Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC
Addì 24/6/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, sono presenti: Avv. Iannello che precisa come in nota conclusiva a cui si riporta;
Avv. Ricciotti in sostituzione dell'Avv. V. Angelini che precisa come in nota conclusiva cui si riporta;
Avv. Furlan che precisa come in nota conclusiva cui si riporta. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1300/2021 RG promossa da
ATTRICE Parte_1
Avv. Alessio Iannello
nei confronti di
CONVENUTO Controparte_1
Avv. Virginio Angelini
e di
1
Avv. Giorgio Furlan
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente, il giudizio è stato introdotto da per Parte_1 ottenere dal convenuto il risarcimento di tutti i danni patiti CP_1 in occasione ed in conseguenza del sinistro avvenuto in CP_1
il giorno 5 giugno 2010; in fatto, ha allegato che, in data
[...]
5/6/2010, alle ore 17.45 circa, si trovava in Borghetto Vara (SP), in località Lago, a percorrere in discesa la scalinata “La Mandorla” sentiero di proprietà comunale immerso nel verde, il cui piano di calpestio è per lo più costituito da cemento e che, in moltissime zone, compresa la parte in cui si è verificato il sinistro si presenta completamente degradato, oltre che ciottoloso e semisterrato;
l'attrice ha allegato di essere caduta lungo la predetta scalinata inciampando in una rete elettrosaldata che, a causa del degrado del cemento, usciva fuori dal manto ma che risultava completamente ricoperta di erba e quindi non visibile né individuabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.
Il ha chiamato in causa Controparte_1 Controparte_3
per essere manlevato in caso di accoglimento della domanda
[...] attorea.
Con sentenza N.D. n. 522/2024 questo Tribunale ha dichiarato che l'evento per cui è causa è ascrivibile, ex artt 2051 e 1227, 1°c. cc, a concorrente responsabilità del , Controparte_1 per il 70%, e dell'attrice, per il 30%; ha altresì dichiarato fondata la domanda di manleva così come proposta dal
[...]
nei confronti di . CP_1 Controparte_3
A seguito di rimessione in istruttoria è stata licenziata CTU medico legale sulla persona di . Parte_1
La presente decisione ha ad oggetto esclusivamente il quantum della domanda attorea di risarcimento.
2 Sul quantum del risarcimento: decisiva è la ctu medico legale la quale, in esito a visita della perizianda e valutazione della documentazione medica in atti, ha motivatamente concluso che in relazione causale con il sinistro per cui è causa ha Parte_1 riportato: trauma misto della spalla sinistra;
trauma misto della tibio-tarsica sinistra con distacco corticale apicale peroneale;
interessamento del legamento per un astragalico anteriore;
lesione da impatto a carico del terzo e del quarto metatarso. Ha valutato una inabilità parziale di gg. 30 al 75% e di gg. 29 al 50%. Ha riscontrato postumi permanenti stimati in misura percentualistica pari al 4/5%. Vertendosi in materia di danno da responsabilità aquiliana diverso da RCA e responsabilità medica, sebbene si tratti di lesioni di lieve entità, si applicano le tabelle Milanesi secondo le indicazioni della Corte di Cassazione (Cass. n. 4509/2022) cui ha aderito anche la Corte di Appello di Genova;
quindi, nel caso di specie, si procede alla liquidazione del danno non patrimoniale sulla base della Tabella del Tribunale di Milano aggiornata al 2024. Pertanto, il danno non patrimoniale di è risarcibile, in Parte_1 maniera complessiva e satisfattiva, avendo, in esse, riguardo al valore del 4% e del 5% e facendo la media tra i due valori per liquidare la permanente del 4,5%; dette tabelle propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi sia del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni medesime in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione;
non vi sono elementi per disporre una personalizzazione. In applicazione delle predette tabelle il danno accertato è così liquidabile:
IP: 4,5% = euro 7.136,00; ITP: 30 gg al 75% = euro;
2.587,5 ITP: 29 gg al 50% = euro;
1.667,5
3 e così, complessivamente, per danno non patrimoniale, l'importo, aggiornato all'attualità, di euro 11.391,00 (di cui euro 7.136,00 per IP ed euro 4.255,00 per temporanea).
Il 70% del predetto danno ascritto a responsabilità del CP_1 convenuto è pari ad euro 7.973,70; il deve corrispondere CP_1
a il predetto importo, maggiorato degli interessi legali a Parte_1 decorrere dall'evento secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995.
A titolo di risarcimento del danno patrimoniale il CTU ha valutato congrue e pertinenti spese mediche sostenute e documentate per euro 756,81; è altresì rimborsabile all'attrice il costo per relazione tecnica effettuata ante causam, relazione finalizzata alla difesa legale e causalmente riconducibile all'evento per cui è causa;
tale esborso è documentato in euro 420,00 ed è del tutto congruo. Complessivamente il danno liquidabile all'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ammonta a euro 1.176,81 oltre interessi in misura legale dai singoli esborsi. Il 70% del predetto danno ascritto a responsabilità del CP_1 convenuto è pari ad euro 823,76; il deve corrispondere a CP_1
il predetto importo oltre interessi in misura legale dai Parte_1 singoli esborsi. La spesa del CT (che ha assistito l'attrice in sede di CTU) è spesa di difesa tecnica e viene liquidata in sede di regolazione delle spese di causa. In relazione alla domanda di manleva – già accolta quanto all'an con la sentenza non definitiva - deve farsi luogo a condanna di a tenere indenne l'assicurato Controparte_2 [...]
per quanto detto Comune corrisponderà a CP_1 Pt_1
in forza della presente sentenza, per risarcimento danno e
[...] rifusione spese legali e di CTU. La accertata concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite sia con riferimento al rapporto principale (attrice- convenuto) sia con riferimento al rapporto processuale accessorio (convenuto-terzo chiamato); i residui 2/3 delle spese di lite sono a carico del (per il rapporto principale) e di CP_1 Controparte_3
4 spa (per l'altro rapporto processuale); si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione riferibile al quantum riconosciuto dovuto e ad importo compreso tra i minimi ed i medi tenuto conto del quantum riconosciuto e della tipologia di contenzioso. La spesa della CTU medico-legale è a carico di parte attrice e convenuto nella stessa proporzione: 1/3 a parte attrice, CP_1
2/3 al convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott. Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, richiamata la sentenza non definitiva n. 522/2024 e disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: Condanna il convenuto a Controparte_1 corrispondere a , a titolo di risarcimento del danno, già Parte_1 tenuto conto dell'accertata corresponsabilità di parte attrice:
• euro 7.973,70 per danno non patrimoniale oltre interessi legali a decorrere dall'evento, da calcolarsi secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995.
• euro 823,76 per danno patrimoniale oltre interessi in misura legale dai singoli esborsi. Compensa le spese di lite tra attrice e convenuto per 1/3 CP_1
e condanna il a rifondere a parte attrice Controparte_1
i residui 2/3 che liquida, quota parte, in euro 176,00 per esborsi;
euro 3.200,00 per compenso, euro 325,33 per spesa del CT, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Pone la spesa della CTU a carico di parte attrice e convenuto nella stessa proporzione: 1/3 a parte attrice, 2/3 al CP_1 convenuto. Condanna a tenere indenne l'assicurato Controparte_4 per quanto detto Comune Controparte_1 corrisponderà a , in forza della presente sentenza, per Parte_1 risarcimento danno e rifusione spese legali e di CTU. Compensa le spese di lite tra convenuto e terzo chiamato per 1/3 e condanna a rifondere al di Controparte_3 CP_1 CP_1
5 i residui 2/3 che liquida, quota parte, in euro 3.200,00 per CP_1 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. La Spezia, 24/6/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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