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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 566/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)”
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rita Lucrezia Cino, come da mandato in atti Parte_1
e rappresentato e difeso dall'avv. Monica Margiotta, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il proprio rapporto con la figlia nata in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso. Per_1
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.03.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, sicchè il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Le condizioni delineate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi della minore, sicchè non vi è ragione per discostarsene:
A) Affidare la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_2 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
B) La figlia vrà residenza abituale presso la residenza abituale della sig.ra dove continuerà a Per_1 Parte_1 vivere con la Sig. ra e, quindi, con collocamento prevalente presso la madre. Si da' atto che attualmente Parte_1 la residenza è fissata in Matino alla C.da Molloni s. n., tuttavia la NOa è in cerca di una nuova abitazione e Pt_1 provvederà a comunicare il nuovo indirizzo al padre non appena l'avrà trovata.
C) Le parti concordano espressamente che il NO , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_2 minore dovrà corrispondere, così come sta già facendo dallo scorso mese di febbraio, la somma mensile di € 400,00 Per_1 da adeguarsi sulla base degli indici ISTAT. Tale somma dovrà essere corrisposta sulla base di quanto di seguito precisato.
D) In particolare, volendo lo stesso rinunciare, come, in effetti, con il presente atto rinuncia (senza necessità di ulteriore consenso da parte del medesimo), alla sua quota parte dell'assegno unico in favore della NOa la quale, Parte_1 conseguentemente, lo percepirà nella misura del 100%, le parti concordano che, sino al momento in cui l'INPS non avrà provveduto ad erogare alla predetta anche la quota di assegno unico che dovrebbe percepire il NO Parte_1 Pt_2
, quest'ultimo verserà alla NOa l'intero importo di € 400,00 a titolo di mantenimento.
[...] Pt_1
Una volta che l'INPS avrà provveduto a corrispondere alla NOa anche la quota di assegno unico di competenza Pt_1 del NO (al quale lo stesso ha rinunciato con il presente atto), quest'ultimo sarà tenuto a versare, a titolo Parte_2 di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma residua (calcolata decurtando dall'importo complessivo di €
400,00 quanto dalla stessa già percepito a titolo di quota di assegno unico di competenza del NO . Pt_2
E) Il versamento del contributo di mantenimento dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, con bonifico.
F) Entrambi i genitori sono tenuti a partecipare alle spese straordinarie necessarie alla figlia nella misura del 50% il padre e il 50 % la madre, secondo l'accordo tra le parti e il protocollo d'intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Lecce, da intendersi parte integrante del presente accordo. Si dà atto che rientra tra le spese da dividere al 50% tra i genitori, la spesa per la mensa scolastica, sempre a decorrere da febbraio 2024.
G) Il padre terrà con sé la figlia er due pomeriggi la settimana, il martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle 21:00 in Per_1 inverno.
Nel periodo estivo la minore, nei pomeriggi in cui starà con il padre, rientrerà dalla madre entro e non oltre le ore 23:00.
A settimane alterne la minore potrà restare dalle 20 del venerdì sera nel periodo scolastico sino alle 8,00 del mattino del lunedì, potendola portare il padre direttamente a scuola. La settimana successiva con diritto di visita martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle 21,00.
H) Durante le festività Natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza previo accordo tra i genitori a partire dal prossimo anno. Dunque, la Figlia rascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di Natale Per_1
e di Santo Stefano 2024 con un genitore e, conseguentemente e salvo accordi diversi, la vigilia di Capodanno, il primo dell'anno e il giorno dell'Epifania con l'altro genitore e così negli anni a seguire in modo alternato tra i gli stessi. E' facoltà di ciascuno genitori trascorrere una settimana continuativa con la figlia durante le vacanze natalizie (ad es. per un viaggio), dandone comunicazione all'altro genitore almeno un mese prima e provvedendo ad informare di ciò la figlia solo una volta aver notiziato l'altro genitore. Anche in occasione delle festività pasquali, la minore starà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni tra loro, facendo sin da ora presente che, per l'anno 2024, la piccola a Per_1 trascorso Pasqua con il padre e anche Pasquetta, ragione per cui la Pasqua e la Pasquetta del 2025 li trascorrerà con la madre. In seguito, ciascuna singola festività sarà alternata tra i genitori.
I) Rimane ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente la figlia almeno una volta al giorno durante i giorni di permanenza della medesima presso l'altro genitore.
J) Durante il periodo estivo, il Sig. terrà con sé la figlia per quindici giorni non consecutivi (una settimana Parte_2 consecutiva sino al compimento dei 12 anni della minore, con un'altra settimana dopo un rientro dalla madre), con diritto della NOa di vedere la figlia un giorno la settimana previo accordo con il padre e salvo viaggi preventivamente Pt_1 programmati.
K) La figlia esteggerà il proprio compleanno e il proprio onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, Per_1 ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori stessi. Del pari i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità. La minore parteciperà, poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, onomastico, Festa del Papà,
Festa della mamma ecc.) e dei familiari del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere.
L) Le parti si danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto, sia per sé che per il figlio minore, senza necessità' di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza propri e del figlio. Si impegnano reciprocamente, altresì, a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, con il figlio minore fuori della provincia di Lecce e, solo all'esito della comunicazione all'altro genitore, di darne notizia alla figlia minore.
M) La figlia anterrà i rapporti equilibrati e continuativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, che sarà cura Per_1 di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza, salvo diversi accordi.
N) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine alle spese di lite, stante la natura congiunta dell'istanza.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e la figlia minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 1.4.25
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo