TRIB
Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Nel procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.38 c.p.c. iscritto al n. r.g. 438/2025 promosso da:
c.f. , con l'avv. Paolo Donati;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
nei confronti di
, c.f. , con l'avv. Eleonora Picone;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Il giudice dott. Giulia Simoni,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/04/2025,
sentito il Pubblico Ministero,
pronuncia la seguente
ORDINANZA
Rilevato che
con ricorso depositato il 28/02/2025 nei confronti di , ha chiesto CP_1 Parte_1 di ordinare l'iscrizione del figlio nato il [...], per l'anno scolastico Persona_1 2025/2026, all'Istituto Comprensivo Lippi – Primaria Ciliani di Prato o ad altra scuola pubblica sita in zona limitrofa alla residenza del minore;
a fondamento del ricorso ha allegato in fatto: che questo Tribunale, con decreto cron. n. 3973 emesso il 9/11/2022, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio, con collocazione prevalente presso la madre, e ha previsto che i genitori collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di che la resistente, madre di senza contattare preventivamente il padre e Per_1 Per_1 coinvolgerlo nella scelta della scuola primaria, ha iscritto il figlio al VI Nazionale
CO di Prato, storico istituto scolastico pratese che prevede diverse formule di frequentazione (convitto, semiconvitto, frequenza lezioni e mensa, solo frequenza lezioni) con rette diverse a seconda della tipologia di frequenza;
di essere venuto a conoscenza del fatto direttamente dal figlio;
che quando ha chiesto spiegazioni alla sig.ra , quest'ultima ha CP_1 risposto di avergli inviato una email il 31/12/2024, che però egli non ha mai ricevuto in quanto inviata a un indirizzo (dabizzi85@yahoo.it) non più attivo da diversi anni e peraltro diverso da quello solitamente usato per le comunicazioni tra le parti, così rivelando la volontà di escludere il ricorrente da una decisione di primaria importanza per il figlio;
in diritto, il ricorrente ha così esposto le ragioni per le quali è contrario alla scelta unilateralmente assunta dalla resistente:
a) il minore è residente con la madre in Prato, via Strozzi n.186/A, e la scuola di stradario, cioè la scuola di riferimento di quella zona, è l'Istituto Comprensivo Lippi – Primaria Ciliani sita in via Taro n. 56, raggiungibile in pochi minuti;
al contrario, il VI CO si trova nel centro storico della città (Piazza del Collegio n.13), a circa 3 km dall'abitazione di dalla Per_1 quale si arriva con un percorso che, in condizioni normali di traffico, si percorre in 10-15 minuti, ma che in orario di ingresso e di uscita delle scuole richiede quantomeno il doppio del tempo;
peraltro la sig.ra non ha la patente di guida e per portare il figlio al VI CO CP_1 dovrà utilizzare un mezzo pubblico, non potendo andare a piedi, come invece sarebbe possibile se il bambino frequentasse la scuola di stradario, costringendo quindi a svegliarsi prima la Per_1 mattina;
b) la collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione di ben Per_1 difficilmente gli consentirà di avviare nuovi rapporti di amicizia e di frequentazione extrascolastica, dal momento che i futuri compagni di classe abiteranno per lo più in zone limitrofe alla scuola e dunque non sarà agevole per il bambino coltivare rapporti amicali al di fuori dell'orario scolastico;
c) la scelta del VI CO non è giustificata neppure in ragione dell'orario prolungato offerto dall'istituto (fino alle ore 18), dal momento che il offre il servizio di pre Controparte_2
e post scuola per le scuole statali, che consente l'anticipo dell'orario di ingresso (1 ora prima dell'inizio delle lezioni) e il prolungamento dell'orario di uscita (1 ora dopo il termine delle lezioni): anche la scuola di stradario che spetterebbe a prevede tale servizio con possibilità Per_1 di ingresso anticipato alle 7:30 e uscita posticipata alle 17:30, a un costo annuale modesto che si aggira intorno a € 130/165 (per un solo servizio) o € 180/200 (per entrambi i servizi), a seconda della fascia di reddito;
d) il costo annuale per l'iscrizione al VI CO (nella formula del semiconvitto) è di € 1.800,00 (da dividersi al 50% tra i genitori): si tratta di esborso economico gravoso per il padre il quale ha anche un altro figlio da mantenere ( , di qualche mese più piccolo) al quale deve Per_2 garantire una parità di trattamento;
e) l'iscrizione al VI CO comporterebbe difficoltà logistiche per il padre, il quale abita e lavora a Cantagallo e per arrivare in centro a Prato nell'orario di uscita delle scuole dovrebbe uscire dal lavoro con largo anticipo, mentre sarebbe sicuramente più agevole raggiungere la scuola di stradario;
peraltro, nei giorni infrasettimanali spettanti al padre, quest'ultimo deve riprendere all'uscita della scuola anche il figlio e deve fare Per_2 Per_1 rientro presso il domicilio materno entro le ore 21:00;
in data 3/04/2025 si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia rigettato e CP_1 proponendo domanda riconvenzionale per la modifica delle modalità di frequentazione padre/figlio; preliminarmente la resistente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 473-bis.38
c.p.c., rilevando di avere comunicato al padre la propria intenzione di iscrivere il figlio al
VI CO, senza volerlo escludere da tale scelta, e che è stato il ricorrente a non rispondere e a non interessarsi della questione;
nel merito ha contestato che vi fosse l'obbligo, in capo alla madre, di comunicare preventivamente al padre la scelta relativa all'iscrizione scolastica, trattandosi di questione ordinaria;
ha poi rilevato che l'indirizzo di posta elettronica del sig. al quale ella ha inviato la Pt_1 comunicazione sulla scuola, era attivo alla data dell'invio, tanto che il gestore della posta elettronica non aveva fatto pervenire alcun messaggio di mancato recapito, al contrario di quanto avvenuto a fronte di un nuovo tentativo di invio in data 18/02/2025, a dimostrazione che l'indirizzo di posta è stato disattivato successivamente;
nel merito la resistente ha evidenziato i motivi per i quali l'Istituto CO è la migliore scelta per il minore:
a) si tratta di un istituto storico e famoso, che si contraddistingue rispetto alle altre scuole del territorio per l'ampia e diversificata offerta formativa, dove l'innovazione si coordina con la tradizione, dotato di spazi verdi e di refezione interna;
ciascun alunno dispone di un armadietto in cui riporre il proprio materiale, senza doverlo trasportare da casa a scuola e viceversa;
viene utilizzato il metodo CLIL (Content and Language Integrated
Learing) per tutte le discipline di studio, con docente madrelingua in compresenza all'insegnante di classe;
b) la scuola offre un orario prolungato, dalle ore 7:30 del mattino sino alle ore 18:00 del pomeriggio e attività pomeridiana di studio guidato, cosicché i compiti per casa sono svolti durante l'orario pomeridiano, con la garanzia della continuità didattico-educativo tra docenti ed educatori: in questo modo i genitori, entrambi impegnati con la rispettiva attività lavorativa, non dovrebbero occuparsi di seguire il bambino nei compiti, come invece accaderebbe se frequentasse la scuola pubblica;
nella scuola pubblica, peraltro, il servizio di pre e post scuola non è garantito, ma dipende dal numero di domande presentate di volta in volta;
c) l'Istituto favorisce la pratica dello sport grazie alla presenza di un campo da basket e pallavolo, oltre a un campetto da calcio e un'ampia palestra;
inoltre è garantita la possibilità di partecipare, all'interno della scuola, ad attività extra scolastiche come il rugby, sport scelto e praticato da il bambino potrebbe effettuare i due allenamenti Per_1 infrasettimanali direttamente a scuola, per poi essere accompagnato dai genitori all'allenamento del sabato e alla partita della domenica;
d) la scuola organizza diversi laboratori idonei a stimolare le attitudini e la creatività del bambino;
e) all'interno della propria classe troverà l'amichetto compagno di Per_1 Persona_3 rugby;
f) la retta indicata comprende anche la refezione scolastica, la merenda mattutina e pomeridiana, il servizio pre e post scuola, e tutte le attività extra scolastiche che vengono offerte nel pomeriggio;
quanto alle difficoltà logistiche lamentate dal ricorrente, la sig.ra ha replicato che il Pt_2 padre, risiedendo nel Comune di Cantagallo, dovrebbe comunque affrontare un tragitto per arrivare a una delle scuole che si trovano nel Comune di residenza del figlio;
in ogni caso, rispetto alla scuola indicata dal sig. il percorso per raggiungere l'Istituto CO ha Pt_1 una durata di soli otto minuti in più;
a sostegno della domanda riconvenzionale, la resistente, in sintesi, ha chiesto che sia adottato un calendario per la frequentazione padre/figlio senza vincolo di giorni o di orario, cosicché il ricorrente possa conciliare al meglio il suo tempo e avere la certezza di essere presente quando è previsto che il bambino trascorra del tempo con lui, tenuto conto degli impegni di lavoro del sig.
che spesso gli impongono di recarsi all'estero, e della sua necessità di prendersi cura Pt_1 dell'altro figlio minore;
Per_2
il Pubblico Ministero nulla ha rilevato;
all'udienza del 7/04/2025, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e il ricorrente ha chiesto un termine a difesa per replicare alla domanda riconvenzionale della resistente;
Ritenuto che
il ricorso è ammissibile: la domanda rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 473-bis.38 c.p.c., venendo in rilievo una controversia sull'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare sulla decisione da assumere sulla questione dell'iscrizione del minore lla scuola primaria;
Per_1
si tratta, all'evidenzia, di questione di maggiore importanza per la vita del bambino, in quanto afferente all'istruzione, sulla quale le decisioni devono essere assunte congiuntamente dai genitori, non solo in regime di affidamento condiviso, come nel caso di specie (art. 337-ter, comma 3, secondo periodo, c.c.), ma anche in caso di affidamento esclusivo (art. 337-quater, comma 3, secondo periodo, c.c.);
in tale ambito, non è ammesso un maccanismo decisionale modellato sul c.d. silenzio assenso: se il genitore interpellato sulla questione da decidere non risponde, il genitore interessato non ha diritto di scegliere unilateralmente e autonomamente, ma ha la facoltà di adire il giudice;
alla stregua di questi principi, a prescindere dalla discettazione sull'idoneità del mezzo di comunicazione adottato dalla sig.ra per interloquire con il ricorrente, la condotta della CP_1 resistente la quale, non avendo ottenuto risposta alla comunicazione del 31/12/2024, ha direttamente iscritto l VI CO, appare illegittima;
Per_1
in ogni caso, in questa sede, il Tribunale ha il potere-dovere di adottare, in luogo dei genitori, la decisione maggiormente confacente all'interesse del minore, a prescindere dal comportamento in precedenza tenuto dai genitori (compreso quello del ricorrente, che non sembra essersi attivato tempestivamente e diligentemente per individuare una scuola per il figlio al fine di proporla alla madre di;
comportamento che, se del caso, potrà assumere rilevanza in altra sede;
Per_1
nel merito il ricorso è infondato e non può essere accolto;
secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dallo stesso ricorrente, in caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione (Cass.,
19/09/2023, n. 26820);
nel caso all'esame, il ricorrente non contesta la validità del VI CO sotto il profilo formativo ed educativo: sono quindi pacifici l'offerta didattica, l'organizzazione, i servizi, le attività extrascolastiche descritti nella comparsa di costituzione della sig.ra , sopra CP_1 richiamati;
il ricorrente non contesta neppure che le caratteristiche dell'istituto scolastico scelto dalla madre siano confacenti al figlio e possano avere per lui una valenza positiva;
il sig. lamenta essenzialmente la scomodità dell'ubicazione geografica della scuola sotto Pt_1 il profilo logistico – nel centro storico di Prato, raggiungibile attraverso un percorso molto trafficato -, la maggiore lontananza sia dall'abitazione prevalente del figlio che da quella del padre, la minor possibilità di stringere amicizie da coltivare nei dintorni del domicilio, il costo della retta;
quanto al primo punto, la resistente ha prodotto gli estratti dal sito Google Maps che mostrano una differenza di soli otto minuti in auto nei due percorsi da Cantagallo, dove vive e lavora il ricorrente, alla scuola primaria Ciliani (c.d. di stradario) o al VI CO;
allo stato, non vi è prova del fatto che, nell'orario dell'uscita della scuola di questa differenza di durata Per_1 aumenterebbe a sfavore del secondo;
d'altra parte, è un fatto obiettivo, preesistente all'insorgere della controversia, che il tragitto che il sig. deve affrontare per raggiungere la città di Pt_1
Prato, dove si trovano sia l'abitazione della resistente che le due scuole in discussione, sia di per sé rilevante (come minimo 30 km percorribili in circa 45 minuti);
a ciò si aggiunga che in udienza è emerso che l'accesso alla zona ZTL dove si trova il VI CO ha un costo contenuto (€ 10,00 all'anno) e che vicino all'istituto è presente un parcheggio gratuito;
ciò considerato, l'aggravio in termini di tempo e di chilometri che il ricorrente dovrebbe sopportare appare minimo rispetto ai vantaggi descritti dalla resistente, anche tenuto conto che il sig. essendo un imprenditore, non ha un orario di lavoro rigido (cfr. dichiarazioni rese Pt_1 in udienza);
il fatto che il sig. abbia una maggiore difficoltà a livello organizzativo, dovendo Pt_1 prendersi cura anche di un altro figlio della stessa età di nato da altra relazione, afferisce Per_1 alla maggiore o minore comodità del padre, ossia all'interesse personale di quest'ultimo, senz'altro recessivo rispetto a quello del bambino;
la questione dell'orario di rientro presso l'abitazione della madre nei giorni di frequentazione infrasettimanale, che resterebbe tale anche se fosse iscritto alla scuola primaria Ciliani, Per_1 potrà essere, se del caso, trattata in altra sede (v. infra); non può trovare tutela in questo procedimento la pretesa parità di trattamento, anche economico, dei due figli – e -, sia perché ogni scelta dev'essere ponderata, calibrata a assunta Per_1 Per_2 avuto riguardo ai bisogni specifici di ciascun bambino, sia in quanto i due minori sono inseriti in due nuclei familiari autonomi e distinti, con proprie connotazioni e capacità reddituale;
la maggiore difficoltà che incontrerebbe nel acquisire amicizie di vicinato è stata Per_1 prospettata astrattamente ed è indimostrata e non necessariamente pregiudizievole per il minore: in primo luogo, è ben possibile che il VI CO sia frequentato anche da bambini che abitano nei dintorni dell'abitazione della sig.ra ; in secondo luogo, non è contestato che CP_1 se iscritto al VI CO, troverebbe nella stessa classe un amichetto che pratica Per_1 insieme a lui rugby;
in terzo luogo, è pacifico che il bambino pratica lo sport, che è un'importante occasione di socializzazione, anche nel week end;
infine, considerando che in entrambe le scuole frequenterebbe il tempo lungo, le amicizie extrascolastiche sarebbero Per_1 coltivate soprattutto il sabato e la domenica, quando i genitori hanno solitamente più tempo libero per accompagnare il figlio anche in luoghi più lontani dall'abitazione;
il costo della retta non graverà sul ricorrente, perché la sig.ra si è offerta di pagarla CP_1 integralmente e dev'essere pertanto posto a suo carico;
il ricorrente non ha replicato in modo concreto ed efficace rispetto ai vantaggi che il VI
CO offre rispetto alla scuola pubblica Ciliani, in termini di certezza di un orario prolungato (7:30-18:00) nel quale il bambino sarebbe assistito per svolgere i compiti pomeridiani e potrebbe praticare lo sport senza doversi spostare, con una continuità e una regolarità che presumibilmente favorirebbero l'apprendimento e la tranquillità emotiva del piccolo: il ricorrente, che a causa della lontananza del proprio domicilio da Prato non sembra poter supportare quotidianamente la madre e garantire una presenza costante per il figlio, si è limitato a replicare che anche la scuola c.d. di stradario offre, a pagamento, i servizi di pre e post scuola, peraltro con orario ridotto rispetto a quello del VI CO, servizi pacificamente non garantiti (nulla viene detto sulla soluzione alternativa da adottare nell'ipotesi in cui tali servizi non fossero attivati per mancanza di domande) e che comunque non comprendono lo svolgimento, in sede scolastica, di attività sportiva, della quale dovrebbero occuparsi i genitori, che però lavorano;
in base a quanto emerso dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti, in definitiva, il VI
CO appare maggiormente confacente all'interesse di Per_1
la domanda riconvenzionale della resistente è inammissibile: essendo stata chiesta la modifica delle condizioni dell'affidamento (modalità di visita padre/figlio), la domanda dovrebbe essere trattata - non con il rito speciale deformalizzato e di competenza monocratica previsto dall'art. 473-bis.38 c.p.c., ma - con il rito unico di competenza collegiale previsto dagli artt. 473-bis.11 e ss. c.p.c.; ciò posto, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., non è possibile la trattazione unitaria delle cause perché la domanda riconvenzionale non è avvinta alla domanda sull'iscrizione scolastica del minore da connessione c.d. forte ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (cfr. ex plurimis, con riferimento al c.d. vecchio rito, Cass., 08/02/2017, n. 3316);
poiché s'impone una pronuncia in rito, è superfluo concedere un termine a difesa al ricorrente per replicare alla domanda riconvenzionale;
considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate tra le parti;
P.Q.M.
visto l'art. 473-bis.38 c.p.c., rigetta il ricorso di e dispone che il minore Parte_1 [...] sia iscritto alla scuola primaria del VI Nazionale CO, con pagamento Persona_1 della retta a carico della madre;
CP_1
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di;
CP_1
dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Si comunichi.
Prato, 08/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Nel procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.38 c.p.c. iscritto al n. r.g. 438/2025 promosso da:
c.f. , con l'avv. Paolo Donati;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
nei confronti di
, c.f. , con l'avv. Eleonora Picone;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Il giudice dott. Giulia Simoni,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/04/2025,
sentito il Pubblico Ministero,
pronuncia la seguente
ORDINANZA
Rilevato che
con ricorso depositato il 28/02/2025 nei confronti di , ha chiesto CP_1 Parte_1 di ordinare l'iscrizione del figlio nato il [...], per l'anno scolastico Persona_1 2025/2026, all'Istituto Comprensivo Lippi – Primaria Ciliani di Prato o ad altra scuola pubblica sita in zona limitrofa alla residenza del minore;
a fondamento del ricorso ha allegato in fatto: che questo Tribunale, con decreto cron. n. 3973 emesso il 9/11/2022, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio, con collocazione prevalente presso la madre, e ha previsto che i genitori collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di che la resistente, madre di senza contattare preventivamente il padre e Per_1 Per_1 coinvolgerlo nella scelta della scuola primaria, ha iscritto il figlio al VI Nazionale
CO di Prato, storico istituto scolastico pratese che prevede diverse formule di frequentazione (convitto, semiconvitto, frequenza lezioni e mensa, solo frequenza lezioni) con rette diverse a seconda della tipologia di frequenza;
di essere venuto a conoscenza del fatto direttamente dal figlio;
che quando ha chiesto spiegazioni alla sig.ra , quest'ultima ha CP_1 risposto di avergli inviato una email il 31/12/2024, che però egli non ha mai ricevuto in quanto inviata a un indirizzo (dabizzi85@yahoo.it) non più attivo da diversi anni e peraltro diverso da quello solitamente usato per le comunicazioni tra le parti, così rivelando la volontà di escludere il ricorrente da una decisione di primaria importanza per il figlio;
in diritto, il ricorrente ha così esposto le ragioni per le quali è contrario alla scelta unilateralmente assunta dalla resistente:
a) il minore è residente con la madre in Prato, via Strozzi n.186/A, e la scuola di stradario, cioè la scuola di riferimento di quella zona, è l'Istituto Comprensivo Lippi – Primaria Ciliani sita in via Taro n. 56, raggiungibile in pochi minuti;
al contrario, il VI CO si trova nel centro storico della città (Piazza del Collegio n.13), a circa 3 km dall'abitazione di dalla Per_1 quale si arriva con un percorso che, in condizioni normali di traffico, si percorre in 10-15 minuti, ma che in orario di ingresso e di uscita delle scuole richiede quantomeno il doppio del tempo;
peraltro la sig.ra non ha la patente di guida e per portare il figlio al VI CO CP_1 dovrà utilizzare un mezzo pubblico, non potendo andare a piedi, come invece sarebbe possibile se il bambino frequentasse la scuola di stradario, costringendo quindi a svegliarsi prima la Per_1 mattina;
b) la collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione di ben Per_1 difficilmente gli consentirà di avviare nuovi rapporti di amicizia e di frequentazione extrascolastica, dal momento che i futuri compagni di classe abiteranno per lo più in zone limitrofe alla scuola e dunque non sarà agevole per il bambino coltivare rapporti amicali al di fuori dell'orario scolastico;
c) la scelta del VI CO non è giustificata neppure in ragione dell'orario prolungato offerto dall'istituto (fino alle ore 18), dal momento che il offre il servizio di pre Controparte_2
e post scuola per le scuole statali, che consente l'anticipo dell'orario di ingresso (1 ora prima dell'inizio delle lezioni) e il prolungamento dell'orario di uscita (1 ora dopo il termine delle lezioni): anche la scuola di stradario che spetterebbe a prevede tale servizio con possibilità Per_1 di ingresso anticipato alle 7:30 e uscita posticipata alle 17:30, a un costo annuale modesto che si aggira intorno a € 130/165 (per un solo servizio) o € 180/200 (per entrambi i servizi), a seconda della fascia di reddito;
d) il costo annuale per l'iscrizione al VI CO (nella formula del semiconvitto) è di € 1.800,00 (da dividersi al 50% tra i genitori): si tratta di esborso economico gravoso per il padre il quale ha anche un altro figlio da mantenere ( , di qualche mese più piccolo) al quale deve Per_2 garantire una parità di trattamento;
e) l'iscrizione al VI CO comporterebbe difficoltà logistiche per il padre, il quale abita e lavora a Cantagallo e per arrivare in centro a Prato nell'orario di uscita delle scuole dovrebbe uscire dal lavoro con largo anticipo, mentre sarebbe sicuramente più agevole raggiungere la scuola di stradario;
peraltro, nei giorni infrasettimanali spettanti al padre, quest'ultimo deve riprendere all'uscita della scuola anche il figlio e deve fare Per_2 Per_1 rientro presso il domicilio materno entro le ore 21:00;
in data 3/04/2025 si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia rigettato e CP_1 proponendo domanda riconvenzionale per la modifica delle modalità di frequentazione padre/figlio; preliminarmente la resistente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 473-bis.38
c.p.c., rilevando di avere comunicato al padre la propria intenzione di iscrivere il figlio al
VI CO, senza volerlo escludere da tale scelta, e che è stato il ricorrente a non rispondere e a non interessarsi della questione;
nel merito ha contestato che vi fosse l'obbligo, in capo alla madre, di comunicare preventivamente al padre la scelta relativa all'iscrizione scolastica, trattandosi di questione ordinaria;
ha poi rilevato che l'indirizzo di posta elettronica del sig. al quale ella ha inviato la Pt_1 comunicazione sulla scuola, era attivo alla data dell'invio, tanto che il gestore della posta elettronica non aveva fatto pervenire alcun messaggio di mancato recapito, al contrario di quanto avvenuto a fronte di un nuovo tentativo di invio in data 18/02/2025, a dimostrazione che l'indirizzo di posta è stato disattivato successivamente;
nel merito la resistente ha evidenziato i motivi per i quali l'Istituto CO è la migliore scelta per il minore:
a) si tratta di un istituto storico e famoso, che si contraddistingue rispetto alle altre scuole del territorio per l'ampia e diversificata offerta formativa, dove l'innovazione si coordina con la tradizione, dotato di spazi verdi e di refezione interna;
ciascun alunno dispone di un armadietto in cui riporre il proprio materiale, senza doverlo trasportare da casa a scuola e viceversa;
viene utilizzato il metodo CLIL (Content and Language Integrated
Learing) per tutte le discipline di studio, con docente madrelingua in compresenza all'insegnante di classe;
b) la scuola offre un orario prolungato, dalle ore 7:30 del mattino sino alle ore 18:00 del pomeriggio e attività pomeridiana di studio guidato, cosicché i compiti per casa sono svolti durante l'orario pomeridiano, con la garanzia della continuità didattico-educativo tra docenti ed educatori: in questo modo i genitori, entrambi impegnati con la rispettiva attività lavorativa, non dovrebbero occuparsi di seguire il bambino nei compiti, come invece accaderebbe se frequentasse la scuola pubblica;
nella scuola pubblica, peraltro, il servizio di pre e post scuola non è garantito, ma dipende dal numero di domande presentate di volta in volta;
c) l'Istituto favorisce la pratica dello sport grazie alla presenza di un campo da basket e pallavolo, oltre a un campetto da calcio e un'ampia palestra;
inoltre è garantita la possibilità di partecipare, all'interno della scuola, ad attività extra scolastiche come il rugby, sport scelto e praticato da il bambino potrebbe effettuare i due allenamenti Per_1 infrasettimanali direttamente a scuola, per poi essere accompagnato dai genitori all'allenamento del sabato e alla partita della domenica;
d) la scuola organizza diversi laboratori idonei a stimolare le attitudini e la creatività del bambino;
e) all'interno della propria classe troverà l'amichetto compagno di Per_1 Persona_3 rugby;
f) la retta indicata comprende anche la refezione scolastica, la merenda mattutina e pomeridiana, il servizio pre e post scuola, e tutte le attività extra scolastiche che vengono offerte nel pomeriggio;
quanto alle difficoltà logistiche lamentate dal ricorrente, la sig.ra ha replicato che il Pt_2 padre, risiedendo nel Comune di Cantagallo, dovrebbe comunque affrontare un tragitto per arrivare a una delle scuole che si trovano nel Comune di residenza del figlio;
in ogni caso, rispetto alla scuola indicata dal sig. il percorso per raggiungere l'Istituto CO ha Pt_1 una durata di soli otto minuti in più;
a sostegno della domanda riconvenzionale, la resistente, in sintesi, ha chiesto che sia adottato un calendario per la frequentazione padre/figlio senza vincolo di giorni o di orario, cosicché il ricorrente possa conciliare al meglio il suo tempo e avere la certezza di essere presente quando è previsto che il bambino trascorra del tempo con lui, tenuto conto degli impegni di lavoro del sig.
che spesso gli impongono di recarsi all'estero, e della sua necessità di prendersi cura Pt_1 dell'altro figlio minore;
Per_2
il Pubblico Ministero nulla ha rilevato;
all'udienza del 7/04/2025, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e il ricorrente ha chiesto un termine a difesa per replicare alla domanda riconvenzionale della resistente;
Ritenuto che
il ricorso è ammissibile: la domanda rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 473-bis.38 c.p.c., venendo in rilievo una controversia sull'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare sulla decisione da assumere sulla questione dell'iscrizione del minore lla scuola primaria;
Per_1
si tratta, all'evidenzia, di questione di maggiore importanza per la vita del bambino, in quanto afferente all'istruzione, sulla quale le decisioni devono essere assunte congiuntamente dai genitori, non solo in regime di affidamento condiviso, come nel caso di specie (art. 337-ter, comma 3, secondo periodo, c.c.), ma anche in caso di affidamento esclusivo (art. 337-quater, comma 3, secondo periodo, c.c.);
in tale ambito, non è ammesso un maccanismo decisionale modellato sul c.d. silenzio assenso: se il genitore interpellato sulla questione da decidere non risponde, il genitore interessato non ha diritto di scegliere unilateralmente e autonomamente, ma ha la facoltà di adire il giudice;
alla stregua di questi principi, a prescindere dalla discettazione sull'idoneità del mezzo di comunicazione adottato dalla sig.ra per interloquire con il ricorrente, la condotta della CP_1 resistente la quale, non avendo ottenuto risposta alla comunicazione del 31/12/2024, ha direttamente iscritto l VI CO, appare illegittima;
Per_1
in ogni caso, in questa sede, il Tribunale ha il potere-dovere di adottare, in luogo dei genitori, la decisione maggiormente confacente all'interesse del minore, a prescindere dal comportamento in precedenza tenuto dai genitori (compreso quello del ricorrente, che non sembra essersi attivato tempestivamente e diligentemente per individuare una scuola per il figlio al fine di proporla alla madre di;
comportamento che, se del caso, potrà assumere rilevanza in altra sede;
Per_1
nel merito il ricorso è infondato e non può essere accolto;
secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dallo stesso ricorrente, in caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione (Cass.,
19/09/2023, n. 26820);
nel caso all'esame, il ricorrente non contesta la validità del VI CO sotto il profilo formativo ed educativo: sono quindi pacifici l'offerta didattica, l'organizzazione, i servizi, le attività extrascolastiche descritti nella comparsa di costituzione della sig.ra , sopra CP_1 richiamati;
il ricorrente non contesta neppure che le caratteristiche dell'istituto scolastico scelto dalla madre siano confacenti al figlio e possano avere per lui una valenza positiva;
il sig. lamenta essenzialmente la scomodità dell'ubicazione geografica della scuola sotto Pt_1 il profilo logistico – nel centro storico di Prato, raggiungibile attraverso un percorso molto trafficato -, la maggiore lontananza sia dall'abitazione prevalente del figlio che da quella del padre, la minor possibilità di stringere amicizie da coltivare nei dintorni del domicilio, il costo della retta;
quanto al primo punto, la resistente ha prodotto gli estratti dal sito Google Maps che mostrano una differenza di soli otto minuti in auto nei due percorsi da Cantagallo, dove vive e lavora il ricorrente, alla scuola primaria Ciliani (c.d. di stradario) o al VI CO;
allo stato, non vi è prova del fatto che, nell'orario dell'uscita della scuola di questa differenza di durata Per_1 aumenterebbe a sfavore del secondo;
d'altra parte, è un fatto obiettivo, preesistente all'insorgere della controversia, che il tragitto che il sig. deve affrontare per raggiungere la città di Pt_1
Prato, dove si trovano sia l'abitazione della resistente che le due scuole in discussione, sia di per sé rilevante (come minimo 30 km percorribili in circa 45 minuti);
a ciò si aggiunga che in udienza è emerso che l'accesso alla zona ZTL dove si trova il VI CO ha un costo contenuto (€ 10,00 all'anno) e che vicino all'istituto è presente un parcheggio gratuito;
ciò considerato, l'aggravio in termini di tempo e di chilometri che il ricorrente dovrebbe sopportare appare minimo rispetto ai vantaggi descritti dalla resistente, anche tenuto conto che il sig. essendo un imprenditore, non ha un orario di lavoro rigido (cfr. dichiarazioni rese Pt_1 in udienza);
il fatto che il sig. abbia una maggiore difficoltà a livello organizzativo, dovendo Pt_1 prendersi cura anche di un altro figlio della stessa età di nato da altra relazione, afferisce Per_1 alla maggiore o minore comodità del padre, ossia all'interesse personale di quest'ultimo, senz'altro recessivo rispetto a quello del bambino;
la questione dell'orario di rientro presso l'abitazione della madre nei giorni di frequentazione infrasettimanale, che resterebbe tale anche se fosse iscritto alla scuola primaria Ciliani, Per_1 potrà essere, se del caso, trattata in altra sede (v. infra); non può trovare tutela in questo procedimento la pretesa parità di trattamento, anche economico, dei due figli – e -, sia perché ogni scelta dev'essere ponderata, calibrata a assunta Per_1 Per_2 avuto riguardo ai bisogni specifici di ciascun bambino, sia in quanto i due minori sono inseriti in due nuclei familiari autonomi e distinti, con proprie connotazioni e capacità reddituale;
la maggiore difficoltà che incontrerebbe nel acquisire amicizie di vicinato è stata Per_1 prospettata astrattamente ed è indimostrata e non necessariamente pregiudizievole per il minore: in primo luogo, è ben possibile che il VI CO sia frequentato anche da bambini che abitano nei dintorni dell'abitazione della sig.ra ; in secondo luogo, non è contestato che CP_1 se iscritto al VI CO, troverebbe nella stessa classe un amichetto che pratica Per_1 insieme a lui rugby;
in terzo luogo, è pacifico che il bambino pratica lo sport, che è un'importante occasione di socializzazione, anche nel week end;
infine, considerando che in entrambe le scuole frequenterebbe il tempo lungo, le amicizie extrascolastiche sarebbero Per_1 coltivate soprattutto il sabato e la domenica, quando i genitori hanno solitamente più tempo libero per accompagnare il figlio anche in luoghi più lontani dall'abitazione;
il costo della retta non graverà sul ricorrente, perché la sig.ra si è offerta di pagarla CP_1 integralmente e dev'essere pertanto posto a suo carico;
il ricorrente non ha replicato in modo concreto ed efficace rispetto ai vantaggi che il VI
CO offre rispetto alla scuola pubblica Ciliani, in termini di certezza di un orario prolungato (7:30-18:00) nel quale il bambino sarebbe assistito per svolgere i compiti pomeridiani e potrebbe praticare lo sport senza doversi spostare, con una continuità e una regolarità che presumibilmente favorirebbero l'apprendimento e la tranquillità emotiva del piccolo: il ricorrente, che a causa della lontananza del proprio domicilio da Prato non sembra poter supportare quotidianamente la madre e garantire una presenza costante per il figlio, si è limitato a replicare che anche la scuola c.d. di stradario offre, a pagamento, i servizi di pre e post scuola, peraltro con orario ridotto rispetto a quello del VI CO, servizi pacificamente non garantiti (nulla viene detto sulla soluzione alternativa da adottare nell'ipotesi in cui tali servizi non fossero attivati per mancanza di domande) e che comunque non comprendono lo svolgimento, in sede scolastica, di attività sportiva, della quale dovrebbero occuparsi i genitori, che però lavorano;
in base a quanto emerso dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti, in definitiva, il VI
CO appare maggiormente confacente all'interesse di Per_1
la domanda riconvenzionale della resistente è inammissibile: essendo stata chiesta la modifica delle condizioni dell'affidamento (modalità di visita padre/figlio), la domanda dovrebbe essere trattata - non con il rito speciale deformalizzato e di competenza monocratica previsto dall'art. 473-bis.38 c.p.c., ma - con il rito unico di competenza collegiale previsto dagli artt. 473-bis.11 e ss. c.p.c.; ciò posto, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., non è possibile la trattazione unitaria delle cause perché la domanda riconvenzionale non è avvinta alla domanda sull'iscrizione scolastica del minore da connessione c.d. forte ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (cfr. ex plurimis, con riferimento al c.d. vecchio rito, Cass., 08/02/2017, n. 3316);
poiché s'impone una pronuncia in rito, è superfluo concedere un termine a difesa al ricorrente per replicare alla domanda riconvenzionale;
considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate tra le parti;
P.Q.M.
visto l'art. 473-bis.38 c.p.c., rigetta il ricorso di e dispone che il minore Parte_1 [...] sia iscritto alla scuola primaria del VI Nazionale CO, con pagamento Persona_1 della retta a carico della madre;
CP_1
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di;
CP_1
dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Si comunichi.
Prato, 08/04/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni