Articolo 4 della Legge 3 giugno 1971, n. 397
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 giugno 1971
Art. 4.
A tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio sara' corrisposta una indennita' di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Entrata in vigore il 27 giugno 1971
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