Art. 2.
L'ufficio di notaro e' incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualita' di ministro di qualunque culto. ((8))
Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 365 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Durante l'attuale stato di guerra, non avra' applicazione l' art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , in quanto concerne la incompatibilita' fra l'ufficio di notaro e qualunque impiego stipendiato o retribuito dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti.
L'assunzione dei notai agli impieghi suindicati non potra' avvenire se non quando ne sia riconosciuta l'assoluta necessita' dai prefetti per le Provincie e dalle Giunte provinciali amministrative per i Comuni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Rimane fermo, in ogni caso, per il notaio l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , compresa l'assistenza personale allo studio notarile nella sede di cui e' titolare nei giorni e nelle ore fissate dal presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 26 della legge medesima".
L'ufficio di notaro e' incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualita' di ministro di qualunque culto. ((8))
Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 365 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Durante l'attuale stato di guerra, non avra' applicazione l' art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , in quanto concerne la incompatibilita' fra l'ufficio di notaro e qualunque impiego stipendiato o retribuito dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti.
L'assunzione dei notai agli impieghi suindicati non potra' avvenire se non quando ne sia riconosciuta l'assoluta necessita' dai prefetti per le Provincie e dalle Giunte provinciali amministrative per i Comuni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Rimane fermo, in ogni caso, per il notaio l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , compresa l'assistenza personale allo studio notarile nella sede di cui e' titolare nei giorni e nelle ore fissate dal presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 26 della legge medesima".