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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9380/2022
-TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza pubblica del 16.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 9380/2022 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Roberto Toscano e Gaetano
Giampalmo
RICORRENTE contro
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Cerallo, Laura Damiani e
Vitantonio Caruso
CONVENUTO
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08.09.2022 il ricorrente conveniva in giudizio l' in epigrafe per sentir accogliere le CP_2 conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze dell' presso il centro di Fisiokinesiterapia di Bari, con le CP_1
mansioni di fisioterapista, area C, livello economico I, dal
22.10.2018 al 13.06.2022; soggiunge che la sequenza di contratti a termine (ad eccezione di una sospensione di 15 giorni – dal
29.05.2021 al 13.06.2021) tra le parti si è svolta in un arco temporale di oltre 36 mesi senza soluzione di continuità e che la prima assunzione è avvenuta mediante utilizzo di graduatoria concorsuale di merito;
di essere stato escluso dalla stabilizzazione per aver rinunciato “all'assunzione a tempo indeterminato, disposta con determinazione del Direttore Centrale delle Risorse Umane n. 37 del 16.02.2021, a seguito di scorrimento della graduatoria degli
2 idonei del concorso pubblico a n. 6 posti di fisioterapista”; di aver subito l'esclusione per un motivo non meritevole di rilievo giuridico e non contemplato da alcuna norma di legge.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stabilizzazione mediante assunzione diretta ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, condannando la resistente alla assunzione diretta di Bellifemine, portando a compimento il procedimento di stabilizzazione, convertendo il rapporto di lavoro precario in essere con il ricorrente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) con vittoria di spese e compensi da liquidarsi con distrazione”.
La domanda attorea è infondata.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 20, d.lgs. n. 75/2017, vigente ratione temporis, laddove prevede: “1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso
l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
3 c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 34
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l'amministrazione che bandisce il concorso33. 28 32 36
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando
a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-
2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e
4 che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28”.
In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno. Di conseguenza, in assenza dei presupposti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione, escludendosi, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari, né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell'ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (in tal senso Cass. n. 23019/2018).
Ciò posto, l' eccepisce l'infondatezza della domanda attorea in CP_1 quanto in virtù dell'art. 20 d.lgs. n. 75/2017 la stabilizzazione costituirebbe sempre una facoltà e non un obbligo per la p.a., facoltà che nel caso di specie non sarebbe stata esercitata dall' “non avendo deciso nella programmazione triennale del CP_2
fabbisogno del personale, di procedere alla stabilizzazione in argomento e non avendo di conseguenza effettuato alcuna correlata verifica sulla compatibilità economico – finanziaria di tale stabilizzazione”.
Di contro, il ricorrente asserisce che l' avrebbe già esercitato CP_2 tale facoltà di stabilizzare e che tale stabilizzazione non sarebbe stata portata a compimento in forza di un motivo non prescritto dall'art. 20, d.lgs. n. 75/2017 “Non risulta attuabile l'assunzione a tempo indeterminato previsto ai sensi dell'art. 1, com. 3, bis della l. n.
25.02.2022, n. 15, in quanto il Dr. ha rinunciato Parte_1
all'assunzione a tempo indeterminato, disposta con determinazione
5 del Direttore Generale della Risorse Umane n. 37 del 16.02.2021, a seguito di scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a n. 6 posti di fabbisogno” (vedasi nota del 30.05.2022, CP_1 cfr. doc. n. 2, indice del ricorrente).
La tesi attorea non è condivisibile.
Invero, a mente dell'art. 20 in esame, l'avvio del processo di stabilizzazione deve essere proceduto da un'attenta valutazione sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale e sulla compatibilità economico finanziaria delle relative assunzioni.
Orbene, nella fattispecie in esame, la prova che l' non abbia CP_1
esercitato la facoltà di avviare la stabilizzazione in parola si ricava dalla circostanza che non vi è traccia di tale modalità di reclutamento né in un atto determinativo dei competenti organi dell' né nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. CP_2
251/2022 con allegato piano triennale dei fabbisogni del personale
2021 -2023 (cfr. doc. n. 8, fascicolo parte resistente).
Anche la nota del 30.02.2022, invocata dall'istante, non CP_1
consente di ritenere esercitata tale facoltà, atteso che con quest'ultimo atto l'Istituto ha significato al ricorrente l'impossibilità di disporre ulteriori proroghe a tempo determinato, confermando la data di cessazione del rapporto a termine al 13.06.2022 e evidenziando il mancato interesse dell' ad esercitare la CP_2 facoltà di stabilizzare il ricorrente a causa della sua mancanza di disponibilità già manifestata con il rifiuto di altra assunzione a tempo indeterminato.
Peraltro, la stabilizzazione del ricorrente risulta preclusa anche dalla mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 20, d.lgs. n. 17/2015, vale a dire la valutazione sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale e sulla compatibilità economico – finanziaria delle relative assunzioni, da certificarsi ad opera del collegio sindacale.
6 Da ultimo, il Giudicante rileva che diversamente da quanto asserito dal ricorrente, l' è stato già destinatario di una sanzione per CP_2
l'abusiva reiterazione dei contratti a termine all'esito del giudizio instaurato inter partes (r.g. n. 8113/2022), conclusosi con il verbale di conciliazione del 25.01.2023 (cfr. doc. n. 9, fascicolo parte resistente) con cui l' ha riconosciuto al ricorrente la somma CP_2 di € 14.200,00 a titolo di indennità onnicomprensiva ex art. 28,
d.lgs. n. 81/2015.
In virtù di tutte le argomentazioni sin qui rassegnate, la domanda va rigettata.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio, in considerazione della controvertibilità della questione, sono compensate interamente tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Bari, 16.01.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
7
-TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza pubblica del 16.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 9380/2022 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Roberto Toscano e Gaetano
Giampalmo
RICORRENTE contro
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Cerallo, Laura Damiani e
Vitantonio Caruso
CONVENUTO
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08.09.2022 il ricorrente conveniva in giudizio l' in epigrafe per sentir accogliere le CP_2 conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze dell' presso il centro di Fisiokinesiterapia di Bari, con le CP_1
mansioni di fisioterapista, area C, livello economico I, dal
22.10.2018 al 13.06.2022; soggiunge che la sequenza di contratti a termine (ad eccezione di una sospensione di 15 giorni – dal
29.05.2021 al 13.06.2021) tra le parti si è svolta in un arco temporale di oltre 36 mesi senza soluzione di continuità e che la prima assunzione è avvenuta mediante utilizzo di graduatoria concorsuale di merito;
di essere stato escluso dalla stabilizzazione per aver rinunciato “all'assunzione a tempo indeterminato, disposta con determinazione del Direttore Centrale delle Risorse Umane n. 37 del 16.02.2021, a seguito di scorrimento della graduatoria degli
2 idonei del concorso pubblico a n. 6 posti di fisioterapista”; di aver subito l'esclusione per un motivo non meritevole di rilievo giuridico e non contemplato da alcuna norma di legge.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stabilizzazione mediante assunzione diretta ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, condannando la resistente alla assunzione diretta di Bellifemine, portando a compimento il procedimento di stabilizzazione, convertendo il rapporto di lavoro precario in essere con il ricorrente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) con vittoria di spese e compensi da liquidarsi con distrazione”.
La domanda attorea è infondata.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 20, d.lgs. n. 75/2017, vigente ratione temporis, laddove prevede: “1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso
l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
3 c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 34
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l'amministrazione che bandisce il concorso33. 28 32 36
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando
a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-
2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e
4 che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28”.
In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno. Di conseguenza, in assenza dei presupposti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione, escludendosi, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari, né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell'ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (in tal senso Cass. n. 23019/2018).
Ciò posto, l' eccepisce l'infondatezza della domanda attorea in CP_1 quanto in virtù dell'art. 20 d.lgs. n. 75/2017 la stabilizzazione costituirebbe sempre una facoltà e non un obbligo per la p.a., facoltà che nel caso di specie non sarebbe stata esercitata dall' “non avendo deciso nella programmazione triennale del CP_2
fabbisogno del personale, di procedere alla stabilizzazione in argomento e non avendo di conseguenza effettuato alcuna correlata verifica sulla compatibilità economico – finanziaria di tale stabilizzazione”.
Di contro, il ricorrente asserisce che l' avrebbe già esercitato CP_2 tale facoltà di stabilizzare e che tale stabilizzazione non sarebbe stata portata a compimento in forza di un motivo non prescritto dall'art. 20, d.lgs. n. 75/2017 “Non risulta attuabile l'assunzione a tempo indeterminato previsto ai sensi dell'art. 1, com. 3, bis della l. n.
25.02.2022, n. 15, in quanto il Dr. ha rinunciato Parte_1
all'assunzione a tempo indeterminato, disposta con determinazione
5 del Direttore Generale della Risorse Umane n. 37 del 16.02.2021, a seguito di scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a n. 6 posti di fabbisogno” (vedasi nota del 30.05.2022, CP_1 cfr. doc. n. 2, indice del ricorrente).
La tesi attorea non è condivisibile.
Invero, a mente dell'art. 20 in esame, l'avvio del processo di stabilizzazione deve essere proceduto da un'attenta valutazione sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale e sulla compatibilità economico finanziaria delle relative assunzioni.
Orbene, nella fattispecie in esame, la prova che l' non abbia CP_1
esercitato la facoltà di avviare la stabilizzazione in parola si ricava dalla circostanza che non vi è traccia di tale modalità di reclutamento né in un atto determinativo dei competenti organi dell' né nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. CP_2
251/2022 con allegato piano triennale dei fabbisogni del personale
2021 -2023 (cfr. doc. n. 8, fascicolo parte resistente).
Anche la nota del 30.02.2022, invocata dall'istante, non CP_1
consente di ritenere esercitata tale facoltà, atteso che con quest'ultimo atto l'Istituto ha significato al ricorrente l'impossibilità di disporre ulteriori proroghe a tempo determinato, confermando la data di cessazione del rapporto a termine al 13.06.2022 e evidenziando il mancato interesse dell' ad esercitare la CP_2 facoltà di stabilizzare il ricorrente a causa della sua mancanza di disponibilità già manifestata con il rifiuto di altra assunzione a tempo indeterminato.
Peraltro, la stabilizzazione del ricorrente risulta preclusa anche dalla mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 20, d.lgs. n. 17/2015, vale a dire la valutazione sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale e sulla compatibilità economico – finanziaria delle relative assunzioni, da certificarsi ad opera del collegio sindacale.
6 Da ultimo, il Giudicante rileva che diversamente da quanto asserito dal ricorrente, l' è stato già destinatario di una sanzione per CP_2
l'abusiva reiterazione dei contratti a termine all'esito del giudizio instaurato inter partes (r.g. n. 8113/2022), conclusosi con il verbale di conciliazione del 25.01.2023 (cfr. doc. n. 9, fascicolo parte resistente) con cui l' ha riconosciuto al ricorrente la somma CP_2 di € 14.200,00 a titolo di indennità onnicomprensiva ex art. 28,
d.lgs. n. 81/2015.
In virtù di tutte le argomentazioni sin qui rassegnate, la domanda va rigettata.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio, in considerazione della controvertibilità della questione, sono compensate interamente tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Bari, 16.01.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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