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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
1176/2022 in data 28/02/2022, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Virago
parte attrice
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Reginato
parte convenuta
e con la chiamata in causa di (C.F. ) CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Girardi e dall'avv.
Fabrizio De Santis
terza chiamata
avente per oggetto: Responsabilità professionale;
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- Nel merito: I) accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti, la responsabilità professionale medica del dott. in relazione ai fatti per cui è Controparte_1
causa, condannare il medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., a risarcire alla sig.ra Parte_1
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, quantificati in € 38.854,45 (già dedotto l'acconto di € 3.500,00 versato da compagnia assicurativa CP_2
della r.c. del danneggiante), o le somme, maggiori o minori, che verranno quantificate in corso di causa, o ritenute di giustizia, nonché a risarcire i danni derivanti dalla violazione del diritto di autodeterminazione del paziente da determinarsi in via equitativa, oltre agli interessi compensativi per il ritardo, nella misura percentuale che il Tribunale riterrà dovuta, in via equitativa, ed oltre agli interessi legali dovuti dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo;
Pag. 2 di 21 II) accertato e dichiarato il grave inadempimento del dott.
rispetto alle obbligazioni nascenti dal Controparte_1
contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra le parti ed accertato, altresì, che la sig.ra Pt_1
ha corrisposto l'importo di € 3.000,00 a pagamento
[...]
delle prestazioni non diligentemente e/o correttamente eseguite, dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale e condannare il dott. a Controparte_1
restituire all'attrice quanto dalla stessa pagato a titolo di corrispettivo pari a complessivi € 3.000,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
- In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a provare per testimoni le seguenti circostanze:
1. Vero che l'installazione di protesi zigomatiche è stata consigliata,
per la prima volta, alla sig.ra nel 2019 dal Parte_1
dott. , specialista maxillofacciale di Verona, al Per_1
quale la sig.ra si è rivolta autonomamente;
2. Dica Pt_1
il teste quale la condizione medica – dentaria della signora al momento della prima visita dentaria;
3. Pt_1
Vero che la visita con la dott.ssa della chirurgia Per_2
maxillofacciale di Castelfranco Veneto, avvenuta nell'agosto 2019, è stata eseguita in autonomia e per esclusiva scelta della sig.ra ;
4. Dica il teste Pt_1
quale la condizione medica – dentaria della signora Pt_1
al momento della prima visita dentaria;
5. Vero che sino al
2014 / 2015 la sig.ra fumava al massimo Parte_1
cinque sigarette al giorno;
6. Vero che dal 2014-2015 la sig.ra ha smesso di fumare;
7. Vero che la sig.ra Pt_1
Pag. 3 di 21 ha sempre curato la propria igiene orale;
8. Vero Pt_1
che nel corso dei trattamenti medici avvenuti dopo il 2015, la sig.ra ha sempre adottato i consigli Parte_1
medici del dott. ;
9. Vero che, nel corso dei CP_1
rapporti della sig.ra con lo studio dentistico del Pt_1
dott. , le medicazioni con prodotti omeopatici, o le CP_1
terapie con ozono sono state eseguite dalle infermiere dello studio;
10. Vero che, a partire dal 2015 e per tutto il corso delle cure dentistiche, la sig.ra ha Pt_1
sofferto di disagio nella vita di relazione e stress causati da una situazione di dolore protrattasi per quattro anni;
11. Vero che, nello stesso periodo, la signora Pt_1
ha sofferto per la difficoltà di alimentarsi adeguatamente a causa di problemi di masticazione, dell'utilizzo di mascherine estetiche per sei mesi e dell'edentualia all'emiarcata superiore sinistra;
12. Vero che, nel 2020,
stante il perdurare delle complicanze della situazione clinica, la sig.ra si è rivolta allo Studio Pt_1
Associato Menegazzo di Mestre (VE); 13. Vero che, nel 2020,
lo Studio Associato Menegazzo di Mestre (VE) ha proposto una “ricostruzione tridimensionale con griglia non riassorbibile”, preventivando un costo di € 15.520,00 (cfr. doc. 3); 14. Vero che la sig.ra ha ad oggi Pt_1
corrisposto allo Studio Associato Menegazzo di Mestre (VE)
compensi per € 14.656,00 (cfr. docc. 11-12 e 15-16); 15.
Vero che la sig.ra si è rivolta alla Parte_1
struttura privata del dott. Menegazzo di Mestre (VE), perché le tempistiche di attesa delle strutture pubbliche
Pag. 4 di 21 erano incompatibili con la necessità di intervenire con urgenza.
Si indicando come testimoni: - Dott. Testimone_1
presso l'indirizzo pec - Email_1
Dott.ssa presso l'indirizzo pec Testimone_2
- Dott. Email_2 Per_3
dello studio Menegazzo di Mestre;
- Dott.
[...] [...]
dello studio Menegazzo di Mestre;
- Persona_4 Persona_5
, residente in [...]; -
[...] [...]
residente in [...]; - Tes_3
residente in [...]
18; - residente in [...]
Rocco n. 6.
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova richiesti da parte convenuta per i seguenti motivi: - capitolo 1: in quanto generico ed indeterminato. Esso fa, infatti,
indistintamente riferimento a tutte le prestazioni professionali di cui al diario clinico;
- capitolo 2: in quanto formulato in maniera negativa con l'utilizzo della locuzione “non”; - capitoli 3 e 4: in quanto generici e indeterminati. Sarà da verificare se l'unica testimone indicata da controparte sia stata sempre presente agli appuntamenti tra il dott. e la sig.ra CP_1 Pt_1
risolvendosi altrimenti le relative dichiarazioni in una testimonianza de relato. Nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi i capitoli 3) e 4) di controparte, si insiste per l'ammissione del capitolo 1) della scrivente
Pag. 5 di 21 difesa, con valore a prova contraria;
- capitolo 5: in quanto circostanza non contestata;
- capitolo 6 e 7: in quanto generici e indeterminati. Sarà necessario verificare se l'unica testimone indicata da controparte fosse sempre presente agli appuntamenti tra il medico e la paziente e abbia seguito l'intero decorso clinico dell'attrice,
risolvendosi altrimenti le relative dichiarazioni in una testimonianza de relato. Nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi i capitoli 6) e 7) di controparte, si insiste per l'ammissione del capitolo 8) della scrivente difesa, avente anche valore di prova contraria;
- capitolo
8: in quanto generico e indeterminato. Oltre a ciò, il capitolo attiene ad interventi tecnici che non possono formare oggetto di prova testimoniale;
- capitolo 9: in quanto generico e indeterminato. Anche in tal caso, sarò da verificare se l'unica teste avversa fosse presente alla circostanza, essendo altrimenti la relativa testimonianza de relato. Nella denegata ipotesi in cui venisse ammesso il capitolo 9) di controparte, si insiste per l'ammissione dei capitoli 5) e 6) della scrivente difesa, aventi anche valore di prova contraria;
- capitolo 10: in quanto inconferente, generico e indeterminato;
- capitolo 11 e 12: in quanto generici ed indeterminati. Si evidenzia, inoltre,
come l'installazione di una protesi semi fissa non fosse comunque la soluzione migliore e preferibile sulla base della situazione clinica della paziente, essendo l'unico intervento consigliabile una ricostruzione tridimensionale con innesto di osso autologo a blocco oppure con griglia
Pag. 6 di 21 non riassorbibile;
- capitolo 13: in quanto generico e indeterminato. Non fornisce, infatti, alcuna indicazione di tempo o fattuale idonea a contestualizzare le circostanze di cui si chiede conferma al teste. Nella denegata ipotesi in cui venisse ammesso il capitolo 13) di controparte, si insiste per l'ammissione del capitolo 3) della scrivente difesa, avente anche valore di prova contraria;
- capitolo
14: in quanto irrilevante ai fini della decisione della presente vertenza.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria diretta sui capitoli di prova ex adverso formulati, con i testi già indicati nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
- in ogni caso: spese, competenze, onorari, spese generali del presente giudizio e del procedimento di mediazione espletato ante causam, oltre C.A. ed I.V.A., interamente rifusi, oltre alle spese di CTU”
per : Controparte_1
“ ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta,
Nel merito: accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avversarie doglianze, ovvero la tardività, decadenza e prescrizione dell'azione, accertata la correttezza e diligenza professionale dell'operato dell'odierno convenuto respingersi integralmente le domande attoree. In subordine:
Pag. 7 di 21 nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, per l'effetto condannarsi la
NI a tenere l'odierno convenuto CP_2
completamente indenne e manlevato nei termini di polizza da ogni avversaria richiesta risarcitoria.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per testimoni sulle circostanze di seguito capitolate: 1) vero che il dott. eseguiva in favore della Controparte_1
sig.ra le prestazioni professionali descritte Parte_1
nel diario clinico che si rammostra (cfr. doc. 1) e del quale il testimone conferma integralmente il contenuto;
2) vero che in occasione della seduta del 17/1/2017 il dott.
prospettava alla paziente sig.ra la CP_1 Pt_1
problematicità dell'impianto in sede 23 e il rischio di un esito non positivo per le difficoltà di osteointegrazione;
3) vero che nelle circostanze di cui al capitolo che precede il dott. in alternativa ad un impianto CP_1
fisso proponeva alla paziente sig.ra un impianto Pt_1
zigomatico che veniva però fermamente respinto dalla paziente;
4) vero che nelle circostanze di cui al capitolo che precede la sig.ra manifestava la volontà di Pt_1
procedere esclusivamente con l'impianto fisso in sede 23
che veniva eseguito il 6/3/2017; 5) vero che nella seduta del 30/5/2017 il dott. provvedeva all'estrazione CP_1
dell'impianto in sede 23 per mancata osteointegrazione dello stesso;
6) vero che nei controlli successivi
Pag. 8 di 21 all'intervento del 30/5/2017 il dott. proponeva CP_1
alla sig.ra una terapia antibiotica che veniva da Pt_1
quest'ultima rifiutata, come risulta dal diario clinico che si rammostra (cfr. doc. 1 data 19/9/2017); 7) vero che solo a seguito degli ulteriori problemi estesi alla sede 25
accertati nel febbraiomarzo 2018 la sig.ra accettava Pt_1
di sottoporsi a terapia antibiotica, come risulta dal diario clinico che si rammostra (cfr. doc. 1 data
7/3/2018); 8) vero che nella seduta del 14/6/2018 il dott.
accertava il riacutizzarsi del dolore e CP_1
arrossamento in sede 25 praticando le terapie indicate nel diario clinico che si rammostra (cfr. doc. 1); 9) vero che nella seduta del 17/10/2018 il dott. nell'eseguire CP_1
un controllo in sede 25 accertava la presenza di
“molteplici macchie da tabagismo” come risulta dal diario clinico che si rammostra (cfr. doc. 1); 10) vero che nel marzo 2019 il dott. predisponeva un programma di n. CP_1
20 appuntamenti per l'assistenza domiciliare della sig.ra da parte di una infermiera professionale per tentare Pt_1
di mantenere un sufficiente livello di igiene orale durante il decorso post operatorio, come risulta dal diario clinico che si rammostra (cfr. doc. 1); 11) vero che nel giugno del
2019 stante il persistere dei problemi di osteointegrazione il dott. caldeggiava il passaggio a una protesi CP_1
semi fissa provvisoria - impianto zigomatico - che veniva consegnata alla sig.ra in data 17/6/2019, come Pt_1
risulta dal diario clinico che si rammostra (cfr. doc. 1);
12) vero che nella seduta del 5/8/2019 la sig.ra Pt_1
Pag. 9 di 21 manifestava al convenuto l'indisponibilità al mantenimento della protesi semi fissa ribadendo la richiesta di un impianto fisso, come risulta dal diario clinico che si rammostra (cfr. doc. 1); 13) vero che alla luce della seduta di cui al capitolo che precede il dott. CP_1
contattava la dott.ssa dell'UO Maxillofacciale Per_2
dell'ospedale di Castelfranco Veneto per un consulto congiunto sulla situazione ossea della sig.ra come Pt_1
risulta dal diario clinico che si rammostra (cfr. doc. 1);
14) vero che dopo l'estate del 2019 la sig.ra Pt_1
interrompeva ogni rapporto con lo studio del dott. CP_1
15) vero che la sig.ra è infermiera Persona_8
professionale che da oltre venti anni collabora con lo studio del dott. prestando assistenza nelle Controparte_1
cure odontoiatriche;
16) vero che dal marzo 2019 la sig.ra eseguiva un programma di n. 20 sedute di Persona_8
assistenza domiciliare in favore della sig.ra Parte_1
per disinfezioni e trattamento con ozono come risulta dal diario clinico che si rammostra (doc. 1); 17) vero che alla data del 10/6/2019 il dott. aveva eseguito Controparte_1
prestazioni professionali in favore della sig.ra Pt_1
per l'ammontare di complessivi € 28.575,80 come
[...]
risulta dall'estratto conto del 17/5/2022 che si rammostra
(cfr. doc. 20).
Si indicano a testimoni la sig.ra e la sig.ra Testimone_4
entrambe c/o Gea Medica srl di Persona_8
Montebelluna, con riserva di altri indicarne.
Pag. 10 di 21 Nella denegata ipotesi di ammissione delle avversarie istanze istruttorie a prova orale si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta.
per : CP_2
in via principale:
rigettare le domande di parte attrice formulate nei confronti del convenuto dott. essendo infondate in CP_1
fatto ed in diritto;
per l'effetto rigettare la domanda di manleva da questo formulata con condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali della terza chiamata essendo in virtù del principio di causazione di recente riconfermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 27.9.2021 n.
26082; cfr. anche Cass. Civ.
4.2.2019 n. 6292).
in via subordinata: in caso di condanna del convenuto, contenere la domanda di manleva ai soli importi contrattualmente pattuiti in polizza tenuto conto, quindi,
sia dello scoperto del 10% (con un minimo di € 1.000,00) che dell'importo già erogato dalla NI (€ 3.500,00);
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 11 di 21 La signora conveniva il giudizio il dott. Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1
danni patiti a causa del trattamento sanitario al quale ella era stata sottoposta presso lo studio odontoiatrico dello stesso a partire dal 2015; l'erroneità degli interventi praticati dal dott. , nel rimuovere CP_1
alcuni impianti dentali nell'emiarcata superiore sinistra e nella successiva applicazione di un ponte provvisorio,
risultava dalla perizia di parte che l'attrice allegava alla citazione;
inoltre la responsabilità del medico era stata riconosciuta dallo stesso e dalla sua assicurazione,
che le aveva corrisposto euro 3.500, somma trattenuta a titolo di acconto.
L'attrice chiedeva anche di accertare la risoluzione del contratto concluso con il dott con conseguente CP_1
condanna dello stesso alla restituzione del corrispettivo versato pari ad euro 3.000; lamentava inoltre la mancanza di un consenso informato.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva respingersi le domande attoree: il fallimento del trattamento era dipeso da una problematica di mancata osteointegrazione;
di una possibile mancanza di osteointegrazione era stata adeguatamente informata la paziente, la quale aveva comunque insistito per la protesi fissa;
inoltre parte della responsabilità andava ascritta alla stessa paziente per la scarsa igiene orale e per il tabagismo.
Pag. 12 di 21 Il convenuto eccepiva inoltre decadenza e prescrizione e negava che vi fosse stato riconoscimento di responsabilità.
Si costituiva in giudizio anche chiamata in CP_2
causa dal dott. , la quale chiedeva il rigetto delle CP_1
domande attoree;
evidenziava che, in caso di condanna del suo assicurato, occorreva tener conto dello scoperto del
10%, oltre al versamento dei 3.500 euro.
La causa veniva istruita mediante C.T.U., all'esito della quale veniva formulata dal giudice una proposta conciliativa che non aveva sèguito.
I procuratori precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
1. Sono state eccepite decadenza e prescrizione.
Le eccezioni sono infondate.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il paziente ha preso coscienza e consapevolezza dell'esistenza del danno come conseguenza di un errore del sanitario (c.d. “conoscibilità del danno”).
Nel caso in esame, solo all'esito della relazione medico- legale del 2020 (doc. 1 allegato alla citazione), la sig.ra ha preso coscienza del fatto che la sua situazione Pt_1
dipendeva - in tesi - dall'operato del dr CP_1
2. La C.T.U. espletata in giudizio, al cui contenuto integralmente qui ci si riporta – anche quanto alle risposta alle osservazioni al CTP - ha concluso come segue:
Pag. 13 di 21 “ 1. Accertare se, sulla base della documentazione agli
atti, risulta che l'odierna attrice abbia prestato consenso informato agli interventi odontoiatrici eseguiti dal
convenuto.
La documentazione prodotta e presente in atti consente di affermare che la fase di informazione e acquisizione del consenso risulta correttamente assolta da parte dell'odierno convenuto.
2. Accertare se, esaminati gli atti, visitata la paziente compiuto ogni utile indagine anche specialistica, lo stato
dell'apparato dentale della medesima al momento di inizio
delle prestazioni effettuate dal convenuto e lo stato attuale.
Lo stato preesistente viene ricostruito sulla base della
TAC del 2015, che mostra una stato di edentulia distale bilaterale dell'arcata superiore riabilitata mediante protesi implantare costituita a destra da tre elementi su tre inserti in posizione 1.4, 1.5 ed 1.6 ed a sinistra da due elementi su due inserti in posizione 2.4 e 2.5
(l'inserto in posizione 2.4 su tale indagine risulta per la verità già rimosso). Gli elementi naturali da 1.3 a 2.3
risultano tutti trattati endodonticamente e ricostruiti con perni endoradicolari e protesizzati con corone in metallo ceramica. Alla visita odierna l'obiettività dell'emiarcata superiore di destra risulta sovrapponibile a quella precedentemente descritta mentre a sinistra risultano estratti gli elementi 2.2 e 2.3, ed è presente una protesi
Pag. 14 di 21 fissa a supporto implantare con flangia vestibolare vicariante gli elementi distali a 2.1.
3. Descrivere il trattamento sanitario odontoiatrico a cui
fu sottoposta l'attrice, specificando se, in relazione alle condizioni della medesima, esso fosse indicato riguardo
alle lege artis specialistiche della materia, ai protocolli
in vigore e linee guida accreditate presso la comunità scientifica.
I trattamenti posti in essere dal convenuto nell'arco temporale compreso tra febbraio del 2015 ed agosto del
2019, sono consistiti nella rimozione dell'impianto in posizione 2.4, nell'applicazione di una protesi provvisoria di tre elementi 2.3 – 2.5, nell' estrazione dell'elemento
2.3, con primo posizionamento di un impianto fallito e sostituito con un nuovo impianto anch'esso fallito e rimosso, nel primo posizionamento di un impianto in sede
2.7, fallito e sostituito con altro impianto, nella rimozione dell'impianto già esistente in posizione 2.5.
Tutte le procedure implantari, secondo quanto appare dall'analisi della cartella clinica in atti, vennero accompagnate da inserimento di materiale osteoinducente.
Vennero inoltre eseguiti altri trattamenti quali ablazioni del tartaro, indagini radiografiche, applicazione di splintaggio inferiore non utili ai fini della presente indagine. L'indicazione alla riabilitazione implantoprotesica dell'emiarcata superiore di sinistra,
obiettivo terapeutico peraltro non raggiunto, dei
Pag. 15 di 21 trattamenti posti in essere dal dott. poteva CP_1
considerarsi a corretta indicazione clinica, se pianificato e sviluppato in modo corretto.
4. Verificare se i trattamenti sanitari odontoiatrici cui fu sottoposta l'attrice (nonché le terapie post interventi)
risultino eseguiti con adeguata perizia, avuto riguardo
alle leges artis specialistiche della materia, ai protocolli in vigore e alle linee guida accreditate dalla
comunità scientifica.
L'analisi del caso ha consentito di rilevare delle criticità nell'operato del convenuto sostanzialmente riassumibili in tre punti fondamentali: a. La scelta di applicare una protesi provvisoria a sostegno misto dentale ed implantare per la temporanea sostituzione dell'elemento
2.4, manufatto poi tenuto in situ ben oltre i limiti di una protesi provvisoria e potenzialmente responsabile della perdita di osteointegrazione dell'impianto in posizione
2.5. b. La mancata preliminare risoluzione di uno stato infettivo parodontale prima di procedere al posizionamento di inserti implantari e l'ingiustificato mantenimento e ritardata rimozione di impianti infetti trattati con terapia non congrua e conseguente persistenza di uno stato algico infettivo. c. Il posizionamento di un inserto implantare in posizione 2.7 in un sito non idoneo per volumetria e qualità dell'osso. Sulla base di tali rilievi la condotta terapeutica del resistente appare discostarsi in modo sostanziale dalle linee guida in tema di terapia
Pag. 16 di 21 implantare e protesi implantare.
5. Accertare se dagli interventi sanitari odontoiatrici eseguiti dal convenuto siano derivate in capo all'attrice
conseguenze lesive sul piano dell'inabilità temporanea e permanente, con conseguente lesione dello stato di
benessere, dell'aspetto estetico, della capacità sociale,
delle consuete attività dell'attrice, indicandone in tal caso l'entità e la percentuale.
Il protratto periodo di ridotta disfunzionalità masticatoria unitamente alla ripetuta sintomatologia algico infettiva che ha afflitto la periziata quale conseguenza dei ripetuti fallimenti implantari giustifica il riconoscimento di un danno biologico temporaneo parziale al
10 % per un periodo di 2 (due) anni ed un danno biologico temporaneo parziale al 5% della durata di ulteriori 6 (sei) mesi. Per sottoporsi alla nuova riabilitazione si dovrà
inoltre prevedere la necessità, da parte della periziata, di sottoporsi a circa 30 sedute odontoiatriche di varia durata e complessità e quindi andrà riconosciuto un ulteriore periodo di danno biologico temporaneo parziale al
25% della durata di 30 (trenta) giorni.
Per quanto concerne il livello di sofferenza patito dalla
NO , in conseguenza dei fatti di causa, questo è Pt_1
quantificabile di grado medio - lieve per tutto il periodo di malattia. Non è ravvisabile un quadro menomante residuale (e quindi un danno biologico permanente).
6. Verificare la congruità e pertinenza delle spese mediche
Pag. 17 di 21 documentate, indicando anche quelle preventivamente da
sostenere.
Tenuto conto delle spese relative ai trattamenti cui la periziata si è sottoposta per il ripristino correlato causalmente con i trattamenti giudicati incongrui eseguiti presso lo studio del convenuto viene stimata, è ravvisabile un danno emergente di €uro 11.020,00 (undicimilaventi/00).
E' presente in atti richiesta di onorario per consulenze tecniche di parte per complessivi €uro 4.880,00
(quattromilaottocentottottanta/00). Tale onorario è in linea con i tariffari aggiornati previsti dal SISMLA”.
Pertanto, certa la responsabilità del dr (gli CP_1
errori del dr – come sopra riportato - sono CP_1
consistiti, in sintesi, in ciò:
“a. La scelta di applicare una protesi provvisoria a sostegno misto dentale ed implantare per la temporanea
sostituzione dell'elemento 2.4, manufatto poi tenuto in situ ben oltre i limiti di una protesi provvisoria e
potenzialmente responsabile della perdita di
osteointegrazione dell'impianto in posizione 2.5. b. La mancata preliminare risoluzione di uno stato infettivo
parodontale prima di procedere al posizionamento di inserti implantari e l'ingiustificato mantenimento e ritardata
rimozione di impianti infetti trattati con terapia non
congrua e conseguente persistenza di uno stato algico infettivo. c. Il posizionamento di un inserto implantare in
posizione 2.7 in un sito non idoneo per volumetria e
Pag. 18 di 21 qualità dell'osso. Sulla base di tali rilievi la condotta
terapeutica del resistente appare discostarsi in modo sostanziale dalle linee guida in tema di terapia implantare
e protesi implantare”), il danno subito di conseguenza dalla signora va liquidato come segue: Pt_1
euro 4.032 per 2 anni di inabilità temporanea al 10%
(euro 55,24 per un giorno di inabilità totale;
importo aggiornato al 2024);
euro 497,16 per sei mesi di inabilità temporanea al
5%;
euro 414,30 per 30 giorni di inabilità temporanea al
25%.
Il totale di euro 4.943,46 va aumentato del 30% e dunque ad
euro 6.426,50 in considerazione della particolare sofferenza patita dalla signora per i plurimi Pt_1
interventi, le difficoltà nel parlare, le difficoltà di relazione.
Alla signora vanno rifuse le spese sostenute, pari Pt_1
ad euro 11.020; e la spesa per la consulenza di parte espletata ante causam pari ad euro 4.880; oltre alla spesa di CTP pari ad euro 2.440.
Il contratto va dischiarato risolto e alla signora Pt_1
spetta la restituzione del corrispettivo versato pari ad
euro 3.000.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Pag. 19 di 21
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa civile nr.
1176/2022 RG, così decide:
1.dichiara la risoluzione del contratto tra e Parte_1
e condanna a restituire a Controparte_1 Controparte_1
euro 3.000; Parte_1
2. condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
causati a e quindi al pagamento di euro Parte_1
24.766,50; da cui detrarre i 3.500 euro già versati dall'assicurazione e da rivalutare;
oltre interessi da calcolare su quanto ancora oggi dovuto – quanto al danno non patrimoniale - devalutato al 2015 e via via annualmente rivalutato fino alla data del versamento dei 3.500 euro da parte dell'assicurazione e poi sul resto devalutato a quella data e via via rivalutato;
da calcolare su quanto dovuto per danno patrimoniale a far data dalle singole voci di spesa;
3. condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore di spese che si liquidano in Parte_1
euro 5.077 complessivamente per compenso professionale,
oltre ad euro 545 per spese;
oltre rimborso spese generali,
IVA e CP come per legge;
Pag. 20 di 21
4.pone la spesa di CTU a carico di Controparte_1
5. condanna a tenere manlevato CP_2 Controparte_1
da quanto questi è tenuto pagare in base ai punti 2, 3 e 4
del dispositivo, tolto lo scoperto del 10%;
6. condanna alla rifusione delle spese di lite CP_2
in favore di spese che si liquidano in Controparte_1
euro 5.077 complessivamente per compenso professionale,
oltre ad euro 518 per spese;
oltre rimborso spese generali,
IVA e CP come per legge.
Così deciso a Treviso il 16/06/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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