Art. 1.
Per le spese di personale, necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036 , e successive modificazioni e integrazioni, e' assegnata la somma annua di lire 344 milioni.
La somma suddetta viene annualmente ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle effettive esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e viene accreditata ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite convenzioni.
Per le spese di personale, necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036 , e successive modificazioni e integrazioni, e' assegnata la somma annua di lire 344 milioni.
La somma suddetta viene annualmente ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle effettive esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e viene accreditata ai conservatori degli stabilimenti ecclesiastici con i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite convenzioni.