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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/09/2025, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. 2195 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2195 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLICASTRO Parte_1 C.F._1
GESSICA, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente autorizzare il signor a riconoscere il minore nato a [...], il Parte_1 Persona_1
05.01.2024 e ad oggi riconosciuto esclusivamente dalla madre, nata a [...], il Controparte_1
02.03.1992.
Con vittoria di spese di giudizio Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 5.02.2024 ex art. 250 c.c. , dopo aver allegato che dall'unione con la Parte_1
convenuta era nato e che la convenuta aveva rifiutato il consenso al riconoscimento Per_1
paterno, ricorreva a questo Tribunale perché pronunciasse sentenza sostitutiva del consenso mancante.
Il ricorso veniva ritualmente notificato alla convenuta, la quale non proponeva opposizione e non compariva all'udienza del 16.5.2024.
In assenza di opposizione, provata la paternità del sig. e non emergendo elementi che Pt_1
rendano il riconoscimento paterno di estremo pregiudizio per il minore, il Tribunale accoglie la domanda del ricorrente e pronunzia sentenza sostitutiva del riconoscimento paterno.
All'uopo, condivide questo Tribunale il principio affermato recentemente da altro giudice di merito secondo cui “alla pronuncia giudiziale ex art. 250 c.c., da intendersi non meramente autorizzativa del riconoscimento ma pienamente sostitutiva dello stesso, consegue l'annotazione della paternità a margine dell'atto di nascita;
[…] il riconoscimento paterno è, infatti, costituito dallo stesso esercizio dell'azione giudiziale ex art. 250 c.c. […] Del resto, la disposizione appena citata perderebbe di significato ove si ritenesse che, pronunciata la sentenza che tiene luogo del consenso mancante del genitore che per primo ha riconosciuto, fosse necessario formalizzare il riconoscimento del secondo genitore innanzi all'Ufficiale di stato civile, e ciò anche sulla scorta della considerazione per cui solo così ragionando si è in grado di scongiurare le problematiche che potrebbero verificarsi allorché il genitore, pur autorizzato al riconoscimento ex art. 250 c.c., non potesse poi procedere a detto incombente, anche per cause dallo stesso indipendenti. La norma appena citata impone, peraltro, al giudice di adottare – con la stessa pronuncia – i provvedimenti conseguenti circa il cognome del minore.” (Trib. Roma, 26.05.2017).
Devono pertanto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile le conseguenti annotazioni sull'atto di nascita del minore, come da dispositivo.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico della convenuta, essendo il comportamento di quest'ultima ad aver indotto il ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter veder riconosciuto il proprio figlio.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, devono essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, trattandosi di consulenza disposta nell'interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, visto l'art. 250 c.c.,
DICHIARA che , nato a [...] il [...], è padre di Parte_1 Persona_1
nato a [...], il [...] (atto di nascita n. 142 Parte II Serie B anno 2024 Comune di Torino);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alle annotazioni di legge in margine all'atto di nascita del minore;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai Controparte_1 Parte_1
sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
PONE definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico di e , nella misura del 50% ciascuno. Controparte_1 Parte_1
Così deciso in Torino, il 12.09.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2195 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLICASTRO Parte_1 C.F._1
GESSICA, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente autorizzare il signor a riconoscere il minore nato a [...], il Parte_1 Persona_1
05.01.2024 e ad oggi riconosciuto esclusivamente dalla madre, nata a [...], il Controparte_1
02.03.1992.
Con vittoria di spese di giudizio Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 5.02.2024 ex art. 250 c.c. , dopo aver allegato che dall'unione con la Parte_1
convenuta era nato e che la convenuta aveva rifiutato il consenso al riconoscimento Per_1
paterno, ricorreva a questo Tribunale perché pronunciasse sentenza sostitutiva del consenso mancante.
Il ricorso veniva ritualmente notificato alla convenuta, la quale non proponeva opposizione e non compariva all'udienza del 16.5.2024.
In assenza di opposizione, provata la paternità del sig. e non emergendo elementi che Pt_1
rendano il riconoscimento paterno di estremo pregiudizio per il minore, il Tribunale accoglie la domanda del ricorrente e pronunzia sentenza sostitutiva del riconoscimento paterno.
All'uopo, condivide questo Tribunale il principio affermato recentemente da altro giudice di merito secondo cui “alla pronuncia giudiziale ex art. 250 c.c., da intendersi non meramente autorizzativa del riconoscimento ma pienamente sostitutiva dello stesso, consegue l'annotazione della paternità a margine dell'atto di nascita;
[…] il riconoscimento paterno è, infatti, costituito dallo stesso esercizio dell'azione giudiziale ex art. 250 c.c. […] Del resto, la disposizione appena citata perderebbe di significato ove si ritenesse che, pronunciata la sentenza che tiene luogo del consenso mancante del genitore che per primo ha riconosciuto, fosse necessario formalizzare il riconoscimento del secondo genitore innanzi all'Ufficiale di stato civile, e ciò anche sulla scorta della considerazione per cui solo così ragionando si è in grado di scongiurare le problematiche che potrebbero verificarsi allorché il genitore, pur autorizzato al riconoscimento ex art. 250 c.c., non potesse poi procedere a detto incombente, anche per cause dallo stesso indipendenti. La norma appena citata impone, peraltro, al giudice di adottare – con la stessa pronuncia – i provvedimenti conseguenti circa il cognome del minore.” (Trib. Roma, 26.05.2017).
Devono pertanto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile le conseguenti annotazioni sull'atto di nascita del minore, come da dispositivo.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico della convenuta, essendo il comportamento di quest'ultima ad aver indotto il ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter veder riconosciuto il proprio figlio.
Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, devono essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, trattandosi di consulenza disposta nell'interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, visto l'art. 250 c.c.,
DICHIARA che , nato a [...] il [...], è padre di Parte_1 Persona_1
nato a [...], il [...] (atto di nascita n. 142 Parte II Serie B anno 2024 Comune di Torino);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alle annotazioni di legge in margine all'atto di nascita del minore;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano ai Controparte_1 Parte_1
sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
PONE definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico di e , nella misura del 50% ciascuno. Controparte_1 Parte_1
Così deciso in Torino, il 12.09.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina