Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 39/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
LEVANTE (GE), il 13/05/1980, residente in [...]
OCC.LE 328/2 SESTRI LEVANTE ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO
(C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
LAVAGNA (GE), il 03/12/1970, residente in [...]
OCC.LE 328/2 SESTRI LEVANTE, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. NICATORE ANDREA (C.F.
, che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._4
atti
1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18-19.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SESTRI LEVANTE il
06/07/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“A. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Il sig. si Parte_2
è impegnaro ed obbligaro ad abbandonare la casa coniugale di proprietà della moglie entro 15 giorni dal deposito del ricorso nella Cancelleria del Tribunale di
Genova.
B. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1
responsabilità genitoriale nei periodi di rispettiva spettanza per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre per le questioni di straordinaria amministrazione i genitori assumeranno le decisioni congiuntamente.
è collocato presso la madre e resterà quindi ad abitare nella casa di Via Per_1
Antica Romana Occ.le 328/2 in Sestri Levante;
C. I coniugi sono autosufficienti economicamente, avendo ognuno la propria attività lavorativa, e conseguentemente rinunciano ad ogni contributo di mantenimento;
D. Il SI verserà alla moglie, per contribuire al mantenimento di Parte_2
entro i primi cinque giorni di ogni mese, l'importo di € 600,00 per dodici Per_1
mensilità. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat. La sig.ra avrà diritto a percepire integralmente l'assegno unico per ES, fino a Pt_1
ad oggi riscosso, e attualmente di € 57,00 e che viene erogato da febbraio 2024;
E. Le spese straordinarie per ES di qualsiasi genere (scolastiche, sportive, mediche, ludiche, etc.) verranno sostenute dai coniugi in misura paritaria del
50% sulla base del documento di orientamento uniforme del Tribunale di
3 Genova – Sezione Famiglia - redatto nella riunione del 15.09.16. Le spese straordinarie come indicate nel protocollo dovranno essere preventivamente concordate.
F. Relativamente al diritto di visita ed alla frequentazione tra padre/figlio i coniugi convengono che:
· Il SI , a settimane alterne, preleverà il venerdì all'uscita Parte_2 Per_1
da scuola e lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina successivo, salvo diversi accordi che i coniugi si riservano di prendere di volta in volta.
· Nella settimana successiva in cui passerà con la madre il fine settimana, Per_1
il signor potrà averlo con sé dal mercoledì all'uscita da scuola Parte_2
riaccompagnandolo a scuola il venerdì mattina, salvo diversi accordi che i coniugi si riservano di prendere di volta in volta.
· In caso di malattia del minore che comporti l'impossibilità dei diritti divisita da parte del padre verranno recuperati di comune accordo tra i genitori i relativi giorni;
lo stesso dicasi per la madre. I rispettivi genitori dovranno reciprocamente essere immediatamente avvisati dello stato di salute del minore.
- Le vacanze natalizie verranno passate da con i genitori con il criterio Per_1 dell'alternanza: un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro e viceversa l'anno successivo;
- Le vacanze pasquali verranno passate da con i genitori con il criterio Per_1 dell'alternanza annuale;
- Eventuali ulteriori festività scolastiche saranno regolate con il rito dell'alternanza.
- Ciascun genitore potrà avere con sé il figlio, in via esclusiva, per 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive in periodo da concordare in anticipo e comunque entro il mese di maggio del relativo anno;
- Eventuali viaggi all'estero del minore con ciascuno dei genitori dovranno essere previamente concordati e autorizzati tra i genitori,
- I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto;
- I coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente a favorire in ogni modo quanto più possibile i rapporti di con l'altro genitore favorendo in Per_1
particolare i contatti telefonici giornalieri alla sera dalle 20,00 alle 21,00 per
4 il genitore che non avrà con sé il minore in quel momento.
- I coniugi si impegnano nella frequentazione di eventuali partner a fare in modo che ciò avvenga in maniera graduale con riferimento al figlio minore e che ciò non abbia incidenza negativa sui rispettivi ruoli genitoriali.
- In relazione al conto corrente attualmente intestato a con delega alla Per_1
madre la stessa si impegna ed obbliga a non effettuare prelievi di alcun genere non concordati ed autorizzati.
- Al pagamento dei buoni pasto scolastici provvederà la madre essendo il relativo importo compreso nel contributo per il mantenimento, dovrà essere trasferita la domiciliazione sul conto corrente della madre, fino ad oggi incarico al padre;
- dovrà essere preso e consegnato sull'uscio di ingresso Per_1 dell'appartamento, non sul portone condominiale.
- In caso di impossibilità per impegni professionali da parte del signor Parte_2
di prelevare il bimbo alla scuola o alle attività sportive, la signora si offre Pt_1
di provvedere tenendo con sé il bambino fino a quando il padre non si sarà liberato;
- I coniugi si danno atto di avere regolamentato tra di loro ogni rapporto e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
- La disciplina di cui al presente relativa alla disciplina del minore avrà provvisoria vigenza da quando il padre lascerà la casa coniugale anche se “prima dell'omologa”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 26, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio del 4.4.2025
5 Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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