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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola Barracchia Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 444/2023 R.G., avente ad oggetto: giudizio divisione TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Grazia
[...]
Licciardello, presso la quale sono elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC Email_1 appellanti e
quale mandataria di Controparte_1 Parte_4 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti (procedura esecutiva immobiliare n. 366/98 R.G.Es. Trib. Trani), dall'avv. Tommaso Ruccia, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Modugno;
Parte_5 appellati All'udienza collegiale del 30/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 29/4/2025): Voglia l'Ecc.ma Corte adita dichiarare la contumacia della in proprio;
dichiarare altresì la carenza di Parte_4 legittimazione della , e, stante la carenza di Controparte_1 procura ad litem in primo grado, o comunque la sua tardività, in totale riforma della impugnata sentenza, dichiarare in ogni caso estinto il processo di divisione endo-esecutiva sub 907/2021 RGT Trib. Trani per la sua mancata tempestiva instaurazione, e, per l'effetto, l'estinzione del processo esecutivo sub RGE 366/1998 Trib. Trani con cancellazione di tutte le iscrizioni, trascrizioni ed ipoteche, e con condanna degli appellati tutti alle spese e competenze del doppio grado del procedimento>. Il procuratore dell'appellata quale mandataria RO di ha così concluso (note scritte del 29/4/2025): Parte_4
L'avv. Tommaso Ruccia, difensore di , e per essa Parte_4 della mandataria, si riporta ai propri scritti RO difensivi, e pertanto alla comparsa di costituzione, (in uno ai documenti da indice), ed alle note conclusive autorizzate, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate, e quindi per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, nell'integrale rigetto dell'appello proposto dai Sigg.ri Parte_1
e con atto di
[...] Parte_2 Parte_3 citazione notificato in data 31/03/2023 a motivo della sua assoluta infondatezza in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di lite del doppio grado di giudizio>. Svolgimento del processo Con sentenza parziale n. 336/2023, pubblicata il 28 febbraio 2023, il Tribunale di Trani ha così statuito: …non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 907/2021 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di
e;
2. rigetta le contestazioni Parte_3 Parte_2 sollevate da con comparsa di costituzione e rinnovate a Parte_1 verbale dell'udienza del 27.9.2021 e per l'effetto dichiara il diritto di
[...] di procedere a scioglimento della comunione nel procedimento Parte_4
r.g. n. 907/2021; 3. dichiara tenuto e condanna al Parte_1 pagamento delle competenze di lite in favore delle parti costituite
[...]
e che, in relazione al valore della Parte_4 Parte_5 controversia, liquida in euro 1.936,90 ciascuno (fase decisionale), già applicata la riduzione del 30% in adeguamento del valore della controversia al valore medio dello scaglione, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge;
4. decide come da separata ordinanza in merito al prosieguo del processo>. La detta statuizione è intervenuta nel giudizio civile di divisione endo- esecutiva (n. 907/2021 R.G.), instaurato con atto introduttivo (notifica dell'atto di pignoramento e dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c. resa nel procedimento R.G.Es. n. 366/1998) ad iniziativa di Parte_4 avente ad oggetto lo scioglimento della comunione del bene pignorato, costituito dall'immobile sito in Molfetta, in catasto al fg. 9, p.lla 86, sub 15 e 1556, in proprietà per la quota di 1/3 ciascuno tra e Parte_3
, debitori esecutati nella detta procedura esecutiva Parte_1 immobiliare, e , comproprietaria non debitrice, cui Parte_6
è subentrata, in qualità di acquirente, . Parte_2
All'udienza del 27.9.2021, il difensore dei ribadiva le eccezioni Parte_1 di carenza di legittimazione “passiva”, quale parte condividente, in capo alla
, di estinzione ex art. 307 c.p.c. del processo di divisione, CP_3 chiedendo pronuncia ex art. 785 e 187 c.p.c. sul punto, e, in subordine di nullità della c.t.u., comunque da rinnovarsi, essendo risalente nel tempo (oltre un decennio) e non più conforme all'attuale valore di mercato del bene. Il Tribunale, a fronte delle contestazioni sollevate in relazione all'an dividendum sit, ha ritenuto di decidere sulle stesse con la sentenza parziale qui oggetto di appello. A tal proposito, il primo Giudice ha così osservato: La contestazione sollevata, dunque, all'udienza del 27.9.2021 dal convenuto Parte_1 atteneva al difetto di legittimazione passiva dalla parte
[...] attrice/creditrice Il procedimento di esecuzione Parte_4 immobiliare r.g. n. 366/1998 era instaurato in virtù di atto di pignoramento notificato in data 17.9.1998 da Banca Cattolica s.p.a. Con comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c. nel procedimento di esecuzione immobiliare r.g. n. 366/1998, si costituiva nella qualità di procuratrice di Controparte_4 [...] deducendo che Banca Cattolica s.p.a., inziale titolare del Parte_4 credito, si era fusa per incorporazione con Controparte_5
che con contratto di cessione dei rapporti giuridici “in
[...] blocco” ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 l. n. 130 ed art. 58 tub, acquistava pro soluto da Parte_4 Controparte_5
“i crediti per capitale, interessi, accessori, spese, ulteriori
[...] danni e quant'altro eventualmente dovuto in base al relativo contratto e/o ai successivi provvedimenti giudiziali, dipendenti da finanziamenti secondo diverse forme tecniche vantati al 14 dicembre 2007 da che alla data CP_6 del 31 luglio 2007 risultavano “in sofferenza” o “in incaglio”; dell'avvenuta cessione era dato avviso mediante pubblicazione in G.U. del 20.12.2007, parte II, foglio delle inserzioni n. 147 (di cui era allegata copia all'atto introduttivo del processo – cfr. comparsa ex art. 111 c.p.c. nel processo esecutivo, allegata all'atto introduttivo con relativa procura alle liti).
a mezzo del difensore avv. Ruccia, instaurava dunque Parte_4 il presente procedimento volto allo scioglimento della comunione del bene pignorato. Genericamente formulata, invece, è la contestazione relativa alla estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. poiché proposta senza alcuna articolazione delle ragioni a fondamento della domanda (non essendo precisato quale sia l'inattività della parte cui intende riferirsi), tuttavia richiamato quanto in precedenza osservato in merito alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo alle controparti del processo. Riprendendo invece il contenuto della comparsa di costituzione e risposta del convenuto nella parte in cui si chiede pronunciare Parte_1 estinzione del processo in ragione della nullità dell'ordinanza di divisione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c.; in ulteriore subordine sospendere il presente giudizio ex art. 295 o 337 c.p.c., occorre richiamare le modalità di instaurazione del processo di divisione endoesecutiva come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 20817 del 20.8.2018 in cui si afferma che “una volta la qualificazione del giudizio divisionale endoesecutivo quale epilogo o esito normale della procedura di espropriazione di beni indivisi consente di ricostruire l'introduzione di quel giudizio come una fattispecie a formazione progressiva, che si compie o conclude appunto con l'ultimo degli atti su cui si articola. 17. Non possono infatti, di per sé isolatamente e ciascuno considerato, essere sufficienti: - né l'atto di pignoramento, il quale può ben costituire - integrato com'è stato poi dall'istanza di vendita, indispensabile presupposto processuale per la rituale prosecuzione di ogni processo esecutivo ed idoneo impulso per il suo sviluppo normale in relazione alla disciplina sua propria dipendente dal suo oggetto (la quota indivisa), costituito appunto (salva l'eccezionale ricorrenza di ipotesi alternative, da verificare come deviazione dalla norma) dal giudizio divisionale - l'atto di parte contenente l'impulso o la domanda a tal fine, per il caso (con una sorta di funzionalizzazione implicita
o comunque ope legis) in cui lo sviluppo del processo esecutivo renda inevitabile il normale epilogo della divisione;
- né il semplice avviso ai creditori iscritti od ai comproprietari (che la giurisprudenza di questa Corte continua a ritenere non indispensabili ai fini della valida prosecuzione del processo, salva la responsabilità verso i primi - tra molte, Cass. 27/08/2014, n. 18336 - e la non opponibilità ai secondi - fin dalla pure remota Cass. 17/06/1985, n. 3648 - dell'esito del processo esecutivo), che si risolvono soltanto appunto in una comunicazione di pendenza, in un caso per sollecitare la valutazione se esercitare alcune facoltà e nell'altro per ammonire a non esercitarne altre, ove se ne volessero conseguire effetti opponibili;
- né ancora l'ordinanza del giudice, che si limita - con funzione lato sensu dichiarativa - a dare atto della non ricorrenza delle eccezioni a tale esito disegnato come normale, disponendo per la concreta sua celebrazione con la fissazione della relativa udienza. 18. Indubbiamente, è con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, pronunciata all'udienza per la comparizione delle parti e di tutti gli interessati, che questa fattispecie si completa;
ed è l'ordinanza che dispone il giudizio divisionale davanti allo stesso giudice, sia pure nelle diverse vesti di giudice della cognizione, tanto da essere quella stessa - e null'altro, stando alla lettera della disposizione codicistica - a dovere essere notificata agli interessati non presenti all'udienza pure fissata per la loro audizione. 19. La conseguenza è che l'ordinanza del giudice deve contenere necessariamente tutti gli elementi - se del caso anche solo integrativi rispetto al pignoramento, il quale ben potrebbe esservi richiamato per relationem, ovvero con riepilogo dei dati contenuti in quello ed in eventuali altri atti del processo - indispensabili per l'introduzione della domanda giudiziale, tra cui quelli identificativi dell'oggetto e cioè del bene o dei beni immobili da dividere, completi dei dati indispensabili per la trascrizione dell'ordinanza stessa. 20. L'ordinanza che dispone la divisione, solo pronunciata (all'udienza di comparizione in sede esecutiva o all'esito dell'eventuale riserva a quella assunta, allora da comunicarsi alle parti costituite) o anche notificata (ai non presenti), individua poi necessariamente l'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., del giudizio ordinario di cognizione in cui la divisione si risolve, con contestuale sospensione del processo esecutivo e fissazione del termine a comparire in sessanta giorni, secondo quanto previsto dalla norma speciale (in evidente prevalenza su quella generale di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ.)”. Infine osservato, in relazione alle ulteriori deduzioni articolate in comparsa di costituzione e risposta da
(avv. Licciardello) in relazione alla notifica dell'avviso Parte_1 al comproprietario non debitore che: a) al Parte_6 comproprietario non debitore era notificato per Parte_6 compiuta giacenza in data 11.12.1998 avviso ex art. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c. nel procedimento es. imm. r.g. n. 366/1998, e che alcuna ulteriore comunicazione doveva essere effettuata a , Parte_2 successore nella titolarità della quota di;
b) che Parte_6 alcun onere di ulteriore avviso, nel corso del processo esecutivo, è previsto in relazione alla fissazione dell'udienza ex art. 600 c.p.c. essendo la pronuncia dell'ordinanza in questione alternativa all'ordinanza di vendita;
c) che eventuali istanze di assegnazione della quota del comproprietario debitore possono essere coltivate anche nel procedimento di scioglimento della comunione, come articolato in fine in comparsa di costituzione;
inoltre osservato che non conferenti al presente procedimento sono le deduzioni contenute in comparsa di costituzione e risposta relative al subprocedimento di opposizione instaurato nel procedimento di esecuzione immobiliare, né le deduzioni relative al procedimento definito in Cassazione con la sent. n. 17039/2018 (solo osservato che, proprio in ragione della pronunciata nullità dell'esecuzione svolta, il processo esecutivo era riassunto con rinnovazione della vendita); infine ribadito che la pendenza del subprocedimento di opposizione non implica sospensione del processo esecutivo, ove la domanda cautelare sia stata rigettata. Per tali ragioni, le contestazioni relative alla ricorrenza del diritto di procedere a divisione non possono essere accolte>. Avverso la sentenza hanno proposto appello , Parte_1 [...]
e , chiedendo, in totale riforma della Parte_2 Parte_3 impugnata sentenza, declaratoria di estinzione del processo di divisione endo-esecutiva sub n. 907/2021 R.G.T. Trib. Trani e, comunque, del processo esecutivo sub n. R.G.E. n. 366/1998 Trib. Trani, con cancellazione di trascrizioni ed ipoteche e con condanna degli appellati tutti alle spese e competenze del doppio grado del procedimento, nonché in subordine disporsi nuova C.T.U., al fine di determinare il giusto prezzo dell'immobile subastato. A sostegno del gravame, gli appellanti si dolgono, in primo luogo, del fatto che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare (art. 112-182 cpc) l'istanza di estinzione del processo di divisione e la procura in capo ai difensori della
, come eccepito all'udienza del 28.03.2022, soffermandosi, invece, Pt_4 sul diritto di credito della ricognizione che avrebbe Parte_4 avuto ad oggetto una posizione sostanziale ma non processuale. Osservano gli appellanti che il Tribunale avrebbe erroneamente identificato la parte “attrice” in “ e, per essa, Parte_4 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Tanzarella e Controparte_1
Tommaso Ruccia”. Invero, secondo gli appellanti, per tutto il periodo da novembre 2016 a marzo 2021, titolare del credito azionato Parte_4 esecutivamente, aveva conferito a diverse società terze il mandato gestorio (anche per i crediti di cui alla procedura promossa nei confronti dei
)1 ma nessuna di queste società, neanche la Parte_1 Parte_4 aveva mai rilasciato procura ad litem agli avv.ti Tanzarella e Ruccia, per costituirsi in sede esecutiva o endo-esecutiva. Ciò nonostante – sottolineano gli appellanti - il procedimento di divisione endo-esecutiva era stato introdotto con la nota di trattazione del 13.11.2020 dall'Avv. Tommaso Ruccia, costituendo in giudizio la Parte_4
qualificata come creditore procedente, ed affermandosi suo
[...] procuratore, pur in difetto di mandato ad litem, notificando l'originario atto di pignoramento (della Banca Cattolica, titolare del credito cui era subentrata ) e la pedissequa ordinanza di divisione, dopo averne Pt_4 attestato la conformità ai sensi della legge n. 221/2012, depositando istanza di integrazione, e, infine, procedendo ad iscrivere a ruolo la causa di divisione a nome della e a curare gli adempimenti di trascrizione Pt_4 immobiliare. Ad avviso degli appellanti, non era corretto l'assunto di controparte secondo cui, nella procedura di divisione, l'avv. Ruccia sarebbe sempre stato difensore della , tramite le sue diverse mandatarie, non Pt_4 considerando che il mandato gestorio era stato di fatto revocato, ai sensi dell'art. 1724 c.c., a causa della nomina di un nuovo gestore per il medesimo affare ovvero della assunzione della gestione in proprio del medesimo affare, da parte della mandante ( ), con effetto estintivo o di Pt_4 perenzione della procura ad litem rilasciata dal mandatario. Pertanto, gli appellanti ritengono che dalla ritualità o meno della costituzione dell'attore sarebbe dipesa la sussistenza del processo di divisione che, ove non legittimamente instaurato, si sarebbe estinto, non potendo avere alcun effetto sanante, in quanto irrituale, l'indicazione in giudizio della quale mandataria della , Controparte_1 Pt_4
(costituita in primo grado, nel giudizio di divisione, per la prima ed unica volta, nella comparsa conclusionale del 24.05.2022). Ad avviso degli appellanti, la costituzione in giudizio della parte ( ), Pt_4 in carenza di procura ad litem, avrebbe prodotto il difetto rappresentanza processuale (non sostanziale), dovendosi versare in atti la procura, al più tardi (cfr. art. 125.2 c.p.c.), al momento della costituzione in giudizio, essendo estraneo al diritto processuale l'istituto della ratifica del “falsus procurator”, diritto processuale per il quale varrebbero norme di diritto pubblico e principi indisponibili, fra i quali la necessaria investitura del procuratore alla lite. Pertanto, dalla mancanza di procura ad litem sarebbero derivati la nullità della costituzione in giudizio di e, conseguentemente, Parte_4
l'effetto estintivo della procedura, come sanzionato nella stessa “ordinanza di divisione” del 19.11.2020 del G.E. Infatti – concludono sul punto gli appellanti – pur essendo stati formalmente rispettati i termini indicati nella predetta ordinanza, i relativi adempimenti sarebbero avvenuti ad opera di soggetto non correttamente costituito in giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, che erroneamente avrebbe valutato come generica l'eccezione di estinzione del giudizio, in realtà omettendo di operare d'ufficio, ex art. 182 c.p.c., vecchia formulazione, la doverosa verifica della regolare costituzione delle parti, con particolare riferimento all'eccepita inesistenza della procura ad litem, in capo agli avv.ti Tanzarella e Ruccia, ex art. 83 c.p.c., traendone le dovute conseguenze in ordine all'estinzione del giudizio. Gli appellanti aggiungono che l'irrituale costituzione nel processo della sarebbe collocabile ancor prima in sede esecutiva, Parte_4 laddove l'avv. Ruccia aveva redatto note di trattazione del 13.11.20, con istanza di divisione, spendendo il nome della in proprio, pur in Pt_4 assenza di mandato (essendo egli munito soltanto di mandato ad opera di : sicchè anche il processo esecutivo sarebbe RO stato irritualmente riassunto, con effetto estintivo del processo e radicale nullità dell'attività compiuta in sede di esecuzione e divisione. Con secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono dell'omessa delibazione dell'estinzione del processo esecutivo, sotto altro profilo comunque rilevante ai fini della valida instaurazione del giudizio di divisione endo-esecutiva. Posto che il creditore procedente trae la sua legittimazione alla divisione de qua dalla valida pendenza del processo esecutivo del bene indiviso – osservano gli appellanti - dall'estinzione di quest'ultimo, come eccepito dal OR in sede di costituzione in primo grado, sarebbe derivato, in capo al creditore procedente, il venir meno della legittimazione a chiedere la divisione del bene di comproprietà di terzi non debitori. Sul punto, secondo gli appellanti, il Tribunale non avrebbe formulato alcuna adeguata ma doverosa analisi, omettendo di considerare d'ufficio gli effetti estintivi derivati dall'intempestiva riassunzione del processo esecutivo, a seguito della pronuncia del Supremo Collegio n. 17039/2018, che aveva deciso, definendola, sulla opposizione agli atti esecutivi, accolta dal Tribunale con sentenza n. 1193/2015, in relazione alla quale il procedimento esecutivo era stato sospeso dal Tribunale, con ordinanza collegiale, resa a seguito di reclamo (n. 456/2009 R.G.T. Trani). Secondo gli appellanti, all'esito del giudizio di opposizione (con declaratoria di nullità della vendita forzata), il creditore procedente avrebbe dovuto avanzare nuova istanza di vendita, riattivando tutta la procedura liquidatoria, inclusa la rinnovazione della C.T.U. per la stima dell'immobile. Sicchè, in sede divisionale, avrebbe dovuto – quanto meno – essere rinnovata la stima, non potendosi procedere alla vendita immobiliare sulla base di valutazioni risalenti all'anno 2004. Si è costituita nel giudizio di gravame, e, per essa, Parte_4 quale mandataria, eccependo RO
l'inammissibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per dedotta aspecificità dei motivi di censura e per produzione di nuova documentazione, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in ogni caso opponendosi nel merito all'accoglimento dell'appello. La società appellata osserva che, nella procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. n. 366/1998 Trib. Trani, sospesa per effetto dell'ordinanza ex artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., Parte_4
cessionaria ex lege n. 130/1999 dei crediti già in titolarità della
[...] [...]
era ritualmente costituita con comparsa Controparte_5 di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c.” del 13/03/2009, a mezzo della mandataria e con il Controparte_4 medesimo difensore (avv. Ruccia), giusta procura in calce alla predetta comparsa. Pertanto – sottolinea la società deducente – in perfetta ottemperanza a quanto disposto dal G.E., con l'ordinanza del 19/11/2020, e nel pieno rispetto dei termini ivi assegnati, per il tramite Parte_4 della propria mandataria e del Controparte_4 proprio difensore, quale creditrice fondiaria procedente, aveva instaurato il giudizio divisionale endo-esecutivo (n. 907/2021 R.G.). Nessuna rilevanza, pertanto, ai fini della valida instaurazione e prosecuzione del processo divisionale, avrebbe potuto assumere la circostanza che, in pendenza di quest'ultimo, aveva depositato nel Parte_4 processo esecutivo atto di costituzione della nuova mandataria
[...]
a mezzo del difensore, confermandosi la permanente RO qualità del difensore della dapprima per conto della Parte_4
e, successivamente, per conto della Controparte_4 [...]
RO
La società appellata si oppone anche al secondo motivo di gravame, escludendo i presupposti dell'invocata estinzione del processo esecutivo, come affermato anche in altre sedi e relativi pronunciamenti, e la necessità di rinnovare la C.T.U. per la stima dell'immobile oggetto di divisione. Disattesa, con ordinanza del 10/5/2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia provvisoria dell'appellata sentenza e previa acquisizione del fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 366/1998 R.G. Trib. Trani, all'udienza del 30/4/2025, celebrata con rito a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni come sopra riportate, formulate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, le doglianze dell'appellante hanno fondamento nei limiti e per le ragioni come di seguito precisati.
Preliminarmente va precisato che il thema decidendum, in questa sede di gravame, non può – contrariamente a quanto desumibile da talune richieste e argomentazioni formulate dalla difesa degli appellanti - travalicare i limiti dell'oggetto del contendere nel giudizio di primo grado che, nella fattispecie, è costituito dalla divisione dell'immobile appartenente in comproprietà agli esecutati, e ed alla terza Parte_3 Pt_1 comproprietaria, attualmente . Parte_2 Pertanto, per quanto vi sia intimo collegamento tra il giudizio di divisione endo-esecutivo e il procedimento di esecuzione forzata immobiliare, da cui il primo promana, al punto che, come ritenuto dal Supremo Collegio,2 è ben possibile attingere dal fascicolo dell'espropriazione forzata documenti relativi al primo, inclusi quelli relativi al mandato defensionale, in questa sede non è possibile l'adozione di qualsiasi statuizione, neanche incidenter tantum, destinata ad interferire sul processo esecutivo, rispetto al quale, ogni questione, può essere fatta valere da parte dell'interessato innanzi al Giudice dell'Esecuzione, nelle forme di legge, anche in via di opposizione, agli atti esecutivi ed all'esecuzione, ex art. 615 e 617 c.p.c. I due procedimenti, invero, pur tra loro collegati, conservano comunque autonomia, da cui consegue l'ammissibilità, nel giudizio di divisione, anche in sede di gravame, soltanto di contestazioni e richieste delle parti riferibili in via diretta a quest'ultimo, non anche di quelle finalizzate ad ottenere statuizioni incidenti sulla prosecuzione del processo esecutivo, la cui pendenza (ora in fase di quiescenza per intervenuta sospensione ex art. 601 c.p.c.), costituisce – allo stato – un dato acquisito.3
Per le suddette ragioni, deve escludersi la delibazione di richieste, attinenti alla validità e/o all'estinzione del processo esecutivo n. 366/98 R.G., avanzate dalla difesa dei in primo grado e ribadite in appello. Parte_1
Ciò chiarito, è un dato oggettivo, perché desumibile dagli atti, cartacei e telematici, del processo esecutivo n. 366/98 R.G. nonché del fascicolo di primo grado del giudizio di divisione (telematico), che quest'ultimo sia stato introdotto ad iniziativa di Elpiso Finance s.r.l. in proprio e non per il tramite di società mandataria (Sul punto concorda anche il primo Giudice nell'appellata sentenza). A tal proposito, sono opportune alcune puntualizzazioni. In primo luogo, va sottolineato che, all'esito dell'ampio contenzioso, proposto dagli esecutati con opposizioni agli atti esecutivi ed all'esecuzione, definito con le sentenze del Supremo Collegio n. 17039/2018 del 28/6/2018
e n. 17996/2023 del 22/6/2023, la riassunzione del processo esecutivo (già sospeso per effetto delle pronunce del Tribunale di Trani, in data 15/6/2009, in sede di reclamo, e del G.E., in data 19/9/2019, a fronte di altra istanza di prosecuzione avanzata dalla stessa società mandataria in data 4/11/2015, istanza ritenuta inammissibile) è avvenuta ad iniziativa di
[...]
in qualità di procuratrice di con ricorso Controparte_10 Parte_4 depositato il 15/2/2020, a ministero del difensore, avv. Tommaso Ruccia, munito di rituale procura ad litem.
Invero, è agli atti del procedimento esecutivo n. 366/98 R.G. la comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c. (così denominata nella sua intestazione), depositata il 16/4/2009, da parte di Controparte_4 sempre in qualità di procuratrice di a firma del Parte_4 difensore, avv. Tommaso Ruccia, munito di procura ad litem conferita in calce allo stesso atto difensivo.
Costituisce dato oggettivo, neanche oggetto di contestazione specifica, il fatto che abbia, nel corso degli anni, mutato Controparte_4 denominazione sociale in pur conservando la Controparte_10 medesima identità soggettiva. Pertanto, l'avv. Tommaso Ruccia, al momento della proposizione del ricorso “in prosecuzione” del processo esecutivo, era investito dei poteri procuratori dalla creditrice procedente, (nella Controparte_10 qualità di mandataria di , attingendo tali poteri dalla Parte_4 procura conferita dallo stesso soggetto, pur con diversa denominazione sociale.
Dal canto suo, la benchè indubbiamente titolare del Parte_4 credito azionato esecutivamente, in quanto cessionaria dall'originario creditore,4 non risulta giammai essersi costituita formalmente in proprio nel procedimento esecutivo, avendo preferito avvalersi processualmente di mandatari.
Sta di fatto che, per la prima volta, la compare, in prima Parte_4 persona e senza l'interposizione di mandatari, al momento della introduzione del giudizio di divisione. Invero, all'udienza a trattazione scritta del 19/11/2020, all'esito della quale il G.E. disponeva, ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 d.a.c.p.c., l'avvio del giudizio di divisione endo-esecutivo, risultano depositate, tra le altre, le note scritte a firma dell'avv. T. Ruccia per conto di Parte_4 qualificata come “creditore procedente” nell'ambito della procedura esecutiva n. 366/98 R.G.Es., note con le quali viene avanzata richiesta di ogni statuizione in merito all'avvio del predetto giudizio divisorio dell'immobile comune pignorato. Lo stesso avv. Ruccia, sempre per conto di risulta aver Parte_4 depositato (23/11/2020) istanza di integrazione dell'ordinanza del G.E. resa all'esito dell'udienza del 19/11/2020, istanza per altro disattesa dal medesimo G.E. con ordinanza del 12/12/2020.
Sempre ad iniziativa e a nome di in proprio, viene Parte_4 iscritta a ruolo la causa di divisione, versando il relativo contributo unificato, dopo che, ad iniziativa dell'avv. Ruccia, si era provveduto alla notifica alle altre parti dell'ordinanza del G.E., resa ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 d.a.c.p.c., unitamente all'atto di pignoramento immobiliare, formalità quest'ultima integrante il primo atto introduttivo del giudizio di divisione, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio.5 Alla prima udienza del 14/6/2021, innanzi al Giudice della causa di divisione, compare l'avv. Menchise, in sostituzione dell'avv. Ruccia, per conto di Elpiso Finance s.r.l., in proprio. È, quindi, di tutta evidenza come l'introduzione del giudizio di divisione sia avvenuta ad iniziativa di in proprio. Tuttavia, sebbene, Parte_4 non vi sia dubbio, come sopra sottolineato, della titolarità sostanziale, in capo alla detta società, del credito azionato esecutivamente e, di riflesso, del diritto a promuovere il giudizio di divisione in tale veste, funzionale alla realizzazione del credito, è altrettanto vero che il rapporto processuale non risulta correttamente instaurato, difettando in capo all'avv. Tommaso Ruccia il potere di rappresentare processualmente la in Parte_4 proprio, in difetto – come già sottolineato – di qualsiasi mandato procuratorio ad litem, non rinvenibile nei fascicoli del processo esecutivo e del giudizio di divisione, in primo grado, né prodotto dalla difesa dell'appellata. È appena il caso di ribadire che la procura alle liti, conferita dalle società mandatarie, non può estendersi anche alla società mandante, essendovi un rapporto fiduciario diretto, tra difensore e soggetto rappresentato processualmente, soltanto con la società conferente il mandato professionale.
Né può assumere effetto sanante la costituzione successiva, sia nel processo esecutivo che in quello di divisione, della RO nella qualità di mandataria della mediante comparsa Parte_4
d'intervento a firma dell'avv. T. Ruccia, in forza di procura ad litem espressamente conferita ed emergente dagli atti processuali. Invero, come sottolineato dal Supremo Collegio,6 l'art. 125 c.p.c. consente la produzione di procura alle liti, originariamente mancante, fino alla data di costituzione in giudizio e non oltre. Sicchè, non è concepibile una ratifica successiva dell'operato del falsus procurator. Ne consegue che, nel caso di specie, il rapporto processuale, relativo al giudizio di divisione in primo grado, non si è instaurato ritualmente, essendo nullo l'atto introduttivo perché imputabile a difensore non munito tempestivamente di formale procura conferita dalla parte processualmente rappresentata, nullità che inevitabilmente si trasmette a tutti gli atti processuali successivi, inclusa la sentenza qui appellata.
Nei suddetti termini va, quindi, riqualificata la domanda proposta dalla difesa dei , esecutati e terza comproprietaria, che avevano Parte_1 erroneamente concluso per l'estinzione del giudizio implicante una fattispecie, l'inattività delle parti, affatto diversa. Trattasi, tuttavia, di ipotesi di nullità che non comporta la rimessione degli atti al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.7 Nei suddetti limiti, va pertanto accolto l'appello in esame, restando assorbita ogni diversa questione attinente peculiarmente il giudizio di divisione.
Avuto riguardo al solo parziale accoglimento delle plurime richieste avanzate dagli appellanti, si ravvisano valide ragioni per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
Alla pronuncia di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di divisione, consegue anche l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso l'Agenzia del Territorio (cfr. nota nn. 18383/14522 del 5/8/2021).
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e , nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
e, per essa, di in persona del Parte_4 Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, nonché di , Parte_5 avverso la sentenza n. 336/2023, pubblicata il 28/2/2023, resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede: a) in parziale accoglimento del gravame, dichiara la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di divisione, iscritto al numero 907/2021 R.G. Trib.
Trani, e di tutti gli atti processuali conseguenti, inclusa la sentenza qui appellata;
b) compensa interamente fra le parti le spese processuali;
c) ordina la cancellazione della trascrizione (nn. 18383/14522 del 5/8/2021) della domanda giudiziale di divisione presso l'Agenzia del Territorio di
Trani.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì
7/5/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A tal proposito, gli appellanti ricostruiscono le vicende “soggettive” del creditore procedente nell'esecuzione immobiliare da cui aveva avuto origine il giudizio di divisione, sottolineando che: a) con atto del 21/11/2016, a ministero del Notaio dott. aveva Parte_4 Persona_1 conferito procura speciale per la gestione ed il recupero giudiziale e stragiudiziale dei proprii crediti, acquisiti “pro soluto” da a CP_7 CP_8 divenuta poi con, atto del Notaio di Milano del 21 aprile 2020, successivamente, con atto a rogito del notaio Persona_2 RO Contropart di Milano del 15 dicembre 2020, con efficacia dal 1° gennaio 2021, fusa per incorporazione in la quale aveva assunto Persona_2 anche la nuova denominazione b) con atto in data 15 dicembre 2020, a rogito del notaio di Milano, Controparte_9 Persona_2 [...]Controparte
[... aveva conferito alla neo costituita società (prima denominata Gemini S.p.A.), controllata interamente da RO
, il ramo d'azienda relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti;
c) in virtù di procura speciale del Controparte_9 Parte_4 05/02/2021 registrata il 15/02/2021, a ministero del Notaio Dott. , aveva conferito procura alla neo costituita società Persona_3 RO (già Gemini s.p.a.), per il compimento, per suo nome e conto, di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione e
[...] riscossione dei Crediti in titolarità della stessa;
d) a marzo 2021 si era costituita nel giudizio esecutivo de quo. RO 2 Cfr. Cass. Sez. 2, n. 4473/2022. Nello stesso senso, in tema di mandato difensivo, Cass. Sez. 3, n. 20817/2018. 3 Cfr. in termini Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22210 del 04/08/2021. 4 Subentrante nel rapporto obbligatorio, ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130 e 58 T.U.B., alla a sua volta subentrata Controparte_5 all'originaria creditrice Banca Cattolica s.p.a., per effetto di fusione societaria per incorporazione del secondo Istituto di credito nel primo. 5 Cfr. in termini Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20817 del 20/08/2018. 6 Cfr. Cass. n. 23263/2022 e n. 33518/2022. 7 Cfr. Cass. Sez.
6-3 n. 2647/2018, Sez. 2 n. 532/1962, 13431/2014.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola Barracchia Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 444/2023 R.G., avente ad oggetto: giudizio divisione TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Grazia
[...]
Licciardello, presso la quale sono elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC Email_1 appellanti e
quale mandataria di Controparte_1 Parte_4 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti (procedura esecutiva immobiliare n. 366/98 R.G.Es. Trib. Trani), dall'avv. Tommaso Ruccia, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Modugno;
Parte_5 appellati All'udienza collegiale del 30/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 29/4/2025): Voglia l'Ecc.ma Corte adita dichiarare la contumacia della in proprio;
dichiarare altresì la carenza di Parte_4 legittimazione della , e, stante la carenza di Controparte_1 procura ad litem in primo grado, o comunque la sua tardività, in totale riforma della impugnata sentenza, dichiarare in ogni caso estinto il processo di divisione endo-esecutiva sub 907/2021 RGT Trib. Trani per la sua mancata tempestiva instaurazione, e, per l'effetto, l'estinzione del processo esecutivo sub RGE 366/1998 Trib. Trani con cancellazione di tutte le iscrizioni, trascrizioni ed ipoteche, e con condanna degli appellati tutti alle spese e competenze del doppio grado del procedimento>. Il procuratore dell'appellata quale mandataria RO di ha così concluso (note scritte del 29/4/2025): Parte_4
L'avv. Tommaso Ruccia, difensore di , e per essa Parte_4 della mandataria, si riporta ai propri scritti RO difensivi, e pertanto alla comparsa di costituzione, (in uno ai documenti da indice), ed alle note conclusive autorizzate, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate, e quindi per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, nell'integrale rigetto dell'appello proposto dai Sigg.ri Parte_1
e con atto di
[...] Parte_2 Parte_3 citazione notificato in data 31/03/2023 a motivo della sua assoluta infondatezza in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di lite del doppio grado di giudizio>. Svolgimento del processo Con sentenza parziale n. 336/2023, pubblicata il 28 febbraio 2023, il Tribunale di Trani ha così statuito: …non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 907/2021 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di
e;
2. rigetta le contestazioni Parte_3 Parte_2 sollevate da con comparsa di costituzione e rinnovate a Parte_1 verbale dell'udienza del 27.9.2021 e per l'effetto dichiara il diritto di
[...] di procedere a scioglimento della comunione nel procedimento Parte_4
r.g. n. 907/2021; 3. dichiara tenuto e condanna al Parte_1 pagamento delle competenze di lite in favore delle parti costituite
[...]
e che, in relazione al valore della Parte_4 Parte_5 controversia, liquida in euro 1.936,90 ciascuno (fase decisionale), già applicata la riduzione del 30% in adeguamento del valore della controversia al valore medio dello scaglione, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge;
4. decide come da separata ordinanza in merito al prosieguo del processo>. La detta statuizione è intervenuta nel giudizio civile di divisione endo- esecutiva (n. 907/2021 R.G.), instaurato con atto introduttivo (notifica dell'atto di pignoramento e dell'ordinanza ex art. 600 c.p.c. resa nel procedimento R.G.Es. n. 366/1998) ad iniziativa di Parte_4 avente ad oggetto lo scioglimento della comunione del bene pignorato, costituito dall'immobile sito in Molfetta, in catasto al fg. 9, p.lla 86, sub 15 e 1556, in proprietà per la quota di 1/3 ciascuno tra e Parte_3
, debitori esecutati nella detta procedura esecutiva Parte_1 immobiliare, e , comproprietaria non debitrice, cui Parte_6
è subentrata, in qualità di acquirente, . Parte_2
All'udienza del 27.9.2021, il difensore dei ribadiva le eccezioni Parte_1 di carenza di legittimazione “passiva”, quale parte condividente, in capo alla
, di estinzione ex art. 307 c.p.c. del processo di divisione, CP_3 chiedendo pronuncia ex art. 785 e 187 c.p.c. sul punto, e, in subordine di nullità della c.t.u., comunque da rinnovarsi, essendo risalente nel tempo (oltre un decennio) e non più conforme all'attuale valore di mercato del bene. Il Tribunale, a fronte delle contestazioni sollevate in relazione all'an dividendum sit, ha ritenuto di decidere sulle stesse con la sentenza parziale qui oggetto di appello. A tal proposito, il primo Giudice ha così osservato: La contestazione sollevata, dunque, all'udienza del 27.9.2021 dal convenuto Parte_1 atteneva al difetto di legittimazione passiva dalla parte
[...] attrice/creditrice Il procedimento di esecuzione Parte_4 immobiliare r.g. n. 366/1998 era instaurato in virtù di atto di pignoramento notificato in data 17.9.1998 da Banca Cattolica s.p.a. Con comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c. nel procedimento di esecuzione immobiliare r.g. n. 366/1998, si costituiva nella qualità di procuratrice di Controparte_4 [...] deducendo che Banca Cattolica s.p.a., inziale titolare del Parte_4 credito, si era fusa per incorporazione con Controparte_5
che con contratto di cessione dei rapporti giuridici “in
[...] blocco” ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 l. n. 130 ed art. 58 tub, acquistava pro soluto da Parte_4 Controparte_5
“i crediti per capitale, interessi, accessori, spese, ulteriori
[...] danni e quant'altro eventualmente dovuto in base al relativo contratto e/o ai successivi provvedimenti giudiziali, dipendenti da finanziamenti secondo diverse forme tecniche vantati al 14 dicembre 2007 da che alla data CP_6 del 31 luglio 2007 risultavano “in sofferenza” o “in incaglio”; dell'avvenuta cessione era dato avviso mediante pubblicazione in G.U. del 20.12.2007, parte II, foglio delle inserzioni n. 147 (di cui era allegata copia all'atto introduttivo del processo – cfr. comparsa ex art. 111 c.p.c. nel processo esecutivo, allegata all'atto introduttivo con relativa procura alle liti).
a mezzo del difensore avv. Ruccia, instaurava dunque Parte_4 il presente procedimento volto allo scioglimento della comunione del bene pignorato. Genericamente formulata, invece, è la contestazione relativa alla estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. poiché proposta senza alcuna articolazione delle ragioni a fondamento della domanda (non essendo precisato quale sia l'inattività della parte cui intende riferirsi), tuttavia richiamato quanto in precedenza osservato in merito alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo alle controparti del processo. Riprendendo invece il contenuto della comparsa di costituzione e risposta del convenuto nella parte in cui si chiede pronunciare Parte_1 estinzione del processo in ragione della nullità dell'ordinanza di divisione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c.; in ulteriore subordine sospendere il presente giudizio ex art. 295 o 337 c.p.c., occorre richiamare le modalità di instaurazione del processo di divisione endoesecutiva come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 20817 del 20.8.2018 in cui si afferma che “una volta la qualificazione del giudizio divisionale endoesecutivo quale epilogo o esito normale della procedura di espropriazione di beni indivisi consente di ricostruire l'introduzione di quel giudizio come una fattispecie a formazione progressiva, che si compie o conclude appunto con l'ultimo degli atti su cui si articola. 17. Non possono infatti, di per sé isolatamente e ciascuno considerato, essere sufficienti: - né l'atto di pignoramento, il quale può ben costituire - integrato com'è stato poi dall'istanza di vendita, indispensabile presupposto processuale per la rituale prosecuzione di ogni processo esecutivo ed idoneo impulso per il suo sviluppo normale in relazione alla disciplina sua propria dipendente dal suo oggetto (la quota indivisa), costituito appunto (salva l'eccezionale ricorrenza di ipotesi alternative, da verificare come deviazione dalla norma) dal giudizio divisionale - l'atto di parte contenente l'impulso o la domanda a tal fine, per il caso (con una sorta di funzionalizzazione implicita
o comunque ope legis) in cui lo sviluppo del processo esecutivo renda inevitabile il normale epilogo della divisione;
- né il semplice avviso ai creditori iscritti od ai comproprietari (che la giurisprudenza di questa Corte continua a ritenere non indispensabili ai fini della valida prosecuzione del processo, salva la responsabilità verso i primi - tra molte, Cass. 27/08/2014, n. 18336 - e la non opponibilità ai secondi - fin dalla pure remota Cass. 17/06/1985, n. 3648 - dell'esito del processo esecutivo), che si risolvono soltanto appunto in una comunicazione di pendenza, in un caso per sollecitare la valutazione se esercitare alcune facoltà e nell'altro per ammonire a non esercitarne altre, ove se ne volessero conseguire effetti opponibili;
- né ancora l'ordinanza del giudice, che si limita - con funzione lato sensu dichiarativa - a dare atto della non ricorrenza delle eccezioni a tale esito disegnato come normale, disponendo per la concreta sua celebrazione con la fissazione della relativa udienza. 18. Indubbiamente, è con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, pronunciata all'udienza per la comparizione delle parti e di tutti gli interessati, che questa fattispecie si completa;
ed è l'ordinanza che dispone il giudizio divisionale davanti allo stesso giudice, sia pure nelle diverse vesti di giudice della cognizione, tanto da essere quella stessa - e null'altro, stando alla lettera della disposizione codicistica - a dovere essere notificata agli interessati non presenti all'udienza pure fissata per la loro audizione. 19. La conseguenza è che l'ordinanza del giudice deve contenere necessariamente tutti gli elementi - se del caso anche solo integrativi rispetto al pignoramento, il quale ben potrebbe esservi richiamato per relationem, ovvero con riepilogo dei dati contenuti in quello ed in eventuali altri atti del processo - indispensabili per l'introduzione della domanda giudiziale, tra cui quelli identificativi dell'oggetto e cioè del bene o dei beni immobili da dividere, completi dei dati indispensabili per la trascrizione dell'ordinanza stessa. 20. L'ordinanza che dispone la divisione, solo pronunciata (all'udienza di comparizione in sede esecutiva o all'esito dell'eventuale riserva a quella assunta, allora da comunicarsi alle parti costituite) o anche notificata (ai non presenti), individua poi necessariamente l'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., del giudizio ordinario di cognizione in cui la divisione si risolve, con contestuale sospensione del processo esecutivo e fissazione del termine a comparire in sessanta giorni, secondo quanto previsto dalla norma speciale (in evidente prevalenza su quella generale di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ.)”. Infine osservato, in relazione alle ulteriori deduzioni articolate in comparsa di costituzione e risposta da
(avv. Licciardello) in relazione alla notifica dell'avviso Parte_1 al comproprietario non debitore che: a) al Parte_6 comproprietario non debitore era notificato per Parte_6 compiuta giacenza in data 11.12.1998 avviso ex art. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c. nel procedimento es. imm. r.g. n. 366/1998, e che alcuna ulteriore comunicazione doveva essere effettuata a , Parte_2 successore nella titolarità della quota di;
b) che Parte_6 alcun onere di ulteriore avviso, nel corso del processo esecutivo, è previsto in relazione alla fissazione dell'udienza ex art. 600 c.p.c. essendo la pronuncia dell'ordinanza in questione alternativa all'ordinanza di vendita;
c) che eventuali istanze di assegnazione della quota del comproprietario debitore possono essere coltivate anche nel procedimento di scioglimento della comunione, come articolato in fine in comparsa di costituzione;
inoltre osservato che non conferenti al presente procedimento sono le deduzioni contenute in comparsa di costituzione e risposta relative al subprocedimento di opposizione instaurato nel procedimento di esecuzione immobiliare, né le deduzioni relative al procedimento definito in Cassazione con la sent. n. 17039/2018 (solo osservato che, proprio in ragione della pronunciata nullità dell'esecuzione svolta, il processo esecutivo era riassunto con rinnovazione della vendita); infine ribadito che la pendenza del subprocedimento di opposizione non implica sospensione del processo esecutivo, ove la domanda cautelare sia stata rigettata. Per tali ragioni, le contestazioni relative alla ricorrenza del diritto di procedere a divisione non possono essere accolte>. Avverso la sentenza hanno proposto appello , Parte_1 [...]
e , chiedendo, in totale riforma della Parte_2 Parte_3 impugnata sentenza, declaratoria di estinzione del processo di divisione endo-esecutiva sub n. 907/2021 R.G.T. Trib. Trani e, comunque, del processo esecutivo sub n. R.G.E. n. 366/1998 Trib. Trani, con cancellazione di trascrizioni ed ipoteche e con condanna degli appellati tutti alle spese e competenze del doppio grado del procedimento, nonché in subordine disporsi nuova C.T.U., al fine di determinare il giusto prezzo dell'immobile subastato. A sostegno del gravame, gli appellanti si dolgono, in primo luogo, del fatto che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare (art. 112-182 cpc) l'istanza di estinzione del processo di divisione e la procura in capo ai difensori della
, come eccepito all'udienza del 28.03.2022, soffermandosi, invece, Pt_4 sul diritto di credito della ricognizione che avrebbe Parte_4 avuto ad oggetto una posizione sostanziale ma non processuale. Osservano gli appellanti che il Tribunale avrebbe erroneamente identificato la parte “attrice” in “ e, per essa, Parte_4 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Tanzarella e Controparte_1
Tommaso Ruccia”. Invero, secondo gli appellanti, per tutto il periodo da novembre 2016 a marzo 2021, titolare del credito azionato Parte_4 esecutivamente, aveva conferito a diverse società terze il mandato gestorio (anche per i crediti di cui alla procedura promossa nei confronti dei
)1 ma nessuna di queste società, neanche la Parte_1 Parte_4 aveva mai rilasciato procura ad litem agli avv.ti Tanzarella e Ruccia, per costituirsi in sede esecutiva o endo-esecutiva. Ciò nonostante – sottolineano gli appellanti - il procedimento di divisione endo-esecutiva era stato introdotto con la nota di trattazione del 13.11.2020 dall'Avv. Tommaso Ruccia, costituendo in giudizio la Parte_4
qualificata come creditore procedente, ed affermandosi suo
[...] procuratore, pur in difetto di mandato ad litem, notificando l'originario atto di pignoramento (della Banca Cattolica, titolare del credito cui era subentrata ) e la pedissequa ordinanza di divisione, dopo averne Pt_4 attestato la conformità ai sensi della legge n. 221/2012, depositando istanza di integrazione, e, infine, procedendo ad iscrivere a ruolo la causa di divisione a nome della e a curare gli adempimenti di trascrizione Pt_4 immobiliare. Ad avviso degli appellanti, non era corretto l'assunto di controparte secondo cui, nella procedura di divisione, l'avv. Ruccia sarebbe sempre stato difensore della , tramite le sue diverse mandatarie, non Pt_4 considerando che il mandato gestorio era stato di fatto revocato, ai sensi dell'art. 1724 c.c., a causa della nomina di un nuovo gestore per il medesimo affare ovvero della assunzione della gestione in proprio del medesimo affare, da parte della mandante ( ), con effetto estintivo o di Pt_4 perenzione della procura ad litem rilasciata dal mandatario. Pertanto, gli appellanti ritengono che dalla ritualità o meno della costituzione dell'attore sarebbe dipesa la sussistenza del processo di divisione che, ove non legittimamente instaurato, si sarebbe estinto, non potendo avere alcun effetto sanante, in quanto irrituale, l'indicazione in giudizio della quale mandataria della , Controparte_1 Pt_4
(costituita in primo grado, nel giudizio di divisione, per la prima ed unica volta, nella comparsa conclusionale del 24.05.2022). Ad avviso degli appellanti, la costituzione in giudizio della parte ( ), Pt_4 in carenza di procura ad litem, avrebbe prodotto il difetto rappresentanza processuale (non sostanziale), dovendosi versare in atti la procura, al più tardi (cfr. art. 125.2 c.p.c.), al momento della costituzione in giudizio, essendo estraneo al diritto processuale l'istituto della ratifica del “falsus procurator”, diritto processuale per il quale varrebbero norme di diritto pubblico e principi indisponibili, fra i quali la necessaria investitura del procuratore alla lite. Pertanto, dalla mancanza di procura ad litem sarebbero derivati la nullità della costituzione in giudizio di e, conseguentemente, Parte_4
l'effetto estintivo della procedura, come sanzionato nella stessa “ordinanza di divisione” del 19.11.2020 del G.E. Infatti – concludono sul punto gli appellanti – pur essendo stati formalmente rispettati i termini indicati nella predetta ordinanza, i relativi adempimenti sarebbero avvenuti ad opera di soggetto non correttamente costituito in giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, che erroneamente avrebbe valutato come generica l'eccezione di estinzione del giudizio, in realtà omettendo di operare d'ufficio, ex art. 182 c.p.c., vecchia formulazione, la doverosa verifica della regolare costituzione delle parti, con particolare riferimento all'eccepita inesistenza della procura ad litem, in capo agli avv.ti Tanzarella e Ruccia, ex art. 83 c.p.c., traendone le dovute conseguenze in ordine all'estinzione del giudizio. Gli appellanti aggiungono che l'irrituale costituzione nel processo della sarebbe collocabile ancor prima in sede esecutiva, Parte_4 laddove l'avv. Ruccia aveva redatto note di trattazione del 13.11.20, con istanza di divisione, spendendo il nome della in proprio, pur in Pt_4 assenza di mandato (essendo egli munito soltanto di mandato ad opera di : sicchè anche il processo esecutivo sarebbe RO stato irritualmente riassunto, con effetto estintivo del processo e radicale nullità dell'attività compiuta in sede di esecuzione e divisione. Con secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono dell'omessa delibazione dell'estinzione del processo esecutivo, sotto altro profilo comunque rilevante ai fini della valida instaurazione del giudizio di divisione endo-esecutiva. Posto che il creditore procedente trae la sua legittimazione alla divisione de qua dalla valida pendenza del processo esecutivo del bene indiviso – osservano gli appellanti - dall'estinzione di quest'ultimo, come eccepito dal OR in sede di costituzione in primo grado, sarebbe derivato, in capo al creditore procedente, il venir meno della legittimazione a chiedere la divisione del bene di comproprietà di terzi non debitori. Sul punto, secondo gli appellanti, il Tribunale non avrebbe formulato alcuna adeguata ma doverosa analisi, omettendo di considerare d'ufficio gli effetti estintivi derivati dall'intempestiva riassunzione del processo esecutivo, a seguito della pronuncia del Supremo Collegio n. 17039/2018, che aveva deciso, definendola, sulla opposizione agli atti esecutivi, accolta dal Tribunale con sentenza n. 1193/2015, in relazione alla quale il procedimento esecutivo era stato sospeso dal Tribunale, con ordinanza collegiale, resa a seguito di reclamo (n. 456/2009 R.G.T. Trani). Secondo gli appellanti, all'esito del giudizio di opposizione (con declaratoria di nullità della vendita forzata), il creditore procedente avrebbe dovuto avanzare nuova istanza di vendita, riattivando tutta la procedura liquidatoria, inclusa la rinnovazione della C.T.U. per la stima dell'immobile. Sicchè, in sede divisionale, avrebbe dovuto – quanto meno – essere rinnovata la stima, non potendosi procedere alla vendita immobiliare sulla base di valutazioni risalenti all'anno 2004. Si è costituita nel giudizio di gravame, e, per essa, Parte_4 quale mandataria, eccependo RO
l'inammissibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per dedotta aspecificità dei motivi di censura e per produzione di nuova documentazione, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in ogni caso opponendosi nel merito all'accoglimento dell'appello. La società appellata osserva che, nella procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. n. 366/1998 Trib. Trani, sospesa per effetto dell'ordinanza ex artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., Parte_4
cessionaria ex lege n. 130/1999 dei crediti già in titolarità della
[...] [...]
era ritualmente costituita con comparsa Controparte_5 di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c.” del 13/03/2009, a mezzo della mandataria e con il Controparte_4 medesimo difensore (avv. Ruccia), giusta procura in calce alla predetta comparsa. Pertanto – sottolinea la società deducente – in perfetta ottemperanza a quanto disposto dal G.E., con l'ordinanza del 19/11/2020, e nel pieno rispetto dei termini ivi assegnati, per il tramite Parte_4 della propria mandataria e del Controparte_4 proprio difensore, quale creditrice fondiaria procedente, aveva instaurato il giudizio divisionale endo-esecutivo (n. 907/2021 R.G.). Nessuna rilevanza, pertanto, ai fini della valida instaurazione e prosecuzione del processo divisionale, avrebbe potuto assumere la circostanza che, in pendenza di quest'ultimo, aveva depositato nel Parte_4 processo esecutivo atto di costituzione della nuova mandataria
[...]
a mezzo del difensore, confermandosi la permanente RO qualità del difensore della dapprima per conto della Parte_4
e, successivamente, per conto della Controparte_4 [...]
RO
La società appellata si oppone anche al secondo motivo di gravame, escludendo i presupposti dell'invocata estinzione del processo esecutivo, come affermato anche in altre sedi e relativi pronunciamenti, e la necessità di rinnovare la C.T.U. per la stima dell'immobile oggetto di divisione. Disattesa, con ordinanza del 10/5/2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia provvisoria dell'appellata sentenza e previa acquisizione del fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 366/1998 R.G. Trib. Trani, all'udienza del 30/4/2025, celebrata con rito a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni come sopra riportate, formulate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, le doglianze dell'appellante hanno fondamento nei limiti e per le ragioni come di seguito precisati.
Preliminarmente va precisato che il thema decidendum, in questa sede di gravame, non può – contrariamente a quanto desumibile da talune richieste e argomentazioni formulate dalla difesa degli appellanti - travalicare i limiti dell'oggetto del contendere nel giudizio di primo grado che, nella fattispecie, è costituito dalla divisione dell'immobile appartenente in comproprietà agli esecutati, e ed alla terza Parte_3 Pt_1 comproprietaria, attualmente . Parte_2 Pertanto, per quanto vi sia intimo collegamento tra il giudizio di divisione endo-esecutivo e il procedimento di esecuzione forzata immobiliare, da cui il primo promana, al punto che, come ritenuto dal Supremo Collegio,2 è ben possibile attingere dal fascicolo dell'espropriazione forzata documenti relativi al primo, inclusi quelli relativi al mandato defensionale, in questa sede non è possibile l'adozione di qualsiasi statuizione, neanche incidenter tantum, destinata ad interferire sul processo esecutivo, rispetto al quale, ogni questione, può essere fatta valere da parte dell'interessato innanzi al Giudice dell'Esecuzione, nelle forme di legge, anche in via di opposizione, agli atti esecutivi ed all'esecuzione, ex art. 615 e 617 c.p.c. I due procedimenti, invero, pur tra loro collegati, conservano comunque autonomia, da cui consegue l'ammissibilità, nel giudizio di divisione, anche in sede di gravame, soltanto di contestazioni e richieste delle parti riferibili in via diretta a quest'ultimo, non anche di quelle finalizzate ad ottenere statuizioni incidenti sulla prosecuzione del processo esecutivo, la cui pendenza (ora in fase di quiescenza per intervenuta sospensione ex art. 601 c.p.c.), costituisce – allo stato – un dato acquisito.3
Per le suddette ragioni, deve escludersi la delibazione di richieste, attinenti alla validità e/o all'estinzione del processo esecutivo n. 366/98 R.G., avanzate dalla difesa dei in primo grado e ribadite in appello. Parte_1
Ciò chiarito, è un dato oggettivo, perché desumibile dagli atti, cartacei e telematici, del processo esecutivo n. 366/98 R.G. nonché del fascicolo di primo grado del giudizio di divisione (telematico), che quest'ultimo sia stato introdotto ad iniziativa di Elpiso Finance s.r.l. in proprio e non per il tramite di società mandataria (Sul punto concorda anche il primo Giudice nell'appellata sentenza). A tal proposito, sono opportune alcune puntualizzazioni. In primo luogo, va sottolineato che, all'esito dell'ampio contenzioso, proposto dagli esecutati con opposizioni agli atti esecutivi ed all'esecuzione, definito con le sentenze del Supremo Collegio n. 17039/2018 del 28/6/2018
e n. 17996/2023 del 22/6/2023, la riassunzione del processo esecutivo (già sospeso per effetto delle pronunce del Tribunale di Trani, in data 15/6/2009, in sede di reclamo, e del G.E., in data 19/9/2019, a fronte di altra istanza di prosecuzione avanzata dalla stessa società mandataria in data 4/11/2015, istanza ritenuta inammissibile) è avvenuta ad iniziativa di
[...]
in qualità di procuratrice di con ricorso Controparte_10 Parte_4 depositato il 15/2/2020, a ministero del difensore, avv. Tommaso Ruccia, munito di rituale procura ad litem.
Invero, è agli atti del procedimento esecutivo n. 366/98 R.G. la comparsa di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c. (così denominata nella sua intestazione), depositata il 16/4/2009, da parte di Controparte_4 sempre in qualità di procuratrice di a firma del Parte_4 difensore, avv. Tommaso Ruccia, munito di procura ad litem conferita in calce allo stesso atto difensivo.
Costituisce dato oggettivo, neanche oggetto di contestazione specifica, il fatto che abbia, nel corso degli anni, mutato Controparte_4 denominazione sociale in pur conservando la Controparte_10 medesima identità soggettiva. Pertanto, l'avv. Tommaso Ruccia, al momento della proposizione del ricorso “in prosecuzione” del processo esecutivo, era investito dei poteri procuratori dalla creditrice procedente, (nella Controparte_10 qualità di mandataria di , attingendo tali poteri dalla Parte_4 procura conferita dallo stesso soggetto, pur con diversa denominazione sociale.
Dal canto suo, la benchè indubbiamente titolare del Parte_4 credito azionato esecutivamente, in quanto cessionaria dall'originario creditore,4 non risulta giammai essersi costituita formalmente in proprio nel procedimento esecutivo, avendo preferito avvalersi processualmente di mandatari.
Sta di fatto che, per la prima volta, la compare, in prima Parte_4 persona e senza l'interposizione di mandatari, al momento della introduzione del giudizio di divisione. Invero, all'udienza a trattazione scritta del 19/11/2020, all'esito della quale il G.E. disponeva, ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 d.a.c.p.c., l'avvio del giudizio di divisione endo-esecutivo, risultano depositate, tra le altre, le note scritte a firma dell'avv. T. Ruccia per conto di Parte_4 qualificata come “creditore procedente” nell'ambito della procedura esecutiva n. 366/98 R.G.Es., note con le quali viene avanzata richiesta di ogni statuizione in merito all'avvio del predetto giudizio divisorio dell'immobile comune pignorato. Lo stesso avv. Ruccia, sempre per conto di risulta aver Parte_4 depositato (23/11/2020) istanza di integrazione dell'ordinanza del G.E. resa all'esito dell'udienza del 19/11/2020, istanza per altro disattesa dal medesimo G.E. con ordinanza del 12/12/2020.
Sempre ad iniziativa e a nome di in proprio, viene Parte_4 iscritta a ruolo la causa di divisione, versando il relativo contributo unificato, dopo che, ad iniziativa dell'avv. Ruccia, si era provveduto alla notifica alle altre parti dell'ordinanza del G.E., resa ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 d.a.c.p.c., unitamente all'atto di pignoramento immobiliare, formalità quest'ultima integrante il primo atto introduttivo del giudizio di divisione, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio.5 Alla prima udienza del 14/6/2021, innanzi al Giudice della causa di divisione, compare l'avv. Menchise, in sostituzione dell'avv. Ruccia, per conto di Elpiso Finance s.r.l., in proprio. È, quindi, di tutta evidenza come l'introduzione del giudizio di divisione sia avvenuta ad iniziativa di in proprio. Tuttavia, sebbene, Parte_4 non vi sia dubbio, come sopra sottolineato, della titolarità sostanziale, in capo alla detta società, del credito azionato esecutivamente e, di riflesso, del diritto a promuovere il giudizio di divisione in tale veste, funzionale alla realizzazione del credito, è altrettanto vero che il rapporto processuale non risulta correttamente instaurato, difettando in capo all'avv. Tommaso Ruccia il potere di rappresentare processualmente la in Parte_4 proprio, in difetto – come già sottolineato – di qualsiasi mandato procuratorio ad litem, non rinvenibile nei fascicoli del processo esecutivo e del giudizio di divisione, in primo grado, né prodotto dalla difesa dell'appellata. È appena il caso di ribadire che la procura alle liti, conferita dalle società mandatarie, non può estendersi anche alla società mandante, essendovi un rapporto fiduciario diretto, tra difensore e soggetto rappresentato processualmente, soltanto con la società conferente il mandato professionale.
Né può assumere effetto sanante la costituzione successiva, sia nel processo esecutivo che in quello di divisione, della RO nella qualità di mandataria della mediante comparsa Parte_4
d'intervento a firma dell'avv. T. Ruccia, in forza di procura ad litem espressamente conferita ed emergente dagli atti processuali. Invero, come sottolineato dal Supremo Collegio,6 l'art. 125 c.p.c. consente la produzione di procura alle liti, originariamente mancante, fino alla data di costituzione in giudizio e non oltre. Sicchè, non è concepibile una ratifica successiva dell'operato del falsus procurator. Ne consegue che, nel caso di specie, il rapporto processuale, relativo al giudizio di divisione in primo grado, non si è instaurato ritualmente, essendo nullo l'atto introduttivo perché imputabile a difensore non munito tempestivamente di formale procura conferita dalla parte processualmente rappresentata, nullità che inevitabilmente si trasmette a tutti gli atti processuali successivi, inclusa la sentenza qui appellata.
Nei suddetti termini va, quindi, riqualificata la domanda proposta dalla difesa dei , esecutati e terza comproprietaria, che avevano Parte_1 erroneamente concluso per l'estinzione del giudizio implicante una fattispecie, l'inattività delle parti, affatto diversa. Trattasi, tuttavia, di ipotesi di nullità che non comporta la rimessione degli atti al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.7 Nei suddetti limiti, va pertanto accolto l'appello in esame, restando assorbita ogni diversa questione attinente peculiarmente il giudizio di divisione.
Avuto riguardo al solo parziale accoglimento delle plurime richieste avanzate dagli appellanti, si ravvisano valide ragioni per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
Alla pronuncia di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di divisione, consegue anche l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso l'Agenzia del Territorio (cfr. nota nn. 18383/14522 del 5/8/2021).
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e , nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
e, per essa, di in persona del Parte_4 Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, nonché di , Parte_5 avverso la sentenza n. 336/2023, pubblicata il 28/2/2023, resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede: a) in parziale accoglimento del gravame, dichiara la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di divisione, iscritto al numero 907/2021 R.G. Trib.
Trani, e di tutti gli atti processuali conseguenti, inclusa la sentenza qui appellata;
b) compensa interamente fra le parti le spese processuali;
c) ordina la cancellazione della trascrizione (nn. 18383/14522 del 5/8/2021) della domanda giudiziale di divisione presso l'Agenzia del Territorio di
Trani.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì
7/5/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A tal proposito, gli appellanti ricostruiscono le vicende “soggettive” del creditore procedente nell'esecuzione immobiliare da cui aveva avuto origine il giudizio di divisione, sottolineando che: a) con atto del 21/11/2016, a ministero del Notaio dott. aveva Parte_4 Persona_1 conferito procura speciale per la gestione ed il recupero giudiziale e stragiudiziale dei proprii crediti, acquisiti “pro soluto” da a CP_7 CP_8 divenuta poi con, atto del Notaio di Milano del 21 aprile 2020, successivamente, con atto a rogito del notaio Persona_2 RO Contropart di Milano del 15 dicembre 2020, con efficacia dal 1° gennaio 2021, fusa per incorporazione in la quale aveva assunto Persona_2 anche la nuova denominazione b) con atto in data 15 dicembre 2020, a rogito del notaio di Milano, Controparte_9 Persona_2 [...]Controparte
[... aveva conferito alla neo costituita società (prima denominata Gemini S.p.A.), controllata interamente da RO
, il ramo d'azienda relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti;
c) in virtù di procura speciale del Controparte_9 Parte_4 05/02/2021 registrata il 15/02/2021, a ministero del Notaio Dott. , aveva conferito procura alla neo costituita società Persona_3 RO (già Gemini s.p.a.), per il compimento, per suo nome e conto, di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione e
[...] riscossione dei Crediti in titolarità della stessa;
d) a marzo 2021 si era costituita nel giudizio esecutivo de quo. RO 2 Cfr. Cass. Sez. 2, n. 4473/2022. Nello stesso senso, in tema di mandato difensivo, Cass. Sez. 3, n. 20817/2018. 3 Cfr. in termini Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22210 del 04/08/2021. 4 Subentrante nel rapporto obbligatorio, ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130 e 58 T.U.B., alla a sua volta subentrata Controparte_5 all'originaria creditrice Banca Cattolica s.p.a., per effetto di fusione societaria per incorporazione del secondo Istituto di credito nel primo. 5 Cfr. in termini Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20817 del 20/08/2018. 6 Cfr. Cass. n. 23263/2022 e n. 33518/2022. 7 Cfr. Cass. Sez.
6-3 n. 2647/2018, Sez. 2 n. 532/1962, 13431/2014.