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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere rel. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.05.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1482/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv. Gianni Emilio Iacobelli e Emilio Parte_1
Iacobelli, giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore.
APPELLATO CONTUMACE
In fatto e diritto
Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro - l'odierna parte appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di
€ 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, la docente domandava la condanna dell'amministrazioni al rilascio della "Carta Elettronica del Docente" del valore di euro 500,00 per ognuno degli anni scolastici di cui al ricorso introduttivo, disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione.
Il Giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto al rilascio della carta, compensando le spese di lite alla luce del recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. Avverso la sentenza in oggetto n. 5048 del 30.11.2023 ha proposto appello la ricorrente con ricorso depositato il 30.05.2024 chiedendo il pagamento delle spese processuali.
Il , cui il ricorso è stato notificato telematicamente presso l'Avvocatura di Stato di Napoli, CP_1
non si è costituito in giudizio, sì rimanendo contumace.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione
******
L'appello va dichiarato improcedibile considerato che, nella specie, l'appellante non è comparso all'udienza di discussione, né a quella successivamente fissata ex art. 348 c.p.c. di cui ha ricevuto comunicazione.
In base alla giurisprudenza ormai consolidata, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile , con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche al rito del lavoro.
Il succitato art. 348 c.p.c. prevede, con specifico riferimento al giudizio di appello, per quel che interessa, che ove l'appellante ( già costituito come necessariamente avviene nel rito del lavoro) non compaia alla prima udienza deve fissarsi altra udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione all'appellante.
Ove, poi, la mancata comparizione dell'appellante persista anche a tale nuova udienza “ l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La presenza e le richieste che lo stesso appellato possa avanzare sono state espressamente ritenute irrilevanti, nella mancata comparizione dell'appellante, essendo imposta al Giudice la declaratoria d'improcedibilità d'ufficio e, quindi, a prescindere anche da una eventuale richiesta dell'appellato di procedere in assenza dell'appellante ( v. Cass. 4424/1993).
Pertanto, si applica il meccanismo processuale di cui all'art. 348 c.p.c., 2° comma, mentre quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal giudice viene dichiarata con sentenza ( v. Cass. ss.uu.
5839/1993).
Deve, pertanto, dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese non avendo gli appellati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere rel. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.05.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1482/2024 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv. Gianni Emilio Iacobelli e Emilio Parte_1
Iacobelli, giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore.
APPELLATO CONTUMACE
In fatto e diritto
Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro - l'odierna parte appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di
€ 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.
Ebbene, la docente domandava la condanna dell'amministrazioni al rilascio della "Carta Elettronica del Docente" del valore di euro 500,00 per ognuno degli anni scolastici di cui al ricorso introduttivo, disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione.
Il Giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto al rilascio della carta, compensando le spese di lite alla luce del recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. Avverso la sentenza in oggetto n. 5048 del 30.11.2023 ha proposto appello la ricorrente con ricorso depositato il 30.05.2024 chiedendo il pagamento delle spese processuali.
Il , cui il ricorso è stato notificato telematicamente presso l'Avvocatura di Stato di Napoli, CP_1
non si è costituito in giudizio, sì rimanendo contumace.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione
******
L'appello va dichiarato improcedibile considerato che, nella specie, l'appellante non è comparso all'udienza di discussione, né a quella successivamente fissata ex art. 348 c.p.c. di cui ha ricevuto comunicazione.
In base alla giurisprudenza ormai consolidata, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile , con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche al rito del lavoro.
Il succitato art. 348 c.p.c. prevede, con specifico riferimento al giudizio di appello, per quel che interessa, che ove l'appellante ( già costituito come necessariamente avviene nel rito del lavoro) non compaia alla prima udienza deve fissarsi altra udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione all'appellante.
Ove, poi, la mancata comparizione dell'appellante persista anche a tale nuova udienza “ l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La presenza e le richieste che lo stesso appellato possa avanzare sono state espressamente ritenute irrilevanti, nella mancata comparizione dell'appellante, essendo imposta al Giudice la declaratoria d'improcedibilità d'ufficio e, quindi, a prescindere anche da una eventuale richiesta dell'appellato di procedere in assenza dell'appellante ( v. Cass. 4424/1993).
Pertanto, si applica il meccanismo processuale di cui all'art. 348 c.p.c., 2° comma, mentre quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal giudice viene dichiarata con sentenza ( v. Cass. ss.uu.
5839/1993).
Deve, pertanto, dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese non avendo gli appellati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone