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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 169/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Lorenza Cracco e l'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Chimento
Appellante
contro
(C.F. ), con l'avv. Valentina Perego e CP_1 C.F._2
l'avv. Federico Corti
Appellata
Oggetto: Donazione. Appello avverso la sentenza n. 2450/23 pubblicata in data
27/12/2023 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per l'appellante - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2450/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, Giudice Dott.ssa Laura Ceccon, nell'ambito del giudizio n. 4508/2021 R.G., pubblicata e notificata il 27 dicembre 2023, unitamente alla richiesta di pagamento delle spese legali, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure ed in particolare:
- accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., dichiarare la revoca per ingratitudine ed ingiuria grave delle donazioni indirette (cfr. docc. 3: immobile di
RE, Fg. 9, part. 509, sub 9, cat. A2, cl. 2, vani 8, sup. cat. 160 mq e Fg. 9, part. 509, sub 10, cat. C6, cl. 5, sup. cat. 15 mq;
cfr. doc. 4: immobile di CA: Fg. 34, part. 638, sub. 190, cat. A3, cl. 6, vani 3, sup. cat. 50 mq) e dirette (cfr. doc. 5: atto Notaio
di OR, donazione del 28.02.2006 rep. 5123 racc. 1843; cfr. doc. Persona_1
6: atto Notaio di OR, donazione del 28.01.2010, rep. 10452 Persona_1
racc. 5404; cfr. doc. 7: atto Notaio di Milano, donazione del 18.05.2017, Persona_2
rep. 58922 racc. 13479) compiute dal sig. in favore della sig.ra con ogni Pt_1 CP_1
conseguente statuizione di legge in merito alla reintestazione dei cespiti mobiliari ed immobiliari ed ordine di trascrizione della sentenza presso il competente Registro
Immobiliare;
- E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Annullare la condanna alle spese per i motivi di cui in narrativa.
- Ammettere i capitoli di prova già formulati nelle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2 e n.3 nel giudizio di primo grado, di seguito trascritti.
Quanto alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., si insiste per l'interpello della sig.ra sui seguenti capitoli: CP_1
“Vero che, nel corso della lunga vita in comune, la convenuta riceveva, su sua esplicita richiesta e sollecitazione, numerose donazioni, dirette ed indirette dal marito, sulla scorta della premessa e promessa che la notevole differenza di età e le fragili condizioni pag. 2/27 fisiche del coniuge (con conseguente possibile, sua premorienza) le avrebbe permesso, per come garantitogli al momento dei singoli atti, di gestire i beni donati preservandone il valore familiare ed economico, anche nell'interesse delle figlie ed nate Per_3 Per_4 dal precedente matrimonio dell'attore”;
2) “Vero che, con testamento del 22.11.2006, la sig.ra nominava quale erede CP_1
universale il coniuge e, nel caso questi non potesse accettare, destinava gran parte dei suoi beni (donati dal marito) alle di lui figlie, ed ”; Per_3 Per_4
3) “Vero che, tale testamento fu determinante nell'indurre il a fare altrettanto già Pt_1
nel 2010, destinando alla moglie la maggior parte dei suoi beni, e poi ancora nel 2017, quando con postilla aggiuntiva l'attore disponeva che anche il denaro depositato presso la EOS Servizi fiduciari S.p.A. (euro 1.500.000,00) andasse alla moglie, sempre sulla falsariga del testamento della moglie, che aveva assicurato che i beni donati dal marito sarebbero serviti per garantire il benessere delle sue figlie”;
4) “Vero che, in più occasioni, dopo la separazione legale e nel corso del 2021, su esplicita richiesta del marito di rispettare le disposizioni testamentarie illo tempore redatte in favore delle figlie, oppose un netto rifiuto”;
5) “Vero che, già nel 2017, la maggior parte del patrimonio del coniuge era già passata nella piena disponibilità e proprietà della convenuta, che gradualmente si era ingerita negli affari economici non solo del marito ma anche della famiglia di questi, tenendo la contabilità e approfondendo le sue conoscenze sulle loro consistenze economiche, più volte confermando che avrebbe utilizzato le conoscenze acquisite in un futuro, facendo riferimento alla promessa di gestire i beni donati nell'interesse di e Per_4 Persona_5 in caso premorienza del coniuge”;
6) “Vero che, il comportamento della nei confronti del marito mutava nel corso CP_1
degli anni, già dopo la nascita della prima nipote del fino a diventare, dal 2017 Pt_1
(data in cui venne inserita, su sua richiesta, una postilla aggiuntiva al testamento olografo precedentemente redatto dal coniuge in suo favore) totalmente privo di affectio coniugalis, oltre che irriconoscente per le innumerevoli elargizioni ricevute”;
pag. 3/27 7) “Vero che, quando la sig.ra lavorava presso la società della famiglia CP_1 Pt_1 dopo l'inizio della relazione sentimentale con l'attore, decise autonomamente quando iniziare la giornata lavorativa e quando andare via”;
8) “Vero che, in più occasioni la sig.ra mostrava segni di alterazione etilica in CP_1 presenza di più persone, senza pur presentare un marcato segno di alcolismo”;
9) “Vero che il marito, pur essendone a conoscenza, cercò sempre di nascondere tale sua abitudine per proteggerla da maldicenze e per sua stessa vergogna”;
10) “Vero che, talvolta, dopo aver fatto uso eccessivo di sostanze alcoliche, la sig.ra era solita inveire contro i presenti ed aggredirli verbalmente, alzando CP_1 ripetutamente la voce”;
11) “Vero che, il marito, sin dall'inizio del matrimonio nutrì in lei una grandissima fiducia, al punto da lasciarle nel tempo piena libertà di azione nella gestione di numerose attività economiche, consentendole conoscenze sempre più approfondite degli affari della famiglia;
Pt_1
12) Vero che, il lavoro svolto presso la ditta del coniuge le consentirà di percepire, all'età di 65 anni, la pensione statale tedesca”;
13) “Vero che, per oltre 20 anni il marito ha provveduto al pagamento del premio di due assicurazioni (che da soli due anni paga la personalmente con versamenti in CP_1
banca), che le consentiranno di ricevere un premio di 100.000,00 euro circa o un adeguato vitalizio mensile”;
14) “Vero che, la sig.ra volle gestire, oltre ad un proprio conto personale, anche CP_1
uno in comune con il marito, che minuziosamente e periodicamente controllava, e di cui chiedeva sovente gli estratti conto”;
15) “Vero che, nel 1998, la sig.ra acquistava la casa di RE, ove tuttora CP_1
abita, e successivamente quella di CA (villeggiatura), utilizzando denaro del coniuge proveniente dal conto corrente n. 2916522, cointestato ad entrambi i coniugi, aperto presso la Banca Unicredit di OR D'ZO ed alimentati esclusivamente con risorse del marito”;
pag. 4/27 16) “Vero che, il trasferimento della famiglia a RE fu sollecitato dalla che CP_1
non apprezzava più le compagnie ed amicizie ampezzane che aveva frequentato col marito negli anni, né i parenti di quest'ultimo, e da cui aveva gradualmente allontanato il;
Pt_1
17) “Vero che, dopo qualche anno dal trasferimento a RE, la invitò una CP_1
sola volta amici comuni, per presentare loro la sua famiglia (genitori, fratelli e sorelle) e mostrare la nuova casa, manifestando poi, nel tempo, radicale atteggiamento di esclusione nei loro confronti”;
18) “Vero che, dopo aver sposato il nel 1991, anche dopo l'acquisto della casa di Pt_1
RE, la trascorreva la vita matrimoniale tra la Germania (Monaco di CP_1
Baviera) e OR D'ZO, in compagnia del marito, che vi si recava spesso per motivi di lavoro, e che dal 2010 in poi allentò sempre più le sue permanenze a OR”;
19) “Vero che, nonostante il marito fosse sofferente per patologie cardiache insorte appunto in quel periodo (2010), era solito lasciarlo sempre da solo a OR, preferendo rimanere a RE per vivere accanto ai suoi familiari e occuparsi del cane meticcio adottato anni prima tramite l'ENPA, e che tale comportamento divenne ancora più incisivo dal 2017 in poi”;
20) “Vero che, l'attore negli ultimi 10 anni di matrimonio era costretto ad incontrare le figlie, nate dal precedente matrimonio, sempre e solo a OR e per pochi giorni, poiché la moglie cominciò a rifiutare di incontrarle, in quanto dopo la nascita della prima nipotina, era infastidita dalla loro presenza nella casa di RE, dove ormai si era trasferita in pianta stabile”;
21) “Vero che, la sig.ra trascurava ogni esigenza, anche sanitaria, del marito, CP_1
omettendo di spingerlo a fare i controlli specialistici di cui aveva bisogno, e giungendo persino a disinteressarsi delle faccende domestiche e della preparazione dei pasti, riversando invece tutte le sue attenzioni sul cane di famiglia, occupandosi della sua alimentazione ed avendo cura che prendesse regolarmente le sue medicine,”;
pag. 5/27 22) “Vero che, nel 2010 il necessitò di un ricovero ospedaliero a Treviso, con una Pt_1
degenza di circa nove giorni, cui seguirono, nei dieci mesi successivi, continui controlli in Day Hospital per gravi scompensi cardiaci (di cui soffre ancora oggi) e che le figlie e essendo entrambe in avanzato stato di gravidanza, pur non potendo Per_4 Per_3
andarlo a trovare, rimasero costantemente in contatto telefonico con lui, con la convenuta e con i medici che lo seguivano”;
23) “Vero che, la il giorno delle dimissioni dall'ospedale, rifiutò di guidare per CP_1 riportare a casa il marito, lasciando guidare quest'ultimo, sebbene fosse ancora debole ed affaticato”;
24) “Vero che, nel corso della convalescenze, durata circa un anno, il dovette Pt_1
recarsi mensilmente in ospedale per visite di controllo, ma la moglie, seppur lo accompagnasse, rifiutò sempre guidare la macchina, nonostante le condizioni precarie del coniuge”;
25) “Vero che, dal 2010 in poi, dopo un prolungato ricovero ospedaliero, il marito aveva difficoltà a svolgere attività fisica per gravi problemi alle ginocchia, che gli inibivano le attività fisiche e gli sport invernali cui era abituato, e che tali inibizioni gli crearono notevole sconforto”;
26) “Vero che, dopo il ricovero, la moglie omise di aiutarlo a superare tale sconforto ed a riprendersi, disinteressandosi totalmente delle sue condizioni psicologiche, e mostrando apertamente di non sopportarlo più”;
27) “Vero che, l'allontamento affettivo e materiale dal coniuge cominciò ad essere molto evidente già a partire dal 2006, data della prima gravidanza di una delle figlie, per poi divenire sempre più marcato negli anni a seguire”;
28) “Vero che, dal 2006, a partire dalla nascita dei nipoti, quando le figlie del marito si recavano a OR per le vacanze, lei preferiva restare a RE, per non lasciare solo il cane”
pag. 6/27 29) “Vero che, negli ultimi 15 anni le suddette figlie, seppur si fossero recate talvolta a
RE a trovarla, erano costrette ad andare a pranzo fuori, poiché la non CP_1 gradiva accoglierle in casa e cucinare”;
30) “Vero che, il 28.02.2006, con atto del Notaio , il sig. trasferiva alle Per_1 Pt_1 figlie la nuda proprietà di alcuni immobili siti in OR D'ZO e la propria quota di altri immobili siti tra OR e Belluno, di cui era comproprietario insieme ad alcuni parenti, e ancora un terzo dell'azienda, mantenendone per sé l'usufrutto e beneficiando la moglie con la clausola che alla sua dipartita il diritto di usufrutto su tali beni non sarebbe passato alle figlie (nude proprietarie) ma alla stessa convenuta”;
31) “Vero che, il sig. per tutta la durata del matrimonio, effettuava continui Pt_1
versamenti di denaro anche sul conto corrente intestato alla moglie, senza che la CP_1 mostrasse alcun segno di gratitudine, e anzi pretendendo sempre maggiori elargizioni”;
32) “Vero che, le figlie di per amore del genitore, ne accettarono le decisioni, Pt_1 seppure lesive dei loro futuri interessi legittimi”;
33) “Vero che, la dopo un primo periodo di apparente affetto, più volte ed in CP_1
svariati modi fece capire al marito, che preferiva evitare le frequentazioni e gli incontri con le di lui figlie, perché sosteneva che negli ultimi anni le causavano nervosismo e disagio”;
34) “Vero che, la sig.ra nel corso del matrimonio, e precisamente nel 2010, CP_1
convinceva il marito a firmare diversi documenti, tra cui la dichiarazione di designazione di sé stessa quale suo amministratore di sostegno in caso di incapacità futura, convincendolo a tanto, sottoscrivendo a sua volta analogo atto in favore del coniuge”;
35) “Vero che, già nel 2018/2019, la sig.ra aveva manifestato a terzi l'intenzione CP_1
di avviare la procedura di nomina di un amministratore di sostegno per il marito, sostenendo che quest'ultimo non fosse più in grado di gestire i propri interessi e gli affari della famiglia, facendo intendere che non era più capace di ragionare lucidamente”;
pag. 7/27 36) “Vero che, dopo la nascita dei 4 nipoti, ha evitato qualunque frequentazione con le figlie del coniuge, concedendo loro di parlarle solo in qualche occasione e, di fatto, allontanandole dal padre”;
37) “Vero che, le chiavi della casa di OR D'ZO le teneva sempre il con Pt_1
divieto di darle alle figlie in occasione delle vacanze, su precisa richiesta della moglie, e che solo una volta, il 10 agosto del 2020, dette chiavi furono consegnate alla figlia dal padre presso un rifornimento di benzina nei pressi di RE”; Per_4
38) “Vero che, in quell'occasione ed in quel periodo, il preferì rimanere a Pt_1
RE per prestare assistenza e sostegno alla moglie, che aveva subito un intervento chirurgico, a seguito di una recrudescenza di una pregressa patologia tumorale, poi superata”;
39) “Vero che, tuttavia, la rifiutava il sostegno del marito e gli impediva di CP_1
accompagnarla alle varie visite mediche, comunicandogli seccamente ed in malo modo,
e spesso davanti a terzi, che, a causa dei limiti dovuti all'età, l'avrebbe solamente rallentata ed intralciata, incurante dell'umiliazione che tale suo rifiuto gli provocava”;
40) “Vero che, le figlie del mostrarono dispiacere per le condizioni di salute della Pt_1 sig.ra nonostante il suo comportamento scostante”; CP_1
41) “Vero che, il 31 agosto 2020, ricevette la sig.ra in casa sua, ma solo Persona_5
dopo diverse insistenze e solo per un breve e fugace saluto, perché mostrò di trovare sgradita la sua presenza”;
42) “Vero che, la convenuta fece capire più volte al marito di trovare sgradita la sua presenza in casa, invitandolo contestualmente a trasferirsi a OR, in quanto preferiva essere seguita dalla sorella;
Per_6
43) “Vero che, sebbene avesse promesso al marito, nell'estate del 2020, che sarebbero andati insieme alla prima comunione di figlia di a Roma, si rifiutò poi Per_7 Per_3
a settembre categoricamente di recarvisi, causando una cocente delusione al coniuge”;
pag. 8/27 44) “Vero che, nella stessa occasione, avendolo destabilizzato con il suo rifiuto, indusse il marito a non partecipare neanche lui alla cerimonia, costringendolo ad assistere da remoto, nonostante questi desiderasse essere presente di persona”;
45) “Vero che, dal 2017 in poi, ricordava continuamente al marito ed a terzi quanto fosse diventato vecchio ed inutile, rinfacciandogli anche le sue malattie e lo stato di salute precario”;
46) “Vero che, dal 31 agosto 2020, senza alcuna ragione e spiegazione o preavviso, la sig.ra allontanava malamente il sig. dall'abitazione sita in RE, già CP_1 Pt_1
sede del domicilio coniugale, estromettendolo del tutto dalla sua vita e non permettendogli più di farvi ritorno”;
47) “Vero che, a partire dal mese di settembre 2020, la sig.ra rifiutò ogni CP_1
contatto, anche telefonico, con il marito, impedendogli persino di accedere all'abitazione coniugale per prelevare i propri effetti personali, e che la sorella Per_6 nelle immediatezze, consigliò più volte al di separarsi dalla moglie”; Pt_1
48) “Vero che, dopo aver deciso di estromettere il marito dalla propria vita, gli inviava vari messaggi e foto sui social, chiaramente allusivi, e, in ultimo, un messaggio laddove lo chiamava ironicamente “tesoro mio” e, ringraziandolo di tutto, lo salutava definitivamente”;
49) “Vero che, rifiutò sempre le accorate richieste del marito, anche epistolari, di tornare insieme, senza dargli alcuna spiegazione”;
50) “Vero che, nel mese di ottobre 2020, il sig. riusciva a recuperare i propri Pt_1 effetti personali solo in parte, all'interno di una valigia lasciata in giardino dalla moglie che non volle neanche lasciarlo entrare nella casa coniugale”;
51) “Vero che, dal mese di settembre 2020 ad oggi, al è impedito l'accesso a Pt_1 quello che fu l'ultimo domicilio coniugale, al punto che gli è stato precluso persino di prelevare quanto gli appartiene”;
52) “Vero che, dopo aver allontanato definitivamente il marito dalla casa coniugale, la sig.ra faceva aprire forzatamente da un artigiano, spendendo la somma di 219,00 CP_1
pag. 9/27 euro la cassaforte (fucileria) del marito ivi collocata, danneggiandola irrimediabilmente, omettendo contattare il coniuge per ricevere indicazioni sulla sua corretta apertura, che ne venne informato solo a cose fatte”;
53) “Vero che, ha sempre omesso di dare spiegazioni al coniuge dei suoi repentini cambiamenti di umore, dei motivi degli eccessi alcolici e della decisione di troncare bruscamente il matrimonio, ribadendo esclusivamente che il loro rapporto era finito”;
54) “Vero che, alla proposta del coniuge di tornare insieme, fattale più volte, rispondeva immancabilmente di no, anzi gli inviava foto allusive e dimostrative delle sue frequentazioni”;
55) “Vero che, nel 2017, la moglie chiese al marito, ed ottenne, che egli aggiungesse una postilla al suo testamento con cui disponeva di ulteriori elargizioni economiche in suo favore (1.500.000,00 euro circa)”;
56) “Vero che, la sua decisione di separarsi dal marito fu esternata nel 2020, pur essendo maturata già da qualche anno, e precisamente dopo la postilla aggiunta, su sua precisa richiesta, al testamento del 2017”;
57) “Vero che, il sig. ormai ottantenne, è, da anni, affetto da gravi patologie Pt_1 fisiche degenerative e invalidanti”;
58) “Vero che, la sig.ra riferiva a terzi nel corso del 2019/2020 che lei mal CP_1
sopportava il marito e voleva essere libera di gestire la sua vita da sola e senza il coniuge”;
59) “Vero che, nonostante le figlie del marito, e persino la prima moglie, le avessero sempre mostrato stima ed affetto, la sig. mantenne le distanze, fino al punto di CP_1
allontanarle, come aveva fatto con il coniuge, interrompendo a fine 2020, ex abrupto e definitivamente, ogni rapporto con loro”;
60) “Vero che, in data 05.09.2021, ha richiesto una visura catastale per accertare la consistenza patrimoniale dei beni delle sorelle;
Pt_1
pag. 10/27 61) “Vero che, nessuna comunicazione legale le è mai pervenuta dalle figlie del marito a tutela dei loro futuri interessi legittimi, in merito alle donazioni ricevute dal coniuge”;
62) “Vero che, si infastidiva laddove il marito si interessava della crescita e dell'evoluzione sociale delle figlie mate dal primo matrimonio”;
63) “Vero che, ex abrupto, nell'autunno 2020, la sig.ra vietava al suo consulente CP_1 finanziario di inviare al sig. come faceva di solito, l'estratto conto relativo al Pt_1 proprio conto corrente”;
64) “Vero che, nell'ottobre del 2020, la sig.ra revocava la delega della firma del CP_1 sig. sul deposito fiduciario svizzero gestito dalla “EOS SERVIZI FIDUCIARI Pt_1
S.p.A”, e contenente cospicui fondi (circa 1.500.000,00 euro) ricevuti in donazione in precedenza dal coniuge, e tale azione indusse quest'ultimo a revocarle la firma a sua volta dal conto corrente cointestato a OR e sul conto austriaco”;
65) “Vero che, nel corso del 2020, la sig.ra chiedeva alla commercialista CP_1
comune, Dott.ssa di inviarle la dichiarazione dei redditi del marito, Persona_8 per poter prenderne visione”;
66) “Vero che, dal 2016 in poi, evitò che il marito frequentasse i suoi amici storici con le loro mogli, poiché non le piacevano, sottoponendolo ad un calcolato, sistematico isolamento sociale”;
67) “Vero che, negli ultimi anni di matrimonio, la sig.ra conduceva una vita CP_1
sociale attiva a RE, frequentando amici, parenti e vecchi compagni di scuola poco conosciuti al evitando tuttavia di uscire spesso in compagnia del marito, cui Pt_1
prometteva di inserirlo nella compagnia, senza tuttavia mai farlo, e lasciandolo sovente solo a fare compagnia al cane”;
68) “Vero che, le uniche vacanze che concesse al marito furono trascorse (circa una settimana in albergo) a Camaiore Viareggio poiché in quella località in spiaggia era consentito l'accesso ai cani e talvolta per poco a CA”;
69) “Vero che, nel corso degli ultimi anni di matrimonio la convenuta ripeteva sempre più spesso al coniuge e a terzi che il vero unico affetto per lei era il loro cane”;
pag. 11/27 70) “Vero che, negli ultimi trent'anni di matrimonio, la si è dedicata senza sosta CP_1
ad arricchire il suo patrimonio personale a discapito del marito, arrivando persino al punto di farsi intestare un terzo della società che storicamente appartiene alla famiglia
; Pt_1
71) “Vero che, ottenuto l'ultimo atto di elargizione a suo favore (donazione di
1.500.000,00 euro), che avrebbe dovuto amministrare in favore delle figlie in caso di sua premorienza, si allontanò del tutto dal coniuge”;
Con all'esito prova per testi sugli stessi articolati e sui seguenti:
72) “Vero che, il sig. dopo la fine del matrimonio, ha attraversato un periodo di Pt_1
accorato sconforto, chiedendosi e chiedendo ai pochi amici che gli erano rimasti:
“Perché mi sta facendo questo? Che motivo ho di continuare a vivere? Perché mi ha lasciato? Avrei voluto invecchiare con lei, e non pensavo che dopo tanti anni di dedizione mi avrebbe trattato in questo modo”. O frasi similari. Mostrandosi profondamente umiliato di fronte a terzi, e chiedendosi invano perché la moglie rifiutasse addirittura di parlargli e rispondergli al telefono”;
73) “Vero che, dopo la fine del rapporto coniugale, il sig. ha cominciato a soffrire Pt_1
di depressione, dovuta alla totale ed inaspettata solitudine in cui era precipitato dopo essere stato lasciato dalla moglie, e di disturbi d'ansia, e ad assumere, di conseguenza, farmaci ansiolitici e sonniferi, su prescrizione medica, poiché amareggiato, umiliato e deluso dal comportamento inaspettato della moglie, per la quale si era spogliato di quasi tutti i suoi averi, anche a discapito delle figlie e del loro diritto di legittima”;
74) “Vero che, prima di rassegnarsi all'irreversibile decisione della moglie di lasciarlo, il sig. aveva cercato di mantenere il più stretto riserbo sulle questioni coniugali e Pt_1
sulle donazioni fatte alla moglie, per quanto il suo interesse fosse pur sempre finalizzato al benessere futuro delle sue figlie”;
75) “Vero che, negli ultimi anni di matrimonio, e precisamente dal 2017 in poi, la si disinteressava della somministrazione dei farmaci necessari al coniuge, nonché CP_1
pag. 12/27 di fargli eseguire le necessarie visite specialistiche, trascurandone il benessere sociale e fisico”;
76) “Vero che, il grande stato di prostrazione del ha allarmato amici e parenti che, Pt_1
spesso, hanno temuto potesse compiere gesti estremi, e che in tutti i modi hanno cercato di risollevarlo dal sentimento di umiliazione e prostrazione conseguenti al trattamento ricevuto dalla moglie”;
77) “Vero che, subito dopo la fine del matrimonio, assalito dallo sconforto ed in stato di forte depressione, il sig. ha smesso di occuparsi di se stesso, evitando persino di Pt_1
cucinare, e che, pertanto, quando possibile gli amici provvedevano a portargli qualcosa di pronto da mangiare”;
78) “Vero che, il dopo la fine del suo matrimonio, attraversò un periodo di Pt_1
profonda prostrazione, che lo portò a frequentare pochissime persone e ad isolarsi in modo radicale”;
79) “Vero che, il sig. ancora oggi risente del comportamento della moglie, dalla Pt_1
quale si sente tradito e raggirato, e deve fare uso di ansiolitici per superare i momenti di scoraggiamento e la presa di coscienza che, suo malgrado, ha dovuto affrontare”.
Si indicano a testi:
- residente in [...], sugli articolati nn. 10, 18, 19, Persona_5
20, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 59, 61, 72, 74, 76 e 79;
- residente in [...], sugli articolati nn. 18, 19, 20, Tes_1
22, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 45, 59, 61, 72, 74, 76 e 79;
- residente ER di ED (TV), in via Mattonà n. 6/A, sugli Testimone_2
articolati nn. 1, 5, 11, 16, 26, 72, 76 e 79;
residente ER di ED (TV), in via Mattonà n. 6/A sugli Testimone_3
articolati nn. 1, 5, 26, 72, 76 e 79;
- , residente in [...], sugli articolati nn. 16, 17, 66 Tes_4
e 72;
pag. 13/27 - , in RE (TV), in via Luigi Galvani n. 6, sugli Parte_2
articolati nn. 58, 66, 72, 73, 76, 77, 78 e 79;
- residente a Munchen (Monaco di Baviera), Germaniastrasse n. 5, Testimone_5 sull'articolato nn. 7, 8, 9 e 18;
- in OR D'ZO (BL), in via Cesare Battisti n. 55, sugli Testimone_6
articolati nn. 11, 16, 18, 19, 20, 26, 34, 35, 45, 66, 69, 72, 73, 76, 78 e 79;
- in OR D'ZO (BL), via Stazione n. 14, sugli articolati nn. Persona_8
5, 11, 13, 31 e 65;
Test
- , OR D'ZO, Corso Italia n. 47-51, sugli articolati nn. 13, 63 e CP_2
64;
- residente in [...], sugli Testimone_8
articolati nn. 21, 25, 36, 75 e 76;
- Notaio OR D'ZO, via del Mercato n. 14, sull'articolato Persona_1
n. 30;
- residente in [...], 42, 47 e Persona_9
52.
Quanto alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., si insiste per l'interpello della sig.ra sui seguenti capitoli: CP_1
a) “Vero che, la sig.ra ha provveduto al pagamento delle sue polizze assicurative CP_1
solo a partire dal 2020, poiché prima di allora erano state pagate integralmente dal marito?”
b) “Vero che, aveva silenziato il citofono ed il campanello dell'abitazione di RE, mantenendo in uso solo una telecamera?”;
c) “Vero che, solo raramente, e non più di tre o quattro volte, gli amici del ebbero Pt_1 la possibilità di andarlo a trovare a casa durante il suo matrimonio con la ”; CP_1
pag. 14/27 d) “Vero che, nell'estate del 2020, la sig.ra a seguito dell'insorgere di una CP_1 recidiva della patologia oncologica che l'aveva colpita già anni prima, preferì farsi accompagnare a gran parte delle visite mediche dalla sorella dalla cognata Per_6
e dal fratello , escludendo il marito?”; Per_10 Per_11
e) “Vero che, la sig.ra fece avere parte degli effetti personali del marito alla CP_1 sorella , invitando il a prendere appuntamento con quest'ultima per Pt_3 Pt_1 recuperarli?”;
f) “Vero che, in quell'occasione, rifiutandosi di prelevare i propri beni presso l'abitazione di , il atteso che la moglie gli impediva di entrare in casa, le Pt_3 Pt_1
suggerì di lasciare in giardino una valigia contenente i suoi effetti personali, in modo da consentirgli di recuperarli?”
g) “Vero che, la sig.ra revocò con effetto immediato la delega della firma del sig. CP_1
sul deposito fiduciario svizzero gestito dalla Eos Servizi Fiduciari s.p.a., e solo Pt_1 successivamente quest'ultimo trasferì le giacenze del conto corrente aperto presso la banca austriaca su un altro conto a sé intestato?”;
h) “Vero che, il aveva donato valori mobiliari gestiti dalla Eos Servizi Fiduciari Pt_1
s.p.a, affinché questa potesse, in caso di morte del marito, gestirli nell'interesse della famiglia e delle figlie del sig. ; Pt_1
i) “Vero che la sig.ra pur mantenendo ufficialmente contatti con i dipendenti CP_1
della Eos Servizi Fiduciari s.p.a., agiva esclusivamente su consiglio del marito e sotto la sua guida?”;
j) “Vero che, il sig. fino al 2020, ha provveduto personalmente al pagamento Pt_1
delle tasse e degli oneri relativi agli immobili donati alla moglie, oltre a farsi interamente carico delle spese di manutenzione degli stessi?”;
k) “Vero che, nessuna azione legale è stata mai intrapresa nei confronti della CP_1 dalle figlie del sig. ; Pt_1
pag. 15/27 l) “Vero che, nell'estate 2020, il si recò a OR per trascorrere un breve periodo Pt_1 con le figlie, su esplicita richiesta della moglie, e dopo averle prestato l'assistenza necessaria?”;
m) “Vero che, il 31 agosto del 2020, la sig.ra si recava a RE Parte_4
insieme al padre ed alle figlie per un breve saluto alla e veniva accolta in modo CP_1 scortese e scontante dalla convenuta?”;
n) “Vero che, dopo quella visita, il accompagnò la figlia e le nipoti alla Pt_1 Per_3
stazione ed al suo ritorno venne trattato in malo modo e venne apertamente invitato ad andarsene via dalla casa coniugale?”;
o) “Vero che, nell'estate 2020, la sig.ra ha più volte consigliato al sig. Persona_9 di separarsi dalla moglie?” Pt_1
p) “Vero che, dopo che la lo aveva cacciato via di casa, il telefonò a CP_1 Pt_1
e le riferì che essendogli impedito l'accesso nella casa di RE, Persona_9 avrebbe dovuto cercare un altro appartamento dove stare?”;
q) “Vero che, dopo l'inizio della relazione con il la convenuta cominciò a Pt_1
lavorare in modo discontinuo ed incostante, senza rispetto degli orari di lavoro?”
r) “Vero che, il era solito recarsi in Austria una volta l'anno per allontanarsi dalla Pt_1 frenesia della vita quotidiana e, nel 2021 per risollevarsi moralmente dall'abbandono della moglie?”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata
Nel merito:
− rigettare interamente l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2450/2023, resa dal Tribunale di Treviso, in persona del Giudice Laura Ceccon, nel proc. R.G. n. 4508/2021, pubblicata in data 27.12.2023.
− con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
pag. 16/27 Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie si chiede di:
− ammettere i capitali di prova per interrogatorio formale e per testi, anche a prova contraria, già formulati nelle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2 e n.3 depositate nel giudizio di primo grado, nonché con note del 7 novembre 2022 e da intendersi qui integralmente trascritti;
− accertare e dichiarare l'incapacità ex art. 246 c.p.c. delle testimoni ed Per_3
Tes_1
− ordinare al signor la produzione in giudizio della mail a firma Parte_1 dell'avv. Lorenza Cracco di mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 12:56;
− ordinare con sede legale in Trezzano S/N (MI) Via Leonardo Parte_5 da Vinci n. 1, l'esibizione in giudizio dei tabulati relativi al periodo 1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020 dell'utenza n. 328.21.72.941;
− ordinare con sede legale a Milano, in via Lorenteggio 240 Controparte_3
l'esibizione in giudizio dei tabulati relativi al periodo 1° agosto 2020 - 31 dicembre
2020 dell'utenza n. 340.4184729;
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio la moglie (con la quale aveva Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 9.3.1991) al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 cod.civ. e far dichiarare la revoca per ingratitudine delle donazioni dirette e indirette compiute in suo favore. In particolare chiedeva di revocare:
• la donazione indiretta dell'abitazione sita in RE (Tv), residenza di CP_1
e a lei intestata (compravendita del 15.7.1988);
[...]
• la donazione indiretta dell'abitazione sita in CA (Ve), intestata a CP_1
(compravendita del 14.2.1997);
[...]
• la donazione del 28.2.2006 avente ad oggetto l'usufrutto vitalizio sugli immobili di famiglia in caso di premorienza, del valore di euro 1.260.000,00;
pag. 17/27 • la donazione del 28.1.2010 avente ad oggetto la nuda proprietà dell'intera quota di partecipazione nella società “ARISTON S.R.L.”, pari ad 1/3 del capitale sociale;
• la donazione del 18.5.2017 avente ad oggetto il complesso di valori mobiliari formanti l'intero oggetto del mandato amministrazione fiduciaria n. 00201727, conferiti alla EOS SERVIZI FIDUCIARI S.p.A, con sede in Milano, e così
l'intero dossier, del valore totale di euro 1.574.743,45.
Assumeva che la casa di RE e la casa di CA, intestate a erano CP_1
state acquistate con proventi integralmente forniti dallo stesso attore e costituivano donazioni indirette e che, successivamente, con le donazioni alla moglie rispettivamente del 28.02.2006 aveva attribuito l'usufrutto vitalizio sugli immobili di famiglia in caso di premorienza del valore di euro 1.260.000,00, del 28.01.2010 la nuda proprietà dell'intera quota di partecipazione nella società di famiglia Ariston s.r.l. pari a 1/3 del capitale sociale e del 18.05.2017 il complesso di valori mobiliari formanti oggetto del mandato di amministrazione fiduciaria n. 00201727 conferiti alla Eos Servizi fiduciari s.p.a..
L'attore allegava il grave comportamento della moglie che lo aveva abbandonato, allontanato dalla casa coniugale, che aveva revocato la delega ad operare sul conto svizzero, che aveva illegittimamente aperto la cassaforte di sua proprietà impossessandosi del suo contenuto e che aveva modificato il beneficiario delle polizze assicurative.
Si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità CP_1
della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza, con condanna ex art. 96
c.p.c.
Con la sentenza n. 2450/23 il Tribunale di Treviso rigettava la domanda di revocazione per ingratitudine e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale riteneva che le condotte attribuite a non fossero idonee a CP_1
configurare atti di ingratitudine nei confronti del marito non integrando i presupposti per l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 801 cod.civ. A fondamento della decisione assumeva che l'allontanamento nell'agosto 2020 dalla casa coniugale da parte pag. 18/27 di era stato volontario e non cagionato dall'atteggiamento ostile della Parte_1
moglie. Rilevava che la revoca da parte di della delega operativa in CP_1
favore del marito sul deposito fiduciario in Svizzera presso Eos Servizi Fiduciari s.p.a. non costituiva un atto depauperativo del patrimonio del donante, poiché il denaro apparteneva al patrimonio del donatario rendendo inapplicabile l'art. 801 c.c. Quanto all'apertura della cassaforte a mezzo fabbro, aveva il diritto di CP_1
procedervi essendo stata da lei acquistata, trovandosi nella casa di sua proprietà e avendone informato il marito, mentre non risultavano presenti tra i beni in cassaforte quelli indicati da Rilevava come non era configurabile l'ipotesi di Parte_1
ingratitudine neppure con riferimento alla modifica del beneficiario delle polizze assicurative dapprima intestate a e poi a poiché, Parte_1 CP_1
diversamente da quanto allegato, risultava documentalmente provato che CP_1
fosse l'unico soggetto contraente. Rigettava altresì la domanda ex art. 96 c.p.c. e la richiesta di cui al combinato disposto degli artt. 88 e 89 c.p.c. proposte da CP_1
non sussistendone i presupposti.
[...]
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 2450/23 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si è costituita chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea e la rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 3 giugno 2025, discussa oralmente, la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello principale e ragioni della decisione.
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza ove il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente il presupposto dell'ingiuria grave di cui all'art. 801 cod.civ. e non provati i comportamenti integranti tale presupposto quali: l'estromissione di Pt_1
pag. 19/27 dalla casa coniugale, la revoca della delega operativa dal conto del deposito Pt_1
fiduciario svizzero, la modifica del beneficiario delle polizze assicurative intestate a e infine l'apertura della cassaforte. CP_1
L'appellante sottolineava come le donazioni effettuate in favore di CP_1 poggiavano sull'accordo tra coniugi, consacrato anche nei testamenti degli stessi, volto a tutelare gli interessi delle figlie di prime nozze dell'appellante, e Per_4 Persona_5
risultando evidente che non aveva mai inteso rispettare le promesse CP_1
effettuate al coniuge.
Rilevava come aveva tenuto un comportamento indegno impedendo al CP_1
marito di rientrare nella casa coniugale a prendere i propri effetti personali, assumendo che il ritorno nella casa di RE era stato impedito dalla moglie tramite i parenti che avevano esplicitamente fatto capire che la presenza dell'appellante non era gradita, nonostante il medesimo avesse tentato di riconciliarsi con la moglie, che si era sempre rifiutata di incontrarlo senza permettergli di rientrare presso la casa coniugale.
Evidenziava come il giudice di prime cure aveva errato altresì nel negare la sussistenza di un grave pregiudizio economico nonostante avesse revocato la delega CP_1
operativa del marito dal conto del deposito fiduciario svizzero.
Rilevava, quanto alle polizze intestate a di cui era beneficiario dapprima CP_1
che il premio era stato versato da quest'ultimo fino al 2020 con l'intento Parte_1
di destinare tali liquidità alle necessità future di e Per_4 Persona_5
Infine sottolineava che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che la cassaforte presente nell'immobile di RE fosse stata acquistata da CP_1 poiché sia la cassaforte che l'immobile erano stati acquistati con denaro personale di rilevando come l'apertura forzosa della cassaforte costituiva una grave Parte_1
violazione del diritto alla riservatezza, oltre ad aver causato la perdita della documentazione in essa custodita.
Tanto brevemente premesso rileva il Collegio che il motivo d'impugnazione si atteggia come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché, pur riportando la pedissequa riscrittura di ampi brani della medesima, in realtà non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata,
pag. 20/27 limitandosi a richiamare le argomentazioni già svolte dalla parte e assumendo genericamente l'erroneità della pronuncia per non averle recepite.
Più specificamente va osservato che come chiaramente esposto nella sentenza impugnata “In particolare, l'ingiuria grave richiesta ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento. In altri termini, deve costituire segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante. E una tale ipotesi costituisce formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali che trovano riconoscimento nel succedersi della legislazione. Tale presupposto non può tuttavia essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine (cfr., ex multis, Cass. n. 13544/2022, Cass. n. 20722/2018 e Cass. n.
22013/2016)”.
Rispetto a tale specifico inquadramento e a tale presupposto dell'azione proposta,
l'appellante non si confronta con la decisione, reiterando apoditticamente l'asserita rilevanza dei comportamenti del coniuge
Rileva il Collegio che, come evidenziato nella sentenza impugnata, le condotte attribuite alla moglie non sono idonee a configurare atti di ingratitudine nei confronti del marito e non integrano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 801 cod.civ.
In relazione all'asserita estromissione dalla casa coniugale va evidenziato come nel giudizio di primo grado l'attore assumeva di essere stato allontanato dalla casa coniugale, mentre in questa sede con allegazione difforme assume che, non contestando pag. 21/27 la circostanza del volontario allontanamento dalla casa coniugale, non gli è stato consentito di rientrare.
Sul punto nella sentenza impugnata veniva già evidenziato, con motivazione qui condivisa, che “In primis, il lamenta di essere stato estromesso – nei primi giorni Pt_1
di ottobre 2020 – dalla casa coniugale. È pacifico e non contestato, tuttavia, che sia stato l'odierno attore, già nel mese di agosto 2020, ad allontanarsi volontariamente dalla casa coniugale (circostanza dedotta nella comparsa di costituzione, pag. 14), mentre non vi è prova alcuna che egli sia stato costretto a recarsi presso la sua abitazione in OR
a causa dell'atteggiamento “ostile” della moglie. Anzi, è lo stesso che prima si Pt_1 recò presso l'abitazione di per prendere con sé alcuni beni (cfr. doc. 16 Parte_6
convenuta) e successivamente comunicò alla moglie la necessità di recuperarne altri, disponendo egli stesso precise indicazioni circa le modalità di “ritiro”; ciò che è avvenuto – come concordato tra le parti – senza incontrarsi personalmente (cfr. docc.
25-28 convenuta). Ne consegue che non solo non è dimostrato che l'attore sia stato costretto ad abbandonare la casa coniugale, ma anzi risulta che lo stesso abbia inteso ritornarvi al solo scopo di prelevare alcuni beni, senza che gli fosse stato interdetto in alcun modo l'accesso all'abitazione stessa.” (cfr. sentenza impugnata).
Rileva il Collegio come, ad ulteriore conferma, va anche richiamato quanto emerso dall'istruttoria svolta in relazione alle medesime circostanze fatte valere dall'appellante anche nel giudizio di separazione tra le parti. In proposito si legge nella sentenza che ha, anche per tali ragioni, respinto l'addebito della separazione: “Quanto alla domanda di addebito proposta dal signor la stessa risulterebbe fondata sul disinteresse Pt_1
manifestato dalla moglie nei suoi confronti e, in particolare, sulla violazione del dovere di coabitazione, in quanto, a suo dire, la moglie non gli avrebbe permesso di rientrare presso la casa familiare … Questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, il signor non abbia assolto tale onere probatorio. Il ricorrente ha infatti affermato di essersi Pt_1
recato temporaneamente, e su accordo con la moglie, presso la propria casa di OR
d'ZO ad agosto del 2020 per trascorrervi le vacanze estive, salvo poi non riuscire a rientrare presso l'abitazione coniugale sita in RE a causa dell'opposizione della moglie. Tale circostanza, fermamente contestata dalla resistente, non ha trovato alcun riscontro probatorio certo. Infatti, all'esito dell'istruttoria svolta, gli unici testi – di parte pag. 22/27 ricorrente – che hanno confermato tale versione dei fatti hanno altresì precisato di averla appresa dallo stesso ricorrente. Al contrario, la teste – nonchè sorella – di parte resistente ha dichiarato di essere stata presente quando il signor è Persona_9 Pt_1 rientrato dalle vacanze estive presso l'abitazione coniugale, in data 31 agosto 2020, in compagnia della figlia e delle nipoti (“siamo rimasti noi tre, ha detto che Pt_1
voleva trovarsi un appartamento a RE, poi ha chiesto alla moglie di salire per poterle parlare in privato”). Per tali motivi, la domanda di addebito del ricorrente, non può trovare accoglimento” (cfr. sentenza n.812/2015 tribunale di Treviso pubblicata il
27 maggio 2025 depositata da parte appellata giusta autorizzazione in data 3 giugno
2025).
Quanto alla revoca delle delega ad operare sul conto titoli, l'appellante assume che
“contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, risulta dagli atti che il deposito fiduciario in Svizzera è stato donato alla sig.ra dal marito con un atto di CP_1
donazione risalente al 2017 e che, anche dopo la donazione, il sig. ha continuato Pt_1
ad operare liberamente ed autonomamente sul predetto deposito avendo mantenuto la delega, su espressi accordio con la moglie” assumendo che prova di detto accordo sarebbe stata desumibile dai testamenti delle parti. E, in relazione alle polizze assicurative, il patrocinio dell'appellante allega che avrebbe versato i Parte_1
premi delle polizze intestate alla moglie “con l'evidente intento di destinare quelle liquidità alle future necessità di e ( così in atto di appello) Per_4 Persona_5
In proposito osserva il Collegio come tali allegazioni non riconducono affatto a comportamenti del donatario che manifestino un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. n.20722/2018) quanto piuttosto paiono al più riconducibili alla diversa fattispecie del pactum fiduciae, asseritamente inadempiuto, accordo rispetto al quale tuttavia non è stata svolta alcuna specifica allegazione, né, più ancora, è stato chiesto alcun accertamento.
Infine, quanto alla cassaforte, va confermato quanto evidenziato nella impugnata sentenza “In terzo luogo, occorre soffermarsi sull'asserita effrazione ad opera dell'odierna convenuta della cassaforte, sita nella casa di RE, ove l'attore pag. 23/27 conservava dei beni personali che sarebbero stati indebitamente trattenuti dalla moglie.
Ebbene, a prescindere dal fatto se il avesse effettivamente (e all'insaputa della Pt_1
moglie) inserito nella cassaforte una combinazione numerica a lui solo nota (circostanza contestata dall'attore), risulta dirimente il fatto che la avesse il pieno diritto CP_1
(nell'impossibilità di fare altrimenti) di aprire la cassaforte – acquistata a suo tempo proprio dalla convenuta (cfr. doc. 67 convenuta) e sita nella casa di sua proprietà (cfr. doc. 62 convenuta) – anche con l'ausilio di un fabbro e a proprie spese (cfr. doc. 47 convenuta). Peraltro, la ha diligentemente informato il marito dell'intervento del CP_1 fabbro mediante la condivisione di foto e video relativi all'avvenuta apertura della cassaforte. Quanto alla presenza all'interno della cassaforte di beni del quali “le Pt_1 armi, altri beni di valore e documenti, anche strettamente privati”, trattasi di un fatto allegato dall'attore, ma non provato ed anzi contestato dalla la quale ha dimesso CP_1
sub. doc. 48 un documento – predisposto dall'odierno attore nel quale venivano elencati tutti i beni personali che avrebbe voluto ritirare, tra quali non rientra alcuno di quelli asseritamente presenti nella cassaforte.” (cfr. sentenza impugnata) vieppiù tenuto conto che in proposito l'appellante non si confronta con gli elementi indicati dal giudice, limitandosi ad assumere, del tutto apoditticamente, che lo scontrino non proverebbe l'acquisto della cassaforte.
Il motivo d'appello va dunque rigettato tenuto conto che i comportamenti concretamente ascritti a né singolarmente, né complessivamente CP_1
integrano il presupposto dell'ingratitudine di cui all'art.801 cod. civ.
Va ulteriormente sottolineato come il comportamento censurato in capo alla donataria, secondo gli indicati elementi, neppure appare di per sè riconducibile alla violazione di un asserito accordo per “amministrare oculatamente i beni facenti parte del patrimonio della famiglia da generazioni, al fine di conservarli e trasmetterli poi alle figlie Pt_1
e ( così in atto di appello), accordo che tuttavia risulterebbe Per_4 Per_3
giuridicamente riconducibile alle diverse figure della simulazione e della fiducia ( con domande mai fatte valere in questo giudizio).
Secondo motivo di impugnazione.
pag. 24/27 Con il secondo motivo contesta il rigetto delle istanze istruttorie dirette ad accertare il comportamento tenuto da ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. CP_1
801 cod.civ.
L'appellante assume che i mezzi di prova dedotti sono volti a confermare le ingiurie gravi e gli atti di ingratitudine posti in essere da nei confronti del marito CP_1
e a provare l'accordo tra i coniugi relativo alla gestione e all'amministrazione del patrimonio donato, la donazione indiretta degli immobili di RE e CA,
l'isolamento sociale in cui la moglie aveva indotto il marito, le condotte preordinate che hanno portato a diventare titolare dei beni e le modalità CP_1 dell'estromissione dalla casa coniugale di In particolare, l'appellante Parte_1
assume che accogliendo i capitoli di prova formulati il giudice avrebbe potuto accertare:
“- l'accordo tra i coniugi relativo alla gestione e amministrazione del patrimonio donato
(capp. 1-2-3-4-5-h-i); - la condotta ingiuriosa e completamente priva di affectio coniugalis della moglie (capp. 6-21-45-69-71-75); - la donazione indiretta degli immobili di RE e CA (cap. 15, oltre alla richiesta di esibizione ex art.210
c.p.c.); - l'isolamento sociale in cui la moglie aveva indotto il marito (capp. 16-17-18-
19-20-27-28-29-33-36-37-43-44-62-66-67-b-c); - le condotte preordinate che hanno portato la moglie a divenire titolare dei beni del marito (30-35-45-55-56-58-60-64-65-
70-71); - le modalità con cui avvenne l'estromissione del sig. dalla casa coniugale Pt_1
di RE (capp. 38-39-41-42-46-47-48-49-50-51-54-e-f-l-m-n-p)”.
Il motivo va integralmente rigettato. In proposito rileva il Collegio come a fronte della domanda di revoca per ingratitudine delle donazioni, dovendosi necessariamente fare riferimento a comportamenti del donatario successivi alla donazione stessa, appaiono del tutto irrilevanti sia le circostanze relative alle condotte tenute anteriormente agli atti dispositivi impugnati, sia gli accordi in merito alle future successioni. Inoltre in proposito va condiviso quanto già rilevato dal giudice di prime cure relativamente al rilievo che gli specifici capitoli di prova orale dedotti dal patrocinio dell'appellante risultano inammissibili, in quanto formulati in termini del tutto generici tenuto conto che risultano privi di specifici riferimenti fattuali e/o temporali e comunque tali da comportare la manifestazione di un giudizio da parte dei testi. Inoltre, quanto ai capitoli
13 e 15 i capitoli di prove risultano inammissibili in quanto relativi a circostanze da pag. 25/27 provarsi documentalmente ed i rimanenti in ogni caso irrilevanti . Quanto alla prova dei comportamenti della coniuge rispetto all'estromissione dalla casa coniugale va rilevato come i capitoli di prova e i testimoni indicati dalla parte sono stati escussi nel giudizio relativo all'addebito della separazione con l'esito già indicato in relazione all'esame del precedente motivo e riportati nella sentenza n.812/2015 tribunale di Treviso depositata agli atti.
In proposito va inoltre evidenziato come l'appellante si è limitato a reiterare le istanze senza tuttavia svolgere alcuna specifica contestazione in ordine ai suindicati rilievi di inammissibilità della prova svolti dal giudice di prime cure, rilievi di inammissibilità ed irrilevanza che vengono condivisi dal Collegio sicchè va confermato l'integrale rigetto delle richieste istruttorie
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo impugna la sentenza per aver condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite. L'appellante censura la sentenza tenuto conto della soccombenza reciproca parziale conseguente al rigetto della condanna ex art. 96 c.p.c. e della richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 89 c.p.c. richieste da CP_1
Ritiene il Collegio che anche il terzo motivo d'impugnazione risulta infondato tenuto conto che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza posto che a fronte dell'integrale rigetto delle domande attoree le richieste formulate in primo grado dalla convenuta ex art 96 c.p.c. e 89 c.p.c. risultavano tese a sollecitare il potere officioso del giudice sicchè non risulta censurabile la ritenuta prevalente soccombenza dell'attore.
Come anche recentemente osservato dalla Suprema Corte il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa pag. 26/27 escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza). (cfr. Cass civ n.18036/2022).
L'appello va dunque integralmente rigettato.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm Parte_1
n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione indeterminabile, dichiarato dall'appellante- complessità media per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante . Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2450/2023, pubblicata in data 27.12.2023, del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado Parte_1 CP_1
liquidate in euro 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante, . Parte_1
Venezia, 4 giugno 2025
IL PRESIDENTE dott. Enrico Schiavon
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 169/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Lorenza Cracco e l'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Chimento
Appellante
contro
(C.F. ), con l'avv. Valentina Perego e CP_1 C.F._2
l'avv. Federico Corti
Appellata
Oggetto: Donazione. Appello avverso la sentenza n. 2450/23 pubblicata in data
27/12/2023 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per l'appellante - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2450/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, Giudice Dott.ssa Laura Ceccon, nell'ambito del giudizio n. 4508/2021 R.G., pubblicata e notificata il 27 dicembre 2023, unitamente alla richiesta di pagamento delle spese legali, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure ed in particolare:
- accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., dichiarare la revoca per ingratitudine ed ingiuria grave delle donazioni indirette (cfr. docc. 3: immobile di
RE, Fg. 9, part. 509, sub 9, cat. A2, cl. 2, vani 8, sup. cat. 160 mq e Fg. 9, part. 509, sub 10, cat. C6, cl. 5, sup. cat. 15 mq;
cfr. doc. 4: immobile di CA: Fg. 34, part. 638, sub. 190, cat. A3, cl. 6, vani 3, sup. cat. 50 mq) e dirette (cfr. doc. 5: atto Notaio
di OR, donazione del 28.02.2006 rep. 5123 racc. 1843; cfr. doc. Persona_1
6: atto Notaio di OR, donazione del 28.01.2010, rep. 10452 Persona_1
racc. 5404; cfr. doc. 7: atto Notaio di Milano, donazione del 18.05.2017, Persona_2
rep. 58922 racc. 13479) compiute dal sig. in favore della sig.ra con ogni Pt_1 CP_1
conseguente statuizione di legge in merito alla reintestazione dei cespiti mobiliari ed immobiliari ed ordine di trascrizione della sentenza presso il competente Registro
Immobiliare;
- E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Annullare la condanna alle spese per i motivi di cui in narrativa.
- Ammettere i capitoli di prova già formulati nelle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2 e n.3 nel giudizio di primo grado, di seguito trascritti.
Quanto alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., si insiste per l'interpello della sig.ra sui seguenti capitoli: CP_1
“Vero che, nel corso della lunga vita in comune, la convenuta riceveva, su sua esplicita richiesta e sollecitazione, numerose donazioni, dirette ed indirette dal marito, sulla scorta della premessa e promessa che la notevole differenza di età e le fragili condizioni pag. 2/27 fisiche del coniuge (con conseguente possibile, sua premorienza) le avrebbe permesso, per come garantitogli al momento dei singoli atti, di gestire i beni donati preservandone il valore familiare ed economico, anche nell'interesse delle figlie ed nate Per_3 Per_4 dal precedente matrimonio dell'attore”;
2) “Vero che, con testamento del 22.11.2006, la sig.ra nominava quale erede CP_1
universale il coniuge e, nel caso questi non potesse accettare, destinava gran parte dei suoi beni (donati dal marito) alle di lui figlie, ed ”; Per_3 Per_4
3) “Vero che, tale testamento fu determinante nell'indurre il a fare altrettanto già Pt_1
nel 2010, destinando alla moglie la maggior parte dei suoi beni, e poi ancora nel 2017, quando con postilla aggiuntiva l'attore disponeva che anche il denaro depositato presso la EOS Servizi fiduciari S.p.A. (euro 1.500.000,00) andasse alla moglie, sempre sulla falsariga del testamento della moglie, che aveva assicurato che i beni donati dal marito sarebbero serviti per garantire il benessere delle sue figlie”;
4) “Vero che, in più occasioni, dopo la separazione legale e nel corso del 2021, su esplicita richiesta del marito di rispettare le disposizioni testamentarie illo tempore redatte in favore delle figlie, oppose un netto rifiuto”;
5) “Vero che, già nel 2017, la maggior parte del patrimonio del coniuge era già passata nella piena disponibilità e proprietà della convenuta, che gradualmente si era ingerita negli affari economici non solo del marito ma anche della famiglia di questi, tenendo la contabilità e approfondendo le sue conoscenze sulle loro consistenze economiche, più volte confermando che avrebbe utilizzato le conoscenze acquisite in un futuro, facendo riferimento alla promessa di gestire i beni donati nell'interesse di e Per_4 Persona_5 in caso premorienza del coniuge”;
6) “Vero che, il comportamento della nei confronti del marito mutava nel corso CP_1
degli anni, già dopo la nascita della prima nipote del fino a diventare, dal 2017 Pt_1
(data in cui venne inserita, su sua richiesta, una postilla aggiuntiva al testamento olografo precedentemente redatto dal coniuge in suo favore) totalmente privo di affectio coniugalis, oltre che irriconoscente per le innumerevoli elargizioni ricevute”;
pag. 3/27 7) “Vero che, quando la sig.ra lavorava presso la società della famiglia CP_1 Pt_1 dopo l'inizio della relazione sentimentale con l'attore, decise autonomamente quando iniziare la giornata lavorativa e quando andare via”;
8) “Vero che, in più occasioni la sig.ra mostrava segni di alterazione etilica in CP_1 presenza di più persone, senza pur presentare un marcato segno di alcolismo”;
9) “Vero che il marito, pur essendone a conoscenza, cercò sempre di nascondere tale sua abitudine per proteggerla da maldicenze e per sua stessa vergogna”;
10) “Vero che, talvolta, dopo aver fatto uso eccessivo di sostanze alcoliche, la sig.ra era solita inveire contro i presenti ed aggredirli verbalmente, alzando CP_1 ripetutamente la voce”;
11) “Vero che, il marito, sin dall'inizio del matrimonio nutrì in lei una grandissima fiducia, al punto da lasciarle nel tempo piena libertà di azione nella gestione di numerose attività economiche, consentendole conoscenze sempre più approfondite degli affari della famiglia;
Pt_1
12) Vero che, il lavoro svolto presso la ditta del coniuge le consentirà di percepire, all'età di 65 anni, la pensione statale tedesca”;
13) “Vero che, per oltre 20 anni il marito ha provveduto al pagamento del premio di due assicurazioni (che da soli due anni paga la personalmente con versamenti in CP_1
banca), che le consentiranno di ricevere un premio di 100.000,00 euro circa o un adeguato vitalizio mensile”;
14) “Vero che, la sig.ra volle gestire, oltre ad un proprio conto personale, anche CP_1
uno in comune con il marito, che minuziosamente e periodicamente controllava, e di cui chiedeva sovente gli estratti conto”;
15) “Vero che, nel 1998, la sig.ra acquistava la casa di RE, ove tuttora CP_1
abita, e successivamente quella di CA (villeggiatura), utilizzando denaro del coniuge proveniente dal conto corrente n. 2916522, cointestato ad entrambi i coniugi, aperto presso la Banca Unicredit di OR D'ZO ed alimentati esclusivamente con risorse del marito”;
pag. 4/27 16) “Vero che, il trasferimento della famiglia a RE fu sollecitato dalla che CP_1
non apprezzava più le compagnie ed amicizie ampezzane che aveva frequentato col marito negli anni, né i parenti di quest'ultimo, e da cui aveva gradualmente allontanato il;
Pt_1
17) “Vero che, dopo qualche anno dal trasferimento a RE, la invitò una CP_1
sola volta amici comuni, per presentare loro la sua famiglia (genitori, fratelli e sorelle) e mostrare la nuova casa, manifestando poi, nel tempo, radicale atteggiamento di esclusione nei loro confronti”;
18) “Vero che, dopo aver sposato il nel 1991, anche dopo l'acquisto della casa di Pt_1
RE, la trascorreva la vita matrimoniale tra la Germania (Monaco di CP_1
Baviera) e OR D'ZO, in compagnia del marito, che vi si recava spesso per motivi di lavoro, e che dal 2010 in poi allentò sempre più le sue permanenze a OR”;
19) “Vero che, nonostante il marito fosse sofferente per patologie cardiache insorte appunto in quel periodo (2010), era solito lasciarlo sempre da solo a OR, preferendo rimanere a RE per vivere accanto ai suoi familiari e occuparsi del cane meticcio adottato anni prima tramite l'ENPA, e che tale comportamento divenne ancora più incisivo dal 2017 in poi”;
20) “Vero che, l'attore negli ultimi 10 anni di matrimonio era costretto ad incontrare le figlie, nate dal precedente matrimonio, sempre e solo a OR e per pochi giorni, poiché la moglie cominciò a rifiutare di incontrarle, in quanto dopo la nascita della prima nipotina, era infastidita dalla loro presenza nella casa di RE, dove ormai si era trasferita in pianta stabile”;
21) “Vero che, la sig.ra trascurava ogni esigenza, anche sanitaria, del marito, CP_1
omettendo di spingerlo a fare i controlli specialistici di cui aveva bisogno, e giungendo persino a disinteressarsi delle faccende domestiche e della preparazione dei pasti, riversando invece tutte le sue attenzioni sul cane di famiglia, occupandosi della sua alimentazione ed avendo cura che prendesse regolarmente le sue medicine,”;
pag. 5/27 22) “Vero che, nel 2010 il necessitò di un ricovero ospedaliero a Treviso, con una Pt_1
degenza di circa nove giorni, cui seguirono, nei dieci mesi successivi, continui controlli in Day Hospital per gravi scompensi cardiaci (di cui soffre ancora oggi) e che le figlie e essendo entrambe in avanzato stato di gravidanza, pur non potendo Per_4 Per_3
andarlo a trovare, rimasero costantemente in contatto telefonico con lui, con la convenuta e con i medici che lo seguivano”;
23) “Vero che, la il giorno delle dimissioni dall'ospedale, rifiutò di guidare per CP_1 riportare a casa il marito, lasciando guidare quest'ultimo, sebbene fosse ancora debole ed affaticato”;
24) “Vero che, nel corso della convalescenze, durata circa un anno, il dovette Pt_1
recarsi mensilmente in ospedale per visite di controllo, ma la moglie, seppur lo accompagnasse, rifiutò sempre guidare la macchina, nonostante le condizioni precarie del coniuge”;
25) “Vero che, dal 2010 in poi, dopo un prolungato ricovero ospedaliero, il marito aveva difficoltà a svolgere attività fisica per gravi problemi alle ginocchia, che gli inibivano le attività fisiche e gli sport invernali cui era abituato, e che tali inibizioni gli crearono notevole sconforto”;
26) “Vero che, dopo il ricovero, la moglie omise di aiutarlo a superare tale sconforto ed a riprendersi, disinteressandosi totalmente delle sue condizioni psicologiche, e mostrando apertamente di non sopportarlo più”;
27) “Vero che, l'allontamento affettivo e materiale dal coniuge cominciò ad essere molto evidente già a partire dal 2006, data della prima gravidanza di una delle figlie, per poi divenire sempre più marcato negli anni a seguire”;
28) “Vero che, dal 2006, a partire dalla nascita dei nipoti, quando le figlie del marito si recavano a OR per le vacanze, lei preferiva restare a RE, per non lasciare solo il cane”
pag. 6/27 29) “Vero che, negli ultimi 15 anni le suddette figlie, seppur si fossero recate talvolta a
RE a trovarla, erano costrette ad andare a pranzo fuori, poiché la non CP_1 gradiva accoglierle in casa e cucinare”;
30) “Vero che, il 28.02.2006, con atto del Notaio , il sig. trasferiva alle Per_1 Pt_1 figlie la nuda proprietà di alcuni immobili siti in OR D'ZO e la propria quota di altri immobili siti tra OR e Belluno, di cui era comproprietario insieme ad alcuni parenti, e ancora un terzo dell'azienda, mantenendone per sé l'usufrutto e beneficiando la moglie con la clausola che alla sua dipartita il diritto di usufrutto su tali beni non sarebbe passato alle figlie (nude proprietarie) ma alla stessa convenuta”;
31) “Vero che, il sig. per tutta la durata del matrimonio, effettuava continui Pt_1
versamenti di denaro anche sul conto corrente intestato alla moglie, senza che la CP_1 mostrasse alcun segno di gratitudine, e anzi pretendendo sempre maggiori elargizioni”;
32) “Vero che, le figlie di per amore del genitore, ne accettarono le decisioni, Pt_1 seppure lesive dei loro futuri interessi legittimi”;
33) “Vero che, la dopo un primo periodo di apparente affetto, più volte ed in CP_1
svariati modi fece capire al marito, che preferiva evitare le frequentazioni e gli incontri con le di lui figlie, perché sosteneva che negli ultimi anni le causavano nervosismo e disagio”;
34) “Vero che, la sig.ra nel corso del matrimonio, e precisamente nel 2010, CP_1
convinceva il marito a firmare diversi documenti, tra cui la dichiarazione di designazione di sé stessa quale suo amministratore di sostegno in caso di incapacità futura, convincendolo a tanto, sottoscrivendo a sua volta analogo atto in favore del coniuge”;
35) “Vero che, già nel 2018/2019, la sig.ra aveva manifestato a terzi l'intenzione CP_1
di avviare la procedura di nomina di un amministratore di sostegno per il marito, sostenendo che quest'ultimo non fosse più in grado di gestire i propri interessi e gli affari della famiglia, facendo intendere che non era più capace di ragionare lucidamente”;
pag. 7/27 36) “Vero che, dopo la nascita dei 4 nipoti, ha evitato qualunque frequentazione con le figlie del coniuge, concedendo loro di parlarle solo in qualche occasione e, di fatto, allontanandole dal padre”;
37) “Vero che, le chiavi della casa di OR D'ZO le teneva sempre il con Pt_1
divieto di darle alle figlie in occasione delle vacanze, su precisa richiesta della moglie, e che solo una volta, il 10 agosto del 2020, dette chiavi furono consegnate alla figlia dal padre presso un rifornimento di benzina nei pressi di RE”; Per_4
38) “Vero che, in quell'occasione ed in quel periodo, il preferì rimanere a Pt_1
RE per prestare assistenza e sostegno alla moglie, che aveva subito un intervento chirurgico, a seguito di una recrudescenza di una pregressa patologia tumorale, poi superata”;
39) “Vero che, tuttavia, la rifiutava il sostegno del marito e gli impediva di CP_1
accompagnarla alle varie visite mediche, comunicandogli seccamente ed in malo modo,
e spesso davanti a terzi, che, a causa dei limiti dovuti all'età, l'avrebbe solamente rallentata ed intralciata, incurante dell'umiliazione che tale suo rifiuto gli provocava”;
40) “Vero che, le figlie del mostrarono dispiacere per le condizioni di salute della Pt_1 sig.ra nonostante il suo comportamento scostante”; CP_1
41) “Vero che, il 31 agosto 2020, ricevette la sig.ra in casa sua, ma solo Persona_5
dopo diverse insistenze e solo per un breve e fugace saluto, perché mostrò di trovare sgradita la sua presenza”;
42) “Vero che, la convenuta fece capire più volte al marito di trovare sgradita la sua presenza in casa, invitandolo contestualmente a trasferirsi a OR, in quanto preferiva essere seguita dalla sorella;
Per_6
43) “Vero che, sebbene avesse promesso al marito, nell'estate del 2020, che sarebbero andati insieme alla prima comunione di figlia di a Roma, si rifiutò poi Per_7 Per_3
a settembre categoricamente di recarvisi, causando una cocente delusione al coniuge”;
pag. 8/27 44) “Vero che, nella stessa occasione, avendolo destabilizzato con il suo rifiuto, indusse il marito a non partecipare neanche lui alla cerimonia, costringendolo ad assistere da remoto, nonostante questi desiderasse essere presente di persona”;
45) “Vero che, dal 2017 in poi, ricordava continuamente al marito ed a terzi quanto fosse diventato vecchio ed inutile, rinfacciandogli anche le sue malattie e lo stato di salute precario”;
46) “Vero che, dal 31 agosto 2020, senza alcuna ragione e spiegazione o preavviso, la sig.ra allontanava malamente il sig. dall'abitazione sita in RE, già CP_1 Pt_1
sede del domicilio coniugale, estromettendolo del tutto dalla sua vita e non permettendogli più di farvi ritorno”;
47) “Vero che, a partire dal mese di settembre 2020, la sig.ra rifiutò ogni CP_1
contatto, anche telefonico, con il marito, impedendogli persino di accedere all'abitazione coniugale per prelevare i propri effetti personali, e che la sorella Per_6 nelle immediatezze, consigliò più volte al di separarsi dalla moglie”; Pt_1
48) “Vero che, dopo aver deciso di estromettere il marito dalla propria vita, gli inviava vari messaggi e foto sui social, chiaramente allusivi, e, in ultimo, un messaggio laddove lo chiamava ironicamente “tesoro mio” e, ringraziandolo di tutto, lo salutava definitivamente”;
49) “Vero che, rifiutò sempre le accorate richieste del marito, anche epistolari, di tornare insieme, senza dargli alcuna spiegazione”;
50) “Vero che, nel mese di ottobre 2020, il sig. riusciva a recuperare i propri Pt_1 effetti personali solo in parte, all'interno di una valigia lasciata in giardino dalla moglie che non volle neanche lasciarlo entrare nella casa coniugale”;
51) “Vero che, dal mese di settembre 2020 ad oggi, al è impedito l'accesso a Pt_1 quello che fu l'ultimo domicilio coniugale, al punto che gli è stato precluso persino di prelevare quanto gli appartiene”;
52) “Vero che, dopo aver allontanato definitivamente il marito dalla casa coniugale, la sig.ra faceva aprire forzatamente da un artigiano, spendendo la somma di 219,00 CP_1
pag. 9/27 euro la cassaforte (fucileria) del marito ivi collocata, danneggiandola irrimediabilmente, omettendo contattare il coniuge per ricevere indicazioni sulla sua corretta apertura, che ne venne informato solo a cose fatte”;
53) “Vero che, ha sempre omesso di dare spiegazioni al coniuge dei suoi repentini cambiamenti di umore, dei motivi degli eccessi alcolici e della decisione di troncare bruscamente il matrimonio, ribadendo esclusivamente che il loro rapporto era finito”;
54) “Vero che, alla proposta del coniuge di tornare insieme, fattale più volte, rispondeva immancabilmente di no, anzi gli inviava foto allusive e dimostrative delle sue frequentazioni”;
55) “Vero che, nel 2017, la moglie chiese al marito, ed ottenne, che egli aggiungesse una postilla al suo testamento con cui disponeva di ulteriori elargizioni economiche in suo favore (1.500.000,00 euro circa)”;
56) “Vero che, la sua decisione di separarsi dal marito fu esternata nel 2020, pur essendo maturata già da qualche anno, e precisamente dopo la postilla aggiunta, su sua precisa richiesta, al testamento del 2017”;
57) “Vero che, il sig. ormai ottantenne, è, da anni, affetto da gravi patologie Pt_1 fisiche degenerative e invalidanti”;
58) “Vero che, la sig.ra riferiva a terzi nel corso del 2019/2020 che lei mal CP_1
sopportava il marito e voleva essere libera di gestire la sua vita da sola e senza il coniuge”;
59) “Vero che, nonostante le figlie del marito, e persino la prima moglie, le avessero sempre mostrato stima ed affetto, la sig. mantenne le distanze, fino al punto di CP_1
allontanarle, come aveva fatto con il coniuge, interrompendo a fine 2020, ex abrupto e definitivamente, ogni rapporto con loro”;
60) “Vero che, in data 05.09.2021, ha richiesto una visura catastale per accertare la consistenza patrimoniale dei beni delle sorelle;
Pt_1
pag. 10/27 61) “Vero che, nessuna comunicazione legale le è mai pervenuta dalle figlie del marito a tutela dei loro futuri interessi legittimi, in merito alle donazioni ricevute dal coniuge”;
62) “Vero che, si infastidiva laddove il marito si interessava della crescita e dell'evoluzione sociale delle figlie mate dal primo matrimonio”;
63) “Vero che, ex abrupto, nell'autunno 2020, la sig.ra vietava al suo consulente CP_1 finanziario di inviare al sig. come faceva di solito, l'estratto conto relativo al Pt_1 proprio conto corrente”;
64) “Vero che, nell'ottobre del 2020, la sig.ra revocava la delega della firma del CP_1 sig. sul deposito fiduciario svizzero gestito dalla “EOS SERVIZI FIDUCIARI Pt_1
S.p.A”, e contenente cospicui fondi (circa 1.500.000,00 euro) ricevuti in donazione in precedenza dal coniuge, e tale azione indusse quest'ultimo a revocarle la firma a sua volta dal conto corrente cointestato a OR e sul conto austriaco”;
65) “Vero che, nel corso del 2020, la sig.ra chiedeva alla commercialista CP_1
comune, Dott.ssa di inviarle la dichiarazione dei redditi del marito, Persona_8 per poter prenderne visione”;
66) “Vero che, dal 2016 in poi, evitò che il marito frequentasse i suoi amici storici con le loro mogli, poiché non le piacevano, sottoponendolo ad un calcolato, sistematico isolamento sociale”;
67) “Vero che, negli ultimi anni di matrimonio, la sig.ra conduceva una vita CP_1
sociale attiva a RE, frequentando amici, parenti e vecchi compagni di scuola poco conosciuti al evitando tuttavia di uscire spesso in compagnia del marito, cui Pt_1
prometteva di inserirlo nella compagnia, senza tuttavia mai farlo, e lasciandolo sovente solo a fare compagnia al cane”;
68) “Vero che, le uniche vacanze che concesse al marito furono trascorse (circa una settimana in albergo) a Camaiore Viareggio poiché in quella località in spiaggia era consentito l'accesso ai cani e talvolta per poco a CA”;
69) “Vero che, nel corso degli ultimi anni di matrimonio la convenuta ripeteva sempre più spesso al coniuge e a terzi che il vero unico affetto per lei era il loro cane”;
pag. 11/27 70) “Vero che, negli ultimi trent'anni di matrimonio, la si è dedicata senza sosta CP_1
ad arricchire il suo patrimonio personale a discapito del marito, arrivando persino al punto di farsi intestare un terzo della società che storicamente appartiene alla famiglia
; Pt_1
71) “Vero che, ottenuto l'ultimo atto di elargizione a suo favore (donazione di
1.500.000,00 euro), che avrebbe dovuto amministrare in favore delle figlie in caso di sua premorienza, si allontanò del tutto dal coniuge”;
Con all'esito prova per testi sugli stessi articolati e sui seguenti:
72) “Vero che, il sig. dopo la fine del matrimonio, ha attraversato un periodo di Pt_1
accorato sconforto, chiedendosi e chiedendo ai pochi amici che gli erano rimasti:
“Perché mi sta facendo questo? Che motivo ho di continuare a vivere? Perché mi ha lasciato? Avrei voluto invecchiare con lei, e non pensavo che dopo tanti anni di dedizione mi avrebbe trattato in questo modo”. O frasi similari. Mostrandosi profondamente umiliato di fronte a terzi, e chiedendosi invano perché la moglie rifiutasse addirittura di parlargli e rispondergli al telefono”;
73) “Vero che, dopo la fine del rapporto coniugale, il sig. ha cominciato a soffrire Pt_1
di depressione, dovuta alla totale ed inaspettata solitudine in cui era precipitato dopo essere stato lasciato dalla moglie, e di disturbi d'ansia, e ad assumere, di conseguenza, farmaci ansiolitici e sonniferi, su prescrizione medica, poiché amareggiato, umiliato e deluso dal comportamento inaspettato della moglie, per la quale si era spogliato di quasi tutti i suoi averi, anche a discapito delle figlie e del loro diritto di legittima”;
74) “Vero che, prima di rassegnarsi all'irreversibile decisione della moglie di lasciarlo, il sig. aveva cercato di mantenere il più stretto riserbo sulle questioni coniugali e Pt_1
sulle donazioni fatte alla moglie, per quanto il suo interesse fosse pur sempre finalizzato al benessere futuro delle sue figlie”;
75) “Vero che, negli ultimi anni di matrimonio, e precisamente dal 2017 in poi, la si disinteressava della somministrazione dei farmaci necessari al coniuge, nonché CP_1
pag. 12/27 di fargli eseguire le necessarie visite specialistiche, trascurandone il benessere sociale e fisico”;
76) “Vero che, il grande stato di prostrazione del ha allarmato amici e parenti che, Pt_1
spesso, hanno temuto potesse compiere gesti estremi, e che in tutti i modi hanno cercato di risollevarlo dal sentimento di umiliazione e prostrazione conseguenti al trattamento ricevuto dalla moglie”;
77) “Vero che, subito dopo la fine del matrimonio, assalito dallo sconforto ed in stato di forte depressione, il sig. ha smesso di occuparsi di se stesso, evitando persino di Pt_1
cucinare, e che, pertanto, quando possibile gli amici provvedevano a portargli qualcosa di pronto da mangiare”;
78) “Vero che, il dopo la fine del suo matrimonio, attraversò un periodo di Pt_1
profonda prostrazione, che lo portò a frequentare pochissime persone e ad isolarsi in modo radicale”;
79) “Vero che, il sig. ancora oggi risente del comportamento della moglie, dalla Pt_1
quale si sente tradito e raggirato, e deve fare uso di ansiolitici per superare i momenti di scoraggiamento e la presa di coscienza che, suo malgrado, ha dovuto affrontare”.
Si indicano a testi:
- residente in [...], sugli articolati nn. 10, 18, 19, Persona_5
20, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 59, 61, 72, 74, 76 e 79;
- residente in [...], sugli articolati nn. 18, 19, 20, Tes_1
22, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 45, 59, 61, 72, 74, 76 e 79;
- residente ER di ED (TV), in via Mattonà n. 6/A, sugli Testimone_2
articolati nn. 1, 5, 11, 16, 26, 72, 76 e 79;
residente ER di ED (TV), in via Mattonà n. 6/A sugli Testimone_3
articolati nn. 1, 5, 26, 72, 76 e 79;
- , residente in [...], sugli articolati nn. 16, 17, 66 Tes_4
e 72;
pag. 13/27 - , in RE (TV), in via Luigi Galvani n. 6, sugli Parte_2
articolati nn. 58, 66, 72, 73, 76, 77, 78 e 79;
- residente a Munchen (Monaco di Baviera), Germaniastrasse n. 5, Testimone_5 sull'articolato nn. 7, 8, 9 e 18;
- in OR D'ZO (BL), in via Cesare Battisti n. 55, sugli Testimone_6
articolati nn. 11, 16, 18, 19, 20, 26, 34, 35, 45, 66, 69, 72, 73, 76, 78 e 79;
- in OR D'ZO (BL), via Stazione n. 14, sugli articolati nn. Persona_8
5, 11, 13, 31 e 65;
Test
- , OR D'ZO, Corso Italia n. 47-51, sugli articolati nn. 13, 63 e CP_2
64;
- residente in [...], sugli Testimone_8
articolati nn. 21, 25, 36, 75 e 76;
- Notaio OR D'ZO, via del Mercato n. 14, sull'articolato Persona_1
n. 30;
- residente in [...], 42, 47 e Persona_9
52.
Quanto alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., si insiste per l'interpello della sig.ra sui seguenti capitoli: CP_1
a) “Vero che, la sig.ra ha provveduto al pagamento delle sue polizze assicurative CP_1
solo a partire dal 2020, poiché prima di allora erano state pagate integralmente dal marito?”
b) “Vero che, aveva silenziato il citofono ed il campanello dell'abitazione di RE, mantenendo in uso solo una telecamera?”;
c) “Vero che, solo raramente, e non più di tre o quattro volte, gli amici del ebbero Pt_1 la possibilità di andarlo a trovare a casa durante il suo matrimonio con la ”; CP_1
pag. 14/27 d) “Vero che, nell'estate del 2020, la sig.ra a seguito dell'insorgere di una CP_1 recidiva della patologia oncologica che l'aveva colpita già anni prima, preferì farsi accompagnare a gran parte delle visite mediche dalla sorella dalla cognata Per_6
e dal fratello , escludendo il marito?”; Per_10 Per_11
e) “Vero che, la sig.ra fece avere parte degli effetti personali del marito alla CP_1 sorella , invitando il a prendere appuntamento con quest'ultima per Pt_3 Pt_1 recuperarli?”;
f) “Vero che, in quell'occasione, rifiutandosi di prelevare i propri beni presso l'abitazione di , il atteso che la moglie gli impediva di entrare in casa, le Pt_3 Pt_1
suggerì di lasciare in giardino una valigia contenente i suoi effetti personali, in modo da consentirgli di recuperarli?”
g) “Vero che, la sig.ra revocò con effetto immediato la delega della firma del sig. CP_1
sul deposito fiduciario svizzero gestito dalla Eos Servizi Fiduciari s.p.a., e solo Pt_1 successivamente quest'ultimo trasferì le giacenze del conto corrente aperto presso la banca austriaca su un altro conto a sé intestato?”;
h) “Vero che, il aveva donato valori mobiliari gestiti dalla Eos Servizi Fiduciari Pt_1
s.p.a, affinché questa potesse, in caso di morte del marito, gestirli nell'interesse della famiglia e delle figlie del sig. ; Pt_1
i) “Vero che la sig.ra pur mantenendo ufficialmente contatti con i dipendenti CP_1
della Eos Servizi Fiduciari s.p.a., agiva esclusivamente su consiglio del marito e sotto la sua guida?”;
j) “Vero che, il sig. fino al 2020, ha provveduto personalmente al pagamento Pt_1
delle tasse e degli oneri relativi agli immobili donati alla moglie, oltre a farsi interamente carico delle spese di manutenzione degli stessi?”;
k) “Vero che, nessuna azione legale è stata mai intrapresa nei confronti della CP_1 dalle figlie del sig. ; Pt_1
pag. 15/27 l) “Vero che, nell'estate 2020, il si recò a OR per trascorrere un breve periodo Pt_1 con le figlie, su esplicita richiesta della moglie, e dopo averle prestato l'assistenza necessaria?”;
m) “Vero che, il 31 agosto del 2020, la sig.ra si recava a RE Parte_4
insieme al padre ed alle figlie per un breve saluto alla e veniva accolta in modo CP_1 scortese e scontante dalla convenuta?”;
n) “Vero che, dopo quella visita, il accompagnò la figlia e le nipoti alla Pt_1 Per_3
stazione ed al suo ritorno venne trattato in malo modo e venne apertamente invitato ad andarsene via dalla casa coniugale?”;
o) “Vero che, nell'estate 2020, la sig.ra ha più volte consigliato al sig. Persona_9 di separarsi dalla moglie?” Pt_1
p) “Vero che, dopo che la lo aveva cacciato via di casa, il telefonò a CP_1 Pt_1
e le riferì che essendogli impedito l'accesso nella casa di RE, Persona_9 avrebbe dovuto cercare un altro appartamento dove stare?”;
q) “Vero che, dopo l'inizio della relazione con il la convenuta cominciò a Pt_1
lavorare in modo discontinuo ed incostante, senza rispetto degli orari di lavoro?”
r) “Vero che, il era solito recarsi in Austria una volta l'anno per allontanarsi dalla Pt_1 frenesia della vita quotidiana e, nel 2021 per risollevarsi moralmente dall'abbandono della moglie?”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata
Nel merito:
− rigettare interamente l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2450/2023, resa dal Tribunale di Treviso, in persona del Giudice Laura Ceccon, nel proc. R.G. n. 4508/2021, pubblicata in data 27.12.2023.
− con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
pag. 16/27 Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie si chiede di:
− ammettere i capitali di prova per interrogatorio formale e per testi, anche a prova contraria, già formulati nelle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2 e n.3 depositate nel giudizio di primo grado, nonché con note del 7 novembre 2022 e da intendersi qui integralmente trascritti;
− accertare e dichiarare l'incapacità ex art. 246 c.p.c. delle testimoni ed Per_3
Tes_1
− ordinare al signor la produzione in giudizio della mail a firma Parte_1 dell'avv. Lorenza Cracco di mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 12:56;
− ordinare con sede legale in Trezzano S/N (MI) Via Leonardo Parte_5 da Vinci n. 1, l'esibizione in giudizio dei tabulati relativi al periodo 1° agosto 2020 – 31 dicembre 2020 dell'utenza n. 328.21.72.941;
− ordinare con sede legale a Milano, in via Lorenteggio 240 Controparte_3
l'esibizione in giudizio dei tabulati relativi al periodo 1° agosto 2020 - 31 dicembre
2020 dell'utenza n. 340.4184729;
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio la moglie (con la quale aveva Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 9.3.1991) al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 cod.civ. e far dichiarare la revoca per ingratitudine delle donazioni dirette e indirette compiute in suo favore. In particolare chiedeva di revocare:
• la donazione indiretta dell'abitazione sita in RE (Tv), residenza di CP_1
e a lei intestata (compravendita del 15.7.1988);
[...]
• la donazione indiretta dell'abitazione sita in CA (Ve), intestata a CP_1
(compravendita del 14.2.1997);
[...]
• la donazione del 28.2.2006 avente ad oggetto l'usufrutto vitalizio sugli immobili di famiglia in caso di premorienza, del valore di euro 1.260.000,00;
pag. 17/27 • la donazione del 28.1.2010 avente ad oggetto la nuda proprietà dell'intera quota di partecipazione nella società “ARISTON S.R.L.”, pari ad 1/3 del capitale sociale;
• la donazione del 18.5.2017 avente ad oggetto il complesso di valori mobiliari formanti l'intero oggetto del mandato amministrazione fiduciaria n. 00201727, conferiti alla EOS SERVIZI FIDUCIARI S.p.A, con sede in Milano, e così
l'intero dossier, del valore totale di euro 1.574.743,45.
Assumeva che la casa di RE e la casa di CA, intestate a erano CP_1
state acquistate con proventi integralmente forniti dallo stesso attore e costituivano donazioni indirette e che, successivamente, con le donazioni alla moglie rispettivamente del 28.02.2006 aveva attribuito l'usufrutto vitalizio sugli immobili di famiglia in caso di premorienza del valore di euro 1.260.000,00, del 28.01.2010 la nuda proprietà dell'intera quota di partecipazione nella società di famiglia Ariston s.r.l. pari a 1/3 del capitale sociale e del 18.05.2017 il complesso di valori mobiliari formanti oggetto del mandato di amministrazione fiduciaria n. 00201727 conferiti alla Eos Servizi fiduciari s.p.a..
L'attore allegava il grave comportamento della moglie che lo aveva abbandonato, allontanato dalla casa coniugale, che aveva revocato la delega ad operare sul conto svizzero, che aveva illegittimamente aperto la cassaforte di sua proprietà impossessandosi del suo contenuto e che aveva modificato il beneficiario delle polizze assicurative.
Si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità CP_1
della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza, con condanna ex art. 96
c.p.c.
Con la sentenza n. 2450/23 il Tribunale di Treviso rigettava la domanda di revocazione per ingratitudine e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale riteneva che le condotte attribuite a non fossero idonee a CP_1
configurare atti di ingratitudine nei confronti del marito non integrando i presupposti per l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 801 cod.civ. A fondamento della decisione assumeva che l'allontanamento nell'agosto 2020 dalla casa coniugale da parte pag. 18/27 di era stato volontario e non cagionato dall'atteggiamento ostile della Parte_1
moglie. Rilevava che la revoca da parte di della delega operativa in CP_1
favore del marito sul deposito fiduciario in Svizzera presso Eos Servizi Fiduciari s.p.a. non costituiva un atto depauperativo del patrimonio del donante, poiché il denaro apparteneva al patrimonio del donatario rendendo inapplicabile l'art. 801 c.c. Quanto all'apertura della cassaforte a mezzo fabbro, aveva il diritto di CP_1
procedervi essendo stata da lei acquistata, trovandosi nella casa di sua proprietà e avendone informato il marito, mentre non risultavano presenti tra i beni in cassaforte quelli indicati da Rilevava come non era configurabile l'ipotesi di Parte_1
ingratitudine neppure con riferimento alla modifica del beneficiario delle polizze assicurative dapprima intestate a e poi a poiché, Parte_1 CP_1
diversamente da quanto allegato, risultava documentalmente provato che CP_1
fosse l'unico soggetto contraente. Rigettava altresì la domanda ex art. 96 c.p.c. e la richiesta di cui al combinato disposto degli artt. 88 e 89 c.p.c. proposte da CP_1
non sussistendone i presupposti.
[...]
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 2450/23 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si è costituita chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea e la rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 3 giugno 2025, discussa oralmente, la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello principale e ragioni della decisione.
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza ove il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente il presupposto dell'ingiuria grave di cui all'art. 801 cod.civ. e non provati i comportamenti integranti tale presupposto quali: l'estromissione di Pt_1
pag. 19/27 dalla casa coniugale, la revoca della delega operativa dal conto del deposito Pt_1
fiduciario svizzero, la modifica del beneficiario delle polizze assicurative intestate a e infine l'apertura della cassaforte. CP_1
L'appellante sottolineava come le donazioni effettuate in favore di CP_1 poggiavano sull'accordo tra coniugi, consacrato anche nei testamenti degli stessi, volto a tutelare gli interessi delle figlie di prime nozze dell'appellante, e Per_4 Persona_5
risultando evidente che non aveva mai inteso rispettare le promesse CP_1
effettuate al coniuge.
Rilevava come aveva tenuto un comportamento indegno impedendo al CP_1
marito di rientrare nella casa coniugale a prendere i propri effetti personali, assumendo che il ritorno nella casa di RE era stato impedito dalla moglie tramite i parenti che avevano esplicitamente fatto capire che la presenza dell'appellante non era gradita, nonostante il medesimo avesse tentato di riconciliarsi con la moglie, che si era sempre rifiutata di incontrarlo senza permettergli di rientrare presso la casa coniugale.
Evidenziava come il giudice di prime cure aveva errato altresì nel negare la sussistenza di un grave pregiudizio economico nonostante avesse revocato la delega CP_1
operativa del marito dal conto del deposito fiduciario svizzero.
Rilevava, quanto alle polizze intestate a di cui era beneficiario dapprima CP_1
che il premio era stato versato da quest'ultimo fino al 2020 con l'intento Parte_1
di destinare tali liquidità alle necessità future di e Per_4 Persona_5
Infine sottolineava che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che la cassaforte presente nell'immobile di RE fosse stata acquistata da CP_1 poiché sia la cassaforte che l'immobile erano stati acquistati con denaro personale di rilevando come l'apertura forzosa della cassaforte costituiva una grave Parte_1
violazione del diritto alla riservatezza, oltre ad aver causato la perdita della documentazione in essa custodita.
Tanto brevemente premesso rileva il Collegio che il motivo d'impugnazione si atteggia come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché, pur riportando la pedissequa riscrittura di ampi brani della medesima, in realtà non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata,
pag. 20/27 limitandosi a richiamare le argomentazioni già svolte dalla parte e assumendo genericamente l'erroneità della pronuncia per non averle recepite.
Più specificamente va osservato che come chiaramente esposto nella sentenza impugnata “In particolare, l'ingiuria grave richiesta ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento. In altri termini, deve costituire segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante. E una tale ipotesi costituisce formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali che trovano riconoscimento nel succedersi della legislazione. Tale presupposto non può tuttavia essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine (cfr., ex multis, Cass. n. 13544/2022, Cass. n. 20722/2018 e Cass. n.
22013/2016)”.
Rispetto a tale specifico inquadramento e a tale presupposto dell'azione proposta,
l'appellante non si confronta con la decisione, reiterando apoditticamente l'asserita rilevanza dei comportamenti del coniuge
Rileva il Collegio che, come evidenziato nella sentenza impugnata, le condotte attribuite alla moglie non sono idonee a configurare atti di ingratitudine nei confronti del marito e non integrano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 801 cod.civ.
In relazione all'asserita estromissione dalla casa coniugale va evidenziato come nel giudizio di primo grado l'attore assumeva di essere stato allontanato dalla casa coniugale, mentre in questa sede con allegazione difforme assume che, non contestando pag. 21/27 la circostanza del volontario allontanamento dalla casa coniugale, non gli è stato consentito di rientrare.
Sul punto nella sentenza impugnata veniva già evidenziato, con motivazione qui condivisa, che “In primis, il lamenta di essere stato estromesso – nei primi giorni Pt_1
di ottobre 2020 – dalla casa coniugale. È pacifico e non contestato, tuttavia, che sia stato l'odierno attore, già nel mese di agosto 2020, ad allontanarsi volontariamente dalla casa coniugale (circostanza dedotta nella comparsa di costituzione, pag. 14), mentre non vi è prova alcuna che egli sia stato costretto a recarsi presso la sua abitazione in OR
a causa dell'atteggiamento “ostile” della moglie. Anzi, è lo stesso che prima si Pt_1 recò presso l'abitazione di per prendere con sé alcuni beni (cfr. doc. 16 Parte_6
convenuta) e successivamente comunicò alla moglie la necessità di recuperarne altri, disponendo egli stesso precise indicazioni circa le modalità di “ritiro”; ciò che è avvenuto – come concordato tra le parti – senza incontrarsi personalmente (cfr. docc.
25-28 convenuta). Ne consegue che non solo non è dimostrato che l'attore sia stato costretto ad abbandonare la casa coniugale, ma anzi risulta che lo stesso abbia inteso ritornarvi al solo scopo di prelevare alcuni beni, senza che gli fosse stato interdetto in alcun modo l'accesso all'abitazione stessa.” (cfr. sentenza impugnata).
Rileva il Collegio come, ad ulteriore conferma, va anche richiamato quanto emerso dall'istruttoria svolta in relazione alle medesime circostanze fatte valere dall'appellante anche nel giudizio di separazione tra le parti. In proposito si legge nella sentenza che ha, anche per tali ragioni, respinto l'addebito della separazione: “Quanto alla domanda di addebito proposta dal signor la stessa risulterebbe fondata sul disinteresse Pt_1
manifestato dalla moglie nei suoi confronti e, in particolare, sulla violazione del dovere di coabitazione, in quanto, a suo dire, la moglie non gli avrebbe permesso di rientrare presso la casa familiare … Questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, il signor non abbia assolto tale onere probatorio. Il ricorrente ha infatti affermato di essersi Pt_1
recato temporaneamente, e su accordo con la moglie, presso la propria casa di OR
d'ZO ad agosto del 2020 per trascorrervi le vacanze estive, salvo poi non riuscire a rientrare presso l'abitazione coniugale sita in RE a causa dell'opposizione della moglie. Tale circostanza, fermamente contestata dalla resistente, non ha trovato alcun riscontro probatorio certo. Infatti, all'esito dell'istruttoria svolta, gli unici testi – di parte pag. 22/27 ricorrente – che hanno confermato tale versione dei fatti hanno altresì precisato di averla appresa dallo stesso ricorrente. Al contrario, la teste – nonchè sorella – di parte resistente ha dichiarato di essere stata presente quando il signor è Persona_9 Pt_1 rientrato dalle vacanze estive presso l'abitazione coniugale, in data 31 agosto 2020, in compagnia della figlia e delle nipoti (“siamo rimasti noi tre, ha detto che Pt_1
voleva trovarsi un appartamento a RE, poi ha chiesto alla moglie di salire per poterle parlare in privato”). Per tali motivi, la domanda di addebito del ricorrente, non può trovare accoglimento” (cfr. sentenza n.812/2015 tribunale di Treviso pubblicata il
27 maggio 2025 depositata da parte appellata giusta autorizzazione in data 3 giugno
2025).
Quanto alla revoca delle delega ad operare sul conto titoli, l'appellante assume che
“contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, risulta dagli atti che il deposito fiduciario in Svizzera è stato donato alla sig.ra dal marito con un atto di CP_1
donazione risalente al 2017 e che, anche dopo la donazione, il sig. ha continuato Pt_1
ad operare liberamente ed autonomamente sul predetto deposito avendo mantenuto la delega, su espressi accordio con la moglie” assumendo che prova di detto accordo sarebbe stata desumibile dai testamenti delle parti. E, in relazione alle polizze assicurative, il patrocinio dell'appellante allega che avrebbe versato i Parte_1
premi delle polizze intestate alla moglie “con l'evidente intento di destinare quelle liquidità alle future necessità di e ( così in atto di appello) Per_4 Persona_5
In proposito osserva il Collegio come tali allegazioni non riconducono affatto a comportamenti del donatario che manifestino un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. n.20722/2018) quanto piuttosto paiono al più riconducibili alla diversa fattispecie del pactum fiduciae, asseritamente inadempiuto, accordo rispetto al quale tuttavia non è stata svolta alcuna specifica allegazione, né, più ancora, è stato chiesto alcun accertamento.
Infine, quanto alla cassaforte, va confermato quanto evidenziato nella impugnata sentenza “In terzo luogo, occorre soffermarsi sull'asserita effrazione ad opera dell'odierna convenuta della cassaforte, sita nella casa di RE, ove l'attore pag. 23/27 conservava dei beni personali che sarebbero stati indebitamente trattenuti dalla moglie.
Ebbene, a prescindere dal fatto se il avesse effettivamente (e all'insaputa della Pt_1
moglie) inserito nella cassaforte una combinazione numerica a lui solo nota (circostanza contestata dall'attore), risulta dirimente il fatto che la avesse il pieno diritto CP_1
(nell'impossibilità di fare altrimenti) di aprire la cassaforte – acquistata a suo tempo proprio dalla convenuta (cfr. doc. 67 convenuta) e sita nella casa di sua proprietà (cfr. doc. 62 convenuta) – anche con l'ausilio di un fabbro e a proprie spese (cfr. doc. 47 convenuta). Peraltro, la ha diligentemente informato il marito dell'intervento del CP_1 fabbro mediante la condivisione di foto e video relativi all'avvenuta apertura della cassaforte. Quanto alla presenza all'interno della cassaforte di beni del quali “le Pt_1 armi, altri beni di valore e documenti, anche strettamente privati”, trattasi di un fatto allegato dall'attore, ma non provato ed anzi contestato dalla la quale ha dimesso CP_1
sub. doc. 48 un documento – predisposto dall'odierno attore nel quale venivano elencati tutti i beni personali che avrebbe voluto ritirare, tra quali non rientra alcuno di quelli asseritamente presenti nella cassaforte.” (cfr. sentenza impugnata) vieppiù tenuto conto che in proposito l'appellante non si confronta con gli elementi indicati dal giudice, limitandosi ad assumere, del tutto apoditticamente, che lo scontrino non proverebbe l'acquisto della cassaforte.
Il motivo d'appello va dunque rigettato tenuto conto che i comportamenti concretamente ascritti a né singolarmente, né complessivamente CP_1
integrano il presupposto dell'ingratitudine di cui all'art.801 cod. civ.
Va ulteriormente sottolineato come il comportamento censurato in capo alla donataria, secondo gli indicati elementi, neppure appare di per sè riconducibile alla violazione di un asserito accordo per “amministrare oculatamente i beni facenti parte del patrimonio della famiglia da generazioni, al fine di conservarli e trasmetterli poi alle figlie Pt_1
e ( così in atto di appello), accordo che tuttavia risulterebbe Per_4 Per_3
giuridicamente riconducibile alle diverse figure della simulazione e della fiducia ( con domande mai fatte valere in questo giudizio).
Secondo motivo di impugnazione.
pag. 24/27 Con il secondo motivo contesta il rigetto delle istanze istruttorie dirette ad accertare il comportamento tenuto da ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. CP_1
801 cod.civ.
L'appellante assume che i mezzi di prova dedotti sono volti a confermare le ingiurie gravi e gli atti di ingratitudine posti in essere da nei confronti del marito CP_1
e a provare l'accordo tra i coniugi relativo alla gestione e all'amministrazione del patrimonio donato, la donazione indiretta degli immobili di RE e CA,
l'isolamento sociale in cui la moglie aveva indotto il marito, le condotte preordinate che hanno portato a diventare titolare dei beni e le modalità CP_1 dell'estromissione dalla casa coniugale di In particolare, l'appellante Parte_1
assume che accogliendo i capitoli di prova formulati il giudice avrebbe potuto accertare:
“- l'accordo tra i coniugi relativo alla gestione e amministrazione del patrimonio donato
(capp. 1-2-3-4-5-h-i); - la condotta ingiuriosa e completamente priva di affectio coniugalis della moglie (capp. 6-21-45-69-71-75); - la donazione indiretta degli immobili di RE e CA (cap. 15, oltre alla richiesta di esibizione ex art.210
c.p.c.); - l'isolamento sociale in cui la moglie aveva indotto il marito (capp. 16-17-18-
19-20-27-28-29-33-36-37-43-44-62-66-67-b-c); - le condotte preordinate che hanno portato la moglie a divenire titolare dei beni del marito (30-35-45-55-56-58-60-64-65-
70-71); - le modalità con cui avvenne l'estromissione del sig. dalla casa coniugale Pt_1
di RE (capp. 38-39-41-42-46-47-48-49-50-51-54-e-f-l-m-n-p)”.
Il motivo va integralmente rigettato. In proposito rileva il Collegio come a fronte della domanda di revoca per ingratitudine delle donazioni, dovendosi necessariamente fare riferimento a comportamenti del donatario successivi alla donazione stessa, appaiono del tutto irrilevanti sia le circostanze relative alle condotte tenute anteriormente agli atti dispositivi impugnati, sia gli accordi in merito alle future successioni. Inoltre in proposito va condiviso quanto già rilevato dal giudice di prime cure relativamente al rilievo che gli specifici capitoli di prova orale dedotti dal patrocinio dell'appellante risultano inammissibili, in quanto formulati in termini del tutto generici tenuto conto che risultano privi di specifici riferimenti fattuali e/o temporali e comunque tali da comportare la manifestazione di un giudizio da parte dei testi. Inoltre, quanto ai capitoli
13 e 15 i capitoli di prove risultano inammissibili in quanto relativi a circostanze da pag. 25/27 provarsi documentalmente ed i rimanenti in ogni caso irrilevanti . Quanto alla prova dei comportamenti della coniuge rispetto all'estromissione dalla casa coniugale va rilevato come i capitoli di prova e i testimoni indicati dalla parte sono stati escussi nel giudizio relativo all'addebito della separazione con l'esito già indicato in relazione all'esame del precedente motivo e riportati nella sentenza n.812/2015 tribunale di Treviso depositata agli atti.
In proposito va inoltre evidenziato come l'appellante si è limitato a reiterare le istanze senza tuttavia svolgere alcuna specifica contestazione in ordine ai suindicati rilievi di inammissibilità della prova svolti dal giudice di prime cure, rilievi di inammissibilità ed irrilevanza che vengono condivisi dal Collegio sicchè va confermato l'integrale rigetto delle richieste istruttorie
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo impugna la sentenza per aver condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite. L'appellante censura la sentenza tenuto conto della soccombenza reciproca parziale conseguente al rigetto della condanna ex art. 96 c.p.c. e della richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 89 c.p.c. richieste da CP_1
Ritiene il Collegio che anche il terzo motivo d'impugnazione risulta infondato tenuto conto che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza posto che a fronte dell'integrale rigetto delle domande attoree le richieste formulate in primo grado dalla convenuta ex art 96 c.p.c. e 89 c.p.c. risultavano tese a sollecitare il potere officioso del giudice sicchè non risulta censurabile la ritenuta prevalente soccombenza dell'attore.
Come anche recentemente osservato dalla Suprema Corte il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa pag. 26/27 escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza). (cfr. Cass civ n.18036/2022).
L'appello va dunque integralmente rigettato.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm Parte_1
n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione indeterminabile, dichiarato dall'appellante- complessità media per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante . Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2450/2023, pubblicata in data 27.12.2023, del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado Parte_1 CP_1
liquidate in euro 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante, . Parte_1
Venezia, 4 giugno 2025
IL PRESIDENTE dott. Enrico Schiavon
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 27/27