Art. 4.
A tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio sara' corrisposta una indennita' di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.
A tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio sara' corrisposta una indennita' di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.