TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 402/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via degli Olivi n. 22, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Carla Petrangeli che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Rieti il 25 marzo 1995, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di Rieti (atto n. 15, P. II, S.A, anno 1995), optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nati il 26 settembre 1995, e il 29 gennaio Persona_1 Persona_2
2000, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Rieti, alla Via Castel Sant'Angelo n. 17-19, di esclusiva proprietà del signor
[...]
resterà nella disponibilità di quest'ultimo, mentre la signora trasferirà la propria residenza presso Pt_2 Parte_1 altra abitazione;
2) il signor sosterrà per intero le eventuali spese straordinarie necessarie per il figlio Parte_2 Per_2
1 3) A titolo di contributo al mantenimento della signora verserà alla stessa la somma mensile di € 1.000,00 Parte_1
(euromille/00) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a mezzo bonifico bancario: IBAN
[...], acceso presso , entro il giorno 26 di ogni mese, con decorrenza CP_1 iniziale dal mese di deposito del presente ricorso;
4) il signor verserà altresì in favore della signora entro il 30 giugno 2025, la somma di Parte_2 Parte_1
€ 50.000,00 ( cinquantamila/00) quale ulteriore contributo al mantenimento, per l'acquisto di una casa dove andare a vivere e trasferire la propria residenza;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) il signor trasferirà la proprietà della autovettura Nissan QASHQAI tg. FD521YV, gratuitamente, Parte_2 in favore della signora con spese e oneri a proprio carico;
Parte_1
6) I coniugi stabiliscono che le somme giacenti sul conto corrente cointestato acceso presso con giacenza CP_1 di € 16.400,00, verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno e il conto verrà estinto;
7) la signora in riferimento alla unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, sita in Santa Rufina di Parte_1
Cittaducale (Ri), si impegna a cedere ogni diritto sulla stessa al signor precisando quanto segue: l'indicata Parte_2 unità immobiliare necessita di attività di regolarizzazione amministrativa e di sistemazione tecnica, per cui si impegna a sottoscrivere ogni eventuale documentazione dovesse essere presentata presso gli uffici competenti, a richiesta del signor che si occuperà della consegna e di seguire le pratiche stesse fino all'ottenimento delle relative autorizzazioni Parte_2
e/o licenze.
La signora autorizza il signor a svolgere ogni tipologia di attività nell'indicata unità immobiliare, sia Pt_1 Pt_2 personalmente che a mezzo di terzi dal predetto eventualmente incaricati;
si impegna altresì a vendere al signor la Pt_2 proprietà dell'immobile ovvero, qualora il signor individuasse un soggetto interessato all'acquisto, la signora Pt_2 si impegna ora per allora a sottoscrive il rogito notarile di compravendita in favore del soggetto come sopra Pt_1 individuato devolvendo il prezzo di vendita al signor . Parte_2
All'udienza del 20 marzo 2025, sostituita da note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
2 Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Rieti il 25 marzo 1995 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rieti (atto n. 15, P. II, S.A, anno 1995;
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 27.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via degli Olivi n. 22, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Carla Petrangeli che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Rieti il 25 marzo 1995, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di Rieti (atto n. 15, P. II, S.A, anno 1995), optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nati il 26 settembre 1995, e il 29 gennaio Persona_1 Persona_2
2000, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Rieti, alla Via Castel Sant'Angelo n. 17-19, di esclusiva proprietà del signor
[...]
resterà nella disponibilità di quest'ultimo, mentre la signora trasferirà la propria residenza presso Pt_2 Parte_1 altra abitazione;
2) il signor sosterrà per intero le eventuali spese straordinarie necessarie per il figlio Parte_2 Per_2
1 3) A titolo di contributo al mantenimento della signora verserà alla stessa la somma mensile di € 1.000,00 Parte_1
(euromille/00) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a mezzo bonifico bancario: IBAN
[...], acceso presso , entro il giorno 26 di ogni mese, con decorrenza CP_1 iniziale dal mese di deposito del presente ricorso;
4) il signor verserà altresì in favore della signora entro il 30 giugno 2025, la somma di Parte_2 Parte_1
€ 50.000,00 ( cinquantamila/00) quale ulteriore contributo al mantenimento, per l'acquisto di una casa dove andare a vivere e trasferire la propria residenza;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) il signor trasferirà la proprietà della autovettura Nissan QASHQAI tg. FD521YV, gratuitamente, Parte_2 in favore della signora con spese e oneri a proprio carico;
Parte_1
6) I coniugi stabiliscono che le somme giacenti sul conto corrente cointestato acceso presso con giacenza CP_1 di € 16.400,00, verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno e il conto verrà estinto;
7) la signora in riferimento alla unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, sita in Santa Rufina di Parte_1
Cittaducale (Ri), si impegna a cedere ogni diritto sulla stessa al signor precisando quanto segue: l'indicata Parte_2 unità immobiliare necessita di attività di regolarizzazione amministrativa e di sistemazione tecnica, per cui si impegna a sottoscrivere ogni eventuale documentazione dovesse essere presentata presso gli uffici competenti, a richiesta del signor che si occuperà della consegna e di seguire le pratiche stesse fino all'ottenimento delle relative autorizzazioni Parte_2
e/o licenze.
La signora autorizza il signor a svolgere ogni tipologia di attività nell'indicata unità immobiliare, sia Pt_1 Pt_2 personalmente che a mezzo di terzi dal predetto eventualmente incaricati;
si impegna altresì a vendere al signor la Pt_2 proprietà dell'immobile ovvero, qualora il signor individuasse un soggetto interessato all'acquisto, la signora Pt_2 si impegna ora per allora a sottoscrive il rogito notarile di compravendita in favore del soggetto come sopra Pt_1 individuato devolvendo il prezzo di vendita al signor . Parte_2
All'udienza del 20 marzo 2025, sostituita da note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
2 Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Rieti il 25 marzo 1995 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rieti (atto n. 15, P. II, S.A, anno 1995;
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 27.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3