TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. L. Guacci Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di rendita nella misura corrispondente ad una menomazione CP_1 dell'integrità psicofisica del 20% per “Asbestosi con fibrosi e pneumopatia restrittiva e pleurica, con cardiopatia ischemica/ipertensiva”, giusta sentenza n. 445/2022 del
Tribunale di Brindisi – esponeva di aver inoltrato, in data 20/06/2023, domanda di revisione per aggravamento.
Rappresentava che , con nota del 21/09/2023, aveva confermato la precedente CP_1 valutazione del 20%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale determinazione stante l'esistenza di postumi superiori rispetto a quelli accertati in via amministrativa, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il ricorso poiché fondato in fatto e diritto;
2) Dichiarare che il sig. , in conseguenza della malattia professionale: “Asbestosi Parte_1 con fibrosi e pneumopatia restrittiva e pleurica, con cardiopatia ischemica/ipertensiva” ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura superiore al 20% che risulterà in corso di causa;
3) Condannare l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante “pro tempore” a liquidare la relativa rendita, nella misura corrispondente, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1 amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Essendo in contestazione esclusivamente la quantificazione dei postumi effettuata da a fronte della domanda di aggravamento presentata in data 20.6.2023, è stata CP_1 disposta CTU medico legale al fine di accertare “se alla data di presentazione della domanda del 20.06.2023 e/o successivamente il ricorrente abbia subito un aggravamento rispetto ai postumi già accertati nella sentenza prodotta unitamente al ricorso, specificandone in ogni caso la decorrenza”.
Ebbene, il CTU nominato – specialista in malattie dell'apparato respiratorio - ha evidenziato quanto segue: “il ricorrente è affetto da asbestosi polmonare, sia a livello pleurico che parenchimale;
a parere degli Autori (Ambrosi - Foà, Trattato di Medicina del Lavoro, pagina 335) occorre evidenziare che nell'asbestosi “... Le prove di funzionalità respiratoria dimostrano nei casi tipici, un deficit ventilatorio di tipo restrittivo ... questi deficit sono dovuti alla progressiva sostituzione dell'interstizio del tessuto elastico con tessuto connettivo, meno distensibile in risposta ad drive respiratorio ... nei casi più gravi, quando la fibrosi ha determinato lo sconvolgimento del parenchima con torsioni, trazioni e inginocchiamento a livello bronchiolare e conseguente ostruzione delle vie aeree preterminali, possono comparire riduzioni dei parametri di flusso espiratorio. Si determinano così dei quadri di tipo misto a cui corrisponde un peggioramento della possibilità di scambio alveolo-capillare dei gas respiratori ...”.
In relazione alla valutazione del DB permanente, considerando che è stata riscontrata un'Insufficienza Respiratoria Grave (valutabile 'fino a 60') per un riscontro dell'FVC in misura inferiore al 50%, si ritiene equa una valutazione di un DB del 50% per il solo danno polmonare. L'assicurato è stato anche affetto da un episodio di sindrome coronarica acuta trattata con angioplastica + stent;
tale menomazione, associabile ai sensi di legge all'asbestosi parenchimale, determina un DB del 15%. Sulla base di tali elementi, la valutazione del DB viene stabilita in misura non inferiore al 65% a decorrere dall'epoca della visita di revisione”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1 accertata e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione di una rendita nella misura corrispondente al 65%, a decorrere dalla domanda di revisione per aggravamento del
20/06/2023, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria e per l'effetto condanna al pagamento del dovuto;
CP_1 condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 4638,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. L. Guacci Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di rendita nella misura corrispondente ad una menomazione CP_1 dell'integrità psicofisica del 20% per “Asbestosi con fibrosi e pneumopatia restrittiva e pleurica, con cardiopatia ischemica/ipertensiva”, giusta sentenza n. 445/2022 del
Tribunale di Brindisi – esponeva di aver inoltrato, in data 20/06/2023, domanda di revisione per aggravamento.
Rappresentava che , con nota del 21/09/2023, aveva confermato la precedente CP_1 valutazione del 20%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale determinazione stante l'esistenza di postumi superiori rispetto a quelli accertati in via amministrativa, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il ricorso poiché fondato in fatto e diritto;
2) Dichiarare che il sig. , in conseguenza della malattia professionale: “Asbestosi Parte_1 con fibrosi e pneumopatia restrittiva e pleurica, con cardiopatia ischemica/ipertensiva” ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura superiore al 20% che risulterà in corso di causa;
3) Condannare l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante “pro tempore” a liquidare la relativa rendita, nella misura corrispondente, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1 amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Essendo in contestazione esclusivamente la quantificazione dei postumi effettuata da a fronte della domanda di aggravamento presentata in data 20.6.2023, è stata CP_1 disposta CTU medico legale al fine di accertare “se alla data di presentazione della domanda del 20.06.2023 e/o successivamente il ricorrente abbia subito un aggravamento rispetto ai postumi già accertati nella sentenza prodotta unitamente al ricorso, specificandone in ogni caso la decorrenza”.
Ebbene, il CTU nominato – specialista in malattie dell'apparato respiratorio - ha evidenziato quanto segue: “il ricorrente è affetto da asbestosi polmonare, sia a livello pleurico che parenchimale;
a parere degli Autori (Ambrosi - Foà, Trattato di Medicina del Lavoro, pagina 335) occorre evidenziare che nell'asbestosi “... Le prove di funzionalità respiratoria dimostrano nei casi tipici, un deficit ventilatorio di tipo restrittivo ... questi deficit sono dovuti alla progressiva sostituzione dell'interstizio del tessuto elastico con tessuto connettivo, meno distensibile in risposta ad drive respiratorio ... nei casi più gravi, quando la fibrosi ha determinato lo sconvolgimento del parenchima con torsioni, trazioni e inginocchiamento a livello bronchiolare e conseguente ostruzione delle vie aeree preterminali, possono comparire riduzioni dei parametri di flusso espiratorio. Si determinano così dei quadri di tipo misto a cui corrisponde un peggioramento della possibilità di scambio alveolo-capillare dei gas respiratori ...”.
In relazione alla valutazione del DB permanente, considerando che è stata riscontrata un'Insufficienza Respiratoria Grave (valutabile 'fino a 60') per un riscontro dell'FVC in misura inferiore al 50%, si ritiene equa una valutazione di un DB del 50% per il solo danno polmonare. L'assicurato è stato anche affetto da un episodio di sindrome coronarica acuta trattata con angioplastica + stent;
tale menomazione, associabile ai sensi di legge all'asbestosi parenchimale, determina un DB del 15%. Sulla base di tali elementi, la valutazione del DB viene stabilita in misura non inferiore al 65% a decorrere dall'epoca della visita di revisione”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1 accertata e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione di una rendita nella misura corrispondente al 65%, a decorrere dalla domanda di revisione per aggravamento del
20/06/2023, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria e per l'effetto condanna al pagamento del dovuto;
CP_1 condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 4638,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere