Articolo 1269 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1275Articolo 1271
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 1269. Ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di regione;
b) capitano: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando provinciale;
c) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando compagnia territoriale;
d) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
(( 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai fini dell'avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi di servizio. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017