuare la perquisizione presso l'abitazione del US, allorché OR e IO si erano fermati proprio presso detta abitazione prima di partire per il nord in data 8 ottobre 2022 per realizzare una rapina (poi rinviata), in quanto funzionale a più estese e rilevanti indagini. Il Tribunale ha provveduto, inoltre, a confutare i rilievi dedotti in quella sede, compresi quelli contenuti nella memoria depositata in udienza, escludendo che le notizie riferite dal NE fossero già note ai colloquianti;
ne metteva in risalto la rilevanza che veniva apprezzata dagli stessi interlocutori (in specie US), smentendo che altri appartenenti alle forze di polizia potessero aver veicolato notizie, evenienza che, in ogni caso, non facevano venir meno che quelle in questione fossero state rivelate dal NE. L'ordinanza spiega le ragioni che portano a ritenere come nessun effetto riverberasse sull'ipotesi di reato provvisoriamente contestata al ricorrente il fatto che costui non potesse avere accesso agli archivi informatici e non appartenesse allo stesso Reparto dei Carabinieri che curava le indagini, rappresentando come fosse, in concreto, determinante che dalle captazioni fosse comunque emerso che dette informazioni fosse state veicolato dal NE al Cataro, elemento sufficiente per ritenere che le notizie fossero state acquisite a causa e nell'ambito della funzione svolte dal militare. Proprio il contesto mafioso di riferimento, descritto con articolata precisione, ha consentito al Tribunale di apprezzare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotizzata provvisoria contestazione ex art. 378 cod. pen. oltre che la sussistenza della consapevole e volontaria attività tesa ad aiutare proprio US BE che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, aveva ben percepito la rilevanza delle informazioni veicolate dal NE al Cataro e riferitegli (così smentendone la dedotta irrilevanza), tanto da darne atto nella stessa conversazione captata, allorché il US programmava maggiori approfondimenti attraverso ulteriori canali. Il Tribunale dà conto, altresì, del fatto che nessuna altra plausibile spiegazione avrebbe indotto il ricorrente, che conosceva il rapporto associativo tra NT e US, a rivelare al primo informazioni che riguardavano il secondo se non quella di far pervenire a costui le notizie;
logica si rivela, sul punto, l'apprezzata conoscenza della caratura criminale e dell'organigramma della "famiglia" di EM desunte dalla polarizzata attenzione verso il US della vicenda che, in definitiva, aveva ad oggetto un episodio che riguardava OR e IO. 5 • A fronte di motivazione che spiega le ragioni che facevano ritenere come il NE si fosse attivato per riferire notizie che sono risultate utili al US, "reggente" della "famiglia mafiosa" di EM, che infatti si attivava per poter avere ulteriori ragguagli in ordine a quelle che aveva ricevuto tramite il Cataro, il ricorrente, riproducendo questioni già oggetto di idonea confutazione da parte del Tribunale, si limita a fornite una lettura alternativa delle risultanze, assegnando al contenuto delle intercettazioni valenza differente rispetto a quella data, senza riuscire ad evidenziare la dedotta illogicità. 3. Generico risulta il secondo motivo in ordine alle esigenze cautelari adeguatamente valorizzate dal Tribunale che ha evidenziato come, alla luce della presunzione relativa sussistente ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non fossero emersi elementi positivamente apprezzabili per ritenere insussistenti le citate esigenze, deponendo, invero, per la loro sussistenza proprio il contesto associativo che aveva reso favorito la realizzazione del reato contestato. In tal senso depone il richiamo alle specifiche funzioni svolte dal ricorrente, ritenute tali da permettere la reiterazione di condotte illecite similari, elemento che ha portato, con motivazione non illogica, a ritenere adeguata la misura interdittiva in concreto applicata. 4. Al Rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/04/2024.