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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 1666 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR SO, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1666 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. OBERDAN Parte_1
CAPPONI
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della pensione cat. INV. CIV. 07739705, disposta dall' a far data dal gennaio 2023, con conseguente CP_1
condanna dell'ente convenuto al pagamento della prestazione a decorrere dalla data predetta.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto il possesso, anche per l'anno predetto, del requisito reddituale richiesto dalla legge per beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/17.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
Istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, la causa è stata discussa all'udienza del 4.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, con decreto di omologa del
21.09.2021, questo Tribunale ha accertato la sussistenza in capo all'odierno ricorrente del requisito sanitario previsto dall'art. 12 legge 118/1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (doc. 5).
Risulta altresì che l'erogazione prestazione in esame, riconosciuta con decorrenza gennaio 2021 (pensione cat. INV. CIV. 07739705), sia stata interrotta dall' CP_1
a decorrere dal mese di gennaio 2023, come da comunicazione in data 22 dicembre 2022 (doc. 7).
Nella predetta comunicazione si legge che “tale prestazione viene trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito dell'età, stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011”.
Giova infatti considerare che, ai sensi dell'art. 19 della legge 118/71, “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”.
Con la legge n. 214/2011 (riforma Fornero) il predetto requisito anagrafico di 65 anni è stato agganciato all'incremento della speranza di vita: in particolare, dal
2019, è previsto che la trasformazione delle prestazioni economiche in favore degli invalidi civili avvenga al compimento di 67 anni di età.
Dunque, al raggiungimento del suddetto requisito anagrafico, i sussidi assistenziali erogati per gli invalidi civili (totali e parziali) vengono automaticamente trasformati in assegno sociale.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente – nato il [...] – non aveva ancora raggiunto, nel mese di gennaio 2023 – data in cui è cessata l'erogazione della pensione di inabilità – i 67 anni di età: non si comprende, dunque, il motivo della lamentata sospensione.
Infatti, dalla certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate, prodotta dal ricorrente in data 16.07.2024, risulta che il reddito dal medesimo percepito nell'anno 2023 (pari ad € 10.500,07) fosse inferiore al limite richiesto dalla legge per beneficiare della prestazione dedotta in lite (€ 17.920,00).
D'altronde, all'interno del suesposto contesto probatorio, non può non valorizzarsi la circostanza che l' non si è costituito in giudizio e non ha CP_1
pertanto in alcun modo contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice.
Tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, pertanto, non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrente e, valutato nel complesso degli altri elementi di prova sopra citati, conforta nella decisione di accoglimento della domanda.
Deve quindi dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità precedentemente in suo godimento (cat. INV. CIV. 07739705), a decorrere dal mese di gennaio 2023 – data della sua illegittima sospensione – e sino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge ai fini della sua automatica trasformazione in assegno sociale.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che ha diritto a percepire la pensione di Parte_1
invalidità civile a decorrere dal mese di gennaio 2023 – data della sua illegittima sospensione – e sino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge ai fini della sua trasformazione automatica in assegno sociale;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei CP_1
della suindicata prestazione maturati nel periodo suddetto, oltre accessori di legge;
- condanna, infine, l' alla rifusione delle spese del presente giudizio, CP_1
liquidate in complessivi € 1.312,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, 05/02/2025
Il Giudice
OR SO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR SO, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1666 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. OBERDAN Parte_1
CAPPONI
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione della pensione cat. INV. CIV. 07739705, disposta dall' a far data dal gennaio 2023, con conseguente CP_1
condanna dell'ente convenuto al pagamento della prestazione a decorrere dalla data predetta.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto il possesso, anche per l'anno predetto, del requisito reddituale richiesto dalla legge per beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/17.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
Istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, la causa è stata discussa all'udienza del 4.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, con decreto di omologa del
21.09.2021, questo Tribunale ha accertato la sussistenza in capo all'odierno ricorrente del requisito sanitario previsto dall'art. 12 legge 118/1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (doc. 5).
Risulta altresì che l'erogazione prestazione in esame, riconosciuta con decorrenza gennaio 2021 (pensione cat. INV. CIV. 07739705), sia stata interrotta dall' CP_1
a decorrere dal mese di gennaio 2023, come da comunicazione in data 22 dicembre 2022 (doc. 7).
Nella predetta comunicazione si legge che “tale prestazione viene trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito dell'età, stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011”.
Giova infatti considerare che, ai sensi dell'art. 19 della legge 118/71, “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”.
Con la legge n. 214/2011 (riforma Fornero) il predetto requisito anagrafico di 65 anni è stato agganciato all'incremento della speranza di vita: in particolare, dal
2019, è previsto che la trasformazione delle prestazioni economiche in favore degli invalidi civili avvenga al compimento di 67 anni di età.
Dunque, al raggiungimento del suddetto requisito anagrafico, i sussidi assistenziali erogati per gli invalidi civili (totali e parziali) vengono automaticamente trasformati in assegno sociale.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente – nato il [...] – non aveva ancora raggiunto, nel mese di gennaio 2023 – data in cui è cessata l'erogazione della pensione di inabilità – i 67 anni di età: non si comprende, dunque, il motivo della lamentata sospensione.
Infatti, dalla certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate, prodotta dal ricorrente in data 16.07.2024, risulta che il reddito dal medesimo percepito nell'anno 2023 (pari ad € 10.500,07) fosse inferiore al limite richiesto dalla legge per beneficiare della prestazione dedotta in lite (€ 17.920,00).
D'altronde, all'interno del suesposto contesto probatorio, non può non valorizzarsi la circostanza che l' non si è costituito in giudizio e non ha CP_1
pertanto in alcun modo contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice.
Tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, pertanto, non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrente e, valutato nel complesso degli altri elementi di prova sopra citati, conforta nella decisione di accoglimento della domanda.
Deve quindi dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità precedentemente in suo godimento (cat. INV. CIV. 07739705), a decorrere dal mese di gennaio 2023 – data della sua illegittima sospensione – e sino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge ai fini della sua automatica trasformazione in assegno sociale.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che ha diritto a percepire la pensione di Parte_1
invalidità civile a decorrere dal mese di gennaio 2023 – data della sua illegittima sospensione – e sino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge ai fini della sua trasformazione automatica in assegno sociale;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei CP_1
della suindicata prestazione maturati nel periodo suddetto, oltre accessori di legge;
- condanna, infine, l' alla rifusione delle spese del presente giudizio, CP_1
liquidate in complessivi € 1.312,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, 05/02/2025
Il Giudice
OR SO