Art. 2.
Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.