Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 358/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
) ed (nato ad [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi per procura in atti dalle Avv.te Rosaria Venera C.F._2
Grancagnolo e Venera Russo (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati riassumenti
contro
:
(nato ad [...] il [...], c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Nunzio Manciagli (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante riassunto
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
Posta la causa in decisione la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata proponeva opposizione Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 161/2012 del 14.6.2012 con cui il Tribunale di
Catania (Sezione Distaccata di Giarre) gli imponeva di pagare all'Arch. Parte_1
ed all'Ing. la somma di € 25.885,69, oltre interessi e spese di
[...] Parte_2
procedura: somma che con il loro originario ricorso questi ultimi avevano dedotto essere loro dovuta in pagamento delle prestazioni professionali - che avevano reso in favore del - segnatamente consistite nella redazione di progetto di Pt_3
ristrutturazione ed ampliamento di struttura turistico-ricettiva (denominata Ghebel
Resort) in quel di Milo, di proprietà dello stesso . Pt_3
Il quale, con la sua opposizione, deduceva di non essere debitore di alcunché nei confronti del e dell stante che con questi aveva pattuito il pagamento Parte_1 Pt_2
dei loro compensi professionali solo a condizione che, successivamente al rilascio di concessione edilizia, si fosse perfezionato il finanziamento pubblico dell'opera mediante partecipazione al bando pubblico del P.O.–F 2007-2017 (linea CP_1
d'intervento 3.3.1.4): cosicchè - non essendosi pervenuti al rilascio di concessione edilizia prima che scadesse il termine di adesione al bando anzidetto poiché i predetti, ottenuto bensì il parere favorevole della Commissione Edilizia del , Parte_4
non si erano tuttavia preoccupati di curare ulteriormente l'ottenimento sia del nulla- osta di competenza della locale A.S.L. sia di quello di competenza della locale
Sovrintendenza ai BB.CC.AA.AA. sia, ancora, di quello di competenza del locale
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – nulla ai medesimi poteva dunque dirsi dovuto. Detto opponente, pertanto, chiedeva infine che il gravato provvedimento monitorio fosse revocato e che fosse poi sancito che di nulla il e l fossero Parte_1 Pt_2
creditori nei suoi confronti. Solo in subordine, eccepiva che la pretesa di pagamento di controparte fosse eccessiva.
ed , costituendosi in contraddittorio, replicavano Parte_1 Parte_2
che con la redazione e la presentazione al del progetto de quo Parte_4
avessero, in realtà, puntualmente ed esaustivamente adempiuto a quanto era stato loro richiesto dal il quale, tuttavia, si era infine rifiutato di corrispondere loro il Pt_3
dovuto compenso trincerandosi dietro motivazioni pretestuose.
Chiedevano, pertanto, che l'opposizione dello stesso fosse rigettata. Pt_3
§§§
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale dei due opposti e l'istituzione di c.t.u. volta a riscontrare la congruità, a termini di parametri professionali, degli emolumenti dagli stessi opposti pretesi.
Indi, raccolte all'udienza all'uopo fissata le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione, considerava il primo giudice che “il diverso contenuto dell'incarico contrattuale prospettato dall'opponente è rimasto, in assenza di qualsivoglia documento contrattuale o prova costituenda che ne suffraghi la verosimiglianza, privo di prova;
piuttosto, l'unico documento in atti è il progetto di ampliamento della struttura alberghiera (sottoscritto dallo stesso opponente). Pertanto, in assenza di una adeguata prova della prospettazione offerta da , l'opposizione, con Pt_3
riferimento alla domanda principale, va rigettata”.
Ritenuto, peraltro, che “all'esito di attività approfondita e accurata - svolta con affidabilità di metodo - il c. t. u. ha stimato, pecuniariamente, l'opera di progettazione resa dai professionisti in complessivi Euro 20.480,05 (come da D.m.
140/2012 contenente gli importi delle tariffe professionali per la liquidazione giudiziale dei compensi), l'opposizione, avuto riguardo alla domanda subordinata, va parzialmente accolta;
conseguentemente il d. i. va revocato e il cliente condannato a pagare al professionista la minor somma stimata congrua dal c. t. u.”. Pertanto, con sentenza n. 4283/2019 del 30.10.2019, così statuiva infine, in via definitiva, l'adito Tribunale:”
P Q M
[….] revoca il decreto ingiuntivo;
condanna a pagare a e Euro 20.480,05 Parte_3 Parte_2 Parte_1
con interessi legali dal dì della domanda monitoria fino al soddisfo;
condanna a rifondere e delle spese di lite che liquida in Euro Pt_3 Pt_2 Parte_1
4.835,000, oltre c.p.a. ed IVA come per legge e rimborso a forfait come d.m. 2014 cit.”.
§§§
Avverso la sentenza così resa interponeva appello con citazione Parte_3
tempestivamente notificata del 26.11.2019 mercè la quale in particolare deduceva che
– al di là del fatto che l'inerzia del e dell non avesse consentito di Parte_1 Pt_2
accedere al finanziamento pubblico delle opere di ristrutturazione ed ampliamento della prefata struttura turistico-ricettiva – la stessa inerzia avesse concretizzato un inadempimento contrattuale che veniva, pertanto, fatto oggetto di eccezione ex art. 1460 c.c. E ciò avendo in particolare premesso concludeva chiedendo che la domanda di pagamento di controparte fosse, in riforma della gravata sentenza, infine rigettata.
Radicatosi il contraddittorio – e vagliate altresì le difese del e dell' Parte_1 Pt_2
che, costituendosi, contestavano l'appello del – questa Corte accoglieva Pt_3
infine, con sentenza n. 1142/2021 del 24.5.2021, la proposta impugnazione – indi rigettando la domanda di pagamento degli appellati già accolta dal Tribunale, appellati che venivano inoltre condannati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio - dopo aver considerato che “Ancorché il Tribunale abbia escluso che il committente abbia dato prova che oggetto dell'incarico professionale Pt_3
fosse, oltre alla progettazione dell'ampliamento strutturale del già esistente resort, anche il rilascio della concessione edilizia e la cura delle pratiche di partecipazione ai fondi pubblici di sostegno all'attività turistica, il primo giudice non ha tuttavia considerato che il certamente esistente incarico di progettazione edilizia - posto dagli stessi professionisti a sostegno della domanda di pagamento del compenso - non si esaurisce nella sola presentazione del progetto al Comune e nel conseguimento del visto favorevole della commissione edilizia, ma anche nella cura degli ulteriori adempimenti (segnalati dal Comune con la citata missiva 31.5.2010), tra cui rilascio dei nulla osta della della e dell'Ispettorato delle Pt_5 Controparte_2
Foreste, necessari perchè il committente potesse ottenere il rilascio della concessione edilizia. E' consolidato orientamento del giudice di legittimità che il contratto di prestazione d'opera intellettuale in base al quale sia stato progettato un edificio onera il professionista della cura di tutte le attività finalizzate ad ottenere il provvedimento amministrativo che consenta la legittima esecuzione dell'opera che ne costituisce oggetto, ivi compresa la presentazione della documentazione richiesta dal
Comune ai fini del rilascio della concessione edilizia (Cass. nn. 562/2019 e
8197/2010)”.
§§§
ed impugnavano detta sentenza di secondo grado Parte_1 Parte_2
con ricorso per cassazione tempestivamente notificato il 2.7.2021.
Ricorso il cui primo e principale motivo - rivolto a censurare che la Corte territoriale non avesse comunque, e quantomeno, “riconosciuto la debenza del compenso professionale per le prestazioni parziali rese dai professionisti a fronte della sospensione dell'incarico, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico” - la Suprema Corte riteneva fondato - pertanto, giusta ordinanza n. 5091/2023 del 17.2.2023, cassando la sentenza impugnata con rinvio,
“anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di
Catania in diversa composizione” - dopo aver considerato che “trattandosi di incarico professionale conferito in data anteriore all'abrogazione delle tariffe professionali attuata con il D. L. n. 1 del 24.01.2012, trova applicazione la legge n.
143/1949, ai sensi dei cui artt. 9, 10 e 18 la sospensione, per qualsiasi motivo, dell'incarico non esime il committente dall'obbligo di corrispondere le prestazioni parziali e, in caso di colpa del committente, anche dalla tutela risarcitoria”.
Dopo aver pure precisato che “questa Corte ha già affermato che “il compenso spettante a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, ovvero anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10, comma 2, della cit. legge. Quest'ultima presuppone, invece, che la sospensione non sia imputabile al professionista, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente
(e l'indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento quando esso sia superiore)”, Cass. n. 451/2020”, concludevano dunque gli affermando che Parte_6
“la Corte di merito ha errato nella parte in cui non ha riconosciuto alcun compenso professionale nel limite delle prestazioni concretamente effettuate”; ritenendo, peraltro, di dover pure specificare che “ai fini della prova dell'eccezione di inadempimento è stato omesso l'accertamento circa la realizzabilità del progetto realizzato dai professionisti: a tal proposito è decisivo il contenuto della CTU
(trascritta a pag. 18 del ricorso) che dava atto del parere favorevole della
Commissione edilizia ai fini del rilascio della concessione”.
§§§
ed hanno riassunto il giudizio con citazione ex art. Parte_1 Parte_2
392 c.p.c. - ritualmente e tempestivamente notificata al addì 9.3.2023 - Pt_3
mercè la quale, dopo aver ripercorso la vicenda processuale, pure allegavano di avere
– in ottemperanza alla suddetta statuizione di loro condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio – corrisposto al la complessiva somma di € Pt_3
10.370,78. Per il che concludevano chiedendo a questa Corte nuovamente adita di:”1.
Confermare in ogni sua parte le statuizioni di cui alla sentenza n. 4283/2019
Tribunale di Catania, emessa in data 25/10/2019 e pubblicata in data 30/10/2019,
G.I. dott. Cataldo Gaetano, con conseguente condanna del sig. a Parte_3
pagare a favore dei signori e euro 20.480,05 Parte_2 Parte_1
(ventimilaquattrocentoottanta/05) con interessi legali dal dì della domanda monitoria fino al soddisfo, compenso così come determinato in seno alla relazione tecnica di ufficio depositata nel giudizio di primo grado.
2. Condannare il sig.
a pagare ai signori e le spese di lite così come Parte_3 Pt_2 Parte_1
liquidate nella precitata sentenza n. 4283/2019 Tribunale di Catania già liquidate in euro 4.835,00 oltre cpa e iva come per legge. Rimborso a forfait come d.m. 2014/55.
3. Condannare il sig. a pagare ai signori e le Parte_3 Pt_2 Parte_1
spese di lite relative al giudizio di appello incardinato dal medesimo Pt_3
innanzi alla Corte di Appello di Catania portante il N R.G. 2192/2019. 4.
Condannare il sig. a pagare ai signori e le spese Parte_3 Pt_2 Parte_1
di lite del ricorso ex art. 373 c.p.c. Corte di Appello di Catania portante il n.
1478/2021 R.G.
5. Condannare il sig. a pagare ai signori e Parte_3 Pt_2
le spese di lite del ricorso per Cassazione portante il Numero registro Parte_1
generale 18240/2021, Numero sezionale 10674/2022. 6. Condannare il sig. Parte_3
alla restituzione a favore dei signori e delle somme da
[...] Pt_2 Parte_1
questi ultimi versate in esecuzione della sentenza di appello cassata dalla Suprema
Corte di Cassazione ammontanti ad € 10.370,78 (diecimilatrecentosettanta/78) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al soddisfo.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
§§§
Costituendosi in contraddittorio , nel contestare nuovamente la Parte_3
pretesa di pagamento del e dell' , non si asteneva dal lamentare che la Parte_1 Pt_2
Suprema Corte – giungendo ad affermare che “Ai sensi degli artt. 9, 10 e 18 della L.
143/49 la sospensione, per qualsiasi motivo dell'incarico, non esime il committente dall'obbligo di corrispondere le prestazioni parziali e, in caso di colpa del committente, anche dalla tutela risarcitoria”, e che la Corte territoriale avesse pertanto errato “nella parte in cui non ha riconosciuto alcun compenso professionale nel limite delle prestazioni concretamente effettuate” – avesse finito per “travalicare i principi di diritto in materia di giudicato e domande nuove, attribuendo alla sentenza della Corte di Appello, impugnata e cassata, contenuti estranei al testo della stessa sentenza. Mai una sola volta i signori e hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Pt_2
o alla Corte di Appello di essere remunerati della prestazione parziale eseguita, poiché mai avevano affermato che il rapporto professionale era stato sospeso e/o interrotto. Invero, i professionisti hanno sempre detto di avere eseguito e portato a termine l'incarico poiché attinente alla sola fase della progettazione e, quindi, una richiesta di pagamento per una prestazione parziale si poneva ontologicamente in conflitto con il mandato che dichiaravano avere ricevuto e con la domanda processuale. [………….] La Suprema Corte ha dunque ritenuto errata la sentenza della Corte Catanese nella parte in cui non ha riconosciuto un compenso parziale, sebbene: a) Il motivo di ricorso dei signori e presentasse una Parte_1 Pt_2
questione giuridica nuova, poiché estranea alla sentenza impugnata, con necessità di un accertamento del fatto dell'avvenuta sospensione dell'incarico e richiesta di compenso parziale;
b) Il motivo di ricorso fosse privo del requisito dell'autosufficienza, poiché mancante di indicazione dell'atto del giudizio dove era stato trattato l'aspetto contestato;
c) L'eccezione specifica di inammissibilità formulata con il controricorso e con la memoria depositati, neanche vista ed esaminata dalla Cassazione;
d) Il costante orientamento della Corte sull'inammissibilità del ricorso nell'ipotesi di motivo di ricorso attinente a questioni giuridiche nuove (Cass. 19017/2018; 1435/2013; 20518/2008 e 22540/2006).
[…………] Nel caso che ci occupa, un diritto dei professionisti al pagamento parziale, sulla base del disposto di cui agli artt. 9, 10 e 18 del RD 143/49, sarebbe spettato sul presupposto dell'esistenza di due condizioni di procedibilità: la prima attinente all'esistenza di una specifica domanda al pagamento parziale, anche in via subordinata, che doveva essere formulata nelle forme e nei tempi di rito nel giudizio di primo grado;
la seconda attinente alla realizzabilità del progetto edilizio. Ma è certo che i professionisti non hanno portato a termine l'incarico affidatogli dal signor , come è certo sia che lo stesso non ha mai revocato l'incarico sia Pt_3
che i professionisti non hanno mai sospeso o rinunciato all'incarico. E' accaduto invece che i professionisti, dopo che il progetto aveva ottenuto il parere della Commissione Edilizia Comunale, hanno omesso di completare il procedimento nonostante che il , con la nota del 28.3.2012, richiedeva ai professionisti il Pt_3
completamento dell'incarico professionale, dando seguito alla produzione di atti richiesta dal con la nota del 31.5.2010. Le ragioni per le quali i Pt_4
professionisti non hanno voluto completare il procedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio non sono mai state esplicitate dagli stessi, fornendo in giudizio la inveritiera affermazione della limitazione dell'incarico alla fase progettuale”.
Ragioni - aggiungeva – in realtà intuibili, atteso che “Ciò che occorre avere cura in questa fase del giudizio è di verificare la realizzabilità del progetto, poiché non è meritevole che un professionista, dopo avere redatto il progetto commissionato, impedisca al proprio cliente di conseguire il bene della vita sperato e oggetto del mandato. Il consulente tecnico, chiamato a verificare la congruità della somma richiesta dai professionisti a titolo di compenso, ci dice che “Il progetto prevede la realizzazione di due corpi di fabbrica, ognuno con due livelli fuori terra, che si aggiungono ad un fabbricato esistente destinato ad attività ricettiva … Il terreno su cui insisterà il nuovo fabbricato è rappresentato da una porzione di terreno riportato al NCT al foglio 20 particelle 114, 117,119, 120, 121, 260, 264 e 531 del comune di
Milo. Esso ricade in zona omogenea di tipo E”. La zona omogenea di tipo “E” è la zona agricola, dove non solo non è consentita la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo ma l'edificazione è consentita solamente nella misura di un metro cubo per tre metri quadrati di superficie. Per la realizzazione in zona territoriale omogenea “E” (agricola) di un edificio di metri quadrati 1.061,60 di superficie abitabile (calcolando anche i 225 mq di portici) è necessaria la disponibilità di area libera di trecentotrentamila metri quadrati di superficie, pari a 33 ettari. Nel caso che ci occupa mancava non solo la destinazione urbanistica del terreno ma mancava pure il terreno da vincolare nella ipotesi di superamento del primo ostacolo. Infatti, nella zona agricola non è consentita la realizzazione di alberghi, poiché la zona è priva delle opere di urbanizzazione necessarie per la realizzazione dell'intervento.
L'albergo può essere realizzato solo nelle zone TU.RI. (Turistico-Ricettive) presenti in ogni strumento urbanistico. La realizzazione di un albergo in zona agricola richiede l'intervento del Consiglio Comunale, il quale deve approvare una variante allo strumento urbanistico, e nel trasformare la zona agricola in zona TU.RI. imporre le prescrizioni a salvaguardia dell'interesse pubblico connesso alla variazione urbanistica. Quindi, il progetto era irrealizzabile poiché non assentibile sulla base dello strumento urbanistico vigente e per l'assenza del terreno agricolo dal quale prelevare la volumetria edilizia per la realizzazione di un così imponente edificio. Ai sensi dell'art. 14 del TU dell'edilizia la variante urbanistica può essere approvata solo quando sussiste un interesse pubblico che ne legittima la variazione e, ai sensi del terzo comma, le deroghe sono tipicizzate e possono riguardare la densità edilizia, l'altezza, la distanza tra i fabbricati. Ciò comporta che dove non è consentita l'edificazione, come accade per le zone agricole, nessuna variazione è consentita. Il Comune non avrebbe mai potuto rilasciare il permesso di costruire poiché la variante urbanistica si poneva in contrasto con gli interessi e i beni tutelati attraverso i vincoli paesaggistici e forestali esistenti sull'intera area. Infatti,
l'immobile già insistente sui luoghi è stato edificato in forza di concessione edilizia n.
13/2000 che autorizzava il a realizzare un edificio agricolo a servizio della Pt_3
propria azienda agricola. Per la realizzazione di tale edificio il , con atto Pt_3
sottoscritto il 9.10.2000 e trascritto il 31.10.2000, vincolava l'intera area di sua proprietà di mq 6723 come area pertinenziale all'edificio agricolo, privandola così di ogni volume urbanistico. Successivamente, con concessione edilizia n. 10 del
10.6.2006, il Comune di Milo autorizzava il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, da immobile al servizio di azienda agricola ad immobile destinato ad attività turistico-ricettiva, mutamento consentito sia dalla legislazione nazionale sia, in particolare, dalla legislazione regionale (legge n. 71 del 1978 e legge n. 17 del
1994). La irrealizzabilità del progetto era dovuta alla presenza del vincolo paesaggistico e dal vincolo forestale che impedivano ogni forma di edificazione poiché in contrasto con gli interessi tutelati dal piano paesaggistico e dal piano forestale esistente. Infine, il progetto edilizio era irrealizzabile anche perché il Genio Civile di Catania non avrebbe autorizzato l'edificazione poiché l'area ricade in zona a caratterizzazione geolitologica e geomorfologica pregiudizievole per l'edificazione.
Quindi è evidente che, nel momento in cui i professionisti hanno avuto consapevolezza della irrealizzabilità del progetto, hanno con gravissima colpa professionale ritenuto di bloccare l'attività e di richiedere il compenso per quanto svolto assumendo, a ragione della richiesta, l'esistenza di un incarico parziale poiché limitato alla fase della progettazione, al fine di nascondere la grave colpa consistita nell'avere accettato ed avere redatto un progetto irrealizzabile”.
E per quanto, in particolare, così riassunto concludeva chiedendo Parte_3
alla Corte di “Annullare la sentenza n. 4283/2019 resa dal Tribunale di Catania il
30.10.2019, dichiarando che: a) Con l'accettazione dell'incarico professionale gli
Ingg. e hanno assunto l'obbligo non solo di redigere un progetto di Parte_1 Pt_2
ampliamento della struttura, in conformità dello strumento urbanistico vigente al comune di Milo, ma di ottenere il rilascio della concessione edilizia, necessario epilogo dell'obbligazione assunta. b) Il progetto redatto dai tecnici incaricati non era realizzabile poiché in contrasto con lo strumento urbanistico e con le prescrizioni del piano paesaggistico e forestale. c) Il progetto redatto dai tecnici incaricati non era realizzabile poiché con esso si prevedeva di realizzare una costruzione in area geomorfologica non consentita e pregiudizievole. d) Per l'accertato inadempimento contrattuale e per la irrealizzabilità del progetto, i professionisti incaricati ingg.
e non hanno diritto al compenso per l'attività di progettazione. In Parte_1 Pt_2
via subordinata, ricalcolare il compenso nei limiti dell'attività parziale espletata dai professionisti, tenendo conto di tutti i limiti progettuali esistenti. CONDANNARE i signori e al pagamento delle spese processuali, Parte_1 Parte_2
anche del giudizio in Cassazione. In via istruttoria si chiede, nel rispetto di quanto stabilito dalla Suprema Corte, la nomina di un CTU al fine di accertare e verificare se il progetto redatto dai professionisti fosse realizzabile e ciò sulla base delle previsioni urbanistiche vigenti al comune di Milo, dei vincoli paesaggistici e forestali e delle caratteristiche geomorfologiche del territorio dove l'immobile doveva essere realizzato”.
§§§
Con istanza “ex art. 186bis c.p.c.”, depositata in cancelleria il 18.12.2023, gli appellati riassumenti chiedevano che fosse ordinata al l'immediata Pt_3
restituzione della somma anzidetta di € 10.370,78. Istanza definita dalla Corte con ordinanza del 29.2.2024 che disponeva in conformità (e liquidava altresì le spese del subprocedimento) dopo aver considerato che, secondo prevalente esegesi dell'art. 389
c.p.c., “il diritto alle restituzioni deve trovare attuazione in via immediata, senza alcuna possibilità che la vicenda dell'ulteriore pendenza del giudizio che le restituzioni ha occasionato, possibile in caso di cassazione con rinvio, possa interferire sotto il profilo dell'esistenza di un nesso di pregiudizialità, potendo tale nesso spiegare effetti solo all'esito della decisione su tale giudizio, posto che essa, ove il giudizio sulle restituzioni fosse ancora pendente, certamente è destinata ad influire sulla concreta attuabilità delle restituzioni qualora il diritto che risulti tutelato in via definitiva sia proprio quello che aveva trovato soddisfazione prima della cassazione e lo sia con effetto dall'inizio del giudizio originario o comunque da un momento anteriore a quello in cui la detta soddisfazione si era verificata;
il diritto alle restituzioni può e deve dunque trovare tutela senza che si attenda l'esito del giudizio di rinvio quando un rinvio vi sia stato (e questo sistema di tutelabilità immediata ora è esteso dal nuovo art. 336 c.p.c., comma 2, alla semplice riforma, mentre prima lo era solo al caso della riforma con sentenza passata in giudicato: il che è mero contraltare dell'art. 282 c.p.c., nuovo testo) e, quindi, senza che sia possibile ipotizzare una sospensione del relativo giudizio fino alla definizione di quello di rinvio”.
Quanto al merito, in esito all'udienza di trattazione della causa la Corte rimetteva prontamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa era assegnata a sentenza.
§§§ Come s'è visto, l'appellante riassunto ha ritenuto di poter veementemente contestare la sentenza della Suprema Corte che ha rinviato le parti innanzi a questa Corte territoriale: deducendo, in ispecie, che fosse affetta da vizio di ultrapetizione stante che (come premesso) “Mai una sola volta i signori e hanno chiesto Parte_1 Pt_2
al Tribunale o alla Corte di Appello di essere remunerati della prestazione parziale eseguita, poiché mai avevano affermato che il rapporto professionale era stato sospeso e/o interrotto. Invero, i professionisti hanno sempre detto di avere eseguito e portato a termine l'incarico …..”, e perché dunque non fosse stato sanzionato che il ricorso per cassazione di controparte “presentasse una questione giuridica nuova, poiché estranea alla sentenza impugnata, con necessità di un accertamento del fatto dell'avvenuta sospensione dell'incarico e richiesta di compenso parziale”.
Trattasi di assunti – osserva la Corte – pregiudizialmente inammissibili, a mente del granitico principio di diritto (conf. ex ceteris Cass. II 327/2010) secondo cui “Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione e tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa”.
Per debito di ragione non si omette, tuttavia, di aggiungere che, ad onta della pretesa che nel giudizio di legittimità sia stata introdotta questione giuridica nuova, pare che la Suprema Corte abbia piuttosto tratto le mosse dal medesimo postulato già fatto proprio dalla sentenza infine cassata: integrato dalla considerazione che – ammesso pure che ad essere stato reso manifesto ed esplicitato sia stato, al tempo, il solo incarico di predisposizione e presentazione all'Amministrazione Comunale del progetto de quo - in sede di interpretazione del contratto ex artt. 1362 e segg. c.c. debba, tuttavia, riconoscersi che l'incarico medesimo non possa non aver avuto ad oggetto - al lume della esegesi costituente jus receptum, già richiamata da questa
Corte nella sentenza infine cassata, secondo cui “il contratto di prestazione d'opera intellettuale in base al quale sia stato progettato un edificio onera il professionista della cura di tutte le attività finalizzate ad ottenere il provvedimento amministrativo che consenta la legittima esecuzione dell'opera che ne costituisce oggetto, ivi compresa la presentazione della documentazione richiesta dal ai fini del Pt_4
rilascio della concessione edilizia” - anche (come premesso in narrativa) “la cura degli ulteriori adempimenti (segnalati dal con la citata missiva del Pt_4
31.5.2010), tra cui rilascio dei nulla-osta della della e Pt_5 Controparte_3
dell'Ispettorato delle Foreste, necessari perché il committente potesse ottenere il rilascio della concessione edilizia”.
Poiché l'obbligo del progettista di opera edile la cui realizzazione debba essere amministrativamente assentita è dunque, per granitica giurisprudenza di legittimità, obbligo “di risultato” – e può e deve dunque intendersi adempiuto solo in seguito, in tutti i casi, al finale rilascio di permesso di costruire (o provvedimento amministrativo equipollente) – sia questa Corte dapprima sia, successivamente, la Suprema Corte hanno di tutta evidenza tenuto in debito conto non soltanto che ex art. 1366 c.c. “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede” ma anche ed in ispecie – una volta assodato che contratto alla base di incarico di progettazione di opera edile che escluda detto obbligo di risultato dovrebbe dirsi privo di causa (per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1418 c.c.) – che ex art. 1367 c.c. “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, e che ai sensi delle
“Regole finali” dettate dall'art. 1371 c.c. “Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso
………… nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti se
è a titolo oneroso”.
Ciò posto, deve allora riconoscersi che la Suprema Corte abbia soltanto – considerando, a tal segno, che a venire nella specie in rilievo fosse “incarico professionale conferito in data anteriore all'abrogazione delle tariffe professionali attuata con il D. L. n. 1 del 24.01.2012” e che dovesse pertanto farsi persistente applicazione della “legge n. 143/1949”, e che poi, ai sensi degli artt. 9, 10 e 18 di detta legge professionale, “la sospensione, per qualsiasi motivo, dell'incarico non esime il committente dall'obbligo di corrispondere le prestazioni parziali ….. indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, ovvero anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, ….” (in particolare, infatti, il primo comma di detto art. 10 prevede, testualmente, che “La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18”; e, secondo Cass. II 7602/99, “È illuminante la dizione
"per qualsiasi motivo"”) – così approfondito quanto già, in realtà, questa Corte non avrebbe dovuto mancare di approfondire.
§§§
Se corretto – così per come appare corretto (a fortiori ove si consideri che, quanto al diritto dell'ingegnere od architetto alla maggiorazione prevista dall'art. 18 cit. per il caso in cui le prestazioni del professionista incaricato non coprano “lo sviluppo completo dell'opera”, Corte cost. 192/84 escludeva l'illegittimità costituzionale di tale disposizione di legge e ne ribadiva, pertanto, l'applicabilità “sia nel caso in cui l'incarico sia originariamente limitato ad alcune soltanto delle prestazioni occorrenti per l'esecuzione dell'opera, sia nel caso in cui l'incarico, originariamente completo, divenga successivamente parziale in seguito a sospensione o revoca del committente, da qualsiasi motivo determinate”; conf. Cass. II 451/2020 già citata, come s'è visto, dalla Suprema Corte nell'ordinanza di cassazione con rinvio) – è l'inquadramento ermeneutico della vicenda negoziale de qua nei superiori termini operato, è giocoforza ammettere che incidenter tantum – ovvero al solo fine di moralizzare la vicenda medesima - la Suprema Corte abbia voluto soggiungere che “ai fini della prova dell'eccezione di inadempimento è stato omesso l'accertamento circa la realizzabilità del progetto realizzato dai professionisti” e che fosse in grado, a tal proposito, di apparire “decisivo il contenuto della CTU (trascritta a pag. 18 del ricorso) che dava atto del parere favorevole della Commissione edilizia ai fini del rilascio della concessione”. E tanto merita di essere riconosciuto ed affermato anche perché, come s'è visto, il sollevava per la prima volta la suddetta eccezione Pt_3
di inadempimento - basata sulla asserita irrealizzabilità dell'opera – solo (dopo essersi munito di nuovo difensore) con l'atto introduttivo del giudizio d'appello
(mentre – come va ribadito - in prime cure di giudizio aveva fondato la sua opposizione sul diverso assunto che con il e con l fosse stato pattuito Parte_1 Pt_2
il pagamento dei loro compensi professionali a condizione che le opere da realizzarsi avessero infine fruito del contributo, a fondo perduto, della mano pubblica previsto dal sullodato bando pubblico del P.O.–F.E.R.S. 2007-2017): senza, in tal guisa, tenere in debito conto che l'eccezione ex art. 1460 c.c. non è rilevabile d'ufficio
(conf. ex ceteris Cass. III 10764/99) e nonostante, conseguentemente, il divieto imposto dal secondo comma dell'art. 345 c.p.c. (inconducente – si aggiunge - sarebbe quindi stato dar seguito all'istanza di c.t.u. nella quale il insisteva al fine di, Pt_3
come premesso, “accertare e verificare se il progetto redatto dai professionisti fosse realizzabile e ciò sulla base delle previsioni urbanistiche vigenti al comune di Milo, dei vincoli paesaggistici e forestali e delle caratteristiche geomorfologiche del territorio dove l'immobile doveva essere realizzato”).
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In ragione delle pur sintetiche considerazioni superiormente rassegnate l'appello già interposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_3
4283/2019 del 30.10.2019 avrebbe dovuto essere rigettato: e deve essere dunque rigettato all'esito dell'odierno giudizio di rinvio.
Le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e dell'odierno giudizio di rinvio vanno fatte seguire alla finale soccombenza del , e si liquidano – sulla Pt_3
base esclusivamente (a mente di indirizzo interpretativo venutosi a consolidare nella giurisprudenza di legittimità: cfr. ex pluribus, mutatis mutandis, Cass. 19989/2021 secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del
2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza pronunciata prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza”) dei nuovi parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed 26.000,00 va, in ragione dell'entità del decisum, fatta applicazione), e tenendosi poi in conto l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche dell'attività professionale prestata – nei complessivi importi (cui si perviene sommando: quanto al giudizio di appello, € 567,00 x fase studio + € 460,50
x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale;
quanto al giudizio di legittimità, € 638,00 x fase studio + € 567,00 x fase introduttiva
+ € 336,00 x fase decisionale;
e quanto al giudizio di rinvio, € 567,00 x fase studio +
€ 460,50 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Essendo la norma già in vigore al tempo della sentenza di appello deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di versamento di cui all'art. Pt_3
13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c. instaurato con citazione di ed del 9.3.2023 a Parte_1 Parte_2
seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 5091/2023 del 17.2.2023, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4283/2019 del
30.10.2019 proposto, con citazione del 26.11.2019, da nei confronti Parte_3
del e dell anzidetti - così provvede: Parte_1 Pt_2
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello, Parte_3
del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, spese che si liquidano: a) quanto al giudizio di appello, in complessivi € 2.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
b) quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 1.541,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
c) quanto al giudizio di rinvio, in complessivi € 2.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_3
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, del T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.I.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)