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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/09/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Rep. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
R. Gen. N. 758 /2022
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere Aus. rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 758/2022 promossa con appello in data 25.06.2022
e posta in decisione all'udienza collegiale del 15.01.2025
d a
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
OGGETTO: difeso dall'avv. Moreno Facchini, elettivamente domiciliato presso lo studio
Azione revocatoria dello stesso in Breno, Via Brodolini n. 7/a
APPELLANTE ordinaria ex art. 2901 c.c.
c o n t r o
(C.F. ), contumace CP C.F._2
, contumace Controparte_2
APPELLATI
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1774/2022 in data
22.06.2022, pubblicata in data 23.06.2022, nel procedimento R.G. n.
2832/2018.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Dell'appellante
-in riforma della sentenza n. 1774\2022 pubblicata in data 23.06.2022 emessa dal Tribunale di Brescia sezione quarta civile dott. Canali, e per l'effetto voglia la Corte di Appello di Brescia dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti del sig. Parte_1
( ), nella sua veste di creditore del sig. CodiceFiscale_3 CP
residente a [...] secondo il disposto della sentenza n. 286\2018, dell'atto di disposizione posto in essere dal sig.
in data 9 settembre 2017 repertorio n. 276 raccolta n. 197 del CP
Notaio per mezzo del quale il sig. conferiva i suoi Per_1 CP
beni immobili a mezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale della
[...]
con sede a Sofia in Bulgaria e dichiarare pertanto che gli stessi, nel CP_3
confronti del creditore sig. , possono essere oggetto di Parte_1
azione esecutiva immobiliare;
-per l'effetto dell'accoglimento della presente impugnazione voglia la Corte di
Appello adita condannare i convenuti, tra di loro in solido, alla rifusione delle spese legali di primo grado, secondo la nota spese contenuta nel fascicolo di primo grado, e di quelle di appello di cui alla allegata nota spese.
Oltre agli interessi di mora dalla data della fattura sino al saldo effettivo di quanto dovuto, e alle successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2018, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia
[...] CP
e la società , esponendo di aver
[...] Controparte_2
ottenuto in data 10 luglio 2013 decreto ingiuntivo n. 229/2013 nei confronti di per la somma di euro 5.011,81. Precisava che, a seguito CP
dell'opposizione proposta dal debitore, il Tribunale di Brescia con sentenza del
30 gennaio 2018 n. 286/2018 aveva rigettato l'opposizione e condannato pagina 2 di 9 l'opponente alla rifusione delle spese legali.
L'attore rappresentava che, in data 7 settembre 2017, aveva CP
conferito il proprio patrimonio immobiliare nella società , Controparte_2
sottoscrivendo un aumento di capitale mediante atto notarile rep. n. 276, racc.
n. 197 del Notaio L'atto era stato sottoscritto da Per_1 Testimone_1
quale procuratore sia del conferente che della società RA.
Su tali presupposti, chiedeva la dichiarazione di Parte_1
inefficacia dell'atto di conferimento ai sensi dell'art. 2901 c.c., ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria.
2. I convenuti rimanevano contumaci.
3. Con sentenza n. 1774/2022 pubblicata il 23 giugno 2022, il Tribunale di
Brescia respingeva la domanda. Il Giudice di primo grado, pur riconoscendo la sussistenza dell'NT AM e della scientia AM in capo al debitore
, negava l'accoglimento dell'azione per difetto di prova della CP
scientia AM in capo alla società RA . Controparte_2
In particolare, il Tribunale riteneva che la circostanza della rappresentanza comune delle parti ( quale procuratore sia del conferente Testimone_1
che della società conferitaria) non fosse sufficiente a dimostrare la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente, non essendovi prova che avesse messo al corrente il mandatario, che lo CP
rappresentava, della propria condizione economica, né che sussistesse tra e un rapporto di colleganza tale da rendere plausibile che il CP Tes_1
mandatario fosse a conoscenza della situazione patrimoniale e debitoria del mandante.
4. Avverso tale sentenza, proponeva appello con Parte_1
atto notificato il 14 luglio 2022, chiedendo la riforma totale della sentenza.
5. I convenuti rimanevano contumaci anche in grado di appello.
6. All'udienza del 15.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando termine per memorie ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 9 7. L'appellante depositava memoria in data 19.01.2025 nella quale insisteva per l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI
L'appellante censura la sentenza con un unico motivo nel quale lamenta la
“Contraddittorietà della decisione e della motivazione ed erronea applicazione delle legge, erronea valutazione delle prove offerte, erronea ripartizione dell'onere della prova”. L'appellante deduce l'erroneità della valutazione del Giudice di primo grado circa l'insussistenza della scientia AM in capo alla società RA, evidenziando come la decisione fosse contraddittoria rispetto ai criteri di suddivisione dell'onere probatorio tra le parti processuali. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare i numerosi indizi precisi e concordanti al fine di dimostrare la scientia AM: il CP
(pensionato) ha conferito tutto il suo patrimonio immobiliare alla società RA trasferendo, pertanto, la titolarità dei beni all'estero mediante un aumento di capitale della stessa con valori di conferimento al di sotto del valore di mercato dichiarato nell'atto di stipula;
tale operazione è stata effettuata avvalendosi di un soggetto intervento in sede di stipula nella doppia veste di procuratore del conferente e procuratore della società RA;
andrebbe valutata anche la condotta processuale dei convenuti, rimasti contumaci.
L'appellante richiama, altresì, la diversa decisione assunta dal medesimo
Tribunale di Brescia con sentenza n. 144/2020, che in un caso sostanzialmente identico aveva accolto l'azione revocatoria del medesimo atto di conferimento di capitale proposta da diverso attore nei confronti degli stessi convenuti
( stauendo che “deve presumersi che anche la società Controparte_4
conferitaria “ fosse consapevole di detto pregiudizio, essendosi CP_3
spogliato come detto di tutto il suo patrimonio immobiliare e CP
considerato che entrambi intervenivano all'atto notarile di conferimento in natura rappresentate dal medesimo procuratore speciale”. pagina 4 di 9 Aggiunge l'appellante che successivamente al conferimento, la società RA nei primi mesi del 2018 ha ceduto il compendio immobiliare alla società
Alpha Re Geie di Brescia, con successivo passaggio il 06.06.2019 alla società
Delta Geie ed il 28.11.2019 ala società Horizon Geie per concludere con un trust autodichiarato in data 30.10.2020. disciplinato dalla legislazione delle
Isole del Canale, senza indicazione del Trustee ai fini della pubblicità immobiliare.
L'appellante contesta, dunque, la mancata considerazione di tutti gli elementi probatori che dimostrerebbero inequivocabilmente la fraudolenza dell'operazione e la consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti.
L'appello merita accoglimento.
I presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono costituiti dall'esistenza di un diritto di credito verso il debitore parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria, dalla sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (NT AM), dalla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
(consilium fraudis) e dalla consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (scientia AM).
Nel caso di specie, l'esistenza del credito risulta pacificamente dimostrata dal decreto ingiuntivo n. 229/2013 divenuto esecutivo a seguito del rigetto dell'opposizione con sentenza n. 286/2018 del Tribunale di Brescia.
Pacifico è, altresì, l'NT AM atteso che , semplice CP
pensionato, si è spogliato di tutti i suoi beni immobili mediante il conferimento degli stessi alla società RA in data 9 Controparte_2
settembre 2017, poco prima della notifica dell'atto di precetto.
Altrettanto pacifica è la scientia AM in capo al debitore CP
considerato che il conferimento è avvenuto in data 9 settembre 2017, successivamente alla perdita del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e in prossimità della notifica dell'atto di precetto.
pagina 5 di 9 La questione centrale del presente appello concerne la valutazione della scientia AM in capo alla società RA . Su tale Controparte_2
aspetto, la decisione di primo grado appare viziata da errore di valutazione delle prove e contraddittorietà di motivazione.
Il Giudice di primo grado ha erroneamente sottovalutato una serie di elementi probatori di decisiva rilevanza:
i. l'identità del procuratore: ha agito quale procuratore Testimone_1
speciale sia per il conferente che per la società conferitaria CP
. Tale circostanza, lungi dal costituire un mero elemento Controparte_2
neutro come ritenuto dal primo giudice, rappresenta un indizio di particolare gravità della consapevolezza del pregiudizio,
ii. la natura dell'operazione: il conferimento ha avuto ad oggetto la totalità del patrimonio immobiliare di un modesto pensionato, circostanza che rende inverosimile l'ignoranza della situazione patrimoniale e debitoria del conferente da parte di chi ne curava gli interessi,
iii. la tempistica dell'operazione: il conferimento è avvenuto in stretta prossimità temporale rispetto alla perdita del giudizio di opposizione e alla imminente esecuzione forzata, iv. il precedente giurisprudenziale: la sentenza n. 144/2020 del Tribunale di
Brescia, quarta sezione civile, ha riconosciuto in un caso sostanzialmente identico la sussistenza della scientia AM proprio sulla base della rappresentanza comune delle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova della partecipatio fraudis del terzo acquirente, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria nel caso di atti dispositivi onerosi successivi al sorgere del credito, può essere fornita anche mediante presunzioni semplici come ribadito di recente (Cass. n. 13265/2024):“In tal caso l'unica condizione per l'esercizio della revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga pagina 6 di 9 consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (Cass., sez. 6-3, 18 giugno 2019, n. 16221;
Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23326; Cass., sez. 3, 30 dicembre 2014, n.
27546; Cass., sez. 1, 5 luglio 2013, n. 16825; Cass., sez. 3, 9 febbraio 2012, n.
1896, per cui ai fini della valutazione della scientia AM da parte del 3° si richiede che questi fosse consapevole del pregiudizio arrecato nel momento di compimento dell'atto oggetto di revocatoria;
Cass., sez. 2, 17 agosto 2011, n.
17327; Cass., sez. 3, 5 marzo 2009, n. 5359)”.
Nel caso di specie, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti della consapevolezza del pregiudizio:
i. la coincidenza soggettiva nella rappresentanza processuale delle parti del negozio dispositivo;
ii. la sproporzione dell'operazione rispetto alla condizione economica del conferente;
iii. la tempistica dell'operazione in relazione al procedimento esecutivo;
iv. l'anomalia dell'operazione economica considerata nel suo complesso.
Lo stretto rapporto tra alienante e acquirente costituisce elemento di valutazione che, unitamente ad altre circostanze quali la peculiare tempistica degli eventi, consente di ritenere provata la sussistenza della scientia AM anche in capo al terzo acquirente.
La sentenza impugnata presenta, inoltre, profili di contraddittorietà laddove, da un lato, riconosce la sussistenza dell'NT AM e della scientia AM del debitore, dall'altro nega la consapevolezza del terzo. Tale approccio contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per il terzo acquirente è sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per riduzione della consistenza patrimoniale del venditore, non essendo necessaria collusione tra venditore e terzo (Cass. n. 28423/2021).
Assumono rilievo, inoltre, anche gli sviluppi successivi della vicenda. Come emerge dalla documentazione agli atti, i beni oggetto del conferimento hanno pagina 7 di 9 successivamente subito ulteriori trasferimenti, giungendo attraverso una serie di operazioni societarie ad un trust delle Isole del Canale. Tale circostanza è un ulteriore elemento a conforto della natura fraudolenta dell'intera operazione e della consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti circa la finalità di sottrazione dei beni all'azione esecutiva del creditore.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere riformata, con dichiarazione di inefficacia dell'atto di conferimento nei confronti del creditore appellante.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico, in solido, dei convenuti appellati, soccombenti, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (scaglione da € 5.201 ad €
26.000 – valori medi) e, pertanto, quanto al primo grado, in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisoria e, quanto al secondo grado, in € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1774/2022 del Tribunale di Brescia che riforma;
2. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di dell'atto di disposizione posto in essere da Parte_1
in data 9 settembre 2017, rep. n. 276, racc. n. 197 del CP
Notaio con il quale il debitore conferiva i propri beni immobili alla Per_1
società mediante sottoscrizione di aumento di capitale;
Controparte_2
3. dichiara che i beni oggetto del predetto atto, nei confronti del creditore pagina 8 di 9 , possono essere oggetto di azione esecutiva Parte_1
immobiliare;
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per il primo grado ed € 3.966,00 per il grado di appello, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
Così deciso in Brescia, il 19.09.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Maria Luisa Tezza Giuseppe Magnoli
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Rep. N.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
R. Gen. N. 758 /2022
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere Aus. rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 758/2022 promossa con appello in data 25.06.2022
e posta in decisione all'udienza collegiale del 15.01.2025
d a
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
OGGETTO: difeso dall'avv. Moreno Facchini, elettivamente domiciliato presso lo studio
Azione revocatoria dello stesso in Breno, Via Brodolini n. 7/a
APPELLANTE ordinaria ex art. 2901 c.c.
c o n t r o
(C.F. ), contumace CP C.F._2
, contumace Controparte_2
APPELLATI
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1774/2022 in data
22.06.2022, pubblicata in data 23.06.2022, nel procedimento R.G. n.
2832/2018.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Dell'appellante
-in riforma della sentenza n. 1774\2022 pubblicata in data 23.06.2022 emessa dal Tribunale di Brescia sezione quarta civile dott. Canali, e per l'effetto voglia la Corte di Appello di Brescia dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti del sig. Parte_1
( ), nella sua veste di creditore del sig. CodiceFiscale_3 CP
residente a [...] secondo il disposto della sentenza n. 286\2018, dell'atto di disposizione posto in essere dal sig.
in data 9 settembre 2017 repertorio n. 276 raccolta n. 197 del CP
Notaio per mezzo del quale il sig. conferiva i suoi Per_1 CP
beni immobili a mezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale della
[...]
con sede a Sofia in Bulgaria e dichiarare pertanto che gli stessi, nel CP_3
confronti del creditore sig. , possono essere oggetto di Parte_1
azione esecutiva immobiliare;
-per l'effetto dell'accoglimento della presente impugnazione voglia la Corte di
Appello adita condannare i convenuti, tra di loro in solido, alla rifusione delle spese legali di primo grado, secondo la nota spese contenuta nel fascicolo di primo grado, e di quelle di appello di cui alla allegata nota spese.
Oltre agli interessi di mora dalla data della fattura sino al saldo effettivo di quanto dovuto, e alle successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2018, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia
[...] CP
e la società , esponendo di aver
[...] Controparte_2
ottenuto in data 10 luglio 2013 decreto ingiuntivo n. 229/2013 nei confronti di per la somma di euro 5.011,81. Precisava che, a seguito CP
dell'opposizione proposta dal debitore, il Tribunale di Brescia con sentenza del
30 gennaio 2018 n. 286/2018 aveva rigettato l'opposizione e condannato pagina 2 di 9 l'opponente alla rifusione delle spese legali.
L'attore rappresentava che, in data 7 settembre 2017, aveva CP
conferito il proprio patrimonio immobiliare nella società , Controparte_2
sottoscrivendo un aumento di capitale mediante atto notarile rep. n. 276, racc.
n. 197 del Notaio L'atto era stato sottoscritto da Per_1 Testimone_1
quale procuratore sia del conferente che della società RA.
Su tali presupposti, chiedeva la dichiarazione di Parte_1
inefficacia dell'atto di conferimento ai sensi dell'art. 2901 c.c., ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria.
2. I convenuti rimanevano contumaci.
3. Con sentenza n. 1774/2022 pubblicata il 23 giugno 2022, il Tribunale di
Brescia respingeva la domanda. Il Giudice di primo grado, pur riconoscendo la sussistenza dell'NT AM e della scientia AM in capo al debitore
, negava l'accoglimento dell'azione per difetto di prova della CP
scientia AM in capo alla società RA . Controparte_2
In particolare, il Tribunale riteneva che la circostanza della rappresentanza comune delle parti ( quale procuratore sia del conferente Testimone_1
che della società conferitaria) non fosse sufficiente a dimostrare la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente, non essendovi prova che avesse messo al corrente il mandatario, che lo CP
rappresentava, della propria condizione economica, né che sussistesse tra e un rapporto di colleganza tale da rendere plausibile che il CP Tes_1
mandatario fosse a conoscenza della situazione patrimoniale e debitoria del mandante.
4. Avverso tale sentenza, proponeva appello con Parte_1
atto notificato il 14 luglio 2022, chiedendo la riforma totale della sentenza.
5. I convenuti rimanevano contumaci anche in grado di appello.
6. All'udienza del 15.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando termine per memorie ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 9 7. L'appellante depositava memoria in data 19.01.2025 nella quale insisteva per l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI
L'appellante censura la sentenza con un unico motivo nel quale lamenta la
“Contraddittorietà della decisione e della motivazione ed erronea applicazione delle legge, erronea valutazione delle prove offerte, erronea ripartizione dell'onere della prova”. L'appellante deduce l'erroneità della valutazione del Giudice di primo grado circa l'insussistenza della scientia AM in capo alla società RA, evidenziando come la decisione fosse contraddittoria rispetto ai criteri di suddivisione dell'onere probatorio tra le parti processuali. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare i numerosi indizi precisi e concordanti al fine di dimostrare la scientia AM: il CP
(pensionato) ha conferito tutto il suo patrimonio immobiliare alla società RA trasferendo, pertanto, la titolarità dei beni all'estero mediante un aumento di capitale della stessa con valori di conferimento al di sotto del valore di mercato dichiarato nell'atto di stipula;
tale operazione è stata effettuata avvalendosi di un soggetto intervento in sede di stipula nella doppia veste di procuratore del conferente e procuratore della società RA;
andrebbe valutata anche la condotta processuale dei convenuti, rimasti contumaci.
L'appellante richiama, altresì, la diversa decisione assunta dal medesimo
Tribunale di Brescia con sentenza n. 144/2020, che in un caso sostanzialmente identico aveva accolto l'azione revocatoria del medesimo atto di conferimento di capitale proposta da diverso attore nei confronti degli stessi convenuti
( stauendo che “deve presumersi che anche la società Controparte_4
conferitaria “ fosse consapevole di detto pregiudizio, essendosi CP_3
spogliato come detto di tutto il suo patrimonio immobiliare e CP
considerato che entrambi intervenivano all'atto notarile di conferimento in natura rappresentate dal medesimo procuratore speciale”. pagina 4 di 9 Aggiunge l'appellante che successivamente al conferimento, la società RA nei primi mesi del 2018 ha ceduto il compendio immobiliare alla società
Alpha Re Geie di Brescia, con successivo passaggio il 06.06.2019 alla società
Delta Geie ed il 28.11.2019 ala società Horizon Geie per concludere con un trust autodichiarato in data 30.10.2020. disciplinato dalla legislazione delle
Isole del Canale, senza indicazione del Trustee ai fini della pubblicità immobiliare.
L'appellante contesta, dunque, la mancata considerazione di tutti gli elementi probatori che dimostrerebbero inequivocabilmente la fraudolenza dell'operazione e la consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti.
L'appello merita accoglimento.
I presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono costituiti dall'esistenza di un diritto di credito verso il debitore parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria, dalla sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (NT AM), dalla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
(consilium fraudis) e dalla consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (scientia AM).
Nel caso di specie, l'esistenza del credito risulta pacificamente dimostrata dal decreto ingiuntivo n. 229/2013 divenuto esecutivo a seguito del rigetto dell'opposizione con sentenza n. 286/2018 del Tribunale di Brescia.
Pacifico è, altresì, l'NT AM atteso che , semplice CP
pensionato, si è spogliato di tutti i suoi beni immobili mediante il conferimento degli stessi alla società RA in data 9 Controparte_2
settembre 2017, poco prima della notifica dell'atto di precetto.
Altrettanto pacifica è la scientia AM in capo al debitore CP
considerato che il conferimento è avvenuto in data 9 settembre 2017, successivamente alla perdita del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e in prossimità della notifica dell'atto di precetto.
pagina 5 di 9 La questione centrale del presente appello concerne la valutazione della scientia AM in capo alla società RA . Su tale Controparte_2
aspetto, la decisione di primo grado appare viziata da errore di valutazione delle prove e contraddittorietà di motivazione.
Il Giudice di primo grado ha erroneamente sottovalutato una serie di elementi probatori di decisiva rilevanza:
i. l'identità del procuratore: ha agito quale procuratore Testimone_1
speciale sia per il conferente che per la società conferitaria CP
. Tale circostanza, lungi dal costituire un mero elemento Controparte_2
neutro come ritenuto dal primo giudice, rappresenta un indizio di particolare gravità della consapevolezza del pregiudizio,
ii. la natura dell'operazione: il conferimento ha avuto ad oggetto la totalità del patrimonio immobiliare di un modesto pensionato, circostanza che rende inverosimile l'ignoranza della situazione patrimoniale e debitoria del conferente da parte di chi ne curava gli interessi,
iii. la tempistica dell'operazione: il conferimento è avvenuto in stretta prossimità temporale rispetto alla perdita del giudizio di opposizione e alla imminente esecuzione forzata, iv. il precedente giurisprudenziale: la sentenza n. 144/2020 del Tribunale di
Brescia, quarta sezione civile, ha riconosciuto in un caso sostanzialmente identico la sussistenza della scientia AM proprio sulla base della rappresentanza comune delle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova della partecipatio fraudis del terzo acquirente, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria nel caso di atti dispositivi onerosi successivi al sorgere del credito, può essere fornita anche mediante presunzioni semplici come ribadito di recente (Cass. n. 13265/2024):“In tal caso l'unica condizione per l'esercizio della revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga pagina 6 di 9 consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (Cass., sez. 6-3, 18 giugno 2019, n. 16221;
Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23326; Cass., sez. 3, 30 dicembre 2014, n.
27546; Cass., sez. 1, 5 luglio 2013, n. 16825; Cass., sez. 3, 9 febbraio 2012, n.
1896, per cui ai fini della valutazione della scientia AM da parte del 3° si richiede che questi fosse consapevole del pregiudizio arrecato nel momento di compimento dell'atto oggetto di revocatoria;
Cass., sez. 2, 17 agosto 2011, n.
17327; Cass., sez. 3, 5 marzo 2009, n. 5359)”.
Nel caso di specie, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti della consapevolezza del pregiudizio:
i. la coincidenza soggettiva nella rappresentanza processuale delle parti del negozio dispositivo;
ii. la sproporzione dell'operazione rispetto alla condizione economica del conferente;
iii. la tempistica dell'operazione in relazione al procedimento esecutivo;
iv. l'anomalia dell'operazione economica considerata nel suo complesso.
Lo stretto rapporto tra alienante e acquirente costituisce elemento di valutazione che, unitamente ad altre circostanze quali la peculiare tempistica degli eventi, consente di ritenere provata la sussistenza della scientia AM anche in capo al terzo acquirente.
La sentenza impugnata presenta, inoltre, profili di contraddittorietà laddove, da un lato, riconosce la sussistenza dell'NT AM e della scientia AM del debitore, dall'altro nega la consapevolezza del terzo. Tale approccio contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per il terzo acquirente è sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per riduzione della consistenza patrimoniale del venditore, non essendo necessaria collusione tra venditore e terzo (Cass. n. 28423/2021).
Assumono rilievo, inoltre, anche gli sviluppi successivi della vicenda. Come emerge dalla documentazione agli atti, i beni oggetto del conferimento hanno pagina 7 di 9 successivamente subito ulteriori trasferimenti, giungendo attraverso una serie di operazioni societarie ad un trust delle Isole del Canale. Tale circostanza è un ulteriore elemento a conforto della natura fraudolenta dell'intera operazione e della consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti circa la finalità di sottrazione dei beni all'azione esecutiva del creditore.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere riformata, con dichiarazione di inefficacia dell'atto di conferimento nei confronti del creditore appellante.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico, in solido, dei convenuti appellati, soccombenti, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (scaglione da € 5.201 ad €
26.000 – valori medi) e, pertanto, quanto al primo grado, in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisoria e, quanto al secondo grado, in € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1774/2022 del Tribunale di Brescia che riforma;
2. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di dell'atto di disposizione posto in essere da Parte_1
in data 9 settembre 2017, rep. n. 276, racc. n. 197 del CP
Notaio con il quale il debitore conferiva i propri beni immobili alla Per_1
società mediante sottoscrizione di aumento di capitale;
Controparte_2
3. dichiara che i beni oggetto del predetto atto, nei confronti del creditore pagina 8 di 9 , possono essere oggetto di azione esecutiva Parte_1
immobiliare;
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per il primo grado ed € 3.966,00 per il grado di appello, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
Così deciso in Brescia, il 19.09.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Maria Luisa Tezza Giuseppe Magnoli
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