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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente relatore dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2066 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(cf. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Matteo Andriollo (c.f.:
, con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._2
Mestre (VE) Via Pescheria Vecchia n.1, pec Email_1 appellante principale contro
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bracato, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre (VE) Piazzale Cialdini n.2; appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.614/2023, depositata il
13.4.2023, del Tribunale di Venezia
Conclusioni Per parte appellante
In parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia
n.614/2023, depositata il 13.4.2023 e mai notificata: Nel merito
Condannarsi, per quanto esposto, il , in persona Controparte_1 del suo sindaco pro tempore, a risarcire a tutti i Parte_1 danni dallo stesso subiti e quantificati nella narrativa del presente atto ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre alle spese e competenze per l'attività stragiudiziale dichiarando la riconferma degli interessi legali. Spese
e competenze di causa rifuse, oltre c.p.a., I.V.A. e spese generali con provvedimento di distrazione ex art. 93 c.p.c. dichiarando di aver anticipato le spese e non riscosso competenze. In via istruttoria (per quanto non ammesso in I°) A) Senza voler assumere e/o invertire oneri probatori non spettanti, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 4.“Vero che si tratta di cassonetti della raccolta differenziata di vetro – lattine nonché carta, non di umido e secco”
5.“Vero che immediatamente lamentava tanto male al braccio.”
6.“Vero che è inciampato su una rottura del marciapiede causato dalle radici degli alberi e dalla assenza di manutenzione.” 7.“Vero che la crepa dove è inciampato il sig. era coperta, come Pt_1 tutto il marciapiede, da qualche foglia e da altro materiale delle piante (delle palline piccole che era cadute), impedendo la visuale della crepa medesima”; 8.“Vero che il piede si è storto/piegato/scivolato proprio in prossimità di una delle crepe”.
16.“Vero che al sinistro, assisteva il sig. che gli prestò Parte_2 soccorso” 18.“Vero che a causa del sinistro il sig. iportava Pt_1 lesioni personali e si sottoponeva ad accertamenti clinico-strumentali presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre dal quale veniva dimesso per frattura composta omero prossimale, come da documentazione che mi si rammostra (doc.3)” 19.“Vero che subito dopo l'attore si è sottoposto alle visite specialistiche come da documentazione che mi si rammostra (doc.3)” 20.“Vero che gli esborsi per le cure e visite specialistiche di cui ai cap. precedenti sono stati di € 562,90, come da documenti che mi si rammostrano (doc. 4)” 21.“Vero che terminato lo stato di malattia in data 30.11.2016, l'attore permanendo postumi si è sottoposto a visita medico– legale presso lo studio del dott. , come da documento che mi si Persona_1 rammostra (doc.5)” 22.“Vero che per la visita di cui al cap. precedente il costo è di € 976,00, come da documento che mi si rammostra (doc.6)” 23.“Vero che l'attore attualmente lamenta dolore alla spalla sinistra con limitazione dei movimento del braccio, riduzione della forza muscolare e prensile con difficoltà a sollevare pesi” 24.“Vero che prima del sinistro l'attore si occupava del figlio di
9 anni in quanto la moglie lavorava tutto il giorno” 25.“Vero che durante la malattia l'attore non ha potuto occuparsi del figlio di 9 anni e delle incombenze domestiche come le pulizie, fare da mangiare, fare la spesa ecc.” 26.“Vero che il sig. ra solito Pt_1 caricare in auto la mattina quando esce per recarsi al lavoro le immondizie” 27.“Vero che spesso quando l'attore e la moglie accompagnano tutte le mattine il figlio a scuola sono soliti riversare le immondizie nei cassonetti presenti vicino alla scuola” 28.“Vero che durante la fase stragiudiziale l'attore si è fatta assistere dall'avv.
Matteo Andriollo che ha raccolto tutta la documentazione relativa al sinistro e formulato le richieste risarcitorie, come da documenti che mi si rammostrano (doc,7-8-9-10-11- 12-13-14-16)” 29.“Vero che per l'attività di cui al cap. precedente l'attore deve sostenere un costo di cui al documento che mi si rammostra (doc.19)” 30.“Vero che per la fase di negoziazione assistita l'attore è stato assistito dall'avv. Andriollo, come da documenti che mi si rammostrano
(doc.12-13)” 31.“Vero per l'attività di cui al cap. precedente l'attore deve corrispondere allo studio Andriollo l'importo di cui al documento che vi si rammostra (doc.20)” Si indicano a testi: , CP_2 , e presso studio avv. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Andriollo, dr. . Con rigetto dell'appello incidentale Persona_1 ex adverso proposto
Per parte appellata- appellante incidentale
Nel merito, sull'appello svolto in via principale: respingere l'appello svolto da poiché infondato. Nel merito, in via Parte_1
d'appello incidentale in principalità: respingere la domanda svolta da nei confronti del poiché Parte_1 Controparte_1 infondata. Per l'effetto: condannare l'appellante Parte_1 alla restituzione della complessiva somma di € 18.294,00 = erogata in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, dichiarando tenuto l'avv. Matteo Andriollo, procuratore distrattario, alla restituzione dell'ulteriore somma di € 7.959,45 corrisposta a titolo di spese di lite. Con interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla presente domanda e con interessi ex art. 1284 comma 4, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo. Nel merito, in via d'appello incidentale e in subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell'odierno appellato, dichiarare la concorrente responsabilità di nella causazione del Parte_1 sinistro per cui è causa, contenendosi comunque, nell'ambito del giusto e del provato, il risarcimento dovuto al medesimo. Per
l'effetto: condannare l'appellante alla Parte_1 restituzione della maggior somma percepita in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza di primo grado. Con interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla presente domanda e con interessi ex art. 1284 comma 4, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo. In ogni caso: con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato in data 15.12.2017 Parte_1 conveniva avanti al Tribunale di Venezia il
[...] CP_1 chiedendo accertarsi la responsabilità dell'Ente convenuto in
[...] ordine all'incidente occorsogli in data 30.1.2016 e condannarsi il
, in persona del suo sindaco pro tempore, a Controparte_1 risarcire tutti i danni subiti dall'attore. Quest'ultimo esponeva che in data 30.1.2016 ad ore 20 circa rimaneva vittima di un infortunio mentre camminava lungo il marciapiedi in Chirignago (VE), Via
Ivancich, poiché, a causa di una sconnessione ivi presente, coperta da materiale vegetale, in zona scarsamente illuminata, cadeva rovinosamente a terra e riceveva soccorso dal sig. , Parte_2 presente al momento dell'incidente.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande attoree.
All'esito dell'escussione dei testi e dell'espletamento di C.T.U. medico legale, il Tribunale di Venezia, con sentenza n.614/2023, depositata il 13.4.2023, così decideva: “condanna il , per le Controparte_1 causali di cui in parte motiva al pagamento in favore di Pt_1 della somma di € 13.658,03, oltre interessi legali dalla
[...] presente decisione al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento a favore della parte attrice delle spese di lite quantificate in € 5.077, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese di C.t.u. (liquidate con separato decreto), di C.T.P.
(fase stragiudiziale e giudiziale) e di negoziazione assistita definitivamente a carico di parte convenuta”
2.Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione Parte_1 ormulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando la
[...] sentenza sulla base dei motivi di seguito illustrati.
3.Si è costituito in giudizio il che ha contestato Controparte_1 la fondatezza dei motivi d'appello e ne ha chiesto il rigetto, nonché ha proposto appello incidentale formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4.La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5. L'appellante principale denuncia: i) con il primo motivo l'errata liquidazione, da parte del Tribunale, del danno biologico permanente e di quello temporaneo secondo i parametri previsti dall'art. 139 D. lgs. n.209 del 2005 (€ 10.027,70 a titolo di danno biologico permanente ed € 3.428,33 a titolo di danno biologico temporaneo), invece che sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, obliterando il primo Giudice di considerare che non si trattava di sinistro stradale occorso all'attore, bensì di risarcimento del danno da cose in custodia;
b) con il secondo motivo la violazione degli artt.
115 c.p.c. , 2059-2697-2729 c.c., per non avere il Tribunale fatto corretto uso dei paradigmi in tema di presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto allegato (pedone che a causa di una sconnessione del marciapiedi cade a terra riportando un trauma alla spalla sinistra con frattura del collo omerale) la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale, come accertata dal
C.T.U.; c) con il terzo motivo l'erroneo mancato riconoscimento del risarcimento da inabilità lavorativa come casalingo, nonché le conseguenti violazioni degli artt. 115-116-132 n.4 c.p.c., 2697 c.c., assumendo che fosse dimostrata la sua incapacità totale o parziale di occuparsi delle faccende domestiche, pur limitata ad una inabilità temporanea e non concretizzatasi in una specifica attività lavorativa, giustificativa, comunque, del risarcimento del danno patrimoniale temporaneo;
d) con il quarto motivo l'omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese per l'attività stragiudiziale, deducendo che quanto richiesto per l'attività prestata risultava dal dimesso preavviso di fattura (cfr. doc.1.19) e, in base all'art. 20 del
D.M.n.55/14 l'attività stragiudiziale svolta prima della giudiziale assume autonoma rilevanza e, dunque, va liquidata separatamente rispetto a quest'ultima.
6. L'appellante incidentale, con il primo motivo, denuncia la violazione/falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione agli artt.
1227, 2727 e 2697 c.c., l'errata valutazione delle emergenze istruttorie e la carente motivazione in ordine alla sussistenza del cd. fortuito ovvero del concorso colposo del danneggiato. Deduce che nel momento in cui il sig. ha allegato di essere caduto, il Pt_1 marciapiede non era in alcun modo “coperto da materiale vegetale”
o altro;
la Via Ivancich è dotata di impianto di illuminazione pubblica ed era sufficientemente illuminata e la presenza delle radici affioranti nel tratto di marciapiede Via Ivanchich era perfettamente visibile a chicchessia (anche in ora notturna attesa la buona illuminazione pubblica nella zona). Infine il è residente in [...]
a 10 metri dal punto ove riferisce essere avvenuto il sinistro (v. doc.
2 fasc. appellato) e dunque non poteva non aver conoscenza dello stato dei luoghi. Rimarca che la presenza di molteplici screpolature dell'asfalto sul marciapiedi al lato sinistro di Via Ivancich, dovute alla presenza di radici affioranti degli alberi, era visibile chiaramente ad occhio nudo e, in ogni caso, il dissesto era talmente esteso che, nel momento in cui si accingeva a camminare su marciapiedi dissestato, il vrebbe dovuto tenere un comportamento maggiormente Pt_1 prudente e diligente. Ad avviso del la condotta del CP_1 danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. In via subordinata, nel caso in cui il comportamento del danneggiato non dovesse essere ritenuto sufficiente ad elidere il nesso di causa, il chiede quantomeno dichiararsi ex art. 1227, comma 1, CP_1
c.c. la concorrente responsabilità dell'odierno appellante nella causazione dell'evento con ogni conseguenza sull'aspetto risarcitorio. Infine il chiede la condanna del alla CP_1 Pt_1 restituzione di quanto corrispostogli in esecuzione della sentenza di primo grado. Deduce che, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata e con espressa riserva di gravame e di restituzione (doc. 3), con bonifico in data 12.6.2023 era stata rimessa al signor la Pt_1 somma capitale liquidata in sentenza (€ 13.658,00) oltre interessi legali, spese di CTU e CTP per complessivi € 18.294,00, oltre alle spese di lite (€ 7.959,45), pagate al difensore distrattario, per un totale di € 23.253,45 (doc.2). Rimarca che alla riforma della sentenza impugnata in accoglimento dell'impugnazione incidentale dovrà far seguito la condanna dell'appellante principale alla restituzione delle predette somme già percepite, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento (bonifico del
12.6.2023) alla domanda e con interessi ex art. 1284 comma 4, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo. Rileva che in forza del provvedimento di distrazione contenuto nell'appellata sentenza, le spese di lite liquidate in complessivi € 7.959,45 (€ 5.077,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA) erano state direttamente corrisposte al procuratore antistatario dell'attore, avv. Matteo Andriollo.
7. Deve ritenersi infondato l'appello incidentale del che CP_1 occorre esaminare prioritariamente, in quanto è censurata la decisione impugnata in punto an debeatur.
La Suprema Corte ha reiteratamente avuto modo di affermare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., presenta carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa e il danno, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode stesso, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità (da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale o della causalità adeguata), sia idoneo a elidere il nesso causale (Cass. 2660/2013)
e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (da ultimo, Cass. S.U. n. 20943/2022). Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche dell'art. 1227 c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà imposto ed espresso dall'art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa. Quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n.28616/2013; Cass. n.18100/2020). In sostanza, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, e ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 16034/2023; Cass. n.
21675/2023).
Dunque, il soggetto danneggiato ha l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e il rapporto di custodia, non anche la mancanza di colpa nel relazionarsi con la cosa, e il danneggiato non doveva dimostrare l'esistenza di un'insidia. L'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la responsabilità per beni pubblici di ampie dimensioni va limitata con il ricorso alle categorie dell'insidia o del trabocchetto, è stato superato ancora nel 2006 (Cass., sez. 3, sent. n. 15383 e 15384 del 2006). L'insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che integra una situazione di pericolo occulto. Tale accertamento, con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, è reso superfluo dalla riconducibilità della fattispecie all'art. 2051 c.c., che prevede un caso di responsabilità oggettiva.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che sia condivisibile, sulla scorta dell'istruttoria espletata, la valutazione del Tribunale circa la sussistenza della responsabilità del ex art.2051 Controparte_1
c.c., in applicazione dei suesposti principi. In particolare, quanto allo stato dei luoghi, comprovato sia dalla documentazione prodotta dal
( doc.n.2 e n.10) sia dalle testimonianze assunte (teste Pt_1
, è risultato dimostrato che sul tratto del marciapiede ove Pt_2 era avvenuta la caduta del era presente un leggero Pt_1 rialzamento della pavimentazione in asfalto del marciapiede a ridosso di un albero, dovuto alle radici, ed era altresì presente “uno strato di materiale vegetale-fogliame che impediva di vedere a chiunque, compreso il personale addetto al controllo della viabilità, la sconnessione sottostante” (così espressamente doc. 10 – lettera
Ecis s.r.l.). Peraltro dopo l'incidente per cui è causa il ha CP_1 provveduto ad un intervento di manutenzione del suddetto marciapiede. Il teste della cui piena attendibilità non vi Pt_2
è motivo alcuno di dubitare, stava percorrendo a piedi la stessa via, si trovava dietro il a circa due metri di distanza, la sera Pt_1 della caduta ed ha così riferito: “…Io l'ho visto cadere sul marciapiede vicino ai cassonetti;
ricordo che sopra il marciapiede c'erano foglie e pallini e lui è inciampato con il piede sinistro ed è scivolato con il piede destro, cadendo a terra sul lato destro;
io l'ho aiutato a rialzarsi ed ho pulito la zona del marciapiede dove l'attore era caduto ed ho notato una crepa di 2,3, 4 cm di altezza rialzata probabilmente dalle radici;
le foglie ed i pallini ricoprivano una superficie di circa 4 metri di pavimentazione attorno all'albero. Confermo che la crepa dove è caduto l'attore non si vedeva perché era coperta dalle foglie;
la crepa si può vedere di giorno solo se non ci sono le foglie…Preciso che i lampioni dell'illuminazione sono ubicati sul lato opposto a quello dei cassonetti. Preciso che il marciapiede lato cassonetti con quel tipo di illuminazione si vede chiaramente solo nei punti in cui non ci sono alberi;
invece dove ci sono alberi che fanno ombra il marciapiede non si vede bene di sera”. Infine la C.T.U. espletata in primo grado ha confermato che la lesione riportata dal Pt_1
(trauma alla spalla con frattura del collo omerale) risulta per natura e caratteristiche compatibile con l'entità e la dinamica dei fatti.
Dunque, l'originario attore e odierno appellante principale ha dimostrato il nesso di causalità tra la cosa e il danno, mentre il custode non ha fornito la prova liberatoria del Controparte_1 caso fortuito. Infatti la condotta del danneggiato, nella particolare situazione di cui si è detto, non è affatto connotata da esclusiva e neppure concorrente efficienza causale nella produzione dell'evento, atteso che la presenza del fogliame impediva la visibilità del rialzamento e la descritta situazione fattuale, ulteriormente aggravata dall'orario serale e dalla scarsa illuminazione, non era superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, benché residente in zona limitrofa.
8. Passando ora all'esame dei motivi di appello principale, il primo è fondato.
Secondo l'orientamento di legittimità che il Collegio condivide, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass. 4509/2022). Il Tribunale ha erroneamente applicato le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private), fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti"
(cfr. art. 139 d.lgs. n. 209/2005) e le considerazioni svolte, peraltro genericamente, dal sul punto non offrono argomenti idonei CP_1
a fondare un diverso opinamento.
Pertanto, come di seguito in dettaglio si illustrerà, occorre procedere alla rideterminazione del dovuto facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024, ritenute dal Collegio congruo parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale.
9. Gli altri motivi di appello principale non meritano accoglimento.
Circa il mancato riconoscimento del danno morale (secondo motivo), la Cassazione ha reiteratamente precisato che in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Nel caso di specie, stante l'entità del danno biologico accertata
(7,5%) e considerata l'assenza di specifiche allegazioni e prove idonee a supportare la coesistenza del danno morale, quest'ultimo deve ritenersi assorbito nella distinta posta del biologico, del quale, peraltro, come si dirà, si opererà una minima personalizzazione sotto il profilo del pregiudizio dinamico relazionale.
Inammissibile è la doglianza relativa al mancato riconoscimento del danno da invalidità lavorativa di casalingo (terzo motivo), poiché il i limita a richiamare giurisprudenza di legittimità, ma non Pt_1 deduce specificamente e compiutamente di aver dimostrato nel giudizio di primo grado lo svolgimento pregresso di lavoro domestico in ambito familiare, né precisa con quali modalità fosse stato svolto.
Infondato è anche il quarto motivo, con cui si denuncia l'omessa pronuncia del Tribunale sulla pretesa di riconoscimento delle spese di assistenza legale stragiudiziale, che è stata implicitamente rigettata dal primo Giudice e che, in ogni caso, difetta di idonea prova. Il doc.
1.19 richiamato dal a supporto dell'esborso Pt_1
(€6.303,40) non è, infatti, una fattura, ma un “preavviso di fattura”, come afferma lo stesso appellante principale, da cui, pertanto, non
è dato desumere che vi sia stato a quel titolo un effettivo esborso rimborsabile. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (tra le tante Cass. 24481/2020).
10. Occorre ora procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dal alla stregua dei principi affermati Pt_1 dalla Corte di Cassazione, secondo cui “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio” (Cass.
15733/2022). Inoltre la Cassazione ha chiarito che, in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento
(con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella (da ultimo Cass. 7892/2024).
In considerazione di quanto risulta dalla C.T.U., procedendo alla liquidazione del danno non patrimoniale secondo le tabelle di Milano aggiornate al 2024, ed esclusa nella specie, per quanto si è detto, la spettanza della componente morale, il danno dinamico relazionale permanente va equitativamente determinato in € 13.041 ( età al momento del sinistro- 57 anni- 7,5% invalidità = €11.787, incrementato di €1.254 per la minima personalizzazione che il
Collegio ritiene di poter riconoscere in ragione della natura dei postumi residuati a carico della spalla sinistra, idonei a determinare una compromissione non solo delle attività quotidiane, ma anche di quelle relazionali e di accudimento ordinario del figlio, di anni 9 all'epoca dell'incidente). Il danno alla salute temporaneo va liquidato in complessivi €7.762,50 (45 giorni di parziale inabilità biologica al
75% al quale vanno sommati 45 giorni di parziale inabilità biologica al 50% ed ulteriori 45 giorni di parziale inabilità biologica al 25%), sicché va determinato in €20.803,50 l'importo in moneta attuale spettante al er i titoli di cui si è detto. Pt_1
Poiché in data 12-6-2023 il ha versato al in CP_1 Pt_1 esecuzione della sentenza ora impugnata, la somma di €18.294,00
(cfr. doc. 2 prodotto dal detta somma, secondo quanto CP_1 espone il corrisponde al credito liquidato dal Tribunale in CP_1 moneta attuale ed è comprensiva anche degli interessi legali e delle spese di C.T.U. e di C.T.P., queste ultime di ammontare pari a complessivi €3.660), il calcolo del residuo dovuto e degli interessi va effettuato secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9950/2017; Cass. S.U. 1712/1995).
In particolare, onde calcolare l'ammontare degli interessi, nel caso di un pagamento intervenuto medio tempore, la posizione del creditore-danneggiato dovrà essere bipartita: dal sinistro sino al pagamento dell'acconto, nulla avendo ricevuto, lo stesso ha sostanzialmente perso la possibilità di conseguire frutti dall'intera somma di denaro dovuta – conseguentemente gli interessi compensativi andranno conteggiati sull'intera somma di denaro liquidata a titolo risarcitorio (senza portare in detrazione l'acconto); dal pagamento dell'acconto in avanti, avendo ricevuto una parte del capitale (ossia del risarcimento liquidato), invece il creditore danneggiato ha perso solamente la possibilità di far fruttare la differenza (tra il credito e l'acconto). Pertanto gli interessi compensativi andranno conteggianti solo sulla detta quota (e non più sull'intero valore del risarcimento).
Orbene, nel caso di specie, per rendere omogenei i dati di calcolo rispetto alla somma pagata nel giugno 2023 (€18.294,00 pari all'importo liquidato dal Tribunale in moneta attuale, maggiorato degli interessi legali e delle spese di C.T.U. e di C.T.P.- doc.
2 - così quantifica il nella comparsa di costituzione Controparte_1
d'appello, l'importo corrisposto per le suddette voci e il ulla Pt_1 specificamente contesta al riguardo), è sufficiente devalutare l'importo di €20.803,50 alla data del sinistro (gennaio 2016) e aggiungere alla sorte capitale devalutata (€17.152,10) gli interessi compensativi maturati sull'importo rivalutato anno per anno secondo indici Istat fino a giugno 2023; all'importo così calcolato (€20.957,30) occorre sommare le spese di C.T.U. e di C.T.P.. Si ottiene la somma di €24.617,30, da cui va sottratto quanto pagato a giugno 2023 (€18.294,00). La differenza (€6.323,30) va infine maggiorata degli interessi compensativi dal giugno 2023 alla data della presente sentenza e si ottiene così il residuo credito del danneggiato accertato da questa Corte (€6.953,21), che il Comune va condannato a pagare al con gli interessi legali dalla data Pt_1 della presente sentenza fino al saldo.
11. In conclusione, va rigettato l'appello incidentale del CP_1
, va accolto per quanto di ragione l'appello principale di
[...]
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 confermata nel resto, il è condannato a pagare Controparte_1
a la somma di €6.953,21, oltre interessi legali Parte_1 dalla data della presente sentenza al saldo.
12. Considerato l'esito complessivo della lite e la soccombenza nettamente prevalente del , le spese di lite del Controparte_1 doppio grado sono poste a carico di detta ultima parte e vengono liquidate, quanto al primo grado, come da tassazione della sentenza impugnata, corrispondente ad importo pressoché intermedio tra massimo e minimo secondo il criterio del decisum (scaglione di valore compreso tra €26.001,00 e €52.000,00), nonché, quanto al presente grado, come in dispositivo, in importo pressoché intermedio tra minimo e massimo, senza fase istruttoria, tenuto conto del criterio del decisum (scaglione tra €5.201, 00 e
€26.000,00) e della non particolare difficoltà della controversia, con distrazione in favore del difensore dell'appellante principale, dichiaratosi antistatario. Poiché quest'ultimo ha già ricevuto il pagamento delle spese liquidate dal Tribunale, la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite va limitata a quelle relative al presente grado. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 614/2023 emessa dal Tribunale di
Venezia, così pronuncia:
1) rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_1
2) accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 confermata nel resto, condanna il a pagare a Controparte_1
a somma di €6.953,21, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della presente sentenza fino al saldo;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del presente grado in favore di liquidate Parte_1 complessivamente in euro 2.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellante principale, dichiaratosi antistatario, dato atto che il ha già pagato al Controparte_1 suddetto difensore le spese di primo grado, liquidate come in parte motiva;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003. Venezia, 30 gennaio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente relatore dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2066 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(cf. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Matteo Andriollo (c.f.:
, con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._2
Mestre (VE) Via Pescheria Vecchia n.1, pec Email_1 appellante principale contro
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bracato, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre (VE) Piazzale Cialdini n.2; appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.614/2023, depositata il
13.4.2023, del Tribunale di Venezia
Conclusioni Per parte appellante
In parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia
n.614/2023, depositata il 13.4.2023 e mai notificata: Nel merito
Condannarsi, per quanto esposto, il , in persona Controparte_1 del suo sindaco pro tempore, a risarcire a tutti i Parte_1 danni dallo stesso subiti e quantificati nella narrativa del presente atto ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre alle spese e competenze per l'attività stragiudiziale dichiarando la riconferma degli interessi legali. Spese
e competenze di causa rifuse, oltre c.p.a., I.V.A. e spese generali con provvedimento di distrazione ex art. 93 c.p.c. dichiarando di aver anticipato le spese e non riscosso competenze. In via istruttoria (per quanto non ammesso in I°) A) Senza voler assumere e/o invertire oneri probatori non spettanti, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 4.“Vero che si tratta di cassonetti della raccolta differenziata di vetro – lattine nonché carta, non di umido e secco”
5.“Vero che immediatamente lamentava tanto male al braccio.”
6.“Vero che è inciampato su una rottura del marciapiede causato dalle radici degli alberi e dalla assenza di manutenzione.” 7.“Vero che la crepa dove è inciampato il sig. era coperta, come Pt_1 tutto il marciapiede, da qualche foglia e da altro materiale delle piante (delle palline piccole che era cadute), impedendo la visuale della crepa medesima”; 8.“Vero che il piede si è storto/piegato/scivolato proprio in prossimità di una delle crepe”.
16.“Vero che al sinistro, assisteva il sig. che gli prestò Parte_2 soccorso” 18.“Vero che a causa del sinistro il sig. iportava Pt_1 lesioni personali e si sottoponeva ad accertamenti clinico-strumentali presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre dal quale veniva dimesso per frattura composta omero prossimale, come da documentazione che mi si rammostra (doc.3)” 19.“Vero che subito dopo l'attore si è sottoposto alle visite specialistiche come da documentazione che mi si rammostra (doc.3)” 20.“Vero che gli esborsi per le cure e visite specialistiche di cui ai cap. precedenti sono stati di € 562,90, come da documenti che mi si rammostrano (doc. 4)” 21.“Vero che terminato lo stato di malattia in data 30.11.2016, l'attore permanendo postumi si è sottoposto a visita medico– legale presso lo studio del dott. , come da documento che mi si Persona_1 rammostra (doc.5)” 22.“Vero che per la visita di cui al cap. precedente il costo è di € 976,00, come da documento che mi si rammostra (doc.6)” 23.“Vero che l'attore attualmente lamenta dolore alla spalla sinistra con limitazione dei movimento del braccio, riduzione della forza muscolare e prensile con difficoltà a sollevare pesi” 24.“Vero che prima del sinistro l'attore si occupava del figlio di
9 anni in quanto la moglie lavorava tutto il giorno” 25.“Vero che durante la malattia l'attore non ha potuto occuparsi del figlio di 9 anni e delle incombenze domestiche come le pulizie, fare da mangiare, fare la spesa ecc.” 26.“Vero che il sig. ra solito Pt_1 caricare in auto la mattina quando esce per recarsi al lavoro le immondizie” 27.“Vero che spesso quando l'attore e la moglie accompagnano tutte le mattine il figlio a scuola sono soliti riversare le immondizie nei cassonetti presenti vicino alla scuola” 28.“Vero che durante la fase stragiudiziale l'attore si è fatta assistere dall'avv.
Matteo Andriollo che ha raccolto tutta la documentazione relativa al sinistro e formulato le richieste risarcitorie, come da documenti che mi si rammostrano (doc,7-8-9-10-11- 12-13-14-16)” 29.“Vero che per l'attività di cui al cap. precedente l'attore deve sostenere un costo di cui al documento che mi si rammostra (doc.19)” 30.“Vero che per la fase di negoziazione assistita l'attore è stato assistito dall'avv. Andriollo, come da documenti che mi si rammostrano
(doc.12-13)” 31.“Vero per l'attività di cui al cap. precedente l'attore deve corrispondere allo studio Andriollo l'importo di cui al documento che vi si rammostra (doc.20)” Si indicano a testi: , CP_2 , e presso studio avv. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
Andriollo, dr. . Con rigetto dell'appello incidentale Persona_1 ex adverso proposto
Per parte appellata- appellante incidentale
Nel merito, sull'appello svolto in via principale: respingere l'appello svolto da poiché infondato. Nel merito, in via Parte_1
d'appello incidentale in principalità: respingere la domanda svolta da nei confronti del poiché Parte_1 Controparte_1 infondata. Per l'effetto: condannare l'appellante Parte_1 alla restituzione della complessiva somma di € 18.294,00 = erogata in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, dichiarando tenuto l'avv. Matteo Andriollo, procuratore distrattario, alla restituzione dell'ulteriore somma di € 7.959,45 corrisposta a titolo di spese di lite. Con interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla presente domanda e con interessi ex art. 1284 comma 4, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo. Nel merito, in via d'appello incidentale e in subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell'odierno appellato, dichiarare la concorrente responsabilità di nella causazione del Parte_1 sinistro per cui è causa, contenendosi comunque, nell'ambito del giusto e del provato, il risarcimento dovuto al medesimo. Per
l'effetto: condannare l'appellante alla Parte_1 restituzione della maggior somma percepita in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza di primo grado. Con interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla presente domanda e con interessi ex art. 1284 comma 4, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo. In ogni caso: con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato in data 15.12.2017 Parte_1 conveniva avanti al Tribunale di Venezia il
[...] CP_1 chiedendo accertarsi la responsabilità dell'Ente convenuto in
[...] ordine all'incidente occorsogli in data 30.1.2016 e condannarsi il
, in persona del suo sindaco pro tempore, a Controparte_1 risarcire tutti i danni subiti dall'attore. Quest'ultimo esponeva che in data 30.1.2016 ad ore 20 circa rimaneva vittima di un infortunio mentre camminava lungo il marciapiedi in Chirignago (VE), Via
Ivancich, poiché, a causa di una sconnessione ivi presente, coperta da materiale vegetale, in zona scarsamente illuminata, cadeva rovinosamente a terra e riceveva soccorso dal sig. , Parte_2 presente al momento dell'incidente.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande attoree.
All'esito dell'escussione dei testi e dell'espletamento di C.T.U. medico legale, il Tribunale di Venezia, con sentenza n.614/2023, depositata il 13.4.2023, così decideva: “condanna il , per le Controparte_1 causali di cui in parte motiva al pagamento in favore di Pt_1 della somma di € 13.658,03, oltre interessi legali dalla
[...] presente decisione al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento a favore della parte attrice delle spese di lite quantificate in € 5.077, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese di C.t.u. (liquidate con separato decreto), di C.T.P.
(fase stragiudiziale e giudiziale) e di negoziazione assistita definitivamente a carico di parte convenuta”
2.Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione Parte_1 ormulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando la
[...] sentenza sulla base dei motivi di seguito illustrati.
3.Si è costituito in giudizio il che ha contestato Controparte_1 la fondatezza dei motivi d'appello e ne ha chiesto il rigetto, nonché ha proposto appello incidentale formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4.La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5. L'appellante principale denuncia: i) con il primo motivo l'errata liquidazione, da parte del Tribunale, del danno biologico permanente e di quello temporaneo secondo i parametri previsti dall'art. 139 D. lgs. n.209 del 2005 (€ 10.027,70 a titolo di danno biologico permanente ed € 3.428,33 a titolo di danno biologico temporaneo), invece che sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, obliterando il primo Giudice di considerare che non si trattava di sinistro stradale occorso all'attore, bensì di risarcimento del danno da cose in custodia;
b) con il secondo motivo la violazione degli artt.
115 c.p.c. , 2059-2697-2729 c.c., per non avere il Tribunale fatto corretto uso dei paradigmi in tema di presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto allegato (pedone che a causa di una sconnessione del marciapiedi cade a terra riportando un trauma alla spalla sinistra con frattura del collo omerale) la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale, come accertata dal
C.T.U.; c) con il terzo motivo l'erroneo mancato riconoscimento del risarcimento da inabilità lavorativa come casalingo, nonché le conseguenti violazioni degli artt. 115-116-132 n.4 c.p.c., 2697 c.c., assumendo che fosse dimostrata la sua incapacità totale o parziale di occuparsi delle faccende domestiche, pur limitata ad una inabilità temporanea e non concretizzatasi in una specifica attività lavorativa, giustificativa, comunque, del risarcimento del danno patrimoniale temporaneo;
d) con il quarto motivo l'omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese per l'attività stragiudiziale, deducendo che quanto richiesto per l'attività prestata risultava dal dimesso preavviso di fattura (cfr. doc.1.19) e, in base all'art. 20 del
D.M.n.55/14 l'attività stragiudiziale svolta prima della giudiziale assume autonoma rilevanza e, dunque, va liquidata separatamente rispetto a quest'ultima.
6. L'appellante incidentale, con il primo motivo, denuncia la violazione/falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione agli artt.
1227, 2727 e 2697 c.c., l'errata valutazione delle emergenze istruttorie e la carente motivazione in ordine alla sussistenza del cd. fortuito ovvero del concorso colposo del danneggiato. Deduce che nel momento in cui il sig. ha allegato di essere caduto, il Pt_1 marciapiede non era in alcun modo “coperto da materiale vegetale”
o altro;
la Via Ivancich è dotata di impianto di illuminazione pubblica ed era sufficientemente illuminata e la presenza delle radici affioranti nel tratto di marciapiede Via Ivanchich era perfettamente visibile a chicchessia (anche in ora notturna attesa la buona illuminazione pubblica nella zona). Infine il è residente in [...]
a 10 metri dal punto ove riferisce essere avvenuto il sinistro (v. doc.
2 fasc. appellato) e dunque non poteva non aver conoscenza dello stato dei luoghi. Rimarca che la presenza di molteplici screpolature dell'asfalto sul marciapiedi al lato sinistro di Via Ivancich, dovute alla presenza di radici affioranti degli alberi, era visibile chiaramente ad occhio nudo e, in ogni caso, il dissesto era talmente esteso che, nel momento in cui si accingeva a camminare su marciapiedi dissestato, il vrebbe dovuto tenere un comportamento maggiormente Pt_1 prudente e diligente. Ad avviso del la condotta del CP_1 danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. In via subordinata, nel caso in cui il comportamento del danneggiato non dovesse essere ritenuto sufficiente ad elidere il nesso di causa, il chiede quantomeno dichiararsi ex art. 1227, comma 1, CP_1
c.c. la concorrente responsabilità dell'odierno appellante nella causazione dell'evento con ogni conseguenza sull'aspetto risarcitorio. Infine il chiede la condanna del alla CP_1 Pt_1 restituzione di quanto corrispostogli in esecuzione della sentenza di primo grado. Deduce che, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata e con espressa riserva di gravame e di restituzione (doc. 3), con bonifico in data 12.6.2023 era stata rimessa al signor la Pt_1 somma capitale liquidata in sentenza (€ 13.658,00) oltre interessi legali, spese di CTU e CTP per complessivi € 18.294,00, oltre alle spese di lite (€ 7.959,45), pagate al difensore distrattario, per un totale di € 23.253,45 (doc.2). Rimarca che alla riforma della sentenza impugnata in accoglimento dell'impugnazione incidentale dovrà far seguito la condanna dell'appellante principale alla restituzione delle predette somme già percepite, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento (bonifico del
12.6.2023) alla domanda e con interessi ex art. 1284 comma 4, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo. Rileva che in forza del provvedimento di distrazione contenuto nell'appellata sentenza, le spese di lite liquidate in complessivi € 7.959,45 (€ 5.077,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA) erano state direttamente corrisposte al procuratore antistatario dell'attore, avv. Matteo Andriollo.
7. Deve ritenersi infondato l'appello incidentale del che CP_1 occorre esaminare prioritariamente, in quanto è censurata la decisione impugnata in punto an debeatur.
La Suprema Corte ha reiteratamente avuto modo di affermare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., presenta carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa e il danno, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode stesso, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità (da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale o della causalità adeguata), sia idoneo a elidere il nesso causale (Cass. 2660/2013)
e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (da ultimo, Cass. S.U. n. 20943/2022). Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche dell'art. 1227 c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà imposto ed espresso dall'art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa. Quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n.28616/2013; Cass. n.18100/2020). In sostanza, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, e ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 16034/2023; Cass. n.
21675/2023).
Dunque, il soggetto danneggiato ha l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e il rapporto di custodia, non anche la mancanza di colpa nel relazionarsi con la cosa, e il danneggiato non doveva dimostrare l'esistenza di un'insidia. L'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la responsabilità per beni pubblici di ampie dimensioni va limitata con il ricorso alle categorie dell'insidia o del trabocchetto, è stato superato ancora nel 2006 (Cass., sez. 3, sent. n. 15383 e 15384 del 2006). L'insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che integra una situazione di pericolo occulto. Tale accertamento, con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, è reso superfluo dalla riconducibilità della fattispecie all'art. 2051 c.c., che prevede un caso di responsabilità oggettiva.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che sia condivisibile, sulla scorta dell'istruttoria espletata, la valutazione del Tribunale circa la sussistenza della responsabilità del ex art.2051 Controparte_1
c.c., in applicazione dei suesposti principi. In particolare, quanto allo stato dei luoghi, comprovato sia dalla documentazione prodotta dal
( doc.n.2 e n.10) sia dalle testimonianze assunte (teste Pt_1
, è risultato dimostrato che sul tratto del marciapiede ove Pt_2 era avvenuta la caduta del era presente un leggero Pt_1 rialzamento della pavimentazione in asfalto del marciapiede a ridosso di un albero, dovuto alle radici, ed era altresì presente “uno strato di materiale vegetale-fogliame che impediva di vedere a chiunque, compreso il personale addetto al controllo della viabilità, la sconnessione sottostante” (così espressamente doc. 10 – lettera
Ecis s.r.l.). Peraltro dopo l'incidente per cui è causa il ha CP_1 provveduto ad un intervento di manutenzione del suddetto marciapiede. Il teste della cui piena attendibilità non vi Pt_2
è motivo alcuno di dubitare, stava percorrendo a piedi la stessa via, si trovava dietro il a circa due metri di distanza, la sera Pt_1 della caduta ed ha così riferito: “…Io l'ho visto cadere sul marciapiede vicino ai cassonetti;
ricordo che sopra il marciapiede c'erano foglie e pallini e lui è inciampato con il piede sinistro ed è scivolato con il piede destro, cadendo a terra sul lato destro;
io l'ho aiutato a rialzarsi ed ho pulito la zona del marciapiede dove l'attore era caduto ed ho notato una crepa di 2,3, 4 cm di altezza rialzata probabilmente dalle radici;
le foglie ed i pallini ricoprivano una superficie di circa 4 metri di pavimentazione attorno all'albero. Confermo che la crepa dove è caduto l'attore non si vedeva perché era coperta dalle foglie;
la crepa si può vedere di giorno solo se non ci sono le foglie…Preciso che i lampioni dell'illuminazione sono ubicati sul lato opposto a quello dei cassonetti. Preciso che il marciapiede lato cassonetti con quel tipo di illuminazione si vede chiaramente solo nei punti in cui non ci sono alberi;
invece dove ci sono alberi che fanno ombra il marciapiede non si vede bene di sera”. Infine la C.T.U. espletata in primo grado ha confermato che la lesione riportata dal Pt_1
(trauma alla spalla con frattura del collo omerale) risulta per natura e caratteristiche compatibile con l'entità e la dinamica dei fatti.
Dunque, l'originario attore e odierno appellante principale ha dimostrato il nesso di causalità tra la cosa e il danno, mentre il custode non ha fornito la prova liberatoria del Controparte_1 caso fortuito. Infatti la condotta del danneggiato, nella particolare situazione di cui si è detto, non è affatto connotata da esclusiva e neppure concorrente efficienza causale nella produzione dell'evento, atteso che la presenza del fogliame impediva la visibilità del rialzamento e la descritta situazione fattuale, ulteriormente aggravata dall'orario serale e dalla scarsa illuminazione, non era superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, benché residente in zona limitrofa.
8. Passando ora all'esame dei motivi di appello principale, il primo è fondato.
Secondo l'orientamento di legittimità che il Collegio condivide, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass. 4509/2022). Il Tribunale ha erroneamente applicato le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private), fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti"
(cfr. art. 139 d.lgs. n. 209/2005) e le considerazioni svolte, peraltro genericamente, dal sul punto non offrono argomenti idonei CP_1
a fondare un diverso opinamento.
Pertanto, come di seguito in dettaglio si illustrerà, occorre procedere alla rideterminazione del dovuto facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024, ritenute dal Collegio congruo parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale.
9. Gli altri motivi di appello principale non meritano accoglimento.
Circa il mancato riconoscimento del danno morale (secondo motivo), la Cassazione ha reiteratamente precisato che in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Nel caso di specie, stante l'entità del danno biologico accertata
(7,5%) e considerata l'assenza di specifiche allegazioni e prove idonee a supportare la coesistenza del danno morale, quest'ultimo deve ritenersi assorbito nella distinta posta del biologico, del quale, peraltro, come si dirà, si opererà una minima personalizzazione sotto il profilo del pregiudizio dinamico relazionale.
Inammissibile è la doglianza relativa al mancato riconoscimento del danno da invalidità lavorativa di casalingo (terzo motivo), poiché il i limita a richiamare giurisprudenza di legittimità, ma non Pt_1 deduce specificamente e compiutamente di aver dimostrato nel giudizio di primo grado lo svolgimento pregresso di lavoro domestico in ambito familiare, né precisa con quali modalità fosse stato svolto.
Infondato è anche il quarto motivo, con cui si denuncia l'omessa pronuncia del Tribunale sulla pretesa di riconoscimento delle spese di assistenza legale stragiudiziale, che è stata implicitamente rigettata dal primo Giudice e che, in ogni caso, difetta di idonea prova. Il doc.
1.19 richiamato dal a supporto dell'esborso Pt_1
(€6.303,40) non è, infatti, una fattura, ma un “preavviso di fattura”, come afferma lo stesso appellante principale, da cui, pertanto, non
è dato desumere che vi sia stato a quel titolo un effettivo esborso rimborsabile. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (tra le tante Cass. 24481/2020).
10. Occorre ora procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dal alla stregua dei principi affermati Pt_1 dalla Corte di Cassazione, secondo cui “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio” (Cass.
15733/2022). Inoltre la Cassazione ha chiarito che, in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento
(con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella (da ultimo Cass. 7892/2024).
In considerazione di quanto risulta dalla C.T.U., procedendo alla liquidazione del danno non patrimoniale secondo le tabelle di Milano aggiornate al 2024, ed esclusa nella specie, per quanto si è detto, la spettanza della componente morale, il danno dinamico relazionale permanente va equitativamente determinato in € 13.041 ( età al momento del sinistro- 57 anni- 7,5% invalidità = €11.787, incrementato di €1.254 per la minima personalizzazione che il
Collegio ritiene di poter riconoscere in ragione della natura dei postumi residuati a carico della spalla sinistra, idonei a determinare una compromissione non solo delle attività quotidiane, ma anche di quelle relazionali e di accudimento ordinario del figlio, di anni 9 all'epoca dell'incidente). Il danno alla salute temporaneo va liquidato in complessivi €7.762,50 (45 giorni di parziale inabilità biologica al
75% al quale vanno sommati 45 giorni di parziale inabilità biologica al 50% ed ulteriori 45 giorni di parziale inabilità biologica al 25%), sicché va determinato in €20.803,50 l'importo in moneta attuale spettante al er i titoli di cui si è detto. Pt_1
Poiché in data 12-6-2023 il ha versato al in CP_1 Pt_1 esecuzione della sentenza ora impugnata, la somma di €18.294,00
(cfr. doc. 2 prodotto dal detta somma, secondo quanto CP_1 espone il corrisponde al credito liquidato dal Tribunale in CP_1 moneta attuale ed è comprensiva anche degli interessi legali e delle spese di C.T.U. e di C.T.P., queste ultime di ammontare pari a complessivi €3.660), il calcolo del residuo dovuto e degli interessi va effettuato secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9950/2017; Cass. S.U. 1712/1995).
In particolare, onde calcolare l'ammontare degli interessi, nel caso di un pagamento intervenuto medio tempore, la posizione del creditore-danneggiato dovrà essere bipartita: dal sinistro sino al pagamento dell'acconto, nulla avendo ricevuto, lo stesso ha sostanzialmente perso la possibilità di conseguire frutti dall'intera somma di denaro dovuta – conseguentemente gli interessi compensativi andranno conteggiati sull'intera somma di denaro liquidata a titolo risarcitorio (senza portare in detrazione l'acconto); dal pagamento dell'acconto in avanti, avendo ricevuto una parte del capitale (ossia del risarcimento liquidato), invece il creditore danneggiato ha perso solamente la possibilità di far fruttare la differenza (tra il credito e l'acconto). Pertanto gli interessi compensativi andranno conteggianti solo sulla detta quota (e non più sull'intero valore del risarcimento).
Orbene, nel caso di specie, per rendere omogenei i dati di calcolo rispetto alla somma pagata nel giugno 2023 (€18.294,00 pari all'importo liquidato dal Tribunale in moneta attuale, maggiorato degli interessi legali e delle spese di C.T.U. e di C.T.P.- doc.
2 - così quantifica il nella comparsa di costituzione Controparte_1
d'appello, l'importo corrisposto per le suddette voci e il ulla Pt_1 specificamente contesta al riguardo), è sufficiente devalutare l'importo di €20.803,50 alla data del sinistro (gennaio 2016) e aggiungere alla sorte capitale devalutata (€17.152,10) gli interessi compensativi maturati sull'importo rivalutato anno per anno secondo indici Istat fino a giugno 2023; all'importo così calcolato (€20.957,30) occorre sommare le spese di C.T.U. e di C.T.P.. Si ottiene la somma di €24.617,30, da cui va sottratto quanto pagato a giugno 2023 (€18.294,00). La differenza (€6.323,30) va infine maggiorata degli interessi compensativi dal giugno 2023 alla data della presente sentenza e si ottiene così il residuo credito del danneggiato accertato da questa Corte (€6.953,21), che il Comune va condannato a pagare al con gli interessi legali dalla data Pt_1 della presente sentenza fino al saldo.
11. In conclusione, va rigettato l'appello incidentale del CP_1
, va accolto per quanto di ragione l'appello principale di
[...]
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 confermata nel resto, il è condannato a pagare Controparte_1
a la somma di €6.953,21, oltre interessi legali Parte_1 dalla data della presente sentenza al saldo.
12. Considerato l'esito complessivo della lite e la soccombenza nettamente prevalente del , le spese di lite del Controparte_1 doppio grado sono poste a carico di detta ultima parte e vengono liquidate, quanto al primo grado, come da tassazione della sentenza impugnata, corrispondente ad importo pressoché intermedio tra massimo e minimo secondo il criterio del decisum (scaglione di valore compreso tra €26.001,00 e €52.000,00), nonché, quanto al presente grado, come in dispositivo, in importo pressoché intermedio tra minimo e massimo, senza fase istruttoria, tenuto conto del criterio del decisum (scaglione tra €5.201, 00 e
€26.000,00) e della non particolare difficoltà della controversia, con distrazione in favore del difensore dell'appellante principale, dichiaratosi antistatario. Poiché quest'ultimo ha già ricevuto il pagamento delle spese liquidate dal Tribunale, la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite va limitata a quelle relative al presente grado. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 614/2023 emessa dal Tribunale di
Venezia, così pronuncia:
1) rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_1
2) accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 confermata nel resto, condanna il a pagare a Controparte_1
a somma di €6.953,21, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della presente sentenza fino al saldo;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del presente grado in favore di liquidate Parte_1 complessivamente in euro 2.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellante principale, dichiaratosi antistatario, dato atto che il ha già pagato al Controparte_1 suddetto difensore le spese di primo grado, liquidate come in parte motiva;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003. Venezia, 30 gennaio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise