Versione
8 agosto 1981
8 agosto 1981
Art. 1.
Il presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.
Il presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.