Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 20637/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20637/2020 R.Gen.Aff.Cont. vertente:
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Occhino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portici alla II Trav. a dx di Via Libertà
n. 31
ATTORE
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Meschi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portici Corso G. Garibaldi n. 162
CONVENUTO
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: azione ex art. 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di proprietario dell'unità Parte_1 immobiliare posta all'ultimo piano del , acquistato per atto del Controparte_1
notaio del 31/03/1988, Rep. 184821 - Racc. 12330, riferiva che il predetto Persona_1
immobile, adibito a studio professionale, era interessato da fenomeni di infiltrazioni d'acqua piovana, precisamente in corrispondenza dell'ingresso ed altri due ambienti di lavoro con conseguente ammaloramento del mobilio presente.
L'attore riferiva di aver subito danni a causa di infiltrazioni di forte intensità verificatesi nel settembre-novembre 2010, in concomitanza di lavori condominiali e che le cause delle infiltrazioni
Successiva CTP del 10/04/2019 (all. parte attrice) riconduceva i fenomeni lamentati ad una serie di concause tra cui la mancanza di adeguata manutenzione della guaina impermeabilizzante in corrispondenza della bocca del canale di deflusso delle acque piovane;
il non corretto posizionamento del raccordo a 90 gradi con l'innesto del tratto verticale della colonna pluviale;
il dilavamento delle acque lungo la superficie inferiore del cordolo con relativo interessamento delle pareti adiacenti a seguito della mancanza del tratto verticale della pluviale;
la mancata manutenzione del sistema di deflusso delle acque piovane e la realizzazione del nuovo impianto di smaltimento delle acque senza la sostituzione del raccordo iniziale.
Inoltre, adduceva che le infiltrazioni avevano messo fuori uso l'impianto di Parte_1 allarme, provocando il corto circuito dell'impianto elettrico e che, a causa dell'insalubrità dell'ambiente, lo stesso non poteva disporre del bene in modo pieno ed esclusivo subendo così la compromissione della propria attività professionale di restauratore.
L'attore deduceva, ancora, che l'assemblea a seguito di conferimento di incarico ad CP_3
un proprio consulente, che quantificava i costi dei lavori di risanamento degli ambienti danneggiati in euro 9.880,56, deliberava di eseguire soltanto i lavori necessari per evitare il perpetuarsi del fenomeno infiltrativo all'interno dell'appartamento interessato, rinviando ogni decisione in ordine alle richieste risarcitorie.
Concludeva, quindi, per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni CP_1
quantificati in complessivi euro 127.058,00 fino al 2013, di cui euro 1.500,00 per il rispristino dell'impianto di allarme, euro 35.700,00 per danni patrimoniali, euro 25.300,00 per danni commerciali, euro 57.175,00 per danni non patrimoniali ed euro 7.383,00 per il costo della perizia, oltre vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il in Portici, il quale, contestando la domanda Controparte_1
attorea, eccepiva la prescrizione della pretesa risarcitoria, la propria carenza di legittimazione passiva essendosi verificati gli eventi narrati nel corso dei lavori di rifacimento del fabbricato con conseguente responsabilità dell'impresa appaltatrice, nonché la genericità della domanda risarcitoria.
Concludeva per il rigetto delle domande attoree ed, in subordine, per l'accoglimento dell'eccezione di compensazione del debito risarcitorio del Condominio con il credito vantato dallo stesso nei confronti dell'attore, di cui al decreto ingiuntivo n. 184 del 2013, emesso il 20/08/2013 dal
Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici, con vittoria delle spese di lite. La parte convenuta, al fine di essere manlevata in caso di condanna, chiamava in causa la compagnia assicurativa Controparte_2
All'udienza dell'11/06/2021, preso atto della regolarità della notifica dell'atto di chiamata in causa nei confronti di e della mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia e Controparte_2
concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 28/03/2023, venivano escussi i testi indicati dalle parti e, ravvisatene l'opportunità, il GU nominava quale CTU l'Ing. affinché verificasse Persona_2 lo stato dell'immobile per cui è causa, la presenza nell'immobile di proprietà dell'attore delle infiltrazioni denunciate in citazione, ne individuasse le cause e descrivesse gli interventi necessari per eliminarle, nonché quelli occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi, quantificandone costi e tempi di esecuzione.
Il GU, all'udienza del 09/05/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, l'assegnava in decisione.
Tanto precisato, la domanda deve ritenersi fondata.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte convenuta in merito alla prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dall'attore alla luce delle delibere condominiali del 22/11/2013 e del
14/11/2014, ove l'assemblea determinava di accertare e provvedere in merito ai danni sofferti dal
, e della raccomandata del 22/04/2016, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione Pt_1
relativa agli eventi risalenti al 2010 - 2013.
Sotto il profilo della titolarità attiva, giova osservare come risulti non contestato dal convenuto, oltre che documentalmente provato, che l'istante sia proprietario dell'unità immobiliare sita in
Portici al Corso Garibaldi n.40.
Sul piano dell'an, occorre altresì premettere che, per poter invocare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e l'oggetto della prova non può prescindere dalla allegazione nella domanda, quale fatto costitutivo della stessa, di un fattore intrinseco o estrinseco alla cosa (dovuto ad agenti esterni), entrambi idonei a radicare il nesso eziologico, salva la valutazione del giudice se la cosa sia potenzialmente lesiva e, perciò, se l'evento verificatosi ne è conseguenza normale. Si afferma, altresì, che il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 6677/11, 8005/10). Nella specie, le risultanze istruttorie in atti inducono a ritenere integrati i presupposti della fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c.
La sussistenza del fenomeno infiltrativo descritto dall'attore nell'atto di citazione veniva confermata dai testi di parte attrice, escussi nel corso del giudizio.
All'udienza del 28/03/2023, il teste di parte attrice dichiarava: “quando si Parte_2
è verificato il danno all'immobile sito in Portici, dove il svolge la propria attività lavorativa, Pt_1
mi contattò per verificare le cause del fenomeno infiltrativo;
mi recai sui luoghi di causa nel luglio del 2013 e ricordo di aver visto nel secondo ambiente dello studio una macchia di umidità in prossimità della finestra sulla parte alta della parete destra;
nel primo ambiente, invece, c'erano delle lesioni dovute, a mio parere, ad un ingrossamento dei ferri di armatura della trave a causa dell'umidità. Anche nel terzo ambiente vi era una macchia di umidità. I danni da me riscontrati sono i seguenti: distacco di intonaco, muffe e danni evidenti ai mobili accostati alla parete umida, che presentavano rigonfiamenti”.
Nello stesso senso le dichiarazioni del teste che, nella medesima udienza, Testimone_1 riferiva: “sono a conoscenza dei fatti di causa poiché, nel 2010-2011, in concomitanza con i lavori di ristrutturazione del palazzo sito in , Portici, si verificarono dei fenomeni Controparte_1
infiltrativi nello studio e laboratorio dove il svolgeva la propria attività lavorativa;
in quel Pt_1
periodo frequentavo lo studio del per motivi di lavoro;
ricordo che nel primo e nel secondo Pt_1
ambiente vi erano infiltrazioni di acqua e muffa ed il muro era lesionato nella parte in alto a destra;
nel corso dei mesi, poi, le infiltrazioni si sono manifestate anche sul lato sinistro della parete;
anche nel terzo ambiente vi erano macchie di umidità, soprattutto in un angolo dove c'era la botola che portava al terrazzo” e che “i problemi infiltrativi si sono manifestati in seguito ai lavori di ristrutturazione del fabbricato e si sono, poi, aggravati nel corso del tempo”.
Nel corso dell'udienza del 28/03/2023 veniva escusso il teste di parte convenuta , Testimone_2 il quale confermava gli accadimenti di cui in atti affermando “sono a conoscenza dei fatti di causa poiché dal 2013 al 2021 sono stato amministratore del convenuto;
quando ho assunto CP_1
l'incarico di amministratore di condominio già si era verificato il fenomeno infiltrativo nello studio del ed, infatti, ricordo di aver convocato un'assemblea nel febbraio del 2014 per nominare Pt_1 un tecnico per la verifica delle cause e della quantificazione dei danni, l'ing. ”. Persona_3
Il nominato CTU, ing. nell'elaborato peritale in atti, cui il Tribunale ritiene di Persona_2
prestare adesione poiché immune da vizi e motivato, oggetto peraltro delle deduzioni dei tecnici delle controparti, esaminate le foto dei locali ammalorati, attestava che nell'unità di proprietà attorea oggetto di causa erano presenti tracce evidenti di ingenti infiltrazioni, precisamente nella sala d'ingresso e negli ambienti denominati A e B. A tal proposito, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, va rilevato che il consulente nominato ha ben potuto eseguire la propria valutazione esaminando le foto dell'immobile ammalorato, da cui “visto che i locali risultano ristrutturati, si sono potuti evincere i danni nell'immobile di proprietà attorea, che risulta danneggiato da infiltrazioni”, precisando a tal proposito che “la stessa relazione tecnica redatta dall'ing. , tecnico incaricato dal Persona_3
condominio, riporta appunto che le infiltrazioni ci sono sicuramente state nell'immobile dell'odierno attore e ne valuta anche i danni” (pag. 35 CTU).
Inoltre, risulta infondata la doglianza di parte convenuta di nullità della perizia d'ufficio depositata per aver il tecnico nominato ripercorso lo stesso iter motivazionale della consulenza di parte attrice.
Difatti, premesso che nella fattispecie in esame il CTU ha puntualmente riscontrato le censure del consulente di parte convenuta e che, in via generale, il consulente d'ufficio ben può aderire alle conclusioni prospettate da una delle parti qualora ritenute attendibili e condivisibili, va rilevato che le contestazioni sollevate dal convenuto non integrano casi di nullità della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, quali, ad esempio, violazione del principio del contraddittorio o violazione del principio della domanda e del principio dispositivo (Cass. S.U. n.3086/22).
Ciò detto, all'esito dell'esame peritale il tecnico, acclarato che il fenomeno infiltrativo non era più in atto, riscontrava i danni nell'immobile di proprietà “all'intradosso del solaio, sulla Pt_1
controsoffittatura e sulle pareti dei locali in questione: fenomeni di degrado, con rigonfiamenti, dello strato di finitura dell'intradosso e delle pareti, oltre che del controsoffitto”.
In particolare, evidenziava nella sala di ingresso dell'immobile lesioni in corrispondenza del cordolo esterno del fabbricato e nell'ambiente A, maggiormente interessato dal fenomeno, una forte infiltrazione pregressa che ha causato il distacco dell'intonaco e la formazione di muffa nell'angolo prospiciente il cortile, in corrispondenza della pluviale ed immediatamente sotto il punto del lastrico solare in corrispondenza della bocca di efflusso dello scarico della pluviale, estendendosi su tutto l'angolo della sala, interessando anche la parete che divide l'ambiente A dall'adiacente ambiente B, nonché parte della controsoffittatura.
Infine, nell'ambiente B i fenomeni infiltrativi venivano individuati dal CTU nell'angolo corrispondente la bocca di efflusso dello scarico della pluviale oltre che nella parete divisoria tra gli ambienti A e B, con conseguente distacco dell'intonaco e presenza di bolle di umidità e di muffa.
Individuando il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, è stato accertato in perizia che le lamentate infiltrazioni erano da attribuirsi “ad una serie di concause che, in concomitanza a fenomeni atmosferici eccezionali e non, hanno portato a delle infiltrazioni sulle pareti dei locali sottostanti”. Tali concause venivano individuate dal consulente nella mancanza di una adeguata manutenzione della guaina impermeabilizzante in corrispondenza della bocca del canale di deflusso delle acque piovane, nel non corretto posizionamento del raccordo a 90 gradi con l'innesto del tratto verticale della colonna pluviale, nel dilavamento delle acque lungo la superficie inferiore del cordolo, con relativo interessamento delle pareti adiacenti, a seguito della probabile mancanza del tratto verticale della pluviale, nonché nella realizzazione del nuovo impianto di smaltimento delle acque, senza la sostituzione del raccordo iniziale, causa delle successive infiltrazioni verificatesi dopo il nuovo inserimento del tubo verticale di pluviale.
Attribuiti i fenomeni infiltrativi “ad una errata manutenzione delle tubazioni pluviali, oltre che ad un intervento non regolare eseguito dall'impresa durante i lavori”, il consulente riteneva sussistente “una responsabilità pari al 50% a ciascuna di esse in riferimento alla produzione dell'evento”.
Considerato che “Il di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è quindi CP_1
obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicchè risponde ex art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (sul punto da ultimo Cass. n. 7044 del 2020) (Cass. Ord.
n.27989/22), e che “Il , poiché giuridicamente tenuto, ai sensi dell'art. 1130 c.c., quale CP_1
loro custode, alla relativa attività conservativa è responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni subìti dal singolo nell'unità immobiliare in proprietà solitaria derivati da parte comune anche CP_1
qualora la loro manutenzione fosse stata demandata a impresa appaltatrice verso la quale potrà, quindi, esercitare azione di garanzia” ( Tribunale Salerno, 29/04/2019, n.1477), ne deriva, pertanto, la responsabilità del convenuto nella causazione dei fatti per cui è causa. CP_1
Non trova, invece, accoglimento la domanda attorea inerente ai danni non patrimoniali e commerciali, neppure richiesti in sede di comparsa conclusionale, poiché genericamente allegati e non provati.
Venendo al quantum debeatur, il Tribunale rileva che, per quanto detto, i danni subiti dall'attore vadano quantificati nella misura che il nominato CTU ha accertato nel suo elaborato peritale in complessivi euro 13.294,19, oltre IVA, quale costo dei lavori che sono stati necessari per eliminare i danni causati dalle infiltrazioni oggetto di causa.
L'importo complessivo di euro 13.294,19 come dinanzi liquidato, costituendo debito di valore, deve essere maggiorato del danno da svalutazione monetaria.
La quantificazione del danno anzidetto può, dunque, essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.
1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat, e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione
(cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95).
In ordine, poi, alla compensazione richiesta da parte convenuta, va rilevato che il credito vantato dal non presenta i requisiti necessari per operare l'invocata CP_1
compensazione.
Invero, pur in assenza di contestazione da parte dell'attore in merito alla sussistenza del suddetto debito, parte convenuta allegava di essere creditore del di complessivi euro 43.000,00 per Pt_1
oneri condominiali ordinari e straordinari, come da ingiunzione di pagamento n. 184/2013, emessa dal Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Portici, il 20/08/2013, R.G. 559/2013 (doc. 6 parte convenuta), relativa ad oneri condominiali non pagati sino al 2013 riguardo ai quali l'attore avanzava proposta transattiva con racc. A.R. del 18/12/2013 (doc. 7 parte convenuta) e rendiconti relativi alle annualità 2019 e 2020 (doc. 13 memoria n.2 parte convenuta) e conseguente diffida del
27/10/2021 inviata all'attore (doc. 14).
Tuttavia, la documentazione in atti non prova l'effettivo ammontare, ad oggi, del credito del
, essendo provata la morosità maturata sino al 2020, quale sorta capitale, senza, peraltro, CP_1
indicazione degli interessi maturati e non risulta, inoltre, chiaro se la transazione aveva buon fine o meno.
Poiché “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità” (Cassazione civile, 22/12/2023, n.35913) e che “In tema di compensazione legale e giudiziale, il credito opposto in compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile al momento della relativa eccezione” (Cassazione civile, ordinanza n. 34668 del 27 dicembre 2024), non può disporsi la compensazione del credito condominiale con il debito risarcitorio qui accertato.
Infine, deve essere accolta la domanda di manleva formulata dal Controparte_1
[...
in Portici nei confronti di alla luce della polizza in atti (cfr. doc. n. 8 e 9 Controparte_2
parte convenuta), la cui operatività, non contestata dalla compagnia di assicurazione data la sua contumacia, non può escludersi.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da parte convenuta, deve Controparte_2
essere condannata a tenere indenne il in Portici di quanto Controparte_1 quest'ultimo debba pagare, in favore dell'odierno attore, in forza della presente sentenza, a titolo di sorta capitale, interessi e spese legali, incluse le spese di CTU come previsto dall'art. 1917, comma
3, c.c. a mente del quale le spese sostenute dal convenuto per resistere al danneggiato che abbia instaurato contro di lui un giudizio siano a carico dell'assicuratore.
In ordine al governo delle spese di lite, il Tribunale rileva che, avuto riguardo all'accoglimento della domanda principale, debba farsi applicazione del principio della soccombenza.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU vanno poste esclusivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la responsabilità di in persona Controparte_4 dell'amministratore p.t., in ordine ai danni sofferti dalla parte attrice e per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto al pagamento, in favore di Pt_1
dell'importo di euro 13.294,19, oltre IVA. Tale somma andrà devalutata e poi
[...]
rivalutata anno per anno, così come indicato in parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese processuali che liquida in euro 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pietro Occhino dichiaratosi antistatario;
3) in accoglimento della domanda di manleva, condanna in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., a tenere indenne il Controparte_4
Portici di quanto quest'ultimo debba pagare, in favore dell'odierno attore, in forza della presente sentenza, a titolo di sorta capitale, interessi e spese processuali;
4) pone le spese di CTU a definitivo carico del convenuto. CP_1
Napoli, 20/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello