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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/10/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 386/2022 promossa da:
(P.IVA ), OP P.IVA_1 in persona del curatore dott. con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Pancani. CP_2
appellante
Contro
(CF e P.IVA ), in persona del Consigliere Delegato e legale _3 P.IVA_2 rappresentante con sede legale in Parma Fraz. San Prospero via San Donato CP_4
21/A, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Ortaggio.
-appellata- appellante incidentale-
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2022 Tribunale di Parma.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note scritte depositate il 14 febbraio 2025 OP
Per come da note scritte depositate il 14 febbraio 2025. _3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con Decreto Ingiuntivo n. 746/2018 del 30.04.2018, il Tribunale di Parma ha ingiunto a il pagamento, in favore di , dell'importo di € CP_1 _3
50.400,00, oltre a interessi come da domanda e spese di lite, liquidate in € 1.305,00 per compensi e in € 286,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo predetto, CP_1
convenendo in giudizio , al fine di ottenere la revoca del _3
provvedimento monitorio opposto, e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Controparte_5
Con ordinanza del 06.12.2018, il Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto e ha CP_1
provveduto, in data 18.12.2018, a pagare a la somma di € _3
55.107,10.
Nelle more del giudizio di opposizione, del quale si è detto, è intervenuto il fallimento di , dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze n. 93/2019 del CP_1
17.04.2019, pubblicata il 19.04.2019, e il Tribunale di Parma ha, pertanto, dichiarato l'interruzione del giudizio di opposizione.
2-Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il ha chiesto al OP
Tribunale di Parma di condannare alla restituzione dell'importo di € _3
55.107,10, corrisposto in adempimento dell'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati dalla data del pagamento,
atteso che il Decreto Ingiuntivo opposto, pur provvisoriamente esecutivo, non era definitivo e non era, pertanto, opponibile alla massa fallimentare, con la conseguenza che il credito portato dal provvedimento monitorio doveva essere accertato in sede pag. 2/27 concorsuale, secondo la disciplina dettata dalla Legge Fallimentare. Il pagamento effettuato dal debitore in bonis, successivamente fallito, in esecuzione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, era, infatti, ripetibile a titolo di indebito oggettivo, posto che il credito di cui al decreto ingiuntivo non aveva costituito oggetto di accertamento in sede fallimentare, come, del resto, riconosciuto dalla giurisprudenza.
Si è costituita in giudizio , deducendo: _3
che il credito, azionato con procedimento monitorio, era fondato sulle fatture n. 88816
del 2017 e n. 89443 del 2017, emesse nei confronti di , e comprovato da CP_1
documentazione scritta proveniente da quest'ultima, costituita dai c.d. buoni pallet, e che il pagamento era avvenuto spontaneamente ad estinzione di tali fatture;
che, dunque, non poteva operare il rimedio della ripetizione dell'indebito, che sarebbe stata applicabile solo se vi fosse stato un difetto di obbligazione;
che, inoltre, non era applicabile il principio di diritto sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 3878/2020, in quanto aveva ad oggetto un caso diverso da quello in esame;
che non aveva avanzato alcuna domanda in sede concorsuale, ritenendo il suo credito già soddisfatto per effetto dell'intervenuto pagamento da parte di quando CP_1
quest'ultima era ancora in bonis.
ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda del ricorrente;
in _3
subordine, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di quest'ultimo,
ha chiesto che fosse dichiarata integralmente estinta qualsiasi eventuale ragione creditoria del , per compensazione, ex art. 56 L.F., con il OP
credito di € 63.282,00, vantato da essa resistente nei confronti del Fallimento suddetto,
pag. 3/27 tempestivamente insinuato ed ammesso al passivo fallimentare, come da decreto di esecutività dello stato passivo del 10.10.2019.
3-Il Tribunale di Parma, con Ordinanza del 19 gennaio 2022, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la domanda di ripetizione svolta dal , non OP
ha emesso pronuncia di accoglimento della stessa, ritenendo fondata l'eccezione di compensazione avanzata da . Ha, di conseguenza, condannato parte _3
ricorrente al rimborso delle spese di lite, in favore della società resistente.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, dopo avere dato conto dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema, ha rilevato:
-che Cass. n. 13444/2003, aveva affermato” Non è in discussione il principio,
consolidato nella giurisprudenza, della inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo
per il quale, al momento della messa in liquidazione (o, il che è lo stesso, al momento
della dichiarazione di fallimento), penda un giudizio di opposizione ovvero penda il
termine per proporre opposizione”; Il fatto che l'accertamento sommario compiuto dal
giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non sia opponibile alla massa dei creditori
e che la pretesa del creditore sia soggetta alle regole del concorso formale è
circostanza assolutamente irrilevante per qualificare come indebita la prestazione
ottenuta sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma opposto o
ancora opponibile, e ciò indipendentemente dal fatto che l'adempimento sia stato
volontario (come nella fattispecie esaminata da Cass. 4 giugno 2001, n. 7539) ovvero
coattivo”;
-che, quindi, poteva essere affermato il principio di diritto sancito da Cass. n.
3878/2020, secondo cui “Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui
pag. 4/27 che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un
decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il
pagamento così effettuato dal debitore in bonis è assoggettabile ad azione revocatoria,
se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto
se risulti non dovuto. A quest'ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della
procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato
alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale
pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile”;
-che, nel caso di specie, non risultava documentato in alcun modo che la convenuta avesse avanzato alcuna pretesa nei confronti della Curatela nelle forme di cui agli art. 93 e ss. L.F. per i crediti posti a base del provvedimento monitorio emesso nei confronti della società in bonis, posto che la domanda di ammissione al passivo del CP_1
per un credito di € 63.282,00, proposta da , traeva CP_1 _3
fondamento dalle fatture n. 63309 del 30.04.2018 e n. 66985 del 31.08.2018 (doc. ti 9-
11) e che, quindi, si era in presenza di un credito diverso da quello portato dal Decreto
Ingiuntivo n. 746/2018 del Tribunale di Parma;
-che, pertanto, il pagamento effettuato da in bonis poteva considerarsi non CP_1
dovuto, con la conseguenza che erano sussistenti i presupposti per la domanda di ripetizione svolta;
che, quanto all'eccezione proposta da di compensazione con il _3
controcredito di € 63.282,00 dalla stessa vantato e tempestivamente insinuato ed ammesso al passivo del Fallimento, occorreva dare atto che requisito essenziale per pag. 5/27 l'applicazione della compensazione fallimentare era l'anteriorità del credito rispetto alla procedura concorsuale;
-che la giurisprudenza (Cass. n. 18915/2010), aveva chiarito che “la compensazione nel
fallimento, a norma dell'art. 56 della legge fall., è ammessa anche quando il
controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto
genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la
conseguenza che è sufficiente che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da
ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia”;
-che, quindi, l'art. 56 L.F. pretendeva che entrambi i crediti dedotti fossero anteriori alla data di apertura della procedura fallimentare e, più precisamente che la loro causa genetica fosse anteriore all'apertura del fallimento, mentre era ininfluente, ai fini dell'applicabilità della norma citata, la circostanza che i crediti in questione fossero divenuti esigibili in un momento successivo alla sentenza dichiarativa del fallimento;
-che, nel caso in esame, la causa genetica del diritto azionato dalla Curatela era anteriore all'apertura del fallimento, traendo fondamento dal pagamento avvenuto in data
18.12.2018, e lo stesso valeva per il controcredito eccepito in compensazione di €
63.282,00, tempestivamente insinuato ed ammesso al passivo della procedura concorsuale;
-che era, dunque, fondata l'eccezione di compensazione di e che, Controparte_6
conseguentemente, doveva essere rigettata la domanda avanzata da parte ricorrente;
-che le spese dovevano seguire la soccombenza.
4- Avverso l'ordinanza predetta ha proposto appello il , OP
affidandolo ai seguenti motivi:
pag. 6/27 a-erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui era stata accolta l'eccezione di compensazione ex art. 56 L. F., formulata da;
_3
b-erroneità dell'ordinanza appellata con riferimento al regolamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio per resistere all'appello di _3
, rilevando la novità della domanda formulata da OP
quest'ultimo nell'atto di impugnazione con riferimento alla misura e alla decorrenza degli interessi richiesti.
ha, quindi, proposto appello incidentale, deducendo l'erroneità _3
dell'ordinanza gravata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non dovuto il pagamento effettuato da in bonis e sussistenti i presupposti per la domanda CP_1
di ripetizione proposta dal curatore fallimentare.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
5- Per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminato l'appello incidentale di . _3
ha censurato l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il _3
Tribunale di Parma aveva ritenuto non dovuto il pagamento effettuato da , CP_1
all'epoca in cui quest'ultima era in bonis, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c. c.,
formulata dall'odierno appellante principale.
Giova ricordare, in proposito, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo acquista autorità di cosa giudicata solo se dichiarato esecutivo ex art.
pag. 7/27 Ai fini dell'opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa dei creditori del fallimento di una società non è sufficiente che il decreto ingiuntivo sia solo provvisoriamente esecutivo, ma è necessario che lo stesso sia munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., avente data antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento;
infatti, per il prodursi di tale opponibilità, occorre che il decreto ingiuntivo acquisiti, prima della sentenza dichiarativa di fallimento, efficacia di giudicato sostanziale, conseguibile a seguito della dichiarazione di esecutorietà, ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (vedi tra le altre
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 “Non è opponibile alla procedura
fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento,
di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di
legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in
giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà o la
mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento;
né ciò viola
l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU <che tutela sia i beni che valori patrimoniali,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 386/2022 promossa da:
(P.IVA ), OP P.IVA_1 in persona del curatore dott. con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Pancani. CP_2
appellante
Contro
(CF e P.IVA ), in persona del Consigliere Delegato e legale _3 P.IVA_2 rappresentante con sede legale in Parma Fraz. San Prospero via San Donato CP_4
21/A, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Ortaggio.
-appellata- appellante incidentale-
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2022 Tribunale di Parma.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note scritte depositate il 14 febbraio 2025 OP
Per come da note scritte depositate il 14 febbraio 2025. _3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con Decreto Ingiuntivo n. 746/2018 del 30.04.2018, il Tribunale di Parma ha ingiunto a il pagamento, in favore di , dell'importo di € CP_1 _3
50.400,00, oltre a interessi come da domanda e spese di lite, liquidate in € 1.305,00 per compensi e in € 286,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo predetto, CP_1
convenendo in giudizio , al fine di ottenere la revoca del _3
provvedimento monitorio opposto, e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Controparte_5
Con ordinanza del 06.12.2018, il Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto e ha CP_1
provveduto, in data 18.12.2018, a pagare a la somma di € _3
55.107,10.
Nelle more del giudizio di opposizione, del quale si è detto, è intervenuto il fallimento di , dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze n. 93/2019 del CP_1
17.04.2019, pubblicata il 19.04.2019, e il Tribunale di Parma ha, pertanto, dichiarato l'interruzione del giudizio di opposizione.
2-Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il ha chiesto al OP
Tribunale di Parma di condannare alla restituzione dell'importo di € _3
55.107,10, corrisposto in adempimento dell'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati dalla data del pagamento,
atteso che il Decreto Ingiuntivo opposto, pur provvisoriamente esecutivo, non era definitivo e non era, pertanto, opponibile alla massa fallimentare, con la conseguenza che il credito portato dal provvedimento monitorio doveva essere accertato in sede pag. 2/27 concorsuale, secondo la disciplina dettata dalla Legge Fallimentare. Il pagamento effettuato dal debitore in bonis, successivamente fallito, in esecuzione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, era, infatti, ripetibile a titolo di indebito oggettivo, posto che il credito di cui al decreto ingiuntivo non aveva costituito oggetto di accertamento in sede fallimentare, come, del resto, riconosciuto dalla giurisprudenza.
Si è costituita in giudizio , deducendo: _3
che il credito, azionato con procedimento monitorio, era fondato sulle fatture n. 88816
del 2017 e n. 89443 del 2017, emesse nei confronti di , e comprovato da CP_1
documentazione scritta proveniente da quest'ultima, costituita dai c.d. buoni pallet, e che il pagamento era avvenuto spontaneamente ad estinzione di tali fatture;
che, dunque, non poteva operare il rimedio della ripetizione dell'indebito, che sarebbe stata applicabile solo se vi fosse stato un difetto di obbligazione;
che, inoltre, non era applicabile il principio di diritto sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 3878/2020, in quanto aveva ad oggetto un caso diverso da quello in esame;
che non aveva avanzato alcuna domanda in sede concorsuale, ritenendo il suo credito già soddisfatto per effetto dell'intervenuto pagamento da parte di quando CP_1
quest'ultima era ancora in bonis.
ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda del ricorrente;
in _3
subordine, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di quest'ultimo,
ha chiesto che fosse dichiarata integralmente estinta qualsiasi eventuale ragione creditoria del , per compensazione, ex art. 56 L.F., con il OP
credito di € 63.282,00, vantato da essa resistente nei confronti del Fallimento suddetto,
pag. 3/27 tempestivamente insinuato ed ammesso al passivo fallimentare, come da decreto di esecutività dello stato passivo del 10.10.2019.
3-Il Tribunale di Parma, con Ordinanza del 19 gennaio 2022, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la domanda di ripetizione svolta dal , non OP
ha emesso pronuncia di accoglimento della stessa, ritenendo fondata l'eccezione di compensazione avanzata da . Ha, di conseguenza, condannato parte _3
ricorrente al rimborso delle spese di lite, in favore della società resistente.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, dopo avere dato conto dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema, ha rilevato:
-che Cass. n. 13444/2003, aveva affermato” Non è in discussione il principio,
consolidato nella giurisprudenza, della inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo
per il quale, al momento della messa in liquidazione (o, il che è lo stesso, al momento
della dichiarazione di fallimento), penda un giudizio di opposizione ovvero penda il
termine per proporre opposizione”; Il fatto che l'accertamento sommario compiuto dal
giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non sia opponibile alla massa dei creditori
e che la pretesa del creditore sia soggetta alle regole del concorso formale è
circostanza assolutamente irrilevante per qualificare come indebita la prestazione
ottenuta sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma opposto o
ancora opponibile, e ciò indipendentemente dal fatto che l'adempimento sia stato
volontario (come nella fattispecie esaminata da Cass. 4 giugno 2001, n. 7539) ovvero
coattivo”;
-che, quindi, poteva essere affermato il principio di diritto sancito da Cass. n.
3878/2020, secondo cui “Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui
pag. 4/27 che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un
decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il
pagamento così effettuato dal debitore in bonis è assoggettabile ad azione revocatoria,
se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto
se risulti non dovuto. A quest'ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della
procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato
alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale
pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile”;
-che, nel caso di specie, non risultava documentato in alcun modo che la convenuta avesse avanzato alcuna pretesa nei confronti della Curatela nelle forme di cui agli art. 93 e ss. L.F. per i crediti posti a base del provvedimento monitorio emesso nei confronti della società in bonis, posto che la domanda di ammissione al passivo del CP_1
per un credito di € 63.282,00, proposta da , traeva CP_1 _3
fondamento dalle fatture n. 63309 del 30.04.2018 e n. 66985 del 31.08.2018 (doc. ti 9-
11) e che, quindi, si era in presenza di un credito diverso da quello portato dal Decreto
Ingiuntivo n. 746/2018 del Tribunale di Parma;
-che, pertanto, il pagamento effettuato da in bonis poteva considerarsi non CP_1
dovuto, con la conseguenza che erano sussistenti i presupposti per la domanda di ripetizione svolta;
che, quanto all'eccezione proposta da di compensazione con il _3
controcredito di € 63.282,00 dalla stessa vantato e tempestivamente insinuato ed ammesso al passivo del Fallimento, occorreva dare atto che requisito essenziale per pag. 5/27 l'applicazione della compensazione fallimentare era l'anteriorità del credito rispetto alla procedura concorsuale;
-che la giurisprudenza (Cass. n. 18915/2010), aveva chiarito che “la compensazione nel
fallimento, a norma dell'art. 56 della legge fall., è ammessa anche quando il
controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto
genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la
conseguenza che è sufficiente che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da
ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia”;
-che, quindi, l'art. 56 L.F. pretendeva che entrambi i crediti dedotti fossero anteriori alla data di apertura della procedura fallimentare e, più precisamente che la loro causa genetica fosse anteriore all'apertura del fallimento, mentre era ininfluente, ai fini dell'applicabilità della norma citata, la circostanza che i crediti in questione fossero divenuti esigibili in un momento successivo alla sentenza dichiarativa del fallimento;
-che, nel caso in esame, la causa genetica del diritto azionato dalla Curatela era anteriore all'apertura del fallimento, traendo fondamento dal pagamento avvenuto in data
18.12.2018, e lo stesso valeva per il controcredito eccepito in compensazione di €
63.282,00, tempestivamente insinuato ed ammesso al passivo della procedura concorsuale;
-che era, dunque, fondata l'eccezione di compensazione di e che, Controparte_6
conseguentemente, doveva essere rigettata la domanda avanzata da parte ricorrente;
-che le spese dovevano seguire la soccombenza.
4- Avverso l'ordinanza predetta ha proposto appello il , OP
affidandolo ai seguenti motivi:
pag. 6/27 a-erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui era stata accolta l'eccezione di compensazione ex art. 56 L. F., formulata da;
_3
b-erroneità dell'ordinanza appellata con riferimento al regolamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio per resistere all'appello di _3
, rilevando la novità della domanda formulata da OP
quest'ultimo nell'atto di impugnazione con riferimento alla misura e alla decorrenza degli interessi richiesti.
ha, quindi, proposto appello incidentale, deducendo l'erroneità _3
dell'ordinanza gravata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non dovuto il pagamento effettuato da in bonis e sussistenti i presupposti per la domanda CP_1
di ripetizione proposta dal curatore fallimentare.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
5- Per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminato l'appello incidentale di . _3
ha censurato l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il _3
Tribunale di Parma aveva ritenuto non dovuto il pagamento effettuato da , CP_1
all'epoca in cui quest'ultima era in bonis, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c. c.,
formulata dall'odierno appellante principale.
Giova ricordare, in proposito, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo acquista autorità di cosa giudicata solo se dichiarato esecutivo ex art.
pag. 7/27 Ai fini dell'opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa dei creditori del fallimento di una società non è sufficiente che il decreto ingiuntivo sia solo provvisoriamente esecutivo, ma è necessario che lo stesso sia munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., avente data antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento;
infatti, per il prodursi di tale opponibilità, occorre che il decreto ingiuntivo acquisiti, prima della sentenza dichiarativa di fallimento, efficacia di giudicato sostanziale, conseguibile a seguito della dichiarazione di esecutorietà, ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (vedi tra le altre
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 “Non è opponibile alla procedura
fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento,
di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di
legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in
giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà o la
mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento;
né ciò viola
l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU <che tutela sia i beni che valori patrimoniali,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 386/2022 promossa da:
(P.IVA ), OP P.IVA_1 in persona del curatore dott. con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Pancani. CP_2
appellante
Contro
(CF e P.IVA ), in persona del Consigliere Delegato e legale _3 P.IVA_2 rappresentante con sede legale in Parma Fraz. San Prospero via San Donato CP_4
21/A, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Ortaggio.
-appellata- appellante incidentale-
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2022 Tribunale di Parma.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note scritte depositate il 14 febbraio 2025 OP
Per come da note scritte depositate il 14 febbraio 2025. _3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con Decreto Ingiuntivo n. 746/2018 del 30.04.2018, il Tribunale di Parma ha ingiunto a il pagamento, in favore di , dell'importo di € CP_1 _3
50.400,00, oltre a interessi come da domanda e spese di lite, liquidate in € 1.305,00 per compensi e in € 286,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo predetto, CP_1
convenendo in giudizio , al fine di ottenere la revoca del _3
provvedimento monitorio opposto, e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Controparte_5
Con ordinanza del 06.12.2018, il Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto e ha CP_1
provveduto, in data 18.12.2018, a pagare a la somma di € _3
55.107,10.
Nelle more del giudizio di opposizione, del quale si è detto, è intervenuto il fallimento di , dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze n. 93/2019 del CP_1
17.04.2019, pubblicata il 19.04.2019, e il Tribunale di Parma ha, pertanto, dichiarato l'interruzione del giudizio di opposizione.
2-Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il ha chiesto al OP
Tribunale di Parma di condannare alla restituzione dell'importo di € _3
55.107,10, corrisposto in adempimento dell'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati dalla data del pagamento,
atteso che il Decreto Ingiuntivo opposto, pur provvisoriamente esecutivo, non era definitivo e non era, pertanto, opponibile alla massa fallimentare, con la conseguenza che il credito portato dal provvedimento monitorio doveva essere accertato in sede pag. 2/27 concorsuale, secondo la disciplina dettata dalla Legge Fallimentare. Il pagamento effettuato dal debitore in bonis, successivamente fallito, in esecuzione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, era, infatti, ripetibile a titolo di indebito oggettivo, posto che il credito di cui al decreto ingiuntivo non aveva costituito oggetto di accertamento in sede fallimentare, come, del resto, riconosciuto dalla giurisprudenza.
Si è costituita in giudizio , deducendo: _3
che il credito, azionato con procedimento monitorio, era fondato sulle fatture n. 88816
del 2017 e n. 89443 del 2017, emesse nei confronti di , e comprovato da CP_1
documentazione scritta proveniente da quest'ultima, costituita dai c.d. buoni pallet, e che il pagamento era avvenuto spontaneamente ad estinzione di tali fatture;
che, dunque, non poteva operare il rimedio della ripetizione dell'indebito, che sarebbe stata applicabile solo se vi fosse stato un difetto di obbligazione;
che, inoltre, non era applicabile il principio di diritto sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 3878/2020, in quanto aveva ad oggetto un caso diverso da quello in esame;
che non aveva avanzato alcuna domanda in sede concorsuale, ritenendo il suo credito già soddisfatto per effetto dell'intervenuto pagamento da parte di quando CP_1
quest'ultima era ancora in bonis.
ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda del ricorrente;
in _3
subordine, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di quest'ultimo,
ha chiesto che fosse dichiarata integralmente estinta qualsiasi eventuale ragione creditoria del , per compensazione, ex art. 56 L.F., con il OP
credito di € 63.282,00, vantato da essa resistente nei confronti del Fallimento suddetto,
pag. 3/27 tempestivamente insinuato ed ammesso al passivo fallimentare, come da decreto di esecutività dello stato passivo del 10.10.2019.
3-Il Tribunale di Parma, con Ordinanza del 19 gennaio 2022, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la domanda di ripetizione svolta dal , non OP
ha emesso pronuncia di accoglimento della stessa, ritenendo fondata l'eccezione di compensazione avanzata da . Ha, di conseguenza, condannato parte _3
ricorrente al rimborso delle spese di lite, in favore della società resistente.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, dopo avere dato conto dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema, ha rilevato:
-che Cass. n. 13444/2003, aveva affermato” Non è in discussione il principio,
consolidato nella giurisprudenza, della inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo
per il quale, al momento della messa in liquidazione (o, il che è lo stesso, al momento
della dichiarazione di fallimento), penda un giudizio di opposizione ovvero penda il
termine per proporre opposizione”; Il fatto che l'accertamento sommario compiuto dal
giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non sia opponibile alla massa dei creditori
e che la pretesa del creditore sia soggetta alle regole del concorso formale è
circostanza assolutamente irrilevante per qualificare come indebita la prestazione
ottenuta sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma opposto o
ancora opponibile, e ciò indipendentemente dal fatto che l'adempimento sia stato
volontario (come nella fattispecie esaminata da Cass. 4 giugno 2001, n. 7539) ovvero
coattivo”;
-che, quindi, poteva essere affermato il principio di diritto sancito da Cass. n.
3878/2020, secondo cui “Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui
pag. 4/27 che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un
decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il
pagamento così effettuato dal debitore in bonis è assoggettabile ad azione revocatoria,
se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto
se risulti non dovuto. A quest'ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della
procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato
alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale
pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile”;
-che, nel caso di specie, non risultava documentato in alcun modo che la convenuta avesse avanzato alcuna pretesa nei confronti della Curatela nelle forme di cui agli art. 93 e ss. L.F. per i crediti posti a base del provvedimento monitorio emesso nei confronti della società in bonis, posto che la domanda di ammissione al passivo del CP_1
per un credito di € 63.282,00, proposta da , traeva CP_1 _3
fondamento dalle fatture n. 63309 del 30.04.2018 e n. 66985 del 31.08.2018 (doc. ti 9-
11) e che, quindi, si era in presenza di un credito diverso da quello portato dal Decreto
Ingiuntivo n. 746/2018 del Tribunale di Parma;
-che, pertanto, il pagamento effettuato da in bonis poteva considerarsi non CP_1
dovuto, con la conseguenza che erano sussistenti i presupposti per la domanda di ripetizione svolta;
che, quanto all'eccezione proposta da di compensazione con il _3
controcredito di € 63.282,00 dalla stessa vantato e tempestivamente insinuato ed ammesso al passivo del Fallimento, occorreva dare atto che requisito essenziale per pag. 5/27 l'applicazione della compensazione fallimentare era l'anteriorità del credito rispetto alla procedura concorsuale;
-che la giurisprudenza (Cass. n. 18915/2010), aveva chiarito che “la compensazione nel
fallimento, a norma dell'art. 56 della legge fall., è ammessa anche quando il
controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto
genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la
conseguenza che è sufficiente che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da
ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia”;
-che, quindi, l'art. 56 L.F. pretendeva che entrambi i crediti dedotti fossero anteriori alla data di apertura della procedura fallimentare e, più precisamente che la loro causa genetica fosse anteriore all'apertura del fallimento, mentre era ininfluente, ai fini dell'applicabilità della norma citata, la circostanza che i crediti in questione fossero divenuti esigibili in un momento successivo alla sentenza dichiarativa del fallimento;
-che, nel caso in esame, la causa genetica del diritto azionato dalla Curatela era anteriore all'apertura del fallimento, traendo fondamento dal pagamento avvenuto in data
18.12.2018, e lo stesso valeva per il controcredito eccepito in compensazione di €
63.282,00, tempestivamente insinuato ed ammesso al passivo della procedura concorsuale;
-che era, dunque, fondata l'eccezione di compensazione di e che, Controparte_6
conseguentemente, doveva essere rigettata la domanda avanzata da parte ricorrente;
-che le spese dovevano seguire la soccombenza.
4- Avverso l'ordinanza predetta ha proposto appello il , OP
affidandolo ai seguenti motivi:
pag. 6/27 a-erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui era stata accolta l'eccezione di compensazione ex art. 56 L. F., formulata da;
_3
b-erroneità dell'ordinanza appellata con riferimento al regolamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio per resistere all'appello di _3
, rilevando la novità della domanda formulata da OP
quest'ultimo nell'atto di impugnazione con riferimento alla misura e alla decorrenza degli interessi richiesti.
ha, quindi, proposto appello incidentale, deducendo l'erroneità _3
dell'ordinanza gravata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non dovuto il pagamento effettuato da in bonis e sussistenti i presupposti per la domanda CP_1
di ripetizione proposta dal curatore fallimentare.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
5- Per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminato l'appello incidentale di . _3
ha censurato l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il _3
Tribunale di Parma aveva ritenuto non dovuto il pagamento effettuato da , CP_1
all'epoca in cui quest'ultima era in bonis, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c. c.,
formulata dall'odierno appellante principale.
Giova ricordare, in proposito, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo acquista autorità di cosa giudicata solo se dichiarato esecutivo ex art.
pag. 7/27 Ai fini dell'opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa dei creditori del fallimento di una società non è sufficiente che il decreto ingiuntivo sia solo provvisoriamente esecutivo, ma è necessario che lo stesso sia munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., avente data antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento;
infatti, per il prodursi di tale opponibilità, occorre che il decreto ingiuntivo acquisiti, prima della sentenza dichiarativa di fallimento, efficacia di giudicato sostanziale, conseguibile a seguito della dichiarazione di esecutorietà, ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (vedi tra le altre
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 “Non è opponibile alla procedura
fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento,
di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di
legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in
giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà o la
mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento;
né ciò viola
l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU
compresi i crediti> poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in
via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata
giurisprudenza”).
Nel caso di specie, al momento della sopravvenuta dichiarazione di fallimento di il Decreto Ingiuntivo opposto, ancorché provvisoriamente esecutivo ex OP
art. 648 c.p.c., non aveva acquisito autorità di cosa giudicata;
ne consegue che lo stesso era inopponibile alla massa dei creditori del fallimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
22959 del 31/10/2007 “Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc.
civ. e passato in giudicato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, per
pag. 8/27 mancata tempestiva opposizione o perché l'opponente non si è costituito, costituisce
titolo per l'ammissione del credito allo stato passivo, non essendo operante in questo
specifico caso il principio dell'inefficacia dei decreti ingiuntivi nei confronti della
massa, applicabile solo a quelli non definitivi perché opposti o perché pende il termine
per l'opposizione al momento della dichiarazione di fallimento”; Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020 “Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del
debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto
ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento
monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una
sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle
parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari
dell'ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività”).
Invero, il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito diviene opponibile alla massa fallimentare a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata, per decorso del relativo termine di impugnazione, prima della dichiarazione di fallimento
(vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9933 del 20/04/2018 “Il decreto ingiuntivo che sia
stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione
che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di
estinzione, divenute non più impugnabili - per decorso del relativo termine - prima della
dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata
dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato
pag. 9/27 pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di
cui all'art. 654 c.p.c.”).
Nel caso in esame, entrambe tali condizioni non sono presenti. Risulta pacifica, infatti,
l'esistenza di declaratoria di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della dichiarazione di fallimento della società ingiunta, nonché la mancata riassunzione del processo;
ne consegue dunque che il provvedimento monitorio ha perso ogni valenza giuridica in danno della Curatela fallimentare.
L'inopponibilità del Decreto Ingiuntivo non definitivo al Fallimento comporta la sua inutilizzabilità ai fini dell'ammissione al passivo del credito nella procedura endofallimentare di verificazione dei crediti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22959 del
31/10/2007 “Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. e
passato in giudicato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, per mancata
tempestiva opposizione o perché l'opponente non si è costituito, costituisce titolo per
l'ammissione del credito allo stato passivo, non essendo operante in questo specifico
caso il principio dell'inefficacia dei decreti ingiuntivi nei confronti della massa,
applicabile solo a quelli non definitivi perché opposti o perché pende il termine per
l'opposizione al momento della dichiarazione di fallimento.”).
La dichiarazione di fallimento della società debitrice nelle more del giudizio di opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo imponeva che la pretesa creditoria avanzata da , nei confronti della fallita di cui al _3 OP
provvedimento monitorio non definitivo, dovesse essere accertata, in concorso con tutti i creditori della società fallita, attraverso lo speciale procedimento previsto dagli artt. 92
e ss. L.F. per le operazioni di formazione e verifica dello stato passivo, previa domanda pag. 10/27 di ammissione al passivo e adeguata prova del credito, secondo quanto prescritto dall'art. 52, comma 2 L.F.; a tale ultimo fine, stante l'inopponibilità al Fallimento del decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice, quest'ultima non avrebbe potuto servirsi del Decreto Ingiuntivo non definitivo.
La previsione di un procedimento speciale per l'ammissione dei crediti al passivo fallimentare risponde all'esigenza di garantire che il fondamento dei crediti da insinuare al passivo sia accertato nel contraddittorio anche degli altri creditori concorrenti, in virtù
delle norme poste a tutela del principio della par condicio creditorum; tale finalità
spiega perché il decreto ingiuntivo, anche se provvisoriamente esecutivo, in pendenza di opposizione, non possa essere opponibile alla massa fallimentare. Il credito contestato avrebbe dovuto, quindi, essere accertato in sede fallimentare davanti al Giudice
Delegato al fallimento, nelle forme previste dalla Legge Fallimentare, nel contradditorio degli altri concorrenti creditori.
Occorre, inoltre, precisare che se avesse riassunto il giudizio di _3
opposizione nei confronti del , la domanda creditoria svolta nei OP
confronti della Curatela sarebbe stata dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia opponibile alla massa fallimentare, stante la competenza esclusiva ed inderogabile del Giudice Delegato al fallimento a conoscere di tutte le domande tese ad ottenere il riconoscimento di un credito o di altro bene nei confronti del debitore fallito (vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28481 del 22/12/2005 “Nel sistema
delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della
procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con
le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di
pag. 11/27 fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la
propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi
dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto
inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il
creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del
fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato. A
detta regola fa eccezione soltanto l'art. 95, terzo comma legge fall., il quale, al fine di
evitare una retrocessione del processo, ne consente la prosecuzione nelle forme
ordinarie, qualora il credito portato in sede di ammissione al passivo emerga da
sentenza pronunciata in epoca anteriore al fallimento, ed ancora impugnabile”).
6-Esposti i principi di diritto suddetti, deve essere ora affrontata la questione della sorte del pagamento eseguito dall'ingiunto debitore in bonis, poi fallito, prima dell'apertura della procedura concorsuale, in esecuzione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto, ma non munito di efficacia esecutiva, ex art. 647 c. p. c., in data anteriore al fallimento.
Occorre, in particolare, stabilire se il Curatore fallimentare abbia diritto di ripetere ex art. 2033 c.c. dal creditore la somma da quest'ultimo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, anteriormente al fallimento, grazie alla provvisoria esecutività del titolo, ovvero se lo stesso possa soltanto proporre, ove ne ricorrano i presupposti, l'azione revocatoria.
Come riconosciuto nell'Ordinanza impugnata, sulla questione concernente la sorte del pagamento che il debitore in bonis, poi fallito, ha eseguito prima dell'apertura della procedura concorsuale, in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente pag. 12/27 esecutivo, ma sprovvisto di definitiva esecutività, era riscontrabile un contrasto giurisprudenziale.
Si registravano, in particolare, due contrapposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, il Curatore, ancorché la dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione, non avrebbe diritto di ripetere dal creditore la somma da quest'ultimo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, avendo a disposizione solo l'azione revocatoria dell'atto suddetto.
Si è precisato, sul tema, che l'indebito oggettivo disciplinato dall'art. 2033 c.c. ricorre tutte le volte in cui vi sia un difetto di obbligazione. Sarebbe, di conseguenza, da escludere che in tale situazione possa configurarsi una ipotesi di condictio indebiti,
posto che l'inefficacia, nei confronti della massa, del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo non comporta affatto l'accertamento del difetto di obbligazione, che consentirebbe di affermare che il pagamento sia avvenuto indebitamente, sicché il pagamento in questione potrebbe, al più, essere impugnato con una azione revocatoria,
ove ne sussistano i presupposti. L'inopponibilità nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non comporta automaticamente l'accertamento del difetto di obbligazione, con la conseguenza che la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte potrebbe avvenire solo a seguito del positivo esperimento pag. 13/27 di un'azione revocatoria, oppure all'esito di un'autonoma azione di ripetizione dell'indebito nell'ambito della quale venga accertato il carattere non dovuto della prestazione (vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 08/04/2016 “Ancorché la
dichiarazione di fallimento, intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al
decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla
massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore
fallimentare, non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a
seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto
del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre
azione revocatoria dell'atto solutorio”).
Si riscontra, poi, un diverso orientamento, secondo il quale, pur non potendosi configurare, nella fattispecie, una azione di ripetizione di indebito, ricorrerebbe,
tuttavia, una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente all'esecuzione volontaria o coattiva del decreto ingiuntivo (del tutto analogamente a ciò che accade nel caso di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello), con la conseguenza, da un lato, che la domanda di ripetizione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutività del decreto opposto dovrebbe ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto e, d'altro canto, che l'inefficacia del decreto ingiuntivo travolgerebbe anche il pagamento che fosse stato effettuato sulla base di tale titolo;
in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa della dichiarazione di fallimento, il pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione del provvedimento sarebbe, dunque, ripetibile, non trovando più
pag. 14/27 giustificazione alcuna, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito, contestato e non accertato. L'inopponibilità nei confronti della massa dei creditori del fallimento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo comporterebbe, dunque, l'automatica ripetibilità, indipendentemente dall'esistenza o meno del credito, del pagamento precedentemente effettuato in forza di tale titolo, in quanto privo della giustificazione sulla cui base lo stesso era venuto ad esistenza (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6098 del
20/03/2006 “La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente
contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta
della parte, atteso che l'azione di restituzione non si inquadra nella
indebiti>, sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di
restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso, come in
quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una
sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello, il
comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai
sensi dell'art. 2033 cod. civ., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a
prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del
titolo e della provvisorietà di suoi effetti. Ne consegue che anche nell'ipotesi di
inefficacia del decreto ingiuntivo a causa di sopravvenuto fallimento o liquidazione
coatta amministrativa del debitore ingiunto, che rende il decreto ingiuntivo
inopponibile alla procedura e impone al creditore opposto di partecipare al concorso
con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, non è necessaria
un'esplicita domanda di ripetizione di quanto già corrisposto in forza della provvisoria
pag. 15/27 esecuzione”; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3401 del 12/02/2013 “In caso di inefficacia del
decreto ingiuntivo a causa della dichiarazione di fallimento o della sottoposizione a
liquidazione coatta amministrativa del debitore ingiunto, sopravvenute nelle more del
giudizio di opposizione, che impongono al creditore opposto di partecipare al concorso
con gli altri creditori mediante domanda di ammissione al passivo, il pagamento
ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione di quel decreto non trova
più alcuna giustificazione, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito, contestato e
non accertato. In tal caso, la domanda di ripetizione di ciò che sia stato corrisposto
dall'imprenditore insolvente deve considerarsi implicita nella richiesta degli organi
della procedura di declaratoria di improseguibilità dell'azione di pagamento nei
confronti di quest'ultimo, posto che una siffatta istanza, se accolta, determina di per sé
l'esigenza di ripristino della situazione patrimoniale antecedente, indipendentemente
dall'accertata esistenza di un indebito oggettivo”; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 377 del
10/01/2018 “In caso di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa della dichiarazione di
fallimento, il pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione del
provvedimento è ripetibile, non trovando più giustificazione alcuna, né nel titolo,
divenuto inefficace, né nel credito, contestato e non accertato”).
La Corte di Cassazione, preso atto del contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, con sentenza n. 3878/2020, ha inteso assicurare continuità al primo dei predetti orientamenti, rilevando che il fatto che l'accertamento sommario compiuto dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non sia opponibile alla massa dei creditori e che la pretesa del creditore sia soggetta alle regole del concorso formale è circostanza assolutamente irrilevante per qualificare come indebita la prestazione ottenuta sulla base pag. 16/27 del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma opposto o ancora opponibile, e ciò indipendentemente dal fatto che l'adempimento sia stato volontario ovvero coattivo,
mancando in ogni caso un contrario accertamento che consenta di qualificare come non dovuta la prestazione e non potendosi equiparare a tale accertamento il diverso fatto che il titolo esecutivo, senza che ne sia accertata l'ingiustizia, sia divenuto inefficace verso la massa dei creditori dopo l'apertura della procedura concorsuale. Ha affermato,
pertanto, il seguente principio di diritto: “ Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura
concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un
pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in
suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore è
assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti
rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest'ultimo
fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e
dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di
quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia
stata rigettata con decisione irrevocabile.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3878 del
17/02/2020).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale di Parma nell'Ordinanza
impugnata, non risulta dalla documentazione versata in atti dal OP
(doc. ti 12-18) che abbia avanzato domanda di ammissione al
[...] _3
passivo del Fallimento predetto, per il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 746/2018
del 30.04.2018. Tale circostanza è stata, peraltro, espressamente ammessa da
[...]
, che ha affermato di non aver avanzato alcuna domanda in sede CP
pag. 17/27 concorsuale, ritenendo il suo credito già soddisfatto per effetto dell'intervenuto pagamento, in data 18.12.2018, da parte di quando quest' ultima era in CP_1
bonis. Risulta, inoltre, incontestato che si sia insinuata al passivo _3
per altro credito di € 63.282,00, fondato sulle fatture n. 63309 del 30.4.2018 e n. 66985
del 31.8.2018, rimaste insolute.
Aderendosi al principio di diritto espresso da Cass. n. 3878/2020, si ritengono, pertanto,
integrati gli estremi del pagamento indebito ex art. 2033 c.c. eseguito da CP_1
sulla base del Decreto ingiuntivo n. 746/2018 del 30.04.2018 provvisoriamente esecutivo, con conseguente diritto del Fallimento predetto di reclamare la restituzione delle somme ricevute da sulla base di tale titolo. _3
, la cui pretesa era basata su un decreto ingiuntivo provvisoriamente _3
esecutivo opposto da , rispetto al quale non si era concluso alcun CP_1
accertamento in sede di cognizione piena, stante l'interruzione del giudizio di opposizione per intervenuto fallimento, ossia su un provvedimento inidoneo a stabilizzare alcun effetto nei confronti del , avrebbe dovuto avanzare CP_1
domanda di ammissione al passivo per tale credito, fornendone adeguata prova, affinché
venisse accertato secondo le regole concorsuali.
ha, però, ammesso di non aver avanzato alcuna domanda di _3
ammissione al passivo del fallimento, ritenendo il suo credito già soddisfatto per effetto dell'intervenuto pagamento da parte di , quando la società fallita era in CP_1
bonis.
In proposito, occorre osservare:
pag. 18/27 -che, ai sensi dell'art. 101 L.F., tale domanda è ormai preclusa, essendo decorsi oltre 7
anni dalla dichiarazione di fallimento di , intervenuta con sentenza del CP_1
Tribunale di Firenze n. 93/2019 del 17.04.2019, pubblicata il 19.04.2019, e ad oltre 6
anni dal provvedimento del 10.10.2019 con cui è stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo;
-che non risulta applicabile l'art. 70 comma 2 L.F., (che prevede che, nel caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, colui che ha restituito quanto ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo credito), trattandosi di norma eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica.
L'appello incidentale di va, pertanto, rigettato. _3
7- Occorre ora procedere all'esame dell'appello principale del OP
.
[...]
Con il primo motivo di gravame, il ha censurato il capo OP
della sentenza di primo grado relativo all'accoglimento dell'eccezione di compensazione avanzata da , contestando la fondatezza di tale _3
richiesta di compensazione, per mancanza di reciprocità e di contestualità tra i crediti.
Ha, infatti, rilevato che il credito dell'appellata sussisteva nei confronti della società
fallita ed era un debito concorsuale, sottolineando che esso appellante principale aveva agito ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, quindi, a tutela di un credito restitutorio dei creditori concorsuali, al quale non poteva essere opposta la compensazione ex art. 56 L.F. di un debito che era del fallito. Ha evidenziato che il controcredito di era _3
sorto prima del fallimento, mentre il credito restitutorio, azionato da esso appellante,
trovava la sua causa genetica nel fallimento.
pag. 19/27 8- In proposito, giova, intanto, ricordare che la compensazione opera quando tra due soggetti intercorrono reciproche posizioni debitorie e creditorie, le quali si estinguono sino la concorrenza del loro valore, restando in vita solo per l'importo residuo.
L'art. 1243 c.c. prevede che “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno
per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e
che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è
liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione
per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per
il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”.
In materia fallimentare la compensazione è disciplinata dall'art. 56 L.F., il cui primo comma prevede che “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il
fallito, i crediti che essi vantano verso lo stesso ancorché non scaduti prima della
dichiarazione di fallimento”. In deroga a quanto disposto dall'art. 1243 c.c., l'art. 56
L.F. non richiede, quindi, che i contrapposti debiti siano scaduti prima della dichiarazione di fallimento, ammettendo infatti la compensazione tra debiti scaduti nei confronti del fallito e crediti verso lo stesso, anche se non scaduti al momento della sentenza dichiarativa di fallimento. L'operatività della compensazione ex art. 56 L.F. ha come presupposto l'anteriorità del fatto genetico dei debiti-crediti rispetto alla data della sentenza di fallimento;
quindi, entrambi i debiti-crediti devono essere sorti in virtù di un fatto genetico anteriore al fallimento;
la giurisprudenza è costante nel ritenere che la compensazione è ammessa anche nell'ipotesi in cui il credito del fallito divenga liquido ed esigibile in un momento successivo al fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che pag. 20/27 è sufficiente che i presupposti di cui all'art. 1243 c.c. sussistano al momento della pronuncia, nell'ipotesi in cui la compensazione venga eccepita (vedi Cass. Sez. L,
Sentenza n. 10025 del 27/04/2010; Sez. 1, Sentenza n. 14418 del 07/06/2013 “La
disposizione contenuta nell'art. 56 della legge fall. rappresenta una deroga al concorso,
a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito,
non rilevando il momento in cui l'effetto compensativo si produce e ferma restando
l'esigenza dell'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle
obbligazioni contrapposte. Le stesse esigenze poste a base della citata norma
giustificano l'ammissibilità anche della compensazione giudiziale nel fallimento, per la
cui operatività è necessario che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue
i lati e sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene
eccepita.” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18915 del 31/08/2010 “La compensazione nel
fallimento, a norma dell'art. 56 della legge fall., è ammessa anche quando il
controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto
genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la
conseguenza che è sufficiente che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da
ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia.” Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21784 del 27/10/2015; Sez. 1, Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021 “La compensazione
nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito divenga
liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia
anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di
accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di
fallimento”).
pag. 21/27 La compensazione rappresenta un'eccezione al principio concorsuale della par condicio
creditorum, consentendo al debitore-creditore, nei limiti dell'importo compensabile, di evitare l'adempimento della propria obbligazione per l'intero in “normale moneta”,
nonché di dover attendere il soddisfacimento del proprio controcredito in sede fallimentare in “moneta concorsuale”.
Attraverso l'eccezione di compensazione, che può essere sollevata anche in pendenza della procedura concorsuale e che tipicamente viene opposta al Curatore fallimentare, il creditore convenuto ha come obiettivo il rigetto della domanda avversaria, nei limiti del controcredito opposto (vedi Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30298 del 18/12/2017; Sez.
3 , Ordinanza n. 12255 del 14/04/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024
“Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il
convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un
proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta
esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o
parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e
ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una
pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al
pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la
compensazione”; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 287 del 09/01/2009 “Nel giudizio proposto
dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei
confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo
verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purchè
sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale;
solo l'eventuale eccedenza del
pag. 22/27 credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei
confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di
insinuazione al passivo”).
9-Occorre, poi, precisare che è stato chiarito dalla giurisprudenza che la compensazione non può operare tra un credito concorsuale verso il fallito, preesistente al fallimento, e un credito della massa fallimentare, sorto dopo la dichiarazione di fallimento, che,
facendo capo alla Curatela, non è un credito del fallito, né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale vantato dal terzo verso il fallito. Tale principio relativo all'esclusione della compensazione in mancanza di reciprocità tra le contrapposte obbligazioni si ritiene estensibile, per identità di presupposti, al caso in cui il terzo venga condannato alla restituzione di somme in esito ad azione recuperatoria promossa dalla Curatela fallimentare, come quella in esame. Invero, anche in tale caso,
la compensazione comporterebbe per la massa dei creditori del fallimento una minore disponibilità patrimoniale, in violazione della par conditio creditorum. In sostanza, in tali casi, si ritiene che al Giudice Ordinario sia preclusa la valutazione della pretesa del creditore afferente la compensazione tra un suo credito verso il fallito e un suo debito verso la massa dei creditori del fallito.
Nel caso di specie, va, quindi, esclusa l'operatività della compensazione ex art. 56 L.F.,
invocata in via di eccezione da , per difetto del requisito di _3
reciprocità tra i crediti. Il credito restitutorio è sorto in capo alla massa dei creditori del fallimento e non in capo al fallito, in quanto l'azione della Curatela non era diretta al recupero di un credito del fallito nei confronti del terzo, ma ad ottenere la restituzione di un pagamento effettuato dal fallito, prima del fallimento, sulla base di un titolo solo pag. 23/27 provvisoriamente esecutivo, di una somma di denaro, che deve far parte della massa attiva destinata alla soddisfazione dei creditori concorsuali, essendo stato il relativo credito contestato dal fallito, con la proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo, e non accertato positivamente né nel giudizio di opposizione, perché dichiarato interrotto a seguito del fallimento, né in sede concorsuale, non avendo il creditore avanzato domanda di ammissione al passivo per tale credito. Il controcredito opposto in compensazione da è, invece, verso la società fallita. _3
Il primo motivo dell'appello del merita, pertanto, OP
accoglimento.
10- In riforma della impugnata ordinanza, va, pertanto, condannata _3
a restituire al la somma di 55.107,10 Euro, oltre interessi OP
di cui all'art. 1284 comma 1 c. c. dalla costituzione in mora (9 ottobre 2020) e agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale,
non potendo la società appellata ritenersi in mala fede al momento della ricezione del pagamento per il quale è processo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (vedi tra le tante Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 “In materia di indebito oggettivo, la buona
fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della
domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione
giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave -
dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona
fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale,
la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al
momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a
pag. 24/27 conseguirlo”;Sez. U, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 9757
del 11/04/2024 “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli
interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
, contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente
alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di
costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”).
La decorrenza degli interessi indicata nell'atto di appello principale è ammissibile,
comportando una “riduzione” della domanda proposta in primo grado (
[...]
aveva, infatti, richiesto la decorrenza dalla data del pagamento, anteriore a CP_1
quella della costituzione in mora).
11-L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale del CP_1
esime dall'esame del secondo motivo di impugnazione, investente il
[...]
regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di prime cure.
La riforma della impugnata ordinanza impone, infatti, di provvedere sulle spese di entrambi i gradi tenendo conto dell'esito globale della lite (Art. 336 comma 1 c.p.c.
“La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza
dipendenti dalla parte riformata o cassata”; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 854 del 2025 “In materia di liquidazione delle spese
giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in
mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle
spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette
spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui
pag. 25/27 all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione
del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.”Sez. 1 - , Ordinanza n. 14916 del
13/07/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024 “Il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale
conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in
parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in
ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma
della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del
gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico
motivo d'impugnazione”).
Nel caso di specie, il contrasto giurisprudenziale del quale si è dato conto in precedenza,
in ordine alle sorti del pagamento effettuato da soggetto poi fallito in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma non ancora definitivo, induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
12- non ha contestato che il le abbia _3 OP
corrisposto, in esecuzione della sentenza riformata, la somma di 6.618,66 Euro.
deve, pertanto, essere condannata a restituire al Fallimento predetto _3
la somma ora indicata con gli interessi di legge dal pagamento al saldo.
13- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di CP
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
(vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20
pag. 26/27 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello incidentale di;
_3
II-In accoglimento dell'appello principale di e in riforma OP
dell'ordinanza del 19 gennaio 2022 del Tribunale di Parma, condanna CP
a restituire al Fallimento predetto la somma di 55.107,10 Euro, oltre interessi di cui
[...]
all'art. 1284 comma 1 c. c. dalla costituzione in mora (9 ottobre 2020) e interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale;
III- Condanna a restituire al la somma Controparte_7 OP
di 6.618,66 Euro, oltre interessi di legge dal versamento al saldo;
IV- Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di entrambi i gradi;
V- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di CP
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4
settembre 2025
Il Consigliere estensore Rosario Lionello Rossino Il Presidente
Giuseppe De Rosa
pag. 27/27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
647 c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 386/2022 promossa da:
(P.IVA ), OP P.IVA_1 in persona del curatore dott. con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Pancani. CP_2
appellante
Contro
(CF e P.IVA ), in persona del Consigliere Delegato e legale _3 P.IVA_2 rappresentante con sede legale in Parma Fraz. San Prospero via San Donato CP_4
21/A, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Ortaggio.
-appellata- appellante incidentale-
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2022 Tribunale di Parma.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note scritte depositate il 14 febbraio 2025 OP
Per come da note scritte depositate il 14 febbraio 2025. _3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con Decreto Ingiuntivo n. 746/2018 del 30.04.2018, il Tribunale di Parma ha ingiunto a il pagamento, in favore di , dell'importo di € CP_1 _3
50.400,00, oltre a interessi come da domanda e spese di lite, liquidate in € 1.305,00 per compensi e in € 286,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo predetto, CP_1
convenendo in giudizio , al fine di ottenere la revoca del _3
provvedimento monitorio opposto, e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Controparte_5
Con ordinanza del 06.12.2018, il Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto e ha CP_1
provveduto, in data 18.12.2018, a pagare a la somma di € _3
55.107,10.
Nelle more del giudizio di opposizione, del quale si è detto, è intervenuto il fallimento di , dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze n. 93/2019 del CP_1
17.04.2019, pubblicata il 19.04.2019, e il Tribunale di Parma ha, pertanto, dichiarato l'interruzione del giudizio di opposizione.
2-Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il ha chiesto al OP
Tribunale di Parma di condannare alla restituzione dell'importo di € _3
55.107,10, corrisposto in adempimento dell'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati dalla data del pagamento,
atteso che il Decreto Ingiuntivo opposto, pur provvisoriamente esecutivo, non era definitivo e non era, pertanto, opponibile alla massa fallimentare, con la conseguenza che il credito portato dal provvedimento monitorio doveva essere accertato in sede pag. 2/27 concorsuale, secondo la disciplina dettata dalla Legge Fallimentare. Il pagamento effettuato dal debitore in bonis, successivamente fallito, in esecuzione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, era, infatti, ripetibile a titolo di indebito oggettivo, posto che il credito di cui al decreto ingiuntivo non aveva costituito oggetto di accertamento in sede fallimentare, come, del resto, riconosciuto dalla giurisprudenza.
Si è costituita in giudizio , deducendo: _3
che il credito, azionato con procedimento monitorio, era fondato sulle fatture n. 88816
del 2017 e n. 89443 del 2017, emesse nei confronti di , e comprovato da CP_1
documentazione scritta proveniente da quest'ultima, costituita dai c.d. buoni pallet, e che il pagamento era avvenuto spontaneamente ad estinzione di tali fatture;
che, dunque, non poteva operare il rimedio della ripetizione dell'indebito, che sarebbe stata applicabile solo se vi fosse stato un difetto di obbligazione;
che, inoltre, non era applicabile il principio di diritto sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 3878/2020, in quanto aveva ad oggetto un caso diverso da quello in esame;
che non aveva avanzato alcuna domanda in sede concorsuale, ritenendo il suo credito già soddisfatto per effetto dell'intervenuto pagamento da parte di quando CP_1
quest'ultima era ancora in bonis.
ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda del ricorrente;
in _3
subordine, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di quest'ultimo,
ha chiesto che fosse dichiarata integralmente estinta qualsiasi eventuale ragione creditoria del , per compensazione, ex art. 56 L.F., con il OP
credito di € 63.282,00, vantato da essa resistente nei confronti del Fallimento suddetto,
pag. 3/27 tempestivamente insinuato ed ammesso al passivo fallimentare, come da decreto di esecutività dello stato passivo del 10.10.2019.
3-Il Tribunale di Parma, con Ordinanza del 19 gennaio 2022, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la domanda di ripetizione svolta dal , non OP
ha emesso pronuncia di accoglimento della stessa, ritenendo fondata l'eccezione di compensazione avanzata da . Ha, di conseguenza, condannato parte _3
ricorrente al rimborso delle spese di lite, in favore della società resistente.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, dopo avere dato conto dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema, ha rilevato:
-che Cass. n. 13444/2003, aveva affermato” Non è in discussione il principio,
consolidato nella giurisprudenza, della inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo
per il quale, al momento della messa in liquidazione (o, il che è lo stesso, al momento
della dichiarazione di fallimento), penda un giudizio di opposizione ovvero penda il
termine per proporre opposizione”; Il fatto che l'accertamento sommario compiuto dal
giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non sia opponibile alla massa dei creditori
e che la pretesa del creditore sia soggetta alle regole del concorso formale è
circostanza assolutamente irrilevante per qualificare come indebita la prestazione
ottenuta sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma opposto o
ancora opponibile, e ciò indipendentemente dal fatto che l'adempimento sia stato
volontario (come nella fattispecie esaminata da Cass. 4 giugno 2001, n. 7539) ovvero
coattivo”;
-che, quindi, poteva essere affermato il principio di diritto sancito da Cass. n.
3878/2020, secondo cui “Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui
pag. 4/27 che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un
decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il
pagamento così effettuato dal debitore in bonis è assoggettabile ad azione revocatoria,
se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto
se risulti non dovuto. A quest'ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della
procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato
alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale
pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile”;
-che, nel caso di specie, non risultava documentato in alcun modo che la convenuta avesse avanzato alcuna pretesa nei confronti della Curatela nelle forme di cui agli art. 93 e ss. L.F. per i crediti posti a base del provvedimento monitorio emesso nei confronti della società in bonis, posto che la domanda di ammissione al passivo del CP_1
per un credito di € 63.282,00, proposta da , traeva CP_1 _3
fondamento dalle fatture n. 63309 del 30.04.2018 e n. 66985 del 31.08.2018 (doc. ti 9-
11) e che, quindi, si era in presenza di un credito diverso da quello portato dal Decreto
Ingiuntivo n. 746/2018 del Tribunale di Parma;
-che, pertanto, il pagamento effettuato da in bonis poteva considerarsi non CP_1
dovuto, con la conseguenza che erano sussistenti i presupposti per la domanda di ripetizione svolta;
che, quanto all'eccezione proposta da di compensazione con il _3
controcredito di € 63.282,00 dalla stessa vantato e tempestivamente insinuato ed ammesso al passivo del Fallimento, occorreva dare atto che requisito essenziale per pag. 5/27 l'applicazione della compensazione fallimentare era l'anteriorità del credito rispetto alla procedura concorsuale;
-che la giurisprudenza (Cass. n. 18915/2010), aveva chiarito che “la compensazione nel
fallimento, a norma dell'art. 56 della legge fall., è ammessa anche quando il
controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto
genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la
conseguenza che è sufficiente che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da
ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia”;
-che, quindi, l'art. 56 L.F. pretendeva che entrambi i crediti dedotti fossero anteriori alla data di apertura della procedura fallimentare e, più precisamente che la loro causa genetica fosse anteriore all'apertura del fallimento, mentre era ininfluente, ai fini dell'applicabilità della norma citata, la circostanza che i crediti in questione fossero divenuti esigibili in un momento successivo alla sentenza dichiarativa del fallimento;
-che, nel caso in esame, la causa genetica del diritto azionato dalla Curatela era anteriore all'apertura del fallimento, traendo fondamento dal pagamento avvenuto in data
18.12.2018, e lo stesso valeva per il controcredito eccepito in compensazione di €
63.282,00, tempestivamente insinuato ed ammesso al passivo della procedura concorsuale;
-che era, dunque, fondata l'eccezione di compensazione di e che, Controparte_6
conseguentemente, doveva essere rigettata la domanda avanzata da parte ricorrente;
-che le spese dovevano seguire la soccombenza.
4- Avverso l'ordinanza predetta ha proposto appello il , OP
affidandolo ai seguenti motivi:
pag. 6/27 a-erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui era stata accolta l'eccezione di compensazione ex art. 56 L. F., formulata da;
_3
b-erroneità dell'ordinanza appellata con riferimento al regolamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio per resistere all'appello di _3
, rilevando la novità della domanda formulata da OP
quest'ultimo nell'atto di impugnazione con riferimento alla misura e alla decorrenza degli interessi richiesti.
ha, quindi, proposto appello incidentale, deducendo l'erroneità _3
dell'ordinanza gravata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non dovuto il pagamento effettuato da in bonis e sussistenti i presupposti per la domanda CP_1
di ripetizione proposta dal curatore fallimentare.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
5- Per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminato l'appello incidentale di . _3
ha censurato l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il _3
Tribunale di Parma aveva ritenuto non dovuto il pagamento effettuato da , CP_1
all'epoca in cui quest'ultima era in bonis, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c. c.,
formulata dall'odierno appellante principale.
Giova ricordare, in proposito, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo acquista autorità di cosa giudicata solo se dichiarato esecutivo ex art.
pag. 7/27 Ai fini dell'opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa dei creditori del fallimento di una società non è sufficiente che il decreto ingiuntivo sia solo provvisoriamente esecutivo, ma è necessario che lo stesso sia munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., avente data antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento;
infatti, per il prodursi di tale opponibilità, occorre che il decreto ingiuntivo acquisiti, prima della sentenza dichiarativa di fallimento, efficacia di giudicato sostanziale, conseguibile a seguito della dichiarazione di esecutorietà, ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (vedi tra le altre
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 “Non è opponibile alla procedura
fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento,
di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di
legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in
giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà o la
mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento;
né ciò viola
l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU
compresi i crediti> poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in
via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata
giurisprudenza”).
Nel caso di specie, al momento della sopravvenuta dichiarazione di fallimento di il Decreto Ingiuntivo opposto, ancorché provvisoriamente esecutivo ex OP
art. 648 c.p.c., non aveva acquisito autorità di cosa giudicata;
ne consegue che lo stesso era inopponibile alla massa dei creditori del fallimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
22959 del 31/10/2007 “Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc.
civ. e passato in giudicato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, per
pag. 8/27 mancata tempestiva opposizione o perché l'opponente non si è costituito, costituisce
titolo per l'ammissione del credito allo stato passivo, non essendo operante in questo
specifico caso il principio dell'inefficacia dei decreti ingiuntivi nei confronti della
massa, applicabile solo a quelli non definitivi perché opposti o perché pende il termine
per l'opposizione al momento della dichiarazione di fallimento”; Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020 “Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del
debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto
ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento
monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una
sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle
parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari
dell'ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività”).
Invero, il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito diviene opponibile alla massa fallimentare a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata, per decorso del relativo termine di impugnazione, prima della dichiarazione di fallimento
(vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9933 del 20/04/2018 “Il decreto ingiuntivo che sia
stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione
che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di
estinzione, divenute non più impugnabili - per decorso del relativo termine - prima della
dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata
dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato
pag. 9/27 pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di
cui all'art. 654 c.p.c.”).
Nel caso in esame, entrambe tali condizioni non sono presenti. Risulta pacifica, infatti,
l'esistenza di declaratoria di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della dichiarazione di fallimento della società ingiunta, nonché la mancata riassunzione del processo;
ne consegue dunque che il provvedimento monitorio ha perso ogni valenza giuridica in danno della Curatela fallimentare.
L'inopponibilità del Decreto Ingiuntivo non definitivo al Fallimento comporta la sua inutilizzabilità ai fini dell'ammissione al passivo del credito nella procedura endofallimentare di verificazione dei crediti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22959 del
31/10/2007 “Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. e
passato in giudicato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, per mancata
tempestiva opposizione o perché l'opponente non si è costituito, costituisce titolo per
l'ammissione del credito allo stato passivo, non essendo operante in questo specifico
caso il principio dell'inefficacia dei decreti ingiuntivi nei confronti della massa,
applicabile solo a quelli non definitivi perché opposti o perché pende il termine per
l'opposizione al momento della dichiarazione di fallimento.”).
La dichiarazione di fallimento della società debitrice nelle more del giudizio di opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo imponeva che la pretesa creditoria avanzata da , nei confronti della fallita di cui al _3 OP
provvedimento monitorio non definitivo, dovesse essere accertata, in concorso con tutti i creditori della società fallita, attraverso lo speciale procedimento previsto dagli artt. 92
e ss. L.F. per le operazioni di formazione e verifica dello stato passivo, previa domanda pag. 10/27 di ammissione al passivo e adeguata prova del credito, secondo quanto prescritto dall'art. 52, comma 2 L.F.; a tale ultimo fine, stante l'inopponibilità al Fallimento del decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice, quest'ultima non avrebbe potuto servirsi del Decreto Ingiuntivo non definitivo.
La previsione di un procedimento speciale per l'ammissione dei crediti al passivo fallimentare risponde all'esigenza di garantire che il fondamento dei crediti da insinuare al passivo sia accertato nel contraddittorio anche degli altri creditori concorrenti, in virtù
delle norme poste a tutela del principio della par condicio creditorum; tale finalità
spiega perché il decreto ingiuntivo, anche se provvisoriamente esecutivo, in pendenza di opposizione, non possa essere opponibile alla massa fallimentare. Il credito contestato avrebbe dovuto, quindi, essere accertato in sede fallimentare davanti al Giudice
Delegato al fallimento, nelle forme previste dalla Legge Fallimentare, nel contradditorio degli altri concorrenti creditori.
Occorre, inoltre, precisare che se avesse riassunto il giudizio di _3
opposizione nei confronti del , la domanda creditoria svolta nei OP
confronti della Curatela sarebbe stata dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia opponibile alla massa fallimentare, stante la competenza esclusiva ed inderogabile del Giudice Delegato al fallimento a conoscere di tutte le domande tese ad ottenere il riconoscimento di un credito o di altro bene nei confronti del debitore fallito (vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28481 del 22/12/2005 “Nel sistema
delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della
procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con
le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di
pag. 11/27 fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la
propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi
dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto
inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il
creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del
fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato
detta regola fa eccezione soltanto l'art. 95, terzo comma legge fall., il quale, al fine di
evitare una retrocessione del processo, ne consente la prosecuzione nelle forme
ordinarie, qualora il credito portato in sede di ammissione al passivo emerga da
sentenza pronunciata in epoca anteriore al fallimento, ed ancora impugnabile”).
6-Esposti i principi di diritto suddetti, deve essere ora affrontata la questione della sorte del pagamento eseguito dall'ingiunto debitore in bonis, poi fallito, prima dell'apertura della procedura concorsuale, in esecuzione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto, ma non munito di efficacia esecutiva, ex art. 647 c. p. c., in data anteriore al fallimento.
Occorre, in particolare, stabilire se il Curatore fallimentare abbia diritto di ripetere ex art. 2033 c.c. dal creditore la somma da quest'ultimo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, anteriormente al fallimento, grazie alla provvisoria esecutività del titolo, ovvero se lo stesso possa soltanto proporre, ove ne ricorrano i presupposti, l'azione revocatoria.
Come riconosciuto nell'Ordinanza impugnata, sulla questione concernente la sorte del pagamento che il debitore in bonis, poi fallito, ha eseguito prima dell'apertura della procedura concorsuale, in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente pag. 12/27 esecutivo, ma sprovvisto di definitiva esecutività, era riscontrabile un contrasto giurisprudenziale.
Si registravano, in particolare, due contrapposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, il Curatore, ancorché la dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione, non avrebbe diritto di ripetere dal creditore la somma da quest'ultimo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, avendo a disposizione solo l'azione revocatoria dell'atto suddetto.
Si è precisato, sul tema, che l'indebito oggettivo disciplinato dall'art. 2033 c.c. ricorre tutte le volte in cui vi sia un difetto di obbligazione. Sarebbe, di conseguenza, da escludere che in tale situazione possa configurarsi una ipotesi di condictio indebiti,
posto che l'inefficacia, nei confronti della massa, del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo non comporta affatto l'accertamento del difetto di obbligazione, che consentirebbe di affermare che il pagamento sia avvenuto indebitamente, sicché il pagamento in questione potrebbe, al più, essere impugnato con una azione revocatoria,
ove ne sussistano i presupposti. L'inopponibilità nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non comporta automaticamente l'accertamento del difetto di obbligazione, con la conseguenza che la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte potrebbe avvenire solo a seguito del positivo esperimento pag. 13/27 di un'azione revocatoria, oppure all'esito di un'autonoma azione di ripetizione dell'indebito nell'ambito della quale venga accertato il carattere non dovuto della prestazione (vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 08/04/2016 “Ancorché la
dichiarazione di fallimento, intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al
decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla
massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore
fallimentare, non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a
seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto
del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre
azione revocatoria dell'atto solutorio”).
Si riscontra, poi, un diverso orientamento, secondo il quale, pur non potendosi configurare, nella fattispecie, una azione di ripetizione di indebito, ricorrerebbe,
tuttavia, una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente all'esecuzione volontaria o coattiva del decreto ingiuntivo (del tutto analogamente a ciò che accade nel caso di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello), con la conseguenza, da un lato, che la domanda di ripetizione delle somme corrisposte in forza della provvisoria esecutività del decreto opposto dovrebbe ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto e, d'altro canto, che l'inefficacia del decreto ingiuntivo travolgerebbe anche il pagamento che fosse stato effettuato sulla base di tale titolo;
in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa della dichiarazione di fallimento, il pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione del provvedimento sarebbe, dunque, ripetibile, non trovando più
pag. 14/27 giustificazione alcuna, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito, contestato e non accertato. L'inopponibilità nei confronti della massa dei creditori del fallimento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo comporterebbe, dunque, l'automatica ripetibilità, indipendentemente dall'esistenza o meno del credito, del pagamento precedentemente effettuato in forza di tale titolo, in quanto privo della giustificazione sulla cui base lo stesso era venuto ad esistenza (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6098 del
20/03/2006 “La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente
contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta
della parte, atteso che l'azione di restituzione non si inquadra nella
indebiti>, sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di
restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso, come in
quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una
sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello, il
comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai
sensi dell'art. 2033 cod. civ., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a
prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del
titolo e della provvisorietà di suoi effetti. Ne consegue che anche nell'ipotesi di
inefficacia del decreto ingiuntivo a causa di sopravvenuto fallimento o liquidazione
coatta amministrativa del debitore ingiunto, che rende il decreto ingiuntivo
inopponibile alla procedura e impone al creditore opposto di partecipare al concorso
con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, non è necessaria
un'esplicita domanda di ripetizione di quanto già corrisposto in forza della provvisoria
pag. 15/27 esecuzione”; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3401 del 12/02/2013 “In caso di inefficacia del
decreto ingiuntivo a causa della dichiarazione di fallimento o della sottoposizione a
liquidazione coatta amministrativa del debitore ingiunto, sopravvenute nelle more del
giudizio di opposizione, che impongono al creditore opposto di partecipare al concorso
con gli altri creditori mediante domanda di ammissione al passivo, il pagamento
ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione di quel decreto non trova
più alcuna giustificazione, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito, contestato e
non accertato. In tal caso, la domanda di ripetizione di ciò che sia stato corrisposto
dall'imprenditore insolvente deve considerarsi implicita nella richiesta degli organi
della procedura di declaratoria di improseguibilità dell'azione di pagamento nei
confronti di quest'ultimo, posto che una siffatta istanza, se accolta, determina di per sé
l'esigenza di ripristino della situazione patrimoniale antecedente, indipendentemente
dall'accertata esistenza di un indebito oggettivo”; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 377 del
10/01/2018 “In caso di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa della dichiarazione di
fallimento, il pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione del
provvedimento è ripetibile, non trovando più giustificazione alcuna, né nel titolo,
divenuto inefficace, né nel credito, contestato e non accertato”).
La Corte di Cassazione, preso atto del contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, con sentenza n. 3878/2020, ha inteso assicurare continuità al primo dei predetti orientamenti, rilevando che il fatto che l'accertamento sommario compiuto dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non sia opponibile alla massa dei creditori e che la pretesa del creditore sia soggetta alle regole del concorso formale è circostanza assolutamente irrilevante per qualificare come indebita la prestazione ottenuta sulla base pag. 16/27 del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma opposto o ancora opponibile, e ciò indipendentemente dal fatto che l'adempimento sia stato volontario ovvero coattivo,
mancando in ogni caso un contrario accertamento che consenta di qualificare come non dovuta la prestazione e non potendosi equiparare a tale accertamento il diverso fatto che il titolo esecutivo, senza che ne sia accertata l'ingiustizia, sia divenuto inefficace verso la massa dei creditori dopo l'apertura della procedura concorsuale. Ha affermato,
pertanto, il seguente principio di diritto: “ Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura
concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un
pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in
suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore
assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti
rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest'ultimo
fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e
dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di
quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia
stata rigettata con decisione irrevocabile.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3878 del
17/02/2020).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale di Parma nell'Ordinanza
impugnata, non risulta dalla documentazione versata in atti dal OP
(doc. ti 12-18) che abbia avanzato domanda di ammissione al
[...] _3
passivo del Fallimento predetto, per il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 746/2018
del 30.04.2018. Tale circostanza è stata, peraltro, espressamente ammessa da
[...]
, che ha affermato di non aver avanzato alcuna domanda in sede CP
pag. 17/27 concorsuale, ritenendo il suo credito già soddisfatto per effetto dell'intervenuto pagamento, in data 18.12.2018, da parte di quando quest' ultima era in CP_1
bonis. Risulta, inoltre, incontestato che si sia insinuata al passivo _3
per altro credito di € 63.282,00, fondato sulle fatture n. 63309 del 30.4.2018 e n. 66985
del 31.8.2018, rimaste insolute.
Aderendosi al principio di diritto espresso da Cass. n. 3878/2020, si ritengono, pertanto,
integrati gli estremi del pagamento indebito ex art. 2033 c.c. eseguito da CP_1
sulla base del Decreto ingiuntivo n. 746/2018 del 30.04.2018 provvisoriamente esecutivo, con conseguente diritto del Fallimento predetto di reclamare la restituzione delle somme ricevute da sulla base di tale titolo. _3
, la cui pretesa era basata su un decreto ingiuntivo provvisoriamente _3
esecutivo opposto da , rispetto al quale non si era concluso alcun CP_1
accertamento in sede di cognizione piena, stante l'interruzione del giudizio di opposizione per intervenuto fallimento, ossia su un provvedimento inidoneo a stabilizzare alcun effetto nei confronti del , avrebbe dovuto avanzare CP_1
domanda di ammissione al passivo per tale credito, fornendone adeguata prova, affinché
venisse accertato secondo le regole concorsuali.
ha, però, ammesso di non aver avanzato alcuna domanda di _3
ammissione al passivo del fallimento, ritenendo il suo credito già soddisfatto per effetto dell'intervenuto pagamento da parte di , quando la società fallita era in CP_1
bonis.
In proposito, occorre osservare:
pag. 18/27 -che, ai sensi dell'art. 101 L.F., tale domanda è ormai preclusa, essendo decorsi oltre 7
anni dalla dichiarazione di fallimento di , intervenuta con sentenza del CP_1
Tribunale di Firenze n. 93/2019 del 17.04.2019, pubblicata il 19.04.2019, e ad oltre 6
anni dal provvedimento del 10.10.2019 con cui è stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo;
-che non risulta applicabile l'art. 70 comma 2 L.F., (che prevede che, nel caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, colui che ha restituito quanto ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo credito), trattandosi di norma eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica.
L'appello incidentale di va, pertanto, rigettato. _3
7- Occorre ora procedere all'esame dell'appello principale del OP
.
[...]
Con il primo motivo di gravame, il ha censurato il capo OP
della sentenza di primo grado relativo all'accoglimento dell'eccezione di compensazione avanzata da , contestando la fondatezza di tale _3
richiesta di compensazione, per mancanza di reciprocità e di contestualità tra i crediti.
Ha, infatti, rilevato che il credito dell'appellata sussisteva nei confronti della società
fallita ed era un debito concorsuale, sottolineando che esso appellante principale aveva agito ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, quindi, a tutela di un credito restitutorio dei creditori concorsuali, al quale non poteva essere opposta la compensazione ex art. 56 L.F. di un debito che era del fallito. Ha evidenziato che il controcredito di era _3
sorto prima del fallimento, mentre il credito restitutorio, azionato da esso appellante,
trovava la sua causa genetica nel fallimento.
pag. 19/27 8- In proposito, giova, intanto, ricordare che la compensazione opera quando tra due soggetti intercorrono reciproche posizioni debitorie e creditorie, le quali si estinguono sino la concorrenza del loro valore, restando in vita solo per l'importo residuo.
L'art. 1243 c.c. prevede che “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno
per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e
che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è
liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione
per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per
il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”.
In materia fallimentare la compensazione è disciplinata dall'art. 56 L.F., il cui primo comma prevede che “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il
fallito, i crediti che essi vantano verso lo stesso ancorché non scaduti prima della
dichiarazione di fallimento”. In deroga a quanto disposto dall'art. 1243 c.c., l'art. 56
L.F. non richiede, quindi, che i contrapposti debiti siano scaduti prima della dichiarazione di fallimento, ammettendo infatti la compensazione tra debiti scaduti nei confronti del fallito e crediti verso lo stesso, anche se non scaduti al momento della sentenza dichiarativa di fallimento. L'operatività della compensazione ex art. 56 L.F. ha come presupposto l'anteriorità del fatto genetico dei debiti-crediti rispetto alla data della sentenza di fallimento;
quindi, entrambi i debiti-crediti devono essere sorti in virtù di un fatto genetico anteriore al fallimento;
la giurisprudenza è costante nel ritenere che la compensazione è ammessa anche nell'ipotesi in cui il credito del fallito divenga liquido ed esigibile in un momento successivo al fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che pag. 20/27 è sufficiente che i presupposti di cui all'art. 1243 c.c. sussistano al momento della pronuncia, nell'ipotesi in cui la compensazione venga eccepita (vedi Cass. Sez. L,
Sentenza n. 10025 del 27/04/2010; Sez. 1, Sentenza n. 14418 del 07/06/2013 “La
disposizione contenuta nell'art. 56 della legge fall. rappresenta una deroga al concorso,
a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito,
non rilevando il momento in cui l'effetto compensativo si produce e ferma restando
l'esigenza dell'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle
obbligazioni contrapposte. Le stesse esigenze poste a base della citata norma
giustificano l'ammissibilità anche della compensazione giudiziale nel fallimento, per la
cui operatività è necessario che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue
i lati e sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene
eccepita.” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18915 del 31/08/2010 “La compensazione nel
fallimento, a norma dell'art. 56 della legge fall., è ammessa anche quando il
controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto
genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la
conseguenza che è sufficiente che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da
ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia.” Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21784 del 27/10/2015; Sez. 1, Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021 “La compensazione
nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito divenga
liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia
anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di
accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di
fallimento”).
pag. 21/27 La compensazione rappresenta un'eccezione al principio concorsuale della par condicio
creditorum, consentendo al debitore-creditore, nei limiti dell'importo compensabile, di evitare l'adempimento della propria obbligazione per l'intero in “normale moneta”,
nonché di dover attendere il soddisfacimento del proprio controcredito in sede fallimentare in “moneta concorsuale”.
Attraverso l'eccezione di compensazione, che può essere sollevata anche in pendenza della procedura concorsuale e che tipicamente viene opposta al Curatore fallimentare, il creditore convenuto ha come obiettivo il rigetto della domanda avversaria, nei limiti del controcredito opposto (vedi Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30298 del 18/12/2017; Sez.
3 , Ordinanza n. 12255 del 14/04/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 13345 del 14/05/2024
“Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il
convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un
proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta
esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o
parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e
ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una
pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al
pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la
compensazione”; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 287 del 09/01/2009 “Nel giudizio proposto
dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei
confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo
verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purchè
sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale;
solo l'eventuale eccedenza del
pag. 22/27 credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei
confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di
insinuazione al passivo”).
9-Occorre, poi, precisare che è stato chiarito dalla giurisprudenza che la compensazione non può operare tra un credito concorsuale verso il fallito, preesistente al fallimento, e un credito della massa fallimentare, sorto dopo la dichiarazione di fallimento, che,
facendo capo alla Curatela, non è un credito del fallito, né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale vantato dal terzo verso il fallito. Tale principio relativo all'esclusione della compensazione in mancanza di reciprocità tra le contrapposte obbligazioni si ritiene estensibile, per identità di presupposti, al caso in cui il terzo venga condannato alla restituzione di somme in esito ad azione recuperatoria promossa dalla Curatela fallimentare, come quella in esame. Invero, anche in tale caso,
la compensazione comporterebbe per la massa dei creditori del fallimento una minore disponibilità patrimoniale, in violazione della par conditio creditorum. In sostanza, in tali casi, si ritiene che al Giudice Ordinario sia preclusa la valutazione della pretesa del creditore afferente la compensazione tra un suo credito verso il fallito e un suo debito verso la massa dei creditori del fallito.
Nel caso di specie, va, quindi, esclusa l'operatività della compensazione ex art. 56 L.F.,
invocata in via di eccezione da , per difetto del requisito di _3
reciprocità tra i crediti. Il credito restitutorio è sorto in capo alla massa dei creditori del fallimento e non in capo al fallito, in quanto l'azione della Curatela non era diretta al recupero di un credito del fallito nei confronti del terzo, ma ad ottenere la restituzione di un pagamento effettuato dal fallito, prima del fallimento, sulla base di un titolo solo pag. 23/27 provvisoriamente esecutivo, di una somma di denaro, che deve far parte della massa attiva destinata alla soddisfazione dei creditori concorsuali, essendo stato il relativo credito contestato dal fallito, con la proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo, e non accertato positivamente né nel giudizio di opposizione, perché dichiarato interrotto a seguito del fallimento, né in sede concorsuale, non avendo il creditore avanzato domanda di ammissione al passivo per tale credito. Il controcredito opposto in compensazione da è, invece, verso la società fallita. _3
Il primo motivo dell'appello del merita, pertanto, OP
accoglimento.
10- In riforma della impugnata ordinanza, va, pertanto, condannata _3
a restituire al la somma di 55.107,10 Euro, oltre interessi OP
di cui all'art. 1284 comma 1 c. c. dalla costituzione in mora (9 ottobre 2020) e agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale,
non potendo la società appellata ritenersi in mala fede al momento della ricezione del pagamento per il quale è processo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (vedi tra le tante Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 “In materia di indebito oggettivo, la buona
fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della
domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione
giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave -
dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona
fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale,
la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al
momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a
pag. 24/27 conseguirlo”;Sez. U, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 9757
del 11/04/2024 “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli
interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di
costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”).
La decorrenza degli interessi indicata nell'atto di appello principale è ammissibile,
comportando una “riduzione” della domanda proposta in primo grado (
[...]
aveva, infatti, richiesto la decorrenza dalla data del pagamento, anteriore a CP_1
quella della costituzione in mora).
11-L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale del CP_1
esime dall'esame del secondo motivo di impugnazione, investente il
[...]
regolamento delle spese di lite operato dal Giudice di prime cure.
La riforma della impugnata ordinanza impone, infatti, di provvedere sulle spese di entrambi i gradi tenendo conto dell'esito globale della lite (Art. 336 comma 1 c.p.c.
“La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza
dipendenti dalla parte riformata o cassata”; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 854 del 2025 “In materia di liquidazione delle spese
giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in
mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle
spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette
spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui
pag. 25/27 all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione
del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.”Sez. 1 - , Ordinanza n. 14916 del
13/07/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024 “Il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale
conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in
parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in
ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma
della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del
gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico
motivo d'impugnazione”).
Nel caso di specie, il contrasto giurisprudenziale del quale si è dato conto in precedenza,
in ordine alle sorti del pagamento effettuato da soggetto poi fallito in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma non ancora definitivo, induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
12- non ha contestato che il le abbia _3 OP
corrisposto, in esecuzione della sentenza riformata, la somma di 6.618,66 Euro.
deve, pertanto, essere condannata a restituire al Fallimento predetto _3
la somma ora indicata con gli interessi di legge dal pagamento al saldo.
13- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di CP
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
(vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20
pag. 26/27 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello incidentale di;
_3
II-In accoglimento dell'appello principale di e in riforma OP
dell'ordinanza del 19 gennaio 2022 del Tribunale di Parma, condanna CP
a restituire al Fallimento predetto la somma di 55.107,10 Euro, oltre interessi di cui
[...]
all'art. 1284 comma 1 c. c. dalla costituzione in mora (9 ottobre 2020) e interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale;
III- Condanna a restituire al la somma Controparte_7 OP
di 6.618,66 Euro, oltre interessi di legge dal versamento al saldo;
IV- Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di entrambi i gradi;
V- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di CP
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 4
settembre 2025
Il Consigliere estensore Rosario Lionello Rossino Il Presidente
Giuseppe De Rosa
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647 c.p.c.