Articolo 23 della Legge 12 agosto 1982, n. 532
Articolo 22Articolo 24
Versione
29 agosto 1982
Art. 23.
Dopo l' articolo 343 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 343-bis - Riesame del decreto di sequestro. - Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al giudice competente richiesta di riesame, anche nel merito.
Competente a decidere sulla richiesta di riesame e' il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' giudiziaria che ha convalidato il sequestro.
Il termine per la presentazione della richiesta di riesame e' di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorita' giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dall'articolo 263-ter. La revoca del decreto di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale .
Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonche' la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. II ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza".
Entrata in vigore il 29 agosto 1982