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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4302 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. MADONNA ESTER presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a Controparte_1 margine del ricorso, dall'avv. PISCITELLI MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/02/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Torre del Greco il 19/09/2015, dalla cui unione nascevano i figli ( nato a [...] il [...]) e ( nata a [...]_1 Persona_2
Somma il 08.07.2019),rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “- I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria residenza con obbligo di comunicazione reciproca in caso di cambio della stessa e/o del proprio domicilio effettivo;
- nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi autosufficienti e comunque in grado di reperire un'occupazione;- i due figli minori saranno Per_1 Per_2
affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento privilegiato presso la madre;
- la casa coniugale di Corso Umberto I n.119 in San Giorgio a Cremano, sarà assegnata alla sig.ra
, unitamente a tutti gli arredi presenti, che la abiterà unitamente ai due figli;
- i Controparte_1
genitori, in regime di affido condiviso, provvederanno alla cura ed educazione dei due figli nel loro esclusivo bene ed interesse, si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, con l'impegno per entrambi di consultarsi reciprocamente e tempestivamente relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute, l'istruzione che riguardano e che riguarderanno i minori, le cui decisione verranno adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
- il padre potrà tenere con sé i due figli ogni volta che vorrà, previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze dei minori.
Precisamenre quest'ultimo trascorrerà con i figli, prelevandoli dalla loro abitazione, dove dovrà poi riaccompagnarli: - il martedì ed il giovedì dalle 16.00 con eventuale pernotto presso la futura casa paterna compatibilmente con i turni lavorativi del sig. che il giorno Parte_1
successivo provvederà a riaccompagnarli a scuola, ove la madre li andrà a prendere al termine dell'orario scolastico;
- l'intero fine settimana, secondo il criterio dell'alternanza ogni 15 giorni, dalle ore 10.00 del sabato mattina alle ore 21.00 della domenica;
- le vacanze natalizie e pasquali, salvo casi eccezionali e motivati e compatibilmente con le esigenze dei minori, seguono il criterio dell'alternanza: ovvero ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre ed ad anni alterni il 25 e 26 dicembre ed ad anni alterni il 31 dicembre e ad anni alterni il 1 gennaio;
parimenti ad anni alterni i minori trascorreranno le festività dell'Epifania così come giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. I minori durante le vacanze estive relative al mese di agosto, trascorreranno 15 giorni con ciascun coniuge ( consecutivi o a settimane alterne) e secondo accordo da stabilirsi con anticipo e compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori ( salvo casi eccezionali e motivati); resta inteso che ciascun coniuge comunicherà all'altro il luogo in cui trascorrerà le
2 vacanze con i figli minori, salvo diversi accordi e/o esigenza dei coniugi e/o dei minori. Ciascun genitore comunicherà il periodo di ferie a sua disposizione entro il giorno 15 maggio di ogni anno;
il padre ha il diritto di tenere con sé i figli minori l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno, il giorno del proprio onomastico e quello del proprio compleanno. Così come la madre trascorrerà con i figli minori le analoghe ricorrenze che la riguardano ( festa della mamma, compleanno ed onomastico). Le ricorrenze che riguardano i minori saranno trascorse insieme da entrambi i genitori salvo diversi accordi e/o esigenza dei coniugi e/o della minore.; il marito corrisponderà mensilmente alla moglie un contributo di 500,00€ per il mantenimento dei figli (
250,00 euro cadauno), entro il girono 5 di ogni mese, somma annualmente aggiornata secondo le variazioni accertate dall'ISTAT. Con tale contributo, la madre dovrà provvedere a tutte le spese ordinarie dei figli. LE altre spese straordinarie, scolastiche ricreative, nonché quelle per il trasporto scolastico e per i campi estivi, spese mediche non coperte dal SSN, ivi compreso quelle per il dentista, e spese scolastiche curriculari, saranno divise tra i coniugi nella misura del 50%;- la madre percepirà inoltre l'assegno unico familiare nella misura del 100% e tutti gli eventuali ulteriori contributi statali che si impegna ad utilizzare nell'esclusivo interesse dei minori;
- il padre corrisponderà 150,00€ mensili quale contributo per il pagamento del canone di locazione relativo alla casa coniugale;
- le somme a cui è tenuto il sig. dovranno essere Parte_1
accreditate sul conto della sig.ra al seguente IBAN Controparte_1
[...]R;”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
3 (atto n.239, parte II , S. A , Uff.1 reg. Atti Matrimonio anno 2015) ; CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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