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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/04/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1153/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: dr. Aponte Roberto Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato a tutte le parti convenute
DA
(P.I. ), mandataria speciale di Parte_1 P.IVA_1 [...]
società uni personale, C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa da Parte_2 P.IVA_2 (p.iva ) e per essa dall'Avv. Maria Maddalena Controparte_1 P.IVA_3
Giungato C.F. ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del C.F._1 proprio difensore e presso il proprio Studio in Milano, Corso di Porta Email_1
Vittoria n. 32;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_4 persona del l.r.p.t., già (P.I. , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_5 rappresentante p.t..
(C.F. ) CP_5 C.F._2
(C.F. ) CP_6 C.F._3
1 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE - CONTUMACI
Oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PER L'ATTORE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione cautelare ex art. 283 c.p.c., rigettare l'originaria opposizione ex adverso proposta, con conferma della legittimità del titolo azionato e dell'esecuzione proposta ed ogni altra conseguenziale pronunzia, disponendo, ove ritenuta ammissibile e rilevante, rinnovazione della CTU in atti;
in subordine e salvo gravame, in accoglimento dell'istanza di conversione del contratto come sopra formulata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1424 cod. civ., disporre la conversione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29/1/2008 fra la Controparte_4
e la in contratto di mutuo ipotecario ordinario con
[...] Controparte_7 conseguente validità dello stesso, con salvezza delle condizioni economiche pattuite(in ulteriore subordine, con gli interessi legali sulla somma erogata) e mantenimento della garanzia ipotecaria, e la sua idoneità a fondare la richiesta di restituzione della somma mutuata da parte dell'Istituto finanziatore, con ogni conseguente pronunzia anche in ordine alla procedura esecutiva intrapresa. Con vittoria di spese e competenze” in forza delle circostanze sopravvenute riformulate nei seguenti termini: “Voglia la Corte d'Appello adita, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione Terza Sez. Civile con ordinanza di rinvio n.2088/2024 pubblicata il 19/01/2024, rigettare le domande del debitrice opponente e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione in forza del contratto di fondiario (Rep. n.4409 - Racc. n.3023) stipulato in data 29/01/2008 fra e Controparte_4 Controparte_7
, con conseguente riforma della sentenza di primo grado n. 133/2021 (R.G. 1170/2019) del
[...]
Tribunale di Busto Arsizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, di tutti i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA, come per legge”.
MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'ordinanza n. 2088/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata il
19.1.2024, che ha annullato con rinvio la sentenza n. 1149/2022 della Corte d'Appello di Milano pubblicata in data 5.4.2022, quale mandataria di Parte_1 Parte_2
ha riassunto il giudizio introdotto in primo grado dalla debitrice esecutata
[...] Controparte_2 nei confronti della (oggi avanti il Controparte_7 Controparte_4 Controparte_3
Tribunale di Busto Arsizio. Giudizio nell'ambito del quale l'opponente aveva contestato la validità del mutuo fondiario azionato dalla quale titolo esecutivo, deducendone la nullità per superamento del limite di finanziabilità CP_4 ex art. 38 comma 2 TUB nonché per pretesa pattuizione di interessi usurari, con conseguente dedotta violazione dell'art. 1815 c.c.. Il Tribunale di Busto Arsizio, disposta una consulenza tecnica estimativa con riferimento al profilo dell'assunta violazione del limite di finanziabilità, ha accolto tale motivo di opposizione dichiarando
“la nullità del mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 T.U.B. ritenuto pertanto assorbente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione”. Il giudice di primo grado ha in particolare ritenuto che “la nullità del contratto di mutuo fondiario fa venir meno la sussistenza di un titolo esecutivo legittimante l'esecuzione intrapresa. Se è pur vero, come in più occasioni affermato dalla Corte di Cassazione, che la nullità del contratto fondiario mantiene intatta la possibilità di conversione del mutuo fondiario in un ordinario finanziamento ove ne risultino accertati i presupposti, l'unica modalità di recupero del contratto nullo è quella della conversione in un contratto diverso ai sensi dell'art. 1424 c.c.. Il presupposto di tale conversione,
2 che non può mai avvenire ad iniziativa officiosa, è l'introduzione di una specifica domanda di conversione che, secondo la lettura resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26242 del 2014, dovrà necessariamente essere avanzata nella prima difesa successiva alla rilevazione della nullità. La Corte di Cassazione ha infatti affermato il principio secondo cui l'istanza di conversione è certamente ammissibile ove sia avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità (così Cass. 17351/2017 e nuovamente Cass. 22466/2018), domanda che peraltro nel caso di specie non risulta essere stata ritualmente svolta dalla parte convenuta. Deve conseguentemente essere affermata la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento della procedura Cont esecutiva e la mancanza di titolo esecutivo va venir meno il diritto di di procedere in executivis”. La Corte d'Appello di Milano, adita con l'impugnazione proposta dalla creditrice procedente, ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo che il Tribunale avesse correttamente applicato i principi di diritto in materia di nullità e condivisibilmente aderito all'orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto”. La Corte ha in particolare ritenuto che “a prescindere dalla deduzione da parte dell'opponente del vizio di nullità per violazione dell'art. 38 TUB, lo stesso poteva e doveva essere rilevato dal Giudice anche ex officio dal momento che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto, ed il suo mancato rispetto determina la nullità di quest'ultimo (in questo senso Cass. Civ. n. 6586 del 6/3/2018)”; quanto alla possibilità di conversione del mutuo fondiario nullo per violazione del limite di finanziabilità in un ordinario finanziamento, ha rilevato la Corte che “trattasi di conversione che non può avvenire ad iniziativa officiosa ma solo con l'introduzione di specifica domanda di conversione che, tuttavia, nel caso di specie, non è stata avanzata dalle parti opposte nel primo momento utile successivo alla eccepita nullità, ma solo in questa sede di appello: la domanda di conversione è nuova e dunque inammissibile in sede di appello ex art. 345 c.p.c.”. Avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Milano ha proposto ricorso per Cassazione
[...]
quale mandataria di (cessionaria del credito da Parte_1 Parte_2 [...]
, articolando sei diversi motivi di censura: con i primi due motivi, accolti dalla Controparte_4
Suprema Corte – che ha ritenuto assorbiti gli ulteriori -, la ricorrente ha dedotto che il superamento del limite di finanziabilità non cagioni la nullità del contratto di mutuo fondiario, inficiando, al più, le singole clausole di esse (primo motivo), e che il vizio del sovrafinanziamento - seppur per ipotesi ravvisato sussistente – non determini nullità assoluta del mutuo, ma configuri l'operazione negoziale come contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, senza necessità di alcuna istanza della parte interessata (secondo motivo).
La Corte ha richiamato la pronuncia n. 33719 resa a Sezioni Unite in data 16 novembre 2022, secondo la quale «in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere … in tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti
- incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del
3 superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario». La Corte ha ritenuto di dare continuità a tale orientamento, già più volte ribadito da altre pronunce rese a Sezioni Semplici, “e tanto giustifica la cassazione della pronuncia impugnata, che dalle enunciate regulae iuris si è palesemente discostata” (p. 6 dell'ordinanza di annullamento).
2. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato a tutte le controparti, Parte_1 hiede che venga rigettata l'originaria opposizione a precetto ex adverso proposta, con
[...] conferma della legittimità del titolo azionato e dell'esecuzione proposta ed ogni altra conseguenziale pronunzia. All'udienza fissata in data 8.10.2024 la Corte ha dichiarato la contumacia di tutti i convenuti in riassunzione e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.1.2025, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
Depositata la comparsa conclusionale, la causa è stata poi discussa nella camera di consiglio del
17.3.2025.
3. Occorre premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto,
“onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità” (v. ad es. Cass., sent. n. 17353/2010).
Nella vicenda in esame, e alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la richiamata ordinanza di annullamento, va rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado dall'odierna convenuta in riassunzione. Va infatti disattesa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 TUB proposta dalla debitrice esecutata, e va conseguentemente affermata la piena validità del titolo esecutivo azionato dalla banca procedente. Alla luce di ciò è assorbita l'ulteriore questione relativa all'eventuale tempestività della domanda di conversione proposta dall'attrice in riassunzione, domanda il cui presupposto logico-giuridico è l'ipotetica nullità del contratto di mutuo, nullità da escludersi per quanto detto.
Va quindi esaminata l'ulteriore eccezione di nullità del mutuo per usurarietà ex art. 1815 comma 2 c.c. proposta in primo grado dall'opponente e non esaminata dal Tribunale di Busto Arsizio, eccezione che non può intendersi implicitamente rinunciata per il solo fatto che la convenuta sia rimasta contumace in questo giudizio di rinvio. Per costante Controparte_7 giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione”.
Anche tale eccezione di nullità del contratto per pretesa pattuizione di interessi usurari è infondata e va disattesa. L'eccezione è stata formulata in modo del tutto generico dall'opponente, in quanto fondata su una consulenza di parte che prospetta ipotesi usurarie richiamando criteri che si discostano dalle precise formule matematiche per la determinazione del TEGM e, di conseguenza, del Tasso Soglia. Formule definite dalla Banca d'Italia e recepite in tutte le più recenti pronunce della Suprema Corte.
4 La perizia di parte è quindi inattendibile perché non è chiaro quali siano i fattori presi in considerazione dal perito per pervenire alle conclusioni assunte in termini di usurarietà del tasso di interesse.
Rileva la Corte che nel caso di specie il tasso corrispettivo (5,50%) pattuito nel contratto di mutuo inter partes (v. doc. n. 11 fascicolo di primo grado dell'opposta) è, singolarmente considerato, ben inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto (29.1.2008), pari all'8,625%, tant'è che per arrivare ad affermare il suo superamento nella perizia di parte vengono indicate una serie di ulteriori spese e voci di costo che però non possono essere considerate al fine di determinare l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo. Quindi, a prescindere dal fatto che non è dato nemmeno comprendere come il perito della debitrice mutuataria, operando tale ipotetica sommatoria, sia arrivato a calcolare il tasso di interesse effettivo applicato dalla in quanto il metodo di calcolo non è chiaramente esplicitato, tale operazione CP_4
è comunque in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, che si è ormai espressa in senso definitivo per la non cumulabilità del tasso corrispettivo con tutti gli altri oneri connessi solo in via eventuale all'erogazione del credito, come gli interessi di mora o le penali previste per l'estinzione anticipata del finanziamento (si veda da ultimo Cass., sent. n. 7352 del 7 marzo 2022). Da ciò deriva l'illegittimità di ogni operazione, quale quella in astratto prospettata dal CTP, volta a determinare il carattere usurario degli interessi sommando al relativo tasso tutti i costi connessi solo in via eventuale con l'erogazione del finanziamento. Il calcolo effettuato dal perito di parte per determinare il tasso di interesse corrispettivo asseritamente usurario praticato dalla banca mutuante, basato su mere congetture prive di qualunque riscontro fattuale oltre che di fondamento normativo, rende evidente l'assoluta inutilità, anche in questa sede, dell'espletamento della chiesta CTU. In ultimo, il richiamo dell'opponente al tasso applicato nel contratto di frazionamento del 1.12.2010
(doc. n.12 di parte opposta) è del tutto ultroneo, atteso che con esso non vi è stata alcuna novazione rispetto al contratto del 19.1.2008, non essendo stati pattuiti nuovi tassi di interesse (corrispettivi e di mora) e non essendo intervenuta alcuna novazione contrattuale ex art. 1230 c.c. essendosi le parti limitate a richiamare le condizioni economiche già concordate con il contratto di mutuo del 29.1.2008. In definitiva e attesa l'infondatezza di entrambe le eccezioni di nullità del contratto di mutuo fondiario sollevate dall'opponente, odierna convenuta in riassunzione, va rigettata l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta in primo grado innanzi al Tribunale di Busto Arsizio.
4. Le spese di tutti i gradi di giudizio, inclusi il giudizio di Cassazione e il presente giudizio di rinvio, vanno compensate per la metà in applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., in quanto sulla questione sollevata dall'opponente di nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità è intervenuta, successivamente al giudizio di appello, una pronuncia delle Sezioni Unite che ha risolto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto tra diverse pronunce rese a Sezioni semplici.
Per le medesime ragioni, le spese della CTU espletata in primo grado vanno poste in via definitiva per metà a carico di e per metà a carico di Parte_1 Controparte_2
[...]
La restante metà delle spese di lite è posta a carico della convenuta Controparte_2
soccombente rispetto alle ulteriori domande ed eccezioni da essa proposte in primo grado.
[...]
Le spese sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto, oltre al valore della controversia – da euro 2.000.001,00 a euro 4.000.000,00, sulla base dell'importo del credito per cui si è proceduto in via esecutiva pari ad euro 3.408.039,57 -, dei parametri medi per ciascuna delle fasi effettivamente svoltesi, e dimezzato il compenso per fase di trattazione in appello non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Milano, quale giudice in sede di rinvio, in forza dell'ordinanza n. 2088/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata il 19.1.2024, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così decide:
- RIGETTA l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio da Controparte_2
- COMPENSA integralmente tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite;
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
quale mandataria di della restante metà delle Parte_1 Parte_2 spese processuali, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 24.668,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge, quanto al giudizio di secondo grado in complessivi € 18.871,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge, quanto al giudizio innanzi alla
Corte di Cassazione in complessivi € 11.834,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M.
n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge, e quando al presente giudizio di rinvio in complessivi € 18.871,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA
e CPA secondo legge.
- PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, per la metà a carico di quale mandataria di e per Parte_1 Parte_2 la metà a carico di Controparte_2
Così deciso in Milano, il 17.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: dr. Aponte Roberto Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato a tutte le parti convenute
DA
(P.I. ), mandataria speciale di Parte_1 P.IVA_1 [...]
società uni personale, C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa da Parte_2 P.IVA_2 (p.iva ) e per essa dall'Avv. Maria Maddalena Controparte_1 P.IVA_3
Giungato C.F. ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del C.F._1 proprio difensore e presso il proprio Studio in Milano, Corso di Porta Email_1
Vittoria n. 32;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_4 persona del l.r.p.t., già (P.I. , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_5 rappresentante p.t..
(C.F. ) CP_5 C.F._2
(C.F. ) CP_6 C.F._3
1 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE - CONTUMACI
Oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PER L'ATTORE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione cautelare ex art. 283 c.p.c., rigettare l'originaria opposizione ex adverso proposta, con conferma della legittimità del titolo azionato e dell'esecuzione proposta ed ogni altra conseguenziale pronunzia, disponendo, ove ritenuta ammissibile e rilevante, rinnovazione della CTU in atti;
in subordine e salvo gravame, in accoglimento dell'istanza di conversione del contratto come sopra formulata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1424 cod. civ., disporre la conversione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29/1/2008 fra la Controparte_4
e la in contratto di mutuo ipotecario ordinario con
[...] Controparte_7 conseguente validità dello stesso, con salvezza delle condizioni economiche pattuite(in ulteriore subordine, con gli interessi legali sulla somma erogata) e mantenimento della garanzia ipotecaria, e la sua idoneità a fondare la richiesta di restituzione della somma mutuata da parte dell'Istituto finanziatore, con ogni conseguente pronunzia anche in ordine alla procedura esecutiva intrapresa. Con vittoria di spese e competenze” in forza delle circostanze sopravvenute riformulate nei seguenti termini: “Voglia la Corte d'Appello adita, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione Terza Sez. Civile con ordinanza di rinvio n.2088/2024 pubblicata il 19/01/2024, rigettare le domande del debitrice opponente e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione in forza del contratto di fondiario (Rep. n.4409 - Racc. n.3023) stipulato in data 29/01/2008 fra e Controparte_4 Controparte_7
, con conseguente riforma della sentenza di primo grado n. 133/2021 (R.G. 1170/2019) del
[...]
Tribunale di Busto Arsizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, di tutti i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA, come per legge”.
MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'ordinanza n. 2088/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata il
19.1.2024, che ha annullato con rinvio la sentenza n. 1149/2022 della Corte d'Appello di Milano pubblicata in data 5.4.2022, quale mandataria di Parte_1 Parte_2
ha riassunto il giudizio introdotto in primo grado dalla debitrice esecutata
[...] Controparte_2 nei confronti della (oggi avanti il Controparte_7 Controparte_4 Controparte_3
Tribunale di Busto Arsizio. Giudizio nell'ambito del quale l'opponente aveva contestato la validità del mutuo fondiario azionato dalla quale titolo esecutivo, deducendone la nullità per superamento del limite di finanziabilità CP_4 ex art. 38 comma 2 TUB nonché per pretesa pattuizione di interessi usurari, con conseguente dedotta violazione dell'art. 1815 c.c.. Il Tribunale di Busto Arsizio, disposta una consulenza tecnica estimativa con riferimento al profilo dell'assunta violazione del limite di finanziabilità, ha accolto tale motivo di opposizione dichiarando
“la nullità del mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 T.U.B. ritenuto pertanto assorbente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione”. Il giudice di primo grado ha in particolare ritenuto che “la nullità del contratto di mutuo fondiario fa venir meno la sussistenza di un titolo esecutivo legittimante l'esecuzione intrapresa. Se è pur vero, come in più occasioni affermato dalla Corte di Cassazione, che la nullità del contratto fondiario mantiene intatta la possibilità di conversione del mutuo fondiario in un ordinario finanziamento ove ne risultino accertati i presupposti, l'unica modalità di recupero del contratto nullo è quella della conversione in un contratto diverso ai sensi dell'art. 1424 c.c.. Il presupposto di tale conversione,
2 che non può mai avvenire ad iniziativa officiosa, è l'introduzione di una specifica domanda di conversione che, secondo la lettura resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26242 del 2014, dovrà necessariamente essere avanzata nella prima difesa successiva alla rilevazione della nullità. La Corte di Cassazione ha infatti affermato il principio secondo cui l'istanza di conversione è certamente ammissibile ove sia avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità (così Cass. 17351/2017 e nuovamente Cass. 22466/2018), domanda che peraltro nel caso di specie non risulta essere stata ritualmente svolta dalla parte convenuta. Deve conseguentemente essere affermata la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento della procedura Cont esecutiva e la mancanza di titolo esecutivo va venir meno il diritto di di procedere in executivis”. La Corte d'Appello di Milano, adita con l'impugnazione proposta dalla creditrice procedente, ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo che il Tribunale avesse correttamente applicato i principi di diritto in materia di nullità e condivisibilmente aderito all'orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto”. La Corte ha in particolare ritenuto che “a prescindere dalla deduzione da parte dell'opponente del vizio di nullità per violazione dell'art. 38 TUB, lo stesso poteva e doveva essere rilevato dal Giudice anche ex officio dal momento che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto, ed il suo mancato rispetto determina la nullità di quest'ultimo (in questo senso Cass. Civ. n. 6586 del 6/3/2018)”; quanto alla possibilità di conversione del mutuo fondiario nullo per violazione del limite di finanziabilità in un ordinario finanziamento, ha rilevato la Corte che “trattasi di conversione che non può avvenire ad iniziativa officiosa ma solo con l'introduzione di specifica domanda di conversione che, tuttavia, nel caso di specie, non è stata avanzata dalle parti opposte nel primo momento utile successivo alla eccepita nullità, ma solo in questa sede di appello: la domanda di conversione è nuova e dunque inammissibile in sede di appello ex art. 345 c.p.c.”. Avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Milano ha proposto ricorso per Cassazione
[...]
quale mandataria di (cessionaria del credito da Parte_1 Parte_2 [...]
, articolando sei diversi motivi di censura: con i primi due motivi, accolti dalla Controparte_4
Suprema Corte – che ha ritenuto assorbiti gli ulteriori -, la ricorrente ha dedotto che il superamento del limite di finanziabilità non cagioni la nullità del contratto di mutuo fondiario, inficiando, al più, le singole clausole di esse (primo motivo), e che il vizio del sovrafinanziamento - seppur per ipotesi ravvisato sussistente – non determini nullità assoluta del mutuo, ma configuri l'operazione negoziale come contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, senza necessità di alcuna istanza della parte interessata (secondo motivo).
La Corte ha richiamato la pronuncia n. 33719 resa a Sezioni Unite in data 16 novembre 2022, secondo la quale «in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere … in tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti
- incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del
3 superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario». La Corte ha ritenuto di dare continuità a tale orientamento, già più volte ribadito da altre pronunce rese a Sezioni Semplici, “e tanto giustifica la cassazione della pronuncia impugnata, che dalle enunciate regulae iuris si è palesemente discostata” (p. 6 dell'ordinanza di annullamento).
2. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato a tutte le controparti, Parte_1 hiede che venga rigettata l'originaria opposizione a precetto ex adverso proposta, con
[...] conferma della legittimità del titolo azionato e dell'esecuzione proposta ed ogni altra conseguenziale pronunzia. All'udienza fissata in data 8.10.2024 la Corte ha dichiarato la contumacia di tutti i convenuti in riassunzione e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.1.2025, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
Depositata la comparsa conclusionale, la causa è stata poi discussa nella camera di consiglio del
17.3.2025.
3. Occorre premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto,
“onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità” (v. ad es. Cass., sent. n. 17353/2010).
Nella vicenda in esame, e alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la richiamata ordinanza di annullamento, va rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado dall'odierna convenuta in riassunzione. Va infatti disattesa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 TUB proposta dalla debitrice esecutata, e va conseguentemente affermata la piena validità del titolo esecutivo azionato dalla banca procedente. Alla luce di ciò è assorbita l'ulteriore questione relativa all'eventuale tempestività della domanda di conversione proposta dall'attrice in riassunzione, domanda il cui presupposto logico-giuridico è l'ipotetica nullità del contratto di mutuo, nullità da escludersi per quanto detto.
Va quindi esaminata l'ulteriore eccezione di nullità del mutuo per usurarietà ex art. 1815 comma 2 c.c. proposta in primo grado dall'opponente e non esaminata dal Tribunale di Busto Arsizio, eccezione che non può intendersi implicitamente rinunciata per il solo fatto che la convenuta sia rimasta contumace in questo giudizio di rinvio. Per costante Controparte_7 giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione”.
Anche tale eccezione di nullità del contratto per pretesa pattuizione di interessi usurari è infondata e va disattesa. L'eccezione è stata formulata in modo del tutto generico dall'opponente, in quanto fondata su una consulenza di parte che prospetta ipotesi usurarie richiamando criteri che si discostano dalle precise formule matematiche per la determinazione del TEGM e, di conseguenza, del Tasso Soglia. Formule definite dalla Banca d'Italia e recepite in tutte le più recenti pronunce della Suprema Corte.
4 La perizia di parte è quindi inattendibile perché non è chiaro quali siano i fattori presi in considerazione dal perito per pervenire alle conclusioni assunte in termini di usurarietà del tasso di interesse.
Rileva la Corte che nel caso di specie il tasso corrispettivo (5,50%) pattuito nel contratto di mutuo inter partes (v. doc. n. 11 fascicolo di primo grado dell'opposta) è, singolarmente considerato, ben inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto (29.1.2008), pari all'8,625%, tant'è che per arrivare ad affermare il suo superamento nella perizia di parte vengono indicate una serie di ulteriori spese e voci di costo che però non possono essere considerate al fine di determinare l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo. Quindi, a prescindere dal fatto che non è dato nemmeno comprendere come il perito della debitrice mutuataria, operando tale ipotetica sommatoria, sia arrivato a calcolare il tasso di interesse effettivo applicato dalla in quanto il metodo di calcolo non è chiaramente esplicitato, tale operazione CP_4
è comunque in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, che si è ormai espressa in senso definitivo per la non cumulabilità del tasso corrispettivo con tutti gli altri oneri connessi solo in via eventuale all'erogazione del credito, come gli interessi di mora o le penali previste per l'estinzione anticipata del finanziamento (si veda da ultimo Cass., sent. n. 7352 del 7 marzo 2022). Da ciò deriva l'illegittimità di ogni operazione, quale quella in astratto prospettata dal CTP, volta a determinare il carattere usurario degli interessi sommando al relativo tasso tutti i costi connessi solo in via eventuale con l'erogazione del finanziamento. Il calcolo effettuato dal perito di parte per determinare il tasso di interesse corrispettivo asseritamente usurario praticato dalla banca mutuante, basato su mere congetture prive di qualunque riscontro fattuale oltre che di fondamento normativo, rende evidente l'assoluta inutilità, anche in questa sede, dell'espletamento della chiesta CTU. In ultimo, il richiamo dell'opponente al tasso applicato nel contratto di frazionamento del 1.12.2010
(doc. n.12 di parte opposta) è del tutto ultroneo, atteso che con esso non vi è stata alcuna novazione rispetto al contratto del 19.1.2008, non essendo stati pattuiti nuovi tassi di interesse (corrispettivi e di mora) e non essendo intervenuta alcuna novazione contrattuale ex art. 1230 c.c. essendosi le parti limitate a richiamare le condizioni economiche già concordate con il contratto di mutuo del 29.1.2008. In definitiva e attesa l'infondatezza di entrambe le eccezioni di nullità del contratto di mutuo fondiario sollevate dall'opponente, odierna convenuta in riassunzione, va rigettata l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta in primo grado innanzi al Tribunale di Busto Arsizio.
4. Le spese di tutti i gradi di giudizio, inclusi il giudizio di Cassazione e il presente giudizio di rinvio, vanno compensate per la metà in applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., in quanto sulla questione sollevata dall'opponente di nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità è intervenuta, successivamente al giudizio di appello, una pronuncia delle Sezioni Unite che ha risolto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto tra diverse pronunce rese a Sezioni semplici.
Per le medesime ragioni, le spese della CTU espletata in primo grado vanno poste in via definitiva per metà a carico di e per metà a carico di Parte_1 Controparte_2
[...]
La restante metà delle spese di lite è posta a carico della convenuta Controparte_2
soccombente rispetto alle ulteriori domande ed eccezioni da essa proposte in primo grado.
[...]
Le spese sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto, oltre al valore della controversia – da euro 2.000.001,00 a euro 4.000.000,00, sulla base dell'importo del credito per cui si è proceduto in via esecutiva pari ad euro 3.408.039,57 -, dei parametri medi per ciascuna delle fasi effettivamente svoltesi, e dimezzato il compenso per fase di trattazione in appello non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Milano, quale giudice in sede di rinvio, in forza dell'ordinanza n. 2088/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata il 19.1.2024, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così decide:
- RIGETTA l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado innanzi al Tribunale di
Busto Arsizio da Controparte_2
- COMPENSA integralmente tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite;
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
quale mandataria di della restante metà delle Parte_1 Parte_2 spese processuali, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 24.668,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge, quanto al giudizio di secondo grado in complessivi € 18.871,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge, quanto al giudizio innanzi alla
Corte di Cassazione in complessivi € 11.834,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M.
n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge, e quando al presente giudizio di rinvio in complessivi € 18.871,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA
e CPA secondo legge.
- PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, per la metà a carico di quale mandataria di e per Parte_1 Parte_2 la metà a carico di Controparte_2
Così deciso in Milano, il 17.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Roberto Aponte
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