Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/1967, n. 1896
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Sentenza 21 luglio 1967

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Non sussiste vizio di violazione di legge o di difetto di motivazione nel caso in cui il giudice di merito, in un giudizio di opposizione all'indennita di espropriazione disattenda entrambe le consulenze esperite per l'inaccettabilita dei criteri di valutazione e prenda in considerazione, al fine di determinare la giusta indennita di espropriazione, il parere espresso dall'ufficio tecnico erariale, quale elemento di valutazione idoneo a concorrere, insieme agli altri elementi acquisiti al processo, alla Determinazione dell'indennita.*

Non e consentita in Sede di legittimita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, quando esse presuppongono o comunque richiedano, nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, che la Corte di Cassazione non puo compiere. (Conf 1770'66).*

Nei giudizi di opposizione alla Determinazione dell'indennita di espropriazione, promossi a norma dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n.2359, il prefetto non e parte ne in senso formale, ne in senso sostanziale e l'intimazione (notificazione) della citazione, prescritta dal suddetto art. 51, non e diretta ad instaurare un rapporto processuale anche nei confronti del prefetto, ma a dargli notizia della proposta opposizione, onde evitare che l'indennita di espropriazione sia pagata prima della definizione del relativo giudizio.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/1967, n. 1896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1896
    Data del deposito : 21 luglio 1967

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