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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato, ai sensi degli artt.
350 bis e 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 234 R.G.A.C. per l'anno 2025
TRA
, (C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rogata da notaio in Catanzaro il 21.1.22, rep. n.163.078, dall'avv. Ferdinando Persona_1
Mazzacuva dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, presso lo studio dell'avv. Francesco Carnovale Scalzo, alla Via T. Fusco n. 37
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_1 C.F._1
Terme, Via dei Giardini n. 9, presso lo studio dell'Avv. Valeria Gaetano, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 71/2025 depositata in data 7.02.2025 e non notificata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la Parte_1 quale il Giudice di primo grado, ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso il verbale di accertamento n. 36/2023 C.d.S., elevato a suo carico dai carabinieri
Forestali e con il quale venivano contestate delle violazioni in relazione al terreno Pt_1 agricolo sito in Via Dario Leone già contrata in agro del Comune di Lamezia Terme- CP_2
Nicastro .
1 In particolare, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, in violazione delle norme e principi di cui alla legge 688/1981 ed in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha respinto l'eccezione, dalla medesima ritualmente formulata, di inammissibilità dell'opposizione perché proposta avverso un atto endoprocedimentale (il verbale di accertamento), inidoneo a produrre alcun effetto nella sfera giuridica del destinatario e come tale non autonomamente impugnabile. In subordine, ha eccepito, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, sussistendo prova legale delle accertate violazioni. Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
2. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 deducendo l'insussistenza della contestata violazioni degli obblighi posti a carico di proprietari e/o conduttori di superfici agricole, relativamente a tutte le misure di sicurezza da adottare affinchè si possano prevenire incendi e/o propagazione;
l'impugnabilità del verbale di contestazione, posto che lo stesso nel caso di specie espone chiaramente la possibilità di procedere al pagamento delle somma riportata, o la possibilità “entro 30 giorni dalla
Contestazione o Notificazione della violazione, di proporre Opposizione al Presidente della
Giunta della ”, omettendo l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria presso la Parte_1 quale poter proporre l'opposizione. Ha infine eccepito l'inidoneità del verbale a fornire prova legale della contestata violazione, poiché l'accertamento nel caso di specie è stato compiuto in data successiva, dunque non nell'immediatezza, del fatto.
3. All'udienza del 16.09.2025, all'esito della disposta discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'appello deve essere accolto.
E' infatti fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso il verbale di contestazione n. 36/2013, elevato dai Carabinieri Forestale
un data 13.08.2023, notificato in data 29.08.2023, con il quale è stata contestata la Pt_1 violazione degli artt. 7 comma 2 e 11 comma 1 della Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51
(recante norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi), per mancata attuazione degli obblighi previsti e dell'adozione delle misure idonee a prevenire l'innesco e la propagazione di incendi.
2 Come evidenziato dalla , è consolidato il principio, più volte stabilito dalla Parte_1
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “E' inammissibile l'opposizione proposta avverso un verbale di accertamento della violazione di una norma amministrativa, non incidendo esso sulla posizione giuridica del contravventore, ma essendo destinato esclusivamente a contestare al trasgressore il fatto illecito e ad informarlo, eventualmente, della facoltà di avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, in mancanza del quale l'Amministrazione valuterà e determinerà l'applicazione o meno della sanzione attraverso l'ordinanza ingiunzione, la quale ultima è perciò l'atto suscettibile di impugnazione in sede giurisdizionale a norma dell'art 22 legge n. 689/81 cit. Sicché, il verbale di accertamento dell'illecito non è atto impugnabile ex se, tale essendo la susseguente
(ed eventuale) ordinanza ingiunzione con cui l'autorità amministrativa irroga in concreto la sanzione” (in termini, tra le tante: Cass. n. 18320/07; n. 18137/07; Cass. n. 15224/2006; Cass.
n. 17674/2004. Da ultimo, Cass. n. 21557/2024). La giurisprudenza di legittimità ha altresì evidenziato che “Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso
l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento, è inammissibile e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità” (così Cass.30.8.2007 n. 18320).
Il rimedio dell'opposizione in materie diverse dalle contravvenzioni al codice della strada
(come nel caso in esame) è quindi consentito solo avverso l'ordinanza - ingiunzione, non già avverso gli atti prodromici quale è il verbale di contestazione dell'infrazione. Solo con riferimento alle sanzioni relative a violazioni del codice della strada, infatti, i verbali di contestazione sono idonei a costituire, se non impugnati nei termini, titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 terzo comma c.d.s. e si configurano, quindi, come atti terminali del provvedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione.
Nel caso in esame, trattandosi di contestazione di violazioni di disposizioni diverse da quelle del Codice della Strada, il verbale di contestazione è del tutto privo di idoneità lesiva e non è, pertanto, autonomamente impugnabile.
Stante la non impugnabilità del verbale di accertamento, trattandosi di atto endoprocedimentale prodromico all'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa con ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, il giudice di primo grado, in accoglimento
3 dell'eccezione formulata già nel primo grado di giudizio dalla avrebbe Parte_1 dovuto dichiarare l'opposizione inammissibile.
L'appello deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado,
l'opposizione proposta da avverso il mero verbale di contestazione Controparte_1 dell'illecito amministrativo, deve essere dichiarata inammissibile.
5. Quanto alle spese di lite, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003). Nel caso di specie, le spese devono essere poste, per entrambi i gradi di giudizio, a carico dell'appellato, soccombente, e sono liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione alla metà, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e, per il presente giudizio con esclusione delle fasi di trattazione-istruttoria e decisionale, non espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il verbale Controparte_1 di contestazione n. 36/203 RdS, elevato dai Carabinieri Forestale in data Pt_1
13.08.2023 e notificato in data 29/08/2023;
2) condanna al pagamento, in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite liquidate in complessivi euro 173,00 per il primo grado di giudizio ed euro 132,00 per il presente grado di appello, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
4
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato, ai sensi degli artt.
350 bis e 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 234 R.G.A.C. per l'anno 2025
TRA
, (C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rogata da notaio in Catanzaro il 21.1.22, rep. n.163.078, dall'avv. Ferdinando Persona_1
Mazzacuva dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, presso lo studio dell'avv. Francesco Carnovale Scalzo, alla Via T. Fusco n. 37
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_1 C.F._1
Terme, Via dei Giardini n. 9, presso lo studio dell'Avv. Valeria Gaetano, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 71/2025 depositata in data 7.02.2025 e non notificata
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la Parte_1 quale il Giudice di primo grado, ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso il verbale di accertamento n. 36/2023 C.d.S., elevato a suo carico dai carabinieri
Forestali e con il quale venivano contestate delle violazioni in relazione al terreno Pt_1 agricolo sito in Via Dario Leone già contrata in agro del Comune di Lamezia Terme- CP_2
Nicastro .
1 In particolare, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, in violazione delle norme e principi di cui alla legge 688/1981 ed in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha respinto l'eccezione, dalla medesima ritualmente formulata, di inammissibilità dell'opposizione perché proposta avverso un atto endoprocedimentale (il verbale di accertamento), inidoneo a produrre alcun effetto nella sfera giuridica del destinatario e come tale non autonomamente impugnabile. In subordine, ha eccepito, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, sussistendo prova legale delle accertate violazioni. Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
2. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 deducendo l'insussistenza della contestata violazioni degli obblighi posti a carico di proprietari e/o conduttori di superfici agricole, relativamente a tutte le misure di sicurezza da adottare affinchè si possano prevenire incendi e/o propagazione;
l'impugnabilità del verbale di contestazione, posto che lo stesso nel caso di specie espone chiaramente la possibilità di procedere al pagamento delle somma riportata, o la possibilità “entro 30 giorni dalla
Contestazione o Notificazione della violazione, di proporre Opposizione al Presidente della
Giunta della ”, omettendo l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria presso la Parte_1 quale poter proporre l'opposizione. Ha infine eccepito l'inidoneità del verbale a fornire prova legale della contestata violazione, poiché l'accertamento nel caso di specie è stato compiuto in data successiva, dunque non nell'immediatezza, del fatto.
3. All'udienza del 16.09.2025, all'esito della disposta discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. L'appello deve essere accolto.
E' infatti fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso il verbale di contestazione n. 36/2013, elevato dai Carabinieri Forestale
un data 13.08.2023, notificato in data 29.08.2023, con il quale è stata contestata la Pt_1 violazione degli artt. 7 comma 2 e 11 comma 1 della Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51
(recante norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi), per mancata attuazione degli obblighi previsti e dell'adozione delle misure idonee a prevenire l'innesco e la propagazione di incendi.
2 Come evidenziato dalla , è consolidato il principio, più volte stabilito dalla Parte_1
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “E' inammissibile l'opposizione proposta avverso un verbale di accertamento della violazione di una norma amministrativa, non incidendo esso sulla posizione giuridica del contravventore, ma essendo destinato esclusivamente a contestare al trasgressore il fatto illecito e ad informarlo, eventualmente, della facoltà di avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, in mancanza del quale l'Amministrazione valuterà e determinerà l'applicazione o meno della sanzione attraverso l'ordinanza ingiunzione, la quale ultima è perciò l'atto suscettibile di impugnazione in sede giurisdizionale a norma dell'art 22 legge n. 689/81 cit. Sicché, il verbale di accertamento dell'illecito non è atto impugnabile ex se, tale essendo la susseguente
(ed eventuale) ordinanza ingiunzione con cui l'autorità amministrativa irroga in concreto la sanzione” (in termini, tra le tante: Cass. n. 18320/07; n. 18137/07; Cass. n. 15224/2006; Cass.
n. 17674/2004. Da ultimo, Cass. n. 21557/2024). La giurisprudenza di legittimità ha altresì evidenziato che “Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso
l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento, è inammissibile e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità” (così Cass.30.8.2007 n. 18320).
Il rimedio dell'opposizione in materie diverse dalle contravvenzioni al codice della strada
(come nel caso in esame) è quindi consentito solo avverso l'ordinanza - ingiunzione, non già avverso gli atti prodromici quale è il verbale di contestazione dell'infrazione. Solo con riferimento alle sanzioni relative a violazioni del codice della strada, infatti, i verbali di contestazione sono idonei a costituire, se non impugnati nei termini, titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 terzo comma c.d.s. e si configurano, quindi, come atti terminali del provvedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione.
Nel caso in esame, trattandosi di contestazione di violazioni di disposizioni diverse da quelle del Codice della Strada, il verbale di contestazione è del tutto privo di idoneità lesiva e non è, pertanto, autonomamente impugnabile.
Stante la non impugnabilità del verbale di accertamento, trattandosi di atto endoprocedimentale prodromico all'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa con ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, il giudice di primo grado, in accoglimento
3 dell'eccezione formulata già nel primo grado di giudizio dalla avrebbe Parte_1 dovuto dichiarare l'opposizione inammissibile.
L'appello deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado,
l'opposizione proposta da avverso il mero verbale di contestazione Controparte_1 dell'illecito amministrativo, deve essere dichiarata inammissibile.
5. Quanto alle spese di lite, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003). Nel caso di specie, le spese devono essere poste, per entrambi i gradi di giudizio, a carico dell'appellato, soccombente, e sono liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione alla metà, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e, per il presente giudizio con esclusione delle fasi di trattazione-istruttoria e decisionale, non espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il verbale Controparte_1 di contestazione n. 36/203 RdS, elevato dai Carabinieri Forestale in data Pt_1
13.08.2023 e notificato in data 29/08/2023;
2) condanna al pagamento, in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite liquidate in complessivi euro 173,00 per il primo grado di giudizio ed euro 132,00 per il presente grado di appello, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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