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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10106 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 26334/2023 Verbale dell'udienza del 4/11/2025 Per è presente l'avv. Giuditta. CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Giuditta si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta ed ai documenti indicati in foliario tutti depositati telematicamente. Dichiara di aver depositato telematicamente in data 14/10/2025 – in ossequio alla ordinanza del 10/06/2025 – la ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata “rottamazione quater”, il documento rif. AT
– 07190202500172878190 con la dichiarazione delle somme dovute e la relativa relata di notifica, l'attestazione di pagamento del 05/08/2025 e l'estratto di ruolo aggiornato. Si specifica, pertanto, che la parte appellante presentava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 29/06/2023 – già versata in atti ed inviata dall'appellante successivamente alla emissione della sentenza impugnata – ed, in assenza di pagamenti, presentava la richiesta di riammissione alla definizione agevolata “rottamazione quater”. L'appello non potrà che essere rigettato in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Ad ogni modo, ci si riporta, altresì, a tutte le osservazioni, eccezioni e richieste ivi formulate che, per brevità, si abbiano in questa sede tutte come integralmente ripetute e trascritte. Non può che osservarsi, anche in questa sede, come la impugnata sentenza n. 25243/2023, resa dal Giudice di Pace di Napoli dott.ssa Procaccino sez. civ. X nel giudizio recante numero di rg. 22048/2022, appare adeguatamente e sufficientemente motivata;
la stessa si fonda su una corretta e giusta valutazione delle risultanze istruttorie ed il percorso logico seguito dal Giudice appare pienamente delineato. Voglia, pertanto, l'adito Giudice del Tribunale di Napoli confermare la sentenza sopra richiamata e per l'effetto dichiarare infondato in fatto ed in diritto il ricorso in appello introduttivo del presente giudizio. Chiede decidersi la causa. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 26334 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione (“recuperatoria”) a cartella esattoriale TRA (P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Fortunato e Natia Bisci e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Silio Italico n. 9 APPELLANTE E
, c.f.: in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Giuditta, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici (NA) alla via Malta, 14 APPELLATA NONCHE' (C.F. CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La impugnò, avanti al Giudice di Pace di la Parte_1 CP_4 cartella esattoriale n. 071 2021 0032917917000, con la quale l' agì Controparte_5 per il recuperò della somma di € 16.551,22 per mancato pagamento di numerosi verbali per violazione al codice della strada. In particolare, l'odierno appellante chiese accertarsi la mancata notifica del verbale SCV/0005818703 del 24-09-2018, emesso dalla Prefettura di con conseguente annullamento della cartella opposta. CP_4
Si costituirono l'ente impositore e l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone al rigetto. Il giudice di pace di con sentenza n. 25243/2023, respinse la domanda, rilevando CP_4 la rituale notifica del verbale. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendone l'erroneità ove si è ritenuta tempestiva la costituzione dell'ente impositore ancorchè intervenuta solo il 2/05/2023 (rispetto alla prima udienza del 10/05/2023) e si è ritenuta valida la notifica indirizzata , soggetto giuridico diverso e distinto dalla Controparte_6
insistendo, pertanto, nell'accoglimento delle riportate Parte_1 conclusioni e della domanda di risarcimento danni per lite temeraria. Si è costituita l' , resistendo all'appello e chiedendone il Controparte_2 rigetto mentre la benché regolarmente evocata, è rimasta contumace. Controparte_7 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come risulta dalla documentazione depositata da , la società appellante ha aderito CP_1 alla c.d. rottamazione quater, in cui risulta compresa anche la cartella oggetto della presente controversia. Ai sensi del comma 236 art. 1 L.197/2022, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, “il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. Come chiarito dalla Suprema Corte (ordinanza n. 24428 del 11/09/2024) in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione
- in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed CP_2 il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. Sebbene tale orientamento sia ancora discusso in giurisprudenza, nella specie, la domanda di definizione agevolata risulta accolta e la cartella in contestazione risulta “pagata”, per cui si ritiene che si sia verificata l'estinzione del giudizio, essendo presupposto stesso della presentazione della domanda, l'impegno a rinunciarvi, ciò che deve valere anche per la fase d'appello relativa a un giudizio già pendente in primo grado alla data del deposito della domanda (presentata il 29/06/2023, come si evince dalla documentazione prodotta da
). CP_1
Trattandosi di estinzione ex lege, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Giuditta si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta ed ai documenti indicati in foliario tutti depositati telematicamente. Dichiara di aver depositato telematicamente in data 14/10/2025 – in ossequio alla ordinanza del 10/06/2025 – la ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata “rottamazione quater”, il documento rif. AT
– 07190202500172878190 con la dichiarazione delle somme dovute e la relativa relata di notifica, l'attestazione di pagamento del 05/08/2025 e l'estratto di ruolo aggiornato. Si specifica, pertanto, che la parte appellante presentava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 29/06/2023 – già versata in atti ed inviata dall'appellante successivamente alla emissione della sentenza impugnata – ed, in assenza di pagamenti, presentava la richiesta di riammissione alla definizione agevolata “rottamazione quater”. L'appello non potrà che essere rigettato in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. Ad ogni modo, ci si riporta, altresì, a tutte le osservazioni, eccezioni e richieste ivi formulate che, per brevità, si abbiano in questa sede tutte come integralmente ripetute e trascritte. Non può che osservarsi, anche in questa sede, come la impugnata sentenza n. 25243/2023, resa dal Giudice di Pace di Napoli dott.ssa Procaccino sez. civ. X nel giudizio recante numero di rg. 22048/2022, appare adeguatamente e sufficientemente motivata;
la stessa si fonda su una corretta e giusta valutazione delle risultanze istruttorie ed il percorso logico seguito dal Giudice appare pienamente delineato. Voglia, pertanto, l'adito Giudice del Tribunale di Napoli confermare la sentenza sopra richiamata e per l'effetto dichiarare infondato in fatto ed in diritto il ricorso in appello introduttivo del presente giudizio. Chiede decidersi la causa. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 26334 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione (“recuperatoria”) a cartella esattoriale TRA (P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Fortunato e Natia Bisci e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Silio Italico n. 9 APPELLANTE E
, c.f.: in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Giuditta, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici (NA) alla via Malta, 14 APPELLATA NONCHE' (C.F. CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La impugnò, avanti al Giudice di Pace di la Parte_1 CP_4 cartella esattoriale n. 071 2021 0032917917000, con la quale l' agì Controparte_5 per il recuperò della somma di € 16.551,22 per mancato pagamento di numerosi verbali per violazione al codice della strada. In particolare, l'odierno appellante chiese accertarsi la mancata notifica del verbale SCV/0005818703 del 24-09-2018, emesso dalla Prefettura di con conseguente annullamento della cartella opposta. CP_4
Si costituirono l'ente impositore e l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone al rigetto. Il giudice di pace di con sentenza n. 25243/2023, respinse la domanda, rilevando CP_4 la rituale notifica del verbale. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendone l'erroneità ove si è ritenuta tempestiva la costituzione dell'ente impositore ancorchè intervenuta solo il 2/05/2023 (rispetto alla prima udienza del 10/05/2023) e si è ritenuta valida la notifica indirizzata , soggetto giuridico diverso e distinto dalla Controparte_6
insistendo, pertanto, nell'accoglimento delle riportate Parte_1 conclusioni e della domanda di risarcimento danni per lite temeraria. Si è costituita l' , resistendo all'appello e chiedendone il Controparte_2 rigetto mentre la benché regolarmente evocata, è rimasta contumace. Controparte_7 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come risulta dalla documentazione depositata da , la società appellante ha aderito CP_1 alla c.d. rottamazione quater, in cui risulta compresa anche la cartella oggetto della presente controversia. Ai sensi del comma 236 art. 1 L.197/2022, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, “il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. Come chiarito dalla Suprema Corte (ordinanza n. 24428 del 11/09/2024) in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione
- in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed CP_2 il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. Sebbene tale orientamento sia ancora discusso in giurisprudenza, nella specie, la domanda di definizione agevolata risulta accolta e la cartella in contestazione risulta “pagata”, per cui si ritiene che si sia verificata l'estinzione del giudizio, essendo presupposto stesso della presentazione della domanda, l'impegno a rinunciarvi, ciò che deve valere anche per la fase d'appello relativa a un giudizio già pendente in primo grado alla data del deposito della domanda (presentata il 29/06/2023, come si evince dalla documentazione prodotta da
). CP_1
Trattandosi di estinzione ex lege, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco