Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1319 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso, dall'avv. RONGA ALESSNDRO, presso il quale elettivamente domicilia in VIA L. PRASSICIO 18, AVERSA (CE);
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura a CP_1 C.F._2 margine del ricorso, dall'avv. CATERINO MARIO VINCENZO, presso il quale elettivamente domicilia in VIA TOMMASEO 7, CIPRIANO D'AVERSA (CE);
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
di aver contratto matrimonio ad Aversa il 18.05.2007 e che dalla loro unione sono nati due figli,
(11.03.2009) e (25.09.2013), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_1 Per_2
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni che seguono e meglio individuate nel piano genitoriale.
1. Il Presidente autorizzi i coniugi a vivere separatamente;
2. Disponga l'affidamento condiviso dei figli minori e con domicilio privilegiato Per_1 Per_2
presso la madre, nella casa coniugale di Catanzaro, alla via Vibo Va-lentia n.4; assegni, per l'effetto, tale casa coniugale alla moglie quale coniuge domiciliataria, nonché proprietaria della stessa;
3. Determini in Euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) a carico del dott. il CP_1
contributo per il mantenimento dei figli minori da versarsi entro il 5 di ogni mese, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla separazione.
4. Le spese straordinarie verranno regolamentate secondo il protocollo di intesa fra Magistrati ed avvocati del Tribunale di CATANZARO che le parti dichiarano di conoscere e che viene allegato al presente fascicolo;
5. I genitori, di comune accordo, stabiliranno tempi e modi per coltivare corretti e sani rapporti con i figli. Il padre potrà tenere con sé i figli in qualunque momento, previo accordo con la madre e compatibilmente con i turni ospedalieri del dott. Rossi. In ogni caso, il Giudice faculti il padre a visitare e tenere con sé i fi-gli minori almeno con i seguenti tempi: a) I figli minori trascorreranno con il padre due week end alternati da concordare all'inizio del mese secondo i turni ospedalieri del padre, dal sabato mattina fino al lunedì mattina con l'inizio delle lezioni scolastiche;
b) Durante la settimana, si tratterranno con il padre un pomeriggio con pernottamento fino all'ingresso scolastico del giorno successivo. Tale pernottamento infrasettimanale sarà concordato all'inizio del mese secondo i turni ospedalieri del padre;
c) Durante le vacanze pasquali i figli minorenni trascorreranno ad anni alterni la Domenica di Pasqua con il padre e il lunedì in Albis con la madre. In caso uno dei due genitori voglia trascorrere le vacanze pasquali fuori città dovrà darne preventiva comunicazione all'altro genitore almeno un mese prima;
in tal caso i bambini trascorreranno le intere vacanze pa- squali con uno dei due genitori a partire dalla giornata del venerdì Santo;
d) Durante le vacanze di
Natale, i figli minori trascorreranno Natale o Capodanno ad anni alterni con uno o l'altro dei genitori;
e) durante le vacanze estive trascorreranno 15 giorni non consecutivi con ciascun genitore.
Il tutto da concordare entro il 30 maggio;
e) nei giorni della festa del papà e del compleanno del padre;
f) i compleanni saranno festeggiati alternativamente con i genitori con l'eccezione del
18esmio compleanno di entrambi che sarà festeggiato di comune accordo;
6. Il mutuo fondiario, per il quale è sono coobbligati entrambi i coniugi, acceso per l'acquisto della casa coniugale con ! per Euro 785,58 fino al 31/05/2030, verrà mantenuto nelle CP_2
modalità attuali con il pagamento a carico della dott.ssa ; Parte_1
7. Il patrimonio mobiliare è stato già diviso di comune accordo;
8. L'assegno unico e ogni detrazione e/o bonus sarà percepito al 100% dalla madre domiciliataria;
9. I coniugi dichiarano di non avere null'altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale;
10. I coniugi si danno, con il presente atto, reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio
*********** IV.PROMESS DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Ai fini dello specifico spirito di sistemazione dei rapporti patrimoniali, in occasione del presente ricorso, la dott.ssa promette di trasferire la nuda proprietà dell'immobile, Parte_1
attualmente casa coniugale, sito in Catanzaro alla via Vibo Valentia n.4, entro e non oltre 120 gg dal compimento della maggiore età di ad entrambi i figli. Per_2
Le parti di comune accordo dichiarano esplicitamente che l'accordo di trasferimento immobiliare a favore dei figli, con il raggiungimento della loro maggior età, così come contenuto nel presente ricorso è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, in ossequio a quanto esposto nella circolare del 21/06/2012, n.27 della Agenzia delle entrate.
Le parti, dichiarano di condividere ed accettare quanto previsto dalla Suprema Corte con decisione n.15603/2005 che ha stabilito che l'attribuzione di immobili in capo ai figli, in regime di separazione o divorzio, debba qualificarsi “a titolo oneroso”;
PARTE CEDENTE:
TT.SS (nata ad [...] il [...] e residente in e residente Parte_1
Catanzaro alla via Vibo Valentia n.4, professione: docente CF: C.F. ), C.F._1 PARTE BENEFICIARIA
(nata a [...] il [...] – CF: ) CP_3 C.F._3
e (nato a [...] il [...] – CF: ) CP_4 C.F._4
IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE
NUDA PROPRIETA' DELL'IMMOBILE COSI' IDENTIFICATO:
Appartamento facente parte del fabbricato sito nel Comune di Catanzaro -quartiere lido – alla via
Vibo Valentia n.4, ubicato al piano quarto (quinto fuori terra) del corpo di fabbrica A, distinto con il numero di interno 7, composto da ingresso, corridoio, cucina, bagno wc, due ripostigli, soggiorno- pranzo e due camere da letto per complessivi cinque vani catastali e mezzo.
Riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio 100, p.lla 144, sub.25.
TITOLO DI PROVENIENZA
Atto per notar del 12/05/2015, rep.n.160047 – racc. n.49718. Persona_3
LEGALITÀ URBANISTICA DELL'IMMOBILE:
L'immobile è perfettamente regolare dal punto di vista urbanistico e catastale;
le parti dichiarano che la consistenza sopra descritta, sulla base delle vigenti normative in materia:
• è conforme nei dati di identificazione catastale;
• non contiene difformità rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale e pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie agli atti presso la banca dati dell'Agenzia dell e
Entrate. Pertanto, i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, senza difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale;
• L'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
ULTERIORI DICHIARAZIONI
Le parti di comune accordo dichiarano:
I. Per quanto già esposto che l'accordo patrimoniale di trasferimento immobiliare a favore dei figli al compimento della maggiore età di contenuto nel presente ricorso è elemento indispensabile Per_2
e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale, in ossequio a quanto disposto nella circolare del 21/2/2012 n.27 della Agenzia delle Entrate;
II. Di volersi avvalere, per il trasferimento del suddetto immobile a favore dei figli, delle agevolazioni di cui all'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74, conforme alla sentenza della Corte Costituzione
n.176/1992 e 154/1999 nonché della sentenza della Corte di Cassazione n.11458 del 30/05/2005 (che estende l'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa, an-che per gli atti i cui effetti sono favorevoli ai figli) il tutto anche avendo reso la dichiarazione di cui alla circolare del
21/06/2012, n.27 della Agenzia delle entrate.
III. Le parti chiedono, altresì, che il presente ricorso valga quale promessa di trasferimento che avverrà entro 120 giorni dal compimento della maggiore età di entrambi i figli, a cura e spese dei coniugi istanti (che provvederanno anche alla scelta del notaio rogante)”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative né agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e atto n. 32, parte 2, s. A reg. Atti Matrimonio Parte_1 CP_1 anno 2007);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVERSA (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio 14.05.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo