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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1086/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Mercurio Parte_1 C.F._1
Giselda ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Falerna (CZ), alla
Via Zara n.6, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto
OPPONENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Gentile Gian Piero ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in
Fiumefreddo Bruzio (CS), alla Via Nazionale n.4, I Traversa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 30.10.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.8.22, la SI.ra promuoveva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 5.8.22 ad istanza della SI.ra con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
39.555,26, oltre IVA e CPA, in forza di decreto ingiuntivo n. 353/2020 provvisoriamente esecutivo
1 richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Paola, per la somma di €13.768,91, non opposto nei termini di legge e munito di formula esecutiva in data 29.10.20.
L'opponente rilevava: in via preliminare l'improcedibilità della domanda giudiziale e, dunque,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per mancato esperimento del processo di mediazione previsto dal D. Lgs n. 28/2010, in quanto, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia di canoni di locazione commerciale ed essendo la causa instaurata nel 2014, quindi successivamente all'entrata in vigore delle norme del predetto decreto, così come da ultimo modificate, la stessa rientrava senz'altro nelle controversie per le quali è condizione di procedibilità
l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare, si rilevava la nullità dell'atto di precetto opposto per omessa notifica del titolo esecutivo, costituito, nel caso di specie, dal decreto ingiuntivo n. 353/2020, asseritamente notificato in data 13.11.20, in quanto, il predetto titolo, non era mai stato ricevuto dalla opponente, la quale, dunque, non era a conoscenza del suo contenuto e, quindi, della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti;
nel merito,
l'opponente eccepiva altresì l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, che agiva in forza del citato decreto ingiuntivo, Parte_1 aveva da sempre manifestato la sua volontà di rilasciare l'immobile avuto in locazione, tant'è che in data 8.2.21, consegnava volontariamente le chiavi alla IG. , la quale aveva sempre CP_1 ostacolato il ritiro dell'intera merce di proprietà dell'opponente, rivendicando illegittimamente il ripristino del bagno;
la parte opposta era quindi nel pieno possesso del bene per poterlo concedere in locazione, avendo, per sua stessa ammissione, già provveduto non solo alla sostituzione del quadro elettrico, ma addirittura della porta e della vetrata di accesso, così come aveva anche liberato gli scaffali in cartongesso dalla merce di proprietà dell'opponente.
In ragione di tanto, l'opponente domandava: in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale e, quindi, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28/2010; sempre in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, in quanto il procedimento di esecuzione minacciato dalla parte opposta poteva produrre un grave ed irreparabile danno nei confronti dell'istante; nel merito, dichiararsi che la SI.ra non aveva diritto di procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata, nonché respingersi la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, in data 27.2.23, si costituiva la IG.ra la quale chiedeva: rigettarsi l'eccezione preliminare di improcedibilità della Controparte_1
domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. n.
28/2010; rigettarsi l'istanza di sospensione ex adverso avanzata;
in via principale, rigettarsi
2 l'opposizione all'esecuzione perché manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso, condannarsi la IG.ra al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidare in via Parte_1
equitativa, per la palese temerarietà dell'azione; con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, C.A. e IVA come per legge.
Instaurato il contraddittorio, le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note scritte autorizzate dal Giudice in sostituzione dell'udienza del 30.10.24 e la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma,
c.p.c., vertendo essa sul diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla creditrice IG.ra
, in danno alla debitrice, odierna opponente, IG.ra Controparte_1 Parte_1
La stessa opponente, a pag. 1 dell'atto introduttivo, ha qualificato il medesimo come “atto di citazione in opposizione a precetto”, specificandone la proposizione “avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificato il 05/08/2022”.
In primo luogo, deve disattendersi l'eccezione sollevata dalla parte opponente in ordine alla necessità dell'esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità del giudizio de quo.
La pretesa creditoria contenuta nel precetto opposto, infatti, è stata azionata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, precisamente il decreto ingiuntivo n. 353/2020- Rep.745/20, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Civile di Paola, in data 20.10.20, a definizione del procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e ingiunzione dei canoni scaduti, iscritto al n. R.G. 1123/20, mai opposto, nei termini di legge, dalla IG.ra Parte_1
nel quale è consacrato l'obbligo della stessa di pagare, senza dilazione, le somme ivi ingiunte.
Pertanto, non sussisteva alcun onere per la creditrice intimante di promuovere preventivamente il richiamato procedimento di mediazione. Ogni eventuale contestazione della fondatezza della pretesa creditoria, attesa la sussistenza di un decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, non può essere sottoposta alla cognizione del Giudice dell'opposizione a precetto, il cui accertamento è limitato all'esame dell'efficacia esecutiva del titolo ed alla sua attuazione.
Invero, quando una parte deposita un ricorso per decreto ingiuntivo la mediazione non è obbligatoria perché si è ritenuto di dover collocare la mediazione solo dopo che il giudice ha deciso di concedere o meno la provvisoria esecutività, divenendo, così, la mediazione condizione di procedibilità solo nell'eventuale fase di opposizione, che viene intrapresa per iniziativa del debitore contro il quale il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo.
A tale riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 settembre 2020, n.
19596, hanno sancito il principio secondo il quale: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
3 relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Indi, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, soltanto “una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto”, ossia nell'eventuale successiva fase a cognizione piena dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale principio è stato recepito nel nuovo art. 5 bis del d.lgs. n. 28/2010 in base al quale: “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.
Dunque, in caso di pretesa azionata in via monitoria, l'esperimento della mediazione obbligatoria si determina solo quando è proposta opposizione e una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto.
Venendo al caso di specie, l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente per mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs n. 28/2010 risulta priva di fondamento, in quanto l'art. 5 comma 4 del decreto legislativo n. 28/2010, nel testo normativo ratione temporis vigente, al momento dell'introduzione del presente giudizio, prevede espressamente che “i commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile”.
Orbene, dalla produzione documentale di parte convenuta si evince che il decreto ingiuntivo de quo, provvisoriamente esecutivo, con apposta formula esecutiva, unitamente ad atto di precetto per il pagamento delle somme ingiunte, veniva regolarmente notificato a in data 13.11.20 Parte_1
e da questa non veniva proposta alcuna opposizione nei termini di legge, per cui nessun onere di introdurre il processo di mediazione sussisteva in capo alla IG.ra . Controparte_1
Parimenti priva di plauso, poiché smentita per tabulas, deve ritenersi l'ulteriore doglianza sollevata, sempre in via preliminare, dalla parte opponente e volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione opposta per omessa notifica del decreto ingiuntivo n. 353/2020 del 20.10.20, di cui la parte opponente afferma disconoscere il contenuto non avendone mai ricevuto la notifica.
Precisamente, a pag. 2 dell'atto di citazione, l'opponente deduce “l'inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo n.353/2020, asseritamente, quale atto prodromico all'atto di precetto
4 impugnato, che la parte opposta assume di aver notificato a mani dell'opponente in data 13/11/2020.
L'opponente afferma con assoluta certezza di non aver mai ricevuto il citato decreto ingiuntivo n.353/2020 e di non essere a conoscenza del suo contenuto e, quindi, della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta”, chiedendo “pertanto che ne venga dichiarata l'inefficacia ex art. 644 c.p.c.”.
Orbene, tale assunto è smentito dalla produzione documentale della parte opposta (tempestivamente allegata, essendosi la stessa costituita anteriormente alla prima udienza di comparizione, indi nel rispetto delle preclusioni istruttorie, con riguardo al rito seguito), la quale, a dispetto di quanto asserito dalla controparte, ha dato piena prova dell'esistenza e della regolarità della predetta notifica, versando in atti la copia dell'intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida e ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, con allegato il decreto ingiuntivo del 20.10.20, emesso nel proc. R.G.N. 1123/2020, con apposta formula esecutiva, regolarmente notificato a mani proprie di in data 13.11.20, come risulta dalla relata di notifica redatta dall'addetto all'UNEP Parte_1
presso il Tribunale di Paola, che si riferisce al decreto ingiuntivo “emesso nel procedimento di sfratto recante il n. 1123/2020, munito della formula esecutiva”.
Va rilevato che nel decreto ingiuntivo allegato, recante l'espressa indicazione del “R.G.N.
1123/2020” il Giudice, letto il ricorso, “iscritto al n. RG 1123/2020”, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della chiesta esecuzione provvisoria, dal momento che era stato convalidato lo sfratto per morosità, pronunciava l'ingiunzione ivi contenuta, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto.
La parte opposta ha prodotto altresì copiosa corrispondenza intervenuta tra le parti.
Il titolo esecutivo in parola è stato, peraltro, espressamente richiamato anche nel verbale di risoluzione contrattuale, consegna delle chiavi dell'immobile locato e riconoscimento delle somme dovute al
8.2.21, sottoscritto dalle parti in pari data.
Va evidenziato, sul punto, che nel verbale testé richiamato, sottoscritto da entrambe le parti, si deduce testualmente, a pag. 2, che “veniva intimato anche il pagamento delle morosità pregresse come da decreto ingiuntivo 353/2020 del 21.10.2020 emesso dal Tribunale di Paola, notificato in uno con atto di precetto in data 13.11.2020”.
La pretesa creditoria azionata da origina dal contratto di locazione di immobile Controparte_1
per uso commerciale, stipulato in data 15.9.19, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Paola, in data 3.10.19 della durata di sei anni e con scadenza il 14.9.25, mediante il quale la stessa concedeva in locazione a l'immobile sito in Amantea (CS) Via Stromboli n. 179/A, della Parte_1
superficie complessiva di circa 142 mq, piano terra, Foglio 5, p.lla 1054, sub 48, oltre la corte antistante. Le parti concordavano, quale canone di locazione, la somma totale di €14.400,00 da corrispondere con canoni mensili anticipati di € 1.200,00 entro il 20 di ogni mese. La parte conduttrice
5 si rendeva tuttavia morosa nel pagamento di detti canoni, per una somma pari ad € 9.600,00 per il periodo dal 1.1.20 al 31.8.20, tanto che, la IG. si vedeva costretta ad intimare lo sfratto per CP_1 morosità relativamente a detto immobile, che portava all'iscrizione del proc. civ. n. 1123/2020 all'esito del quale, il Tribunale di Paola emetteva ordinanza di convalida dello sfratto intimato, disponendo il rilascio dell'immobile, a far tempo dal 31.1.21, provvedendo, in relazione ai canoni scaduti e a scadere, con il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo (notificato, in uno con atto di precetto, a mani proprie dell'opponente in data 13.11.20), con intimazione di pagare le somme ivi indicate, “nonché i canoni a scadere fino all'effettivo rilascio”.
Risulta inoltre che, dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, in data 8.2.21 la IG.ra Pt_1
consegnava volontariamente le chiavi dell'immobile alla IG.ra , sottoscrivendo il
[...] CP_1
relativo verbale impegnandosi entro giorni trenta a lasciare l'immobile libero e sgombero da beni personali e a corrispondere il saldo del dovuto, impegni che venivano, tuttavia, disattesi, costringendo la parte opposta a porre in esecuzione il predetto decreto ingiuntivo attraverso il precetto in rinnovazione oggetto del presente giudizio.
A tale proposito, è appena il caso di evidenziare che, per consolidata giurisprudenza, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (tra le tante Cassazione 22402/2008;
Cassazione 20594/2007, Cassazione 8928/2006; Cassazione 9061/1999).
“In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (ex multis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22090 del 2021).
Dunque, le asserzioni difensive di parte opponente non sono suscettibili di compromettere la validità
e l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo posto in esecuzione dall'opposta. Invero, i fatti rappresentati dall'opponente non possono, di certo, minare la portata esecutiva del titolo giudiziale per cui è causa, perché, comunque, basati su mere prospettazioni ed asserzioni di parte, prive di effettiva concretezza, e rispetto alle quali alcunché è stato specificamente allegato e provato.
Non ricorrono, nel caso di specie, concreti e specifici fatti sopravvenuti all'emissione del menzionato decreto ingiuntivo idonei a revocare in dubbio l'attuale esistenza della pretesa creditoria azionata dall'opposta o, comunque, a paralizzarne l'operatività.
Ricorre altresì l'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., comma 3, che, peraltro, non richiede neppure un'istanza di parte, trattandosi di pronuncia che può essere emessa d'ufficio. Invero, l'opponente si è limitata ad una generica indicazione dei motivi di opposizione, rappresentando circostanze
6 palesemente smentite dalla produzione documentale, senza peraltro contestare specificamente le deduzioni di controparte, ed ha agito del tutto pretestuosamente, nonostante l'evidenza di non potere vantare alcuna plausibile ragione. Pertanto, i rilievi compiuti sono idonei non solo a rigettare la presente opposizione, ma anche a disporre d'ufficio, a carico dell'opponente, il pagamento, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., di una sanzione pecuniaria equitativamente determinata nella frazione di
1/3 delle spese di lite del presente procedimento. Come precisato dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n.
89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17902 del 4 luglio 2019).
Si rammenta, infatti, che la fattispecie di cui al comma terzo dell'art. 96 c.p.c. ha natura punitiva: perciò può essere disposta d'ufficio e richiede soltanto la mala fede o quantomeno la colpa grave, ravvisabile nel caso de quo, attesa la palese infondatezza dei motivi di opposizione.
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'eIGenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione,
a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cassazione civile
Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018).
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta l'opposizione.
7 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), seguono la soccombenza di parte opponente, con esclusione della fase istruttoria, in concreto non svolta.
Va condannata, altresì, l'opponente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento, in favore dell'opposta, di una sanzione pecuniaria equitativamente determinata nella frazione di 1/3 delle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1086/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 5.810,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) condanna, altresì, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento, in favore di Parte_1
, di una sanzione pecuniaria equitativamente determinata nella frazione di 1/3 Controparte_1
delle spese di lite del presente procedimento
Paola, lì 27.1.25 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1086/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.)
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Mercurio Parte_1 C.F._1
Giselda ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Falerna (CZ), alla
Via Zara n.6, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto
OPPONENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Gentile Gian Piero ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in
Fiumefreddo Bruzio (CS), alla Via Nazionale n.4, I Traversa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 30.10.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.8.22, la SI.ra promuoveva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 5.8.22 ad istanza della SI.ra con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
39.555,26, oltre IVA e CPA, in forza di decreto ingiuntivo n. 353/2020 provvisoriamente esecutivo
1 richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Paola, per la somma di €13.768,91, non opposto nei termini di legge e munito di formula esecutiva in data 29.10.20.
L'opponente rilevava: in via preliminare l'improcedibilità della domanda giudiziale e, dunque,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per mancato esperimento del processo di mediazione previsto dal D. Lgs n. 28/2010, in quanto, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia di canoni di locazione commerciale ed essendo la causa instaurata nel 2014, quindi successivamente all'entrata in vigore delle norme del predetto decreto, così come da ultimo modificate, la stessa rientrava senz'altro nelle controversie per le quali è condizione di procedibilità
l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare, si rilevava la nullità dell'atto di precetto opposto per omessa notifica del titolo esecutivo, costituito, nel caso di specie, dal decreto ingiuntivo n. 353/2020, asseritamente notificato in data 13.11.20, in quanto, il predetto titolo, non era mai stato ricevuto dalla opponente, la quale, dunque, non era a conoscenza del suo contenuto e, quindi, della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti;
nel merito,
l'opponente eccepiva altresì l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, che agiva in forza del citato decreto ingiuntivo, Parte_1 aveva da sempre manifestato la sua volontà di rilasciare l'immobile avuto in locazione, tant'è che in data 8.2.21, consegnava volontariamente le chiavi alla IG. , la quale aveva sempre CP_1 ostacolato il ritiro dell'intera merce di proprietà dell'opponente, rivendicando illegittimamente il ripristino del bagno;
la parte opposta era quindi nel pieno possesso del bene per poterlo concedere in locazione, avendo, per sua stessa ammissione, già provveduto non solo alla sostituzione del quadro elettrico, ma addirittura della porta e della vetrata di accesso, così come aveva anche liberato gli scaffali in cartongesso dalla merce di proprietà dell'opponente.
In ragione di tanto, l'opponente domandava: in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale e, quindi, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28/2010; sempre in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, in quanto il procedimento di esecuzione minacciato dalla parte opposta poteva produrre un grave ed irreparabile danno nei confronti dell'istante; nel merito, dichiararsi che la SI.ra non aveva diritto di procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata, nonché respingersi la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, in data 27.2.23, si costituiva la IG.ra la quale chiedeva: rigettarsi l'eccezione preliminare di improcedibilità della Controparte_1
domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. n.
28/2010; rigettarsi l'istanza di sospensione ex adverso avanzata;
in via principale, rigettarsi
2 l'opposizione all'esecuzione perché manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso, condannarsi la IG.ra al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidare in via Parte_1
equitativa, per la palese temerarietà dell'azione; con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, C.A. e IVA come per legge.
Instaurato il contraddittorio, le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note scritte autorizzate dal Giudice in sostituzione dell'udienza del 30.10.24 e la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma,
c.p.c., vertendo essa sul diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla creditrice IG.ra
, in danno alla debitrice, odierna opponente, IG.ra Controparte_1 Parte_1
La stessa opponente, a pag. 1 dell'atto introduttivo, ha qualificato il medesimo come “atto di citazione in opposizione a precetto”, specificandone la proposizione “avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificato il 05/08/2022”.
In primo luogo, deve disattendersi l'eccezione sollevata dalla parte opponente in ordine alla necessità dell'esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità del giudizio de quo.
La pretesa creditoria contenuta nel precetto opposto, infatti, è stata azionata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, precisamente il decreto ingiuntivo n. 353/2020- Rep.745/20, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Civile di Paola, in data 20.10.20, a definizione del procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e ingiunzione dei canoni scaduti, iscritto al n. R.G. 1123/20, mai opposto, nei termini di legge, dalla IG.ra Parte_1
nel quale è consacrato l'obbligo della stessa di pagare, senza dilazione, le somme ivi ingiunte.
Pertanto, non sussisteva alcun onere per la creditrice intimante di promuovere preventivamente il richiamato procedimento di mediazione. Ogni eventuale contestazione della fondatezza della pretesa creditoria, attesa la sussistenza di un decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, non può essere sottoposta alla cognizione del Giudice dell'opposizione a precetto, il cui accertamento è limitato all'esame dell'efficacia esecutiva del titolo ed alla sua attuazione.
Invero, quando una parte deposita un ricorso per decreto ingiuntivo la mediazione non è obbligatoria perché si è ritenuto di dover collocare la mediazione solo dopo che il giudice ha deciso di concedere o meno la provvisoria esecutività, divenendo, così, la mediazione condizione di procedibilità solo nell'eventuale fase di opposizione, che viene intrapresa per iniziativa del debitore contro il quale il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo.
A tale riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 settembre 2020, n.
19596, hanno sancito il principio secondo il quale: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
3 relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Indi, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, soltanto “una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto”, ossia nell'eventuale successiva fase a cognizione piena dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale principio è stato recepito nel nuovo art. 5 bis del d.lgs. n. 28/2010 in base al quale: “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.
Dunque, in caso di pretesa azionata in via monitoria, l'esperimento della mediazione obbligatoria si determina solo quando è proposta opposizione e una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto.
Venendo al caso di specie, l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente per mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs n. 28/2010 risulta priva di fondamento, in quanto l'art. 5 comma 4 del decreto legislativo n. 28/2010, nel testo normativo ratione temporis vigente, al momento dell'introduzione del presente giudizio, prevede espressamente che “i commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile”.
Orbene, dalla produzione documentale di parte convenuta si evince che il decreto ingiuntivo de quo, provvisoriamente esecutivo, con apposta formula esecutiva, unitamente ad atto di precetto per il pagamento delle somme ingiunte, veniva regolarmente notificato a in data 13.11.20 Parte_1
e da questa non veniva proposta alcuna opposizione nei termini di legge, per cui nessun onere di introdurre il processo di mediazione sussisteva in capo alla IG.ra . Controparte_1
Parimenti priva di plauso, poiché smentita per tabulas, deve ritenersi l'ulteriore doglianza sollevata, sempre in via preliminare, dalla parte opponente e volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione opposta per omessa notifica del decreto ingiuntivo n. 353/2020 del 20.10.20, di cui la parte opponente afferma disconoscere il contenuto non avendone mai ricevuto la notifica.
Precisamente, a pag. 2 dell'atto di citazione, l'opponente deduce “l'inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo n.353/2020, asseritamente, quale atto prodromico all'atto di precetto
4 impugnato, che la parte opposta assume di aver notificato a mani dell'opponente in data 13/11/2020.
L'opponente afferma con assoluta certezza di non aver mai ricevuto il citato decreto ingiuntivo n.353/2020 e di non essere a conoscenza del suo contenuto e, quindi, della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta”, chiedendo “pertanto che ne venga dichiarata l'inefficacia ex art. 644 c.p.c.”.
Orbene, tale assunto è smentito dalla produzione documentale della parte opposta (tempestivamente allegata, essendosi la stessa costituita anteriormente alla prima udienza di comparizione, indi nel rispetto delle preclusioni istruttorie, con riguardo al rito seguito), la quale, a dispetto di quanto asserito dalla controparte, ha dato piena prova dell'esistenza e della regolarità della predetta notifica, versando in atti la copia dell'intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida e ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, con allegato il decreto ingiuntivo del 20.10.20, emesso nel proc. R.G.N. 1123/2020, con apposta formula esecutiva, regolarmente notificato a mani proprie di in data 13.11.20, come risulta dalla relata di notifica redatta dall'addetto all'UNEP Parte_1
presso il Tribunale di Paola, che si riferisce al decreto ingiuntivo “emesso nel procedimento di sfratto recante il n. 1123/2020, munito della formula esecutiva”.
Va rilevato che nel decreto ingiuntivo allegato, recante l'espressa indicazione del “R.G.N.
1123/2020” il Giudice, letto il ricorso, “iscritto al n. RG 1123/2020”, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della chiesta esecuzione provvisoria, dal momento che era stato convalidato lo sfratto per morosità, pronunciava l'ingiunzione ivi contenuta, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto.
La parte opposta ha prodotto altresì copiosa corrispondenza intervenuta tra le parti.
Il titolo esecutivo in parola è stato, peraltro, espressamente richiamato anche nel verbale di risoluzione contrattuale, consegna delle chiavi dell'immobile locato e riconoscimento delle somme dovute al
8.2.21, sottoscritto dalle parti in pari data.
Va evidenziato, sul punto, che nel verbale testé richiamato, sottoscritto da entrambe le parti, si deduce testualmente, a pag. 2, che “veniva intimato anche il pagamento delle morosità pregresse come da decreto ingiuntivo 353/2020 del 21.10.2020 emesso dal Tribunale di Paola, notificato in uno con atto di precetto in data 13.11.2020”.
La pretesa creditoria azionata da origina dal contratto di locazione di immobile Controparte_1
per uso commerciale, stipulato in data 15.9.19, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Paola, in data 3.10.19 della durata di sei anni e con scadenza il 14.9.25, mediante il quale la stessa concedeva in locazione a l'immobile sito in Amantea (CS) Via Stromboli n. 179/A, della Parte_1
superficie complessiva di circa 142 mq, piano terra, Foglio 5, p.lla 1054, sub 48, oltre la corte antistante. Le parti concordavano, quale canone di locazione, la somma totale di €14.400,00 da corrispondere con canoni mensili anticipati di € 1.200,00 entro il 20 di ogni mese. La parte conduttrice
5 si rendeva tuttavia morosa nel pagamento di detti canoni, per una somma pari ad € 9.600,00 per il periodo dal 1.1.20 al 31.8.20, tanto che, la IG. si vedeva costretta ad intimare lo sfratto per CP_1 morosità relativamente a detto immobile, che portava all'iscrizione del proc. civ. n. 1123/2020 all'esito del quale, il Tribunale di Paola emetteva ordinanza di convalida dello sfratto intimato, disponendo il rilascio dell'immobile, a far tempo dal 31.1.21, provvedendo, in relazione ai canoni scaduti e a scadere, con il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo (notificato, in uno con atto di precetto, a mani proprie dell'opponente in data 13.11.20), con intimazione di pagare le somme ivi indicate, “nonché i canoni a scadere fino all'effettivo rilascio”.
Risulta inoltre che, dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, in data 8.2.21 la IG.ra Pt_1
consegnava volontariamente le chiavi dell'immobile alla IG.ra , sottoscrivendo il
[...] CP_1
relativo verbale impegnandosi entro giorni trenta a lasciare l'immobile libero e sgombero da beni personali e a corrispondere il saldo del dovuto, impegni che venivano, tuttavia, disattesi, costringendo la parte opposta a porre in esecuzione il predetto decreto ingiuntivo attraverso il precetto in rinnovazione oggetto del presente giudizio.
A tale proposito, è appena il caso di evidenziare che, per consolidata giurisprudenza, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (tra le tante Cassazione 22402/2008;
Cassazione 20594/2007, Cassazione 8928/2006; Cassazione 9061/1999).
“In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (ex multis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22090 del 2021).
Dunque, le asserzioni difensive di parte opponente non sono suscettibili di compromettere la validità
e l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo posto in esecuzione dall'opposta. Invero, i fatti rappresentati dall'opponente non possono, di certo, minare la portata esecutiva del titolo giudiziale per cui è causa, perché, comunque, basati su mere prospettazioni ed asserzioni di parte, prive di effettiva concretezza, e rispetto alle quali alcunché è stato specificamente allegato e provato.
Non ricorrono, nel caso di specie, concreti e specifici fatti sopravvenuti all'emissione del menzionato decreto ingiuntivo idonei a revocare in dubbio l'attuale esistenza della pretesa creditoria azionata dall'opposta o, comunque, a paralizzarne l'operatività.
Ricorre altresì l'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., comma 3, che, peraltro, non richiede neppure un'istanza di parte, trattandosi di pronuncia che può essere emessa d'ufficio. Invero, l'opponente si è limitata ad una generica indicazione dei motivi di opposizione, rappresentando circostanze
6 palesemente smentite dalla produzione documentale, senza peraltro contestare specificamente le deduzioni di controparte, ed ha agito del tutto pretestuosamente, nonostante l'evidenza di non potere vantare alcuna plausibile ragione. Pertanto, i rilievi compiuti sono idonei non solo a rigettare la presente opposizione, ma anche a disporre d'ufficio, a carico dell'opponente, il pagamento, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., di una sanzione pecuniaria equitativamente determinata nella frazione di
1/3 delle spese di lite del presente procedimento. Come precisato dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n.
89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17902 del 4 luglio 2019).
Si rammenta, infatti, che la fattispecie di cui al comma terzo dell'art. 96 c.p.c. ha natura punitiva: perciò può essere disposta d'ufficio e richiede soltanto la mala fede o quantomeno la colpa grave, ravvisabile nel caso de quo, attesa la palese infondatezza dei motivi di opposizione.
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'eIGenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione,
a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cassazione civile
Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018).
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta l'opposizione.
7 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), seguono la soccombenza di parte opponente, con esclusione della fase istruttoria, in concreto non svolta.
Va condannata, altresì, l'opponente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento, in favore dell'opposta, di una sanzione pecuniaria equitativamente determinata nella frazione di 1/3 delle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1086/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 5.810,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) condanna, altresì, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento, in favore di Parte_1
, di una sanzione pecuniaria equitativamente determinata nella frazione di 1/3 Controparte_1
delle spese di lite del presente procedimento
Paola, lì 27.1.25 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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