Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/04/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3258 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.; considerato che le parti sono state invitate, con decreto regolarmente comunicato, al deposito telematico delle predette note scritte;
preso atto del fatto che i procuratori delle parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta, il cui contenuto si intende integralmente trascritto nel presente verbale;
lette le deduzioni delle parti, ritenuta esaurita la discussione della causa avvenuta mediante il deposito delle note di trattazione scritta ed esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Potenza,17/04/2025
Il Giudice dott.ssa Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela
Alborino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3258/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Martuscelli, in virtù C.F._1 di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla Via
Luigi Guercio n. 84;
- OPPONENTE -
E
con sede in Tito (PZ) in Località Area Industriale Tito Scalo snc, P.IVA. CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e P.IVA_1 Controparte_2 difesa dagli avv.ti Morena Di Dio e Giuseppe Romano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in alla Via Sanremo n. Pt_1
28;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 27.08.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 6.08.2024 con cui gli CP_1 ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 12.177,67, sulla scorta dei titoli esecutivi costituiti dalla sentenza n. 30/2022 dell'11.01.2022 del Tribunale di Potenza e dalla sentenza n. 50/2023 del 17.05.2023 della Corte d'Appello di Potenza, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'atto di precetto opposto, per i motivi in narrativa”.
L'opponente ha articolato sostanzialmente un'unica doglianza relativa alla nullità e illegittimità dell'atto di precetto opposto in pendenza di un'azione esecutiva, poiché è in corso presso il Tribunale di Potenza la procedura di espropriazione presso terzi R.G.E. n.
686/2022 nell'ambito della quale la creditrice ha fatto valere entrambi i titoli esecutivi posti a fondamento dell'atto di precetto opposto ed, inoltre, poiché vi sono trattative di bonario componimento tra le parti, sicché la condotta di integra un abuso del CP_1 processo, aggravando inutilmente la posizione del debitore mediante la moltiplicazione delle azioni esecutive.
Con memoria di costituzione e risposta depositata il 29.11.2024 si è costituita CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., ampiamente contestando quanto dedotto dall'opponente, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In particolare, ha dedotto che nella procedura esecutiva n. 686/2022 R.G.E. pendente dinnanzi al Tribunale di Potenza le somme pignorate non sono sufficienti a soddisfare integralmente la pretesa creditoria.
Con provvedimento del 12.12.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione e all'udienza cartolare di comparizione delle parti del 20.02.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 17.04.2025.
Tanto premesso, si rileva che l'unica doglianza articolata dalla parte opponente costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore che, in forza del medesimo titolo, intraprenda azione esecutiva nei confronti del debitore fintantoché non vi sia stata l'integrale soddisfazione del credito e fermo restando il divieto di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso (cfr.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2740 del 25/10/1973; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 24 aprile 2020,
n. 8151; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il creditore “può notificare un secondo precetto anche quando ne abbia già notificato altro … ed anche quando sulla base del primo precetto abbia già avviato un'azione esecutiva” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28614 del 20/12/2013; cfr. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 25480 del 12/11/2020; Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13021 del 09/12/1992), fino a che il suo credito non sia stato integralmente soddisfatto, fermo restando il divieto di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso.
Nel caso di specie, la condotta di che ha notificato l'atto di precetto opposto CP_1 pur pendendo innanzi al Tribunale di Potenza il procedimento di espropriazione presso terzi R.G.E. n. 686/2022 per ottenere la soddisfazione dei medesimi crediti rinvenienti dai titoli esecutivi costituiti dalla sentenza n. 30/2022 dell'11.01.2022 del Tribunale di
Potenza e dalla sentenza n. 50/2023 del 17.05.2023 della Corte d'Appello di Potenza, non costituisce abuso degli strumenti processuali, atteso che l'opponente non ha dedotto l'avvenuta estinzione del diritto di credito dell'opposta, ma neanche l'emissione dell'ordinanza di assegnazione nell'ambito della procedura espropriativa, e considerato, altresì, che dalle dichiarazioni di quantità rese dal terzo pignorato (doc. nella produzione dell'opposta) si evince che ricorre la concreta probabilità che all'esito della suddetta espropriazione il diritto di credito dell'opposta non sarà integralmente soddisfatto.
In conclusione, l'opposizione va rigettata.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che l'opposizione si appalesa come meramente dilatoria delle giuste ragioni dell'opposta, parte opponente va condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c.
Invero, il contegno sostanziale e processuale di parte opponente rappresenta un evidente abuso dello strumento processuale che va sanzionato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., le argomentazioni della stessa, manifestamente infondate, essendo elemento rilevatore in sé quanto meno della colpa grave.
Tale condotta processuale abusiva merita di essere opportunamente sanzionata. In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata va osservato che, tale comportamento, può essere sanzionato non solo su richiesta di parte, ma anche d'ufficio ex art. 96, co. 3, c.p.c., così come modificato dalla legge n. 69 del
2009, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di "punitive damages" in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui,
l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ritiene equi.
Nel caso di specie, si ritiene che la liquidazione della responsabilità aggravata può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 c.p.c., atteso che la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, evidenziando in particolare che nella presente causa, tenuto conto della bassa complessità e della natura meramente documentale, vanno applicati i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione.
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio in favore di che liquida in € 1.700,00 per competenze CP_1 professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
3) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 1.700,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Potenza, il 17.04.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino