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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3430/2024 promossa da:
(CF: ), elettivamente domiciliato in Pescara, Piazza Parte_1 CodiceFiscale_1
Duca D'Aosta, n. 34, presso e nello studio dell'avv. Riccardo Fusilli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara, Via TR C.F._2
Piero Gobetti, n.8, presso e nello studio dell'avv. Marcello Angelo Di Iorio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato il 19 novembre 2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con il giorno 8 giugno 1997 in TR
EV TE (CH), con obbligo in capo alla resistente del versamento diretto al di loro figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, della somma mensile di €.500 Persona_1
(cinquecento) quale contributo al suo ordinario mantenimento, con annuale adeguamento ISTAT;
nonché obbligarsi la Sig.ra al rimborso del 50% delle spese di natura straordinaria TR
“obbligatorie”, adeguatamente documentate, quali ad esempio quelle relative alle attività studentesche del figlio , intendendosi per tali le spese di iscrizione ai corsi universitari, le spese per Persona_1
libri, testi e strumenti didattici necessari, le spese di viaggio e di occasionale alloggio fuori sede, oltre il
50 % delle spese straordinarie relative al predetto figlio, preventivamente concordate, con vittoria di spese di giudizio e patrocinio in caso di opposizione.
2. La resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa ed aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto ma si opponeva alla regolamentazione del contributo economico del figlio , così come richiesto dal ricorrente, deducendo in atti Persona_1 di avere provveduto, a far data dall'intervenuta separazione consensuale dei coniugi, al mantenimento economico del di loro figlio e pertanto, chiedeva disporsi la totale conferma degli accordi formalizzati in occasione della separazione consensuale, con obbligo in capo alla sig.ra a TR
corrispondere sul conto corrente del figlio, , entro il giorno 5 del mese, € 150,00 Per_1
(centocinquanta//00), quale contributo al mantenimento, oltre il 50 % delle spese straordinarie previamente concordate.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti del 26 febbraio 2025 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di essere addivenute ad un accordo utile a dirimere la controversia e versato in atti il 27 febbraio 2025; pertanto il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Chieti per la separazione consensuale, omologata con decreto del 24 novembre 2023.
pagina 2 di 4 5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
6. Quanto alle ulteriori richieste, all'udienza del 26 febbraio 2025 veniva formalizzato un accordo in sull'importo dell'assegno di mantenimento che la sig.ra dovrà corrisponde al figlio TR
, maggiorenne, non economicamente autonomo, che ad oggi vive ed abita presso la casa Per_1
coniugale insieme al padre, alla condizione che segue:
- a modifica del provvedimento di separazione del 24 novembre 2024 “a tal proposito, la sig.ra
[...]
corrisponderà sul conto corrente del figlio , maggiorenne ma non ancora CP_1 Per_1 economicamente autonomo, entro il giorno 5 del mese, €.300,00 (trecento/00), quale contributo al mantenimento”, fermo tutte il resto.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
8. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19 novembre 2024 da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 TR
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il giorno 8 giugno 1997 in EV TE (CH), matrimonio trascritto nell'apposito
[...]
registro del Comune di Chieti, Atto N. 4 parte 2 serie A - anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Chieti di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 6 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 3 di 4 dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3430/2024 promossa da:
(CF: ), elettivamente domiciliato in Pescara, Piazza Parte_1 CodiceFiscale_1
Duca D'Aosta, n. 34, presso e nello studio dell'avv. Riccardo Fusilli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara, Via TR C.F._2
Piero Gobetti, n.8, presso e nello studio dell'avv. Marcello Angelo Di Iorio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato il 19 novembre 2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con il giorno 8 giugno 1997 in TR
EV TE (CH), con obbligo in capo alla resistente del versamento diretto al di loro figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, della somma mensile di €.500 Persona_1
(cinquecento) quale contributo al suo ordinario mantenimento, con annuale adeguamento ISTAT;
nonché obbligarsi la Sig.ra al rimborso del 50% delle spese di natura straordinaria TR
“obbligatorie”, adeguatamente documentate, quali ad esempio quelle relative alle attività studentesche del figlio , intendendosi per tali le spese di iscrizione ai corsi universitari, le spese per Persona_1
libri, testi e strumenti didattici necessari, le spese di viaggio e di occasionale alloggio fuori sede, oltre il
50 % delle spese straordinarie relative al predetto figlio, preventivamente concordate, con vittoria di spese di giudizio e patrocinio in caso di opposizione.
2. La resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa ed aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto ma si opponeva alla regolamentazione del contributo economico del figlio , così come richiesto dal ricorrente, deducendo in atti Persona_1 di avere provveduto, a far data dall'intervenuta separazione consensuale dei coniugi, al mantenimento economico del di loro figlio e pertanto, chiedeva disporsi la totale conferma degli accordi formalizzati in occasione della separazione consensuale, con obbligo in capo alla sig.ra a TR
corrispondere sul conto corrente del figlio, , entro il giorno 5 del mese, € 150,00 Per_1
(centocinquanta//00), quale contributo al mantenimento, oltre il 50 % delle spese straordinarie previamente concordate.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti del 26 febbraio 2025 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di essere addivenute ad un accordo utile a dirimere la controversia e versato in atti il 27 febbraio 2025; pertanto il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Chieti per la separazione consensuale, omologata con decreto del 24 novembre 2023.
pagina 2 di 4 5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
6. Quanto alle ulteriori richieste, all'udienza del 26 febbraio 2025 veniva formalizzato un accordo in sull'importo dell'assegno di mantenimento che la sig.ra dovrà corrisponde al figlio TR
, maggiorenne, non economicamente autonomo, che ad oggi vive ed abita presso la casa Per_1
coniugale insieme al padre, alla condizione che segue:
- a modifica del provvedimento di separazione del 24 novembre 2024 “a tal proposito, la sig.ra
[...]
corrisponderà sul conto corrente del figlio , maggiorenne ma non ancora CP_1 Per_1 economicamente autonomo, entro il giorno 5 del mese, €.300,00 (trecento/00), quale contributo al mantenimento”, fermo tutte il resto.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
8. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19 novembre 2024 da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 TR
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
il giorno 8 giugno 1997 in EV TE (CH), matrimonio trascritto nell'apposito
[...]
registro del Comune di Chieti, Atto N. 4 parte 2 serie A - anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Chieti di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 6 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 3 di 4 dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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