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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1275/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Grazia Pulvirenti
Appellante
CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Catania in data 18.9.2019,
l'odierno appellante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320190006052018 notificato in data 28.8.2019 con il quale l gli aveva CP_1
intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.937,21 a titolo di contributi e sanzioni relativi all'anno 2011 da versare alla gestione artigiani.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la decadenza ex art. 25, CP_2
comma 1, D. Lgs. n. 46/1999 e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi non avendo l' posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione CP_1
precedenti alla notifica dell'avviso impugnato.
Si costituiva l rilevando l'inammissibilità dell'eccezione di CP_1
decadenza dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali ex art. 25, d. lgs. n. 46/99, trattandosi di preteso vizio di forma del ruolo o dell'avviso di addebito, cui va applicato il disposto di cui all'art. 617 c.p.c. con la conseguenza che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dall'atto impugnato.
Nel merito riteneva che la prescrizione fosse stata ritualmente interrotta dalla notifica di avviso bonario avvenuta in data 28.6.2017, entro il quinquennio dalla data di scadenza di pagamento della contribuzione a percentuale afferente l'anno
2011, richiesta con l'avviso di addebito.
Con sentenza n. 2536/2022, il Tribunale rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di giudizio. In particolare, il giudice riteneva inammissibile l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali ex art. 25, d. lgs. n. 46/99 formulata dal ricorrente in quanto integrava un'opposizione ex art. 617
c.p.c. che doveva essere proposta entro il termine perentorio venti giorni dall'atto impugnato. L'avviso di addebito era stato notificato al ricorrente in data 28.8.2019 mentre il ricorso era stato depositato in data 18.9.2019, oltre il termine di 20 giorni per poter formulare l'eccezione.
Nel merito riteneva il ricorso infondato, non essendo la pretesa creditoria sottesa all'avviso di addebito prescritta, avendo l' notificato al ricorrente in CP_1
data 28 giugno 2017 un avviso bonario contenente la richiesta di pagamento dei contributi in questione, atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione;
riteneva, inoltre, che la notifica dell'avviso bonario dovesse ritenersi valida atteso che era avvenuta a mezzo di raccomandata e con avviso di ricevimento ed era andata a buon fine atteso che il plico era stato consegnato all'indirizzo di residenza di e l'ufficiale postale aveva fatto firmare l'avviso di ricevimento a persona CP_2
legittimata alla ricezione.
Rigettava, infine, la contestazione avanzata da parte ricorrente relativa alla produzione da parte dell della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento CP_1
priva di attestazione di conformità.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto Parte_2
depositato il 30.12.2022, cui resisteva l'ente previdenziale.
La causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1Con il primo motivo l'odierno appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 1335 c.c., in quanto l'avviso bonario di adempimento n. Part 210015203265k4201705 inviato con lettera racc. A/R n. 63027456278-9
12.6.2017, ricevuta di ritorno risulta sottoscritta da un soggetto diverso dal Pt_4
non è stato mai portato a conoscenza dell'odierno appellante. Censura le CP_2
sentenza nella parte in cui afferma che “il soggetto che ha ricevuto l'avviso bonario presso il domicilio/residenza del ricorrente è un soggetto che si presume abilitato”
Evidenzia che la ricezione della lettera di messa in mora inviata con lettera raccomandata si presume ricevuta dal destinatario, ma trattasi di presunzione che può essere smentita dalla parte interessata che contesta la ricezione tempestivamente e la sottoscrizione della ricevuta. Nel caso in esame l'edificio di via Puglia n. 70 ha diverse unità abitative e l'avviso di ricevimento non era stato sottoscritto da
Il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare che l'odierno appellante non CP_2
aveva avuto conoscenza dell'avviso bonario inviato dall' . CP_1 Inoltre la raccomandata era pervenuta soltanto il 22.6.2017 oltre il quinquennio dal termine di pagamento dei contributi che scadeva il 16.6.2017.
1.2.Con il secondo motivo di gravame si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto valida la produzione documentale dell , anche se si CP_1
trattava di documenti cartacei scansionati in formato analogico e prodotti privi di attestazione di autenticità prevista dal codice amministrativo digitale, in violazione dell'art. 2697 c.c. e gli artt. 22- 23 del C.A.D. dlgs 7.3.2005 n. 82. Le copie fotostatiche hanno lo stesso valore dell'originale, salva la contestazione di conformità della copia all'originale.
La copia prodotta era una copia scansionata trasformata in pdf senza attestazione di conformità da parte del difensore.
1.3. Conseguentemente i crediti portati dell'avviso di addebito opposto erano prescritti.
2. L'appello è infondato.
Innanzitutto deve darsi atto che l'avviso di addebito opposto riguarda contributi dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2011 il cui termine di pagamento era stato differito con DPCM del 6.6.2012 al 9.7.2012, come indicato dal primo giudice e non contestato in modo argomentato dall'appellante.
L'avviso bonario è stato notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento per il perfezionamento della quale occorre che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. L'avviso bonario è stato consegnato in data 28.6.2017 presso l'indirizzo di via Puglia n. 70 Catania, luogo di residenza del destinatario. Ciò è sufficiente a fare scattare la presunzione di conoscenza in capo al destinatario.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, rilevato che la raccomandata è stata consegnata presso il luogo di residenza a persona ivi rinvenuta, era onere del destinatario documentare l'estraneità della persona cui è stata consegnata la missiva e la conseguente impossibilità di prendere conoscenza dell'atto.
Nessuna prova ha offerto al riguardo l'odierno appellante. L'assunto secondo cui presso l'indirizzo di via Puglia n. 70 sono presenti diverse unità abitative è del tutto sfornito di prova.
Si richiama il condiviso orientamento espresso nella sentenza della
Cassazione civile, sez. lav., 21/9/2020, n. 19680, secondo cui è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Anche qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione non sia intelligibile, l'atto è valido in quanto la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato, costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., così come l'avvenuto reperimento della persona presso l'indirizzo di destinazione del plico e tale attestazione, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata, può essere impugnata soltanto con querela di falso.
2.2. Anche il motivo relativo alla produzione della copia dell'avviso di ricevimento non può trovare accoglimento. Osserva il collegio che l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia di un documento, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, non generica e con indicazione puntuale dei motivi. Il disconoscimento deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile (cfr Cassazione civile, sez. I, 8/7/2024, n. 18491;
Cassazione civile, sez. I, 15/10/2014, n. 21842). Nel caso in esame l'odierno appellante non ha sollevato alcuna specifica contestazione della conformità della copia all'originale nel senso sopra indicato essendosi limitato a contestare genericamente la conformità della copia all'originale (Cassazione civile sez. trib. -
04/02/2020, n. 2482 Cass. 3 aprile 2014, n. 7775; sez. 5 Cass., 13 dicembre 2017, n.
29993).
3. L'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali del grado liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1
processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 1700,00, oltre rimborso spese generali.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1275/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Grazia Pulvirenti
Appellante
CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Catania in data 18.9.2019,
l'odierno appellante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320190006052018 notificato in data 28.8.2019 con il quale l gli aveva CP_1
intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.937,21 a titolo di contributi e sanzioni relativi all'anno 2011 da versare alla gestione artigiani.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la decadenza ex art. 25, CP_2
comma 1, D. Lgs. n. 46/1999 e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi non avendo l' posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione CP_1
precedenti alla notifica dell'avviso impugnato.
Si costituiva l rilevando l'inammissibilità dell'eccezione di CP_1
decadenza dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali ex art. 25, d. lgs. n. 46/99, trattandosi di preteso vizio di forma del ruolo o dell'avviso di addebito, cui va applicato il disposto di cui all'art. 617 c.p.c. con la conseguenza che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dall'atto impugnato.
Nel merito riteneva che la prescrizione fosse stata ritualmente interrotta dalla notifica di avviso bonario avvenuta in data 28.6.2017, entro il quinquennio dalla data di scadenza di pagamento della contribuzione a percentuale afferente l'anno
2011, richiesta con l'avviso di addebito.
Con sentenza n. 2536/2022, il Tribunale rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di giudizio. In particolare, il giudice riteneva inammissibile l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali ex art. 25, d. lgs. n. 46/99 formulata dal ricorrente in quanto integrava un'opposizione ex art. 617
c.p.c. che doveva essere proposta entro il termine perentorio venti giorni dall'atto impugnato. L'avviso di addebito era stato notificato al ricorrente in data 28.8.2019 mentre il ricorso era stato depositato in data 18.9.2019, oltre il termine di 20 giorni per poter formulare l'eccezione.
Nel merito riteneva il ricorso infondato, non essendo la pretesa creditoria sottesa all'avviso di addebito prescritta, avendo l' notificato al ricorrente in CP_1
data 28 giugno 2017 un avviso bonario contenente la richiesta di pagamento dei contributi in questione, atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione;
riteneva, inoltre, che la notifica dell'avviso bonario dovesse ritenersi valida atteso che era avvenuta a mezzo di raccomandata e con avviso di ricevimento ed era andata a buon fine atteso che il plico era stato consegnato all'indirizzo di residenza di e l'ufficiale postale aveva fatto firmare l'avviso di ricevimento a persona CP_2
legittimata alla ricezione.
Rigettava, infine, la contestazione avanzata da parte ricorrente relativa alla produzione da parte dell della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento CP_1
priva di attestazione di conformità.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto Parte_2
depositato il 30.12.2022, cui resisteva l'ente previdenziale.
La causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1Con il primo motivo l'odierno appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 1335 c.c., in quanto l'avviso bonario di adempimento n. Part 210015203265k4201705 inviato con lettera racc. A/R n. 63027456278-9
12.6.2017, ricevuta di ritorno risulta sottoscritta da un soggetto diverso dal Pt_4
non è stato mai portato a conoscenza dell'odierno appellante. Censura le CP_2
sentenza nella parte in cui afferma che “il soggetto che ha ricevuto l'avviso bonario presso il domicilio/residenza del ricorrente è un soggetto che si presume abilitato”
Evidenzia che la ricezione della lettera di messa in mora inviata con lettera raccomandata si presume ricevuta dal destinatario, ma trattasi di presunzione che può essere smentita dalla parte interessata che contesta la ricezione tempestivamente e la sottoscrizione della ricevuta. Nel caso in esame l'edificio di via Puglia n. 70 ha diverse unità abitative e l'avviso di ricevimento non era stato sottoscritto da
Il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare che l'odierno appellante non CP_2
aveva avuto conoscenza dell'avviso bonario inviato dall' . CP_1 Inoltre la raccomandata era pervenuta soltanto il 22.6.2017 oltre il quinquennio dal termine di pagamento dei contributi che scadeva il 16.6.2017.
1.2.Con il secondo motivo di gravame si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto valida la produzione documentale dell , anche se si CP_1
trattava di documenti cartacei scansionati in formato analogico e prodotti privi di attestazione di autenticità prevista dal codice amministrativo digitale, in violazione dell'art. 2697 c.c. e gli artt. 22- 23 del C.A.D. dlgs 7.3.2005 n. 82. Le copie fotostatiche hanno lo stesso valore dell'originale, salva la contestazione di conformità della copia all'originale.
La copia prodotta era una copia scansionata trasformata in pdf senza attestazione di conformità da parte del difensore.
1.3. Conseguentemente i crediti portati dell'avviso di addebito opposto erano prescritti.
2. L'appello è infondato.
Innanzitutto deve darsi atto che l'avviso di addebito opposto riguarda contributi dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2011 il cui termine di pagamento era stato differito con DPCM del 6.6.2012 al 9.7.2012, come indicato dal primo giudice e non contestato in modo argomentato dall'appellante.
L'avviso bonario è stato notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento per il perfezionamento della quale occorre che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. L'avviso bonario è stato consegnato in data 28.6.2017 presso l'indirizzo di via Puglia n. 70 Catania, luogo di residenza del destinatario. Ciò è sufficiente a fare scattare la presunzione di conoscenza in capo al destinatario.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, rilevato che la raccomandata è stata consegnata presso il luogo di residenza a persona ivi rinvenuta, era onere del destinatario documentare l'estraneità della persona cui è stata consegnata la missiva e la conseguente impossibilità di prendere conoscenza dell'atto.
Nessuna prova ha offerto al riguardo l'odierno appellante. L'assunto secondo cui presso l'indirizzo di via Puglia n. 70 sono presenti diverse unità abitative è del tutto sfornito di prova.
Si richiama il condiviso orientamento espresso nella sentenza della
Cassazione civile, sez. lav., 21/9/2020, n. 19680, secondo cui è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Anche qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione non sia intelligibile, l'atto è valido in quanto la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato, costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., così come l'avvenuto reperimento della persona presso l'indirizzo di destinazione del plico e tale attestazione, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata, può essere impugnata soltanto con querela di falso.
2.2. Anche il motivo relativo alla produzione della copia dell'avviso di ricevimento non può trovare accoglimento. Osserva il collegio che l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia di un documento, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, non generica e con indicazione puntuale dei motivi. Il disconoscimento deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile (cfr Cassazione civile, sez. I, 8/7/2024, n. 18491;
Cassazione civile, sez. I, 15/10/2014, n. 21842). Nel caso in esame l'odierno appellante non ha sollevato alcuna specifica contestazione della conformità della copia all'originale nel senso sopra indicato essendosi limitato a contestare genericamente la conformità della copia all'originale (Cassazione civile sez. trib. -
04/02/2020, n. 2482 Cass. 3 aprile 2014, n. 7775; sez. 5 Cass., 13 dicembre 2017, n.
29993).
3. L'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali del grado liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1
processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 1700,00, oltre rimborso spese generali.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi