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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11970 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3527/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3527/2023, promossa da:
(P. IVA ) – in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale Dr. - con sede legale in Milano, alla Parte_2 via Scarsellini n. 144, elettivamente domiciliata in Genova, alla via G.
D'Annunzio 2/44, presso lo studio degli avv.ti Michele Paoletti c.f.
e AT DI c.f. dai C.F._1 C.F._2 quali è rappresentata e difesa.
ATTRICE
Contro
P. - in persona del Controparte_1 PartitaIVA_2 suo legale rappresentante pro tempore - con sede in Controparte_2
Napoli, alla via S. Tommaso D'Aquino n. 67, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Domenico Vietri n. 5, presso lo studio degli avv.ti Augusto
PO c.f. e US RA c.f. C.F._3
, dai quali è rappresentata e difesa C.F._4
Pagina da 1 a 11 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18-12-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3-2-2023, la società Pt_1
conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_3
per sentirla condannare al pagamento in rivalsa della somma di euro
75.414,93.
Parte attrice esponeva quanto segue.
La società RI S.p.A., con sede legale in Vimercate (MB), vendeva alla con sede in Cessalto (TV), n. 132 notebook Lenovo S340 e CP_4
n. 12 notebook Lenovo IP Legion Y540, emettendo regolare fattura, contenente il dettaglio dei beni ceduti, e affidando il relativo trasporto alla società come da documento di trasporto n. Controparte_1
del 23-8-2019 e fattura n. E119207144 del 25.08.2019, NumeroD_1 versati in atti.
In forza del contratto di trasporto intercorso tra RI S.p.A. e
[...]
quest'ultima assumeva l'incarico di effettuare la Controparte_1 consegna della merce di cui al DDT RI n. 1901389297 del 23-8-2019 presso lo stabilimento della sito in Cessalto (TV). CP_4
In data 25-8-2019, la merce perveniva presso il deposito del vettore in
NO (MI) e veniva ivi stivata all'interno del semirimorchio targato AD03616.
Nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2019, ignoti si introducevano in uno dei container, asportando n. 144 notebook Lenovo, come risulta dalla denuncia sporta dal responsabile della presso la Controparte_1
Stazione dei Carabinieri di Vaprio d'Adda (MI).
A seguito del predetto evento, la compagnia assicuratrice CP_5
(ora , in qualità di assicuratrice della merce
[...] Parte_1
Pagina da 2 a 11 trasportata, in data 6-10-2021 provvedeva a corrispondere alla società assicurata RI S.p.A. l'indennizzo complessivo di euro 75.414,93.
La surrogatasi ex art. 1916 c.c. nei diritti della propria Parte_1 assicurata RI S.p.A., esercitava nei confronti del vettore azione di rivalsa per il risarcimento del danno derivante dalla mancata consegna della merce, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro favorevole.
La medesima inviava alla Parte_1 Controparte_1
l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, che non veniva accettato dalla controparte.
Si costituiva in data 31-5-2023 la società la Controparte_1 quale deduceva che in forza del contratto in essere con la RI, ogni incarico di trasporto doveva recare l'indicazione del luogo di presa in carico e di riconsegna della merce, nonché degli ulteriori elementi necessari a garantire una puntuale e corretta esecuzione del servizio. Tuttavia, come emergeva dal documento di trasporto prodotto in atti, il mittente non forniva alcuna specifica istruzione, richiedendo, inoltre, il carico della merce per il giorno 23.08.2019, che cadeva nella giornata di venerdì, con ultimazione delle operazioni di carico soltanto alle 17:05, circostanza che rendeva difficoltosa l'esecuzione immediata del trasporto.
La convenuta deduceva che la presa in carico degli articoli nel tardo pomeriggio del venerdì determinava la necessità di trattenere la merce presso i magazzini logistici del vettore, in considerazione dei tempi di percorrenza – stimati in circa tre ore e mezza –, e dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 8:00 del sabato sino alle ore 22:00 della domenica.
La stessa evidenziava di aver dotato l'area del deposito, in cui il rimorchio sostava, di appositi sistemi antifurto, funzionanti regolarmente, come poteva evincersi dalla documentazione in atti. L'attivarsi di tali dispositivi aveva consentito l'intervento del servizio di sicurezza, gestito dalla società
in due distinte occasioni: la prima alle ore 21:57 del Controparte_6
25-8-2019, senza che fossero riscontrate anomalie;
la seconda alle ore 2:08 del 26-8-2019, allorché la società di vigilanza richiedeva l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri per l'effettuazione dei controlli di rito. All'esito
Pagina da 3 a 11 del secondo intervento veniva accertata la commissione del furto, oggetto di denuncia.
Parte convenuta riferiva che il sito di NO, ove la merce era custodita, era sottoposto a servizio di vigilanza strumentale della Controparte_6 operativo nei giorni feriali dalle ore 22:00 alle ore 6:00, e nei giorni di sabato, prefestivi e festivi in modalità 24 ore su 24, mediante collegamento a ponte radio con il sistema di allarme antintrusione e antirapina, con previsione di intervento immediato del personale di vigilanza in loco.
La inoltre, allegava l'intesa intercorsa tra il sig. Controparte_1
, persona differente dall'attuale legale rappresentante Controparte_7 della società, e l'allora responsabile della logistica di RI S.p.A.: quest'ultima richiedeva, sotto forma di generica “nota credito per porti franco”, formula che appariva, a detta della convenuta, prescelta al fine di non pregiudicare la liquidazione assicurativa, la somma complessiva di euro 11.535,37, che, dunque, a dire della andava Controparte_1 portata a deconto dall'eventuale importo liquidato dal Tribunale.
Il giudice istruttore, in data 1-6-2023, rilevava che la presente controversia era soggetta alla procedura della mediazione obbligatoria e, pertanto, assegnava termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione.
Con ordinanza del 27-11-2023, viste le note scritte depositate dalle parti e il verbale negativo di mediazione, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Successivamente, fissava la discussione della causa ex art.281 sexies cpc per la data del 18-12-2025.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si rileva che l'istante ha esercitato con il presente giudizio l'azione di rivalsa ex art.1916 cc nei confronti della società
[...]
deducendo esservi stata responsabilità e colpa grave da Controparte_1 parte della stessa in relazione all'evento furto relativo ai beni affidati dalla propria assicurata, RI SP, alla convenuta per il trasporto presso la in Cessalto (TV). CP_4
Pagina da 4 a 11 E' pacifico tra le parti, oltrechè risultante per tabulas, che l'istante indennizzava la RI SP del danno da essa subito in conseguenza dell'occorso furto, liquidandole l'importo di euro 175.414,93 (v.doc. 5 di parte attrice).
Ciò posto, giova ricordare che a norma dell'art.1916 cc, “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Parte attrice ha, dunque, invocato, a fondamento delle sue ragioni, la norma succitata e l'art.1693 cc in materia di trasporto, alla cui stregua
“Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.
Inoltre, l'attrice ha dedotto esserle dovuto l'intero importo di euro 175.414,93, da essa corrisposto alla assicurata RI, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, il limite al risarcimento previsto dall'art.1696, comma 2, cc, ai sensi del quale il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri.
Nella prospettazione dell'istante dovrebbe, invece, trovare applicazione, nell'ipotesi in esame, l'ultimo comma dell'art.1696 cc, a norma del quale “Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”
Secondo la tesi della , infatti, vi sarebbe stata colpa grave nel Pt_1 comportamento della convenuta: la condotta della stessa, consistita nel lasciare in sosta, per l'intero fine settimana, il semirimorchio targato AD03616, con le porte posteriori aperte, presso i propri magazzini logistici, sarebbe stata, infatti, indicativa della mancata adozione di tutte le
Pagina da 5 a 11 precauzioni necessarie ad evitare eventi dannosi. Né la circostanza che l'area fosse dotata di impianti antifurto può essere ritenuta idonea ad escludere la responsabilità del vettore, essendosi tali sistemi rivelati inadeguati.
A sostegno del suo assunto l'attrice evidenzia che nel mese di luglio
2019, ossia poche settimane prima del fatto per cui è causa, nello stesso deposito si era già verificato un altro furto, come emergente dal verbale di Contr ispezione sottoscritto del 2-10-2019 (All. n.
8.1 alla perizia – prod. n.
8.1 di parte attrice). Tale circostanza, unitamente alla dinamica dell'evento, dimostrerebbe una manifesta inadeguatezza delle misure di custodia e protezione del carico, adottate dalla convenuta.
Secondo la prospettazione attorea, i malviventi hanno potuto agire indisturbati, asportando n. 144 computer portatili dal semirimorchio, senza alcuno intervento impeditivo, e nonostante la presenza di telecamere e fari alogeni. Ciò comproverebbe la totale inefficacia del sistema di sorveglianza, posto che l'operazione di furto, per la quantità e il volume di merce sottratta, deve essersi svolta in un tempo non trascurabile e con ripetuti movimenti nell'area videosorvegliata, senza che la vigilanza intervenisse ad effettuare un approfondito controllo, neppure dopo il primo segnale di allarme.
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore risponde della perdita delle cose consegnategli per il trasporto dal momento della ricezione fino a quello della riconsegna, salvo che provi che la perdita o l'avaria sia derivata da caso fortuito o da altra causa a lui non imputabile. Inoltre, l'estratto contrattuale prodotto in atti (all. 3 di parte attrice) prevede espressamente che “il vettore dovrà adottare, durante tutto il corso del trasporto, ogni possibile misura atta a garantire la massima protezione dei beni trasportati”.
Sulla base della dinamica dei fatti, come emergente dagli atti di causa, deve ritenersi che il vettore abbia omesso di usare la necessaria diligenza professionale, non avendo adottato tutte le precauzioni idonee a prevenire
Pagina da 6 a 11 il verificarsi di eventi criminosi quali il furto, e ciò per l'intera durata dell'affidamento della merce, fino alla sua riconsegna.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza “In tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.” (Cass. Civ.
15107/2013; ex multis Cass. Civ. 20808/2010; Cass. Civ. 7533/2009; Cass.
Civ. 17478/2007; Cass.Civ. 17398/2007; Cass. Civ. 24209/2006).
La parte convenuta ha negato la sussistenza della colpa grave, assumendo che la sosta del mezzo fosse necessitata dalla consegna della merce nel tardo pomeriggio di venerdì 23-8-2019 alle ore 17:05, in prossimità dell'entrata in vigore del divieto di circolazione per i mezzi pesanti nel fine settimana, e allegando la presenza di un impianto antifurto e di un servizio di vigilanza attivo (All. nn. 4 e 6 di parte convenuta), ritenuti idonei a salvaguardare il perimetro dell'area di deposito, adempiendo a quanto richiesto contrattualmente.
Tale difesa non può essere condivisa.
In primo luogo, la convenuta non contesta che il semirimorchio fosse lasciato in sosta con le porte posteriori aperte, circostanza che integra un'evidente negligenza nella massima custodia del bene affidato. Né può ritenersi sufficiente, a tal fine, la mera chiusura della saracinesca, poiché
l'azione furtiva si è svolta interamente all'esterno dell'edificio, nell'area di parcheggio, senza necessità di penetrare all'interno del magazzino.
Il richiamato divieto di circolazione dei mezzi pesanti non costituisce causa giustificativa, poiché lo stesso sarebbe entrato in vigore solo 14 ore e 55 minuti dopo la consegna, a fronte di un tragitto stimato di circa tre ore e mezza, circostanza che esclude l'esistenza di un impedimento oggettivo al proseguimento del trasporto.
Pagina da 7 a 11 In ogni caso, anche ove vi fosse stato un impedimento oggettivo alla continuazione del trasporto, ciò non sarebbe valso ad esimere il vettore dall'adottare tutte le cautele necessarie a prevenire il verificarsi di eventi dannosi.
Ulteriore elemento indicativo della carenza di adeguata messa in sicurezza emerge dal rapporto storico di intervento del servizio di vigilanza SK (All.
4 di parte convenuta), da cui risultano numerosi avvisi di allarme, nonché ripetute segnalazioni di “impianto disinserito fuori fascia” e “impianto inserito”, ma soltanto due interventi effettivi delle pattuglie, di cui solo il secondo ha provveduto ad accertare, coadiuvato dai carabinieri, l'evento furtivo. Tale andamento dimostra che il sistema di sicurezza, sebbene formalmente attivo, non era gestito in modo efficace, né idoneo a prevenire l'evento lesivo.
Infine, la recidiva dei furti nell'area in oggetto, come accertato nel verbale di ispezione del 2-10-2019, conferma l'inadeguatezza strutturale e organizzativa del deposito.
Pertanto, la condotta del vettore deve qualificarsi come gravemente colposa, per omessa adozione delle misure di diligenza e sicurezza richieste dalla natura professionale dell'attività svolta e dal contenuto dell'obbligazione contrattuale assunta.
La parte convenuta ha eccepito l'applicazione dei limiti risarcitori previsti dall'art. 1696, comma 2, c.c., invocando la limitazione della responsabilità del vettore entro l'importo di 1 euro per ogni chilogrammo lordo di merce perduta, trattandosi — a suo dire — di mera responsabilità civile non connotata da colpa grave.
Tale eccezione non può essere accolta per le ragioni in precedenza esposte.
La sottrazione di n. 144 personal computer portatili non può, infatti, essere considerata un evento di natura occasionale o difficilmente prevedibile. La pretesa imprevedibilità e la destrezza degli autori del furto, evocate dalla convenuta, non sono di per sé elementi idonei ad escludere la necessità di un'adeguata organizzazione o l'impiego di mezzi idonei a garantire la sicurezza del carico.
Pagina da 8 a 11 Dalle risultanze istruttorie e dai rilievi tecnici è emerso che il semirimorchio presentava porte aperte e sistemi di chiusura non adeguatamente assicurati;
che i dispositivi di allarme avevano emesso plurimi segnali di allerta;
e che, nonostante ciò, non era stato posto in essere alcun tempestivo o efficace intervento volto ad impedire la sottrazione della merce. Tali circostanze evidenziano una condotta gravemente negligente da parte del vettore, incompatibile con la necessaria diligenza professionale richiesta.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1696, comma 4, c.c., secondo cui “il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore”, deve escludersi l'applicabilità dei limiti risarcitori invocati.
Secondo l'orientamento della cassazione “Ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate.” (Cass. Civ. 16554/2015)
Nel caso di specie, sulla base della fattura prodotta in atti dalla parte attrice
(all. 1 e 2), non contestata dalla convenuta, il valore della merce risulta pari a:
- euro 80.397,24 per n. 132 notebook Lenovo S340;
- euro 14.155,08 per n. 12 notebook Lenovo IP Legion Y540.
Alla luce di quanto precede, accertata la sussistenza della colpa grave del vettore, esclusa la limitazione di responsabilità ex art. 1696, comma 2, c.c.,
e documentato il valore della merce sottratta, il danno risarcibile, oggetto dell'azione di rivalsa promossa da deve essere Parte_1 accertato in complessivi euro 75.414,93, come da richiesta attorea.
Pagina da 9 a 11 La parte convenuta ha eccepito di aver provveduto all'emissione di due note di credito “a porto franco”, per un importo complessivo pari ad euro 11.535,37, che dovrebbero essere detratte dall'ammontare dovuto alla parte attrice a titolo di rivalsa.
L'eccezione non può essere accolta.
La nel proprio atto difensivo, ha dichiarato che le Controparte_1 predette note di credito sarebbero state emesse in virtù di accordi intercorsi
“tra il sig. e l'allora responsabile della logistica di Controparte_7
RI”.
Dalle note di credito prodotte (all. 9 e 10 di parte convenuta) non risulta alcun riferimento idoneo a collegare tali documenti a un eventuale indennizzo parziale corrisposto dal vettore al mittente, né sulla base degli atti, si ricava l'avvenuta conclusione, tra la e la Controparte_1
RI, di un accordo avente il contenuto riferito dalla prima.
Ne consegue che l'importo di euro 11.535,37, indicato dalla convenuta, non può essere detratto dal credito azionato dall'attrice, non essendo emerso alcun valido titolo giuridico idoneo a giustificare la deduzione invocata.
La domanda va, quindi, accolta e la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di euro 75.414,93 oltre interessi legali dalla proposizione della domanda (3-2-2023) al saldo.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi, stante la natura documentale della causa e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la
[...] al pagamento in favore della società attrice della Controparte_1
Pagina da 10 a 11 somma di euro 75.414,93, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda (3-2-2023) al saldo;
2. condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
3. Così deciso in Napoli in data 18-12-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
Pagina da 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3527/2023, promossa da:
(P. IVA ) – in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale Dr. - con sede legale in Milano, alla Parte_2 via Scarsellini n. 144, elettivamente domiciliata in Genova, alla via G.
D'Annunzio 2/44, presso lo studio degli avv.ti Michele Paoletti c.f.
e AT DI c.f. dai C.F._1 C.F._2 quali è rappresentata e difesa.
ATTRICE
Contro
P. - in persona del Controparte_1 PartitaIVA_2 suo legale rappresentante pro tempore - con sede in Controparte_2
Napoli, alla via S. Tommaso D'Aquino n. 67, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Domenico Vietri n. 5, presso lo studio degli avv.ti Augusto
PO c.f. e US RA c.f. C.F._3
, dai quali è rappresentata e difesa C.F._4
Pagina da 1 a 11 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18-12-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3-2-2023, la società Pt_1
conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_3
per sentirla condannare al pagamento in rivalsa della somma di euro
75.414,93.
Parte attrice esponeva quanto segue.
La società RI S.p.A., con sede legale in Vimercate (MB), vendeva alla con sede in Cessalto (TV), n. 132 notebook Lenovo S340 e CP_4
n. 12 notebook Lenovo IP Legion Y540, emettendo regolare fattura, contenente il dettaglio dei beni ceduti, e affidando il relativo trasporto alla società come da documento di trasporto n. Controparte_1
del 23-8-2019 e fattura n. E119207144 del 25.08.2019, NumeroD_1 versati in atti.
In forza del contratto di trasporto intercorso tra RI S.p.A. e
[...]
quest'ultima assumeva l'incarico di effettuare la Controparte_1 consegna della merce di cui al DDT RI n. 1901389297 del 23-8-2019 presso lo stabilimento della sito in Cessalto (TV). CP_4
In data 25-8-2019, la merce perveniva presso il deposito del vettore in
NO (MI) e veniva ivi stivata all'interno del semirimorchio targato AD03616.
Nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2019, ignoti si introducevano in uno dei container, asportando n. 144 notebook Lenovo, come risulta dalla denuncia sporta dal responsabile della presso la Controparte_1
Stazione dei Carabinieri di Vaprio d'Adda (MI).
A seguito del predetto evento, la compagnia assicuratrice CP_5
(ora , in qualità di assicuratrice della merce
[...] Parte_1
Pagina da 2 a 11 trasportata, in data 6-10-2021 provvedeva a corrispondere alla società assicurata RI S.p.A. l'indennizzo complessivo di euro 75.414,93.
La surrogatasi ex art. 1916 c.c. nei diritti della propria Parte_1 assicurata RI S.p.A., esercitava nei confronti del vettore azione di rivalsa per il risarcimento del danno derivante dalla mancata consegna della merce, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro favorevole.
La medesima inviava alla Parte_1 Controparte_1
l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, che non veniva accettato dalla controparte.
Si costituiva in data 31-5-2023 la società la Controparte_1 quale deduceva che in forza del contratto in essere con la RI, ogni incarico di trasporto doveva recare l'indicazione del luogo di presa in carico e di riconsegna della merce, nonché degli ulteriori elementi necessari a garantire una puntuale e corretta esecuzione del servizio. Tuttavia, come emergeva dal documento di trasporto prodotto in atti, il mittente non forniva alcuna specifica istruzione, richiedendo, inoltre, il carico della merce per il giorno 23.08.2019, che cadeva nella giornata di venerdì, con ultimazione delle operazioni di carico soltanto alle 17:05, circostanza che rendeva difficoltosa l'esecuzione immediata del trasporto.
La convenuta deduceva che la presa in carico degli articoli nel tardo pomeriggio del venerdì determinava la necessità di trattenere la merce presso i magazzini logistici del vettore, in considerazione dei tempi di percorrenza – stimati in circa tre ore e mezza –, e dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 8:00 del sabato sino alle ore 22:00 della domenica.
La stessa evidenziava di aver dotato l'area del deposito, in cui il rimorchio sostava, di appositi sistemi antifurto, funzionanti regolarmente, come poteva evincersi dalla documentazione in atti. L'attivarsi di tali dispositivi aveva consentito l'intervento del servizio di sicurezza, gestito dalla società
in due distinte occasioni: la prima alle ore 21:57 del Controparte_6
25-8-2019, senza che fossero riscontrate anomalie;
la seconda alle ore 2:08 del 26-8-2019, allorché la società di vigilanza richiedeva l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri per l'effettuazione dei controlli di rito. All'esito
Pagina da 3 a 11 del secondo intervento veniva accertata la commissione del furto, oggetto di denuncia.
Parte convenuta riferiva che il sito di NO, ove la merce era custodita, era sottoposto a servizio di vigilanza strumentale della Controparte_6 operativo nei giorni feriali dalle ore 22:00 alle ore 6:00, e nei giorni di sabato, prefestivi e festivi in modalità 24 ore su 24, mediante collegamento a ponte radio con il sistema di allarme antintrusione e antirapina, con previsione di intervento immediato del personale di vigilanza in loco.
La inoltre, allegava l'intesa intercorsa tra il sig. Controparte_1
, persona differente dall'attuale legale rappresentante Controparte_7 della società, e l'allora responsabile della logistica di RI S.p.A.: quest'ultima richiedeva, sotto forma di generica “nota credito per porti franco”, formula che appariva, a detta della convenuta, prescelta al fine di non pregiudicare la liquidazione assicurativa, la somma complessiva di euro 11.535,37, che, dunque, a dire della andava Controparte_1 portata a deconto dall'eventuale importo liquidato dal Tribunale.
Il giudice istruttore, in data 1-6-2023, rilevava che la presente controversia era soggetta alla procedura della mediazione obbligatoria e, pertanto, assegnava termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione.
Con ordinanza del 27-11-2023, viste le note scritte depositate dalle parti e il verbale negativo di mediazione, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Successivamente, fissava la discussione della causa ex art.281 sexies cpc per la data del 18-12-2025.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si rileva che l'istante ha esercitato con il presente giudizio l'azione di rivalsa ex art.1916 cc nei confronti della società
[...]
deducendo esservi stata responsabilità e colpa grave da Controparte_1 parte della stessa in relazione all'evento furto relativo ai beni affidati dalla propria assicurata, RI SP, alla convenuta per il trasporto presso la in Cessalto (TV). CP_4
Pagina da 4 a 11 E' pacifico tra le parti, oltrechè risultante per tabulas, che l'istante indennizzava la RI SP del danno da essa subito in conseguenza dell'occorso furto, liquidandole l'importo di euro 175.414,93 (v.doc. 5 di parte attrice).
Ciò posto, giova ricordare che a norma dell'art.1916 cc, “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Parte attrice ha, dunque, invocato, a fondamento delle sue ragioni, la norma succitata e l'art.1693 cc in materia di trasporto, alla cui stregua
“Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.
Inoltre, l'attrice ha dedotto esserle dovuto l'intero importo di euro 175.414,93, da essa corrisposto alla assicurata RI, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, il limite al risarcimento previsto dall'art.1696, comma 2, cc, ai sensi del quale il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri.
Nella prospettazione dell'istante dovrebbe, invece, trovare applicazione, nell'ipotesi in esame, l'ultimo comma dell'art.1696 cc, a norma del quale “Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”
Secondo la tesi della , infatti, vi sarebbe stata colpa grave nel Pt_1 comportamento della convenuta: la condotta della stessa, consistita nel lasciare in sosta, per l'intero fine settimana, il semirimorchio targato AD03616, con le porte posteriori aperte, presso i propri magazzini logistici, sarebbe stata, infatti, indicativa della mancata adozione di tutte le
Pagina da 5 a 11 precauzioni necessarie ad evitare eventi dannosi. Né la circostanza che l'area fosse dotata di impianti antifurto può essere ritenuta idonea ad escludere la responsabilità del vettore, essendosi tali sistemi rivelati inadeguati.
A sostegno del suo assunto l'attrice evidenzia che nel mese di luglio
2019, ossia poche settimane prima del fatto per cui è causa, nello stesso deposito si era già verificato un altro furto, come emergente dal verbale di Contr ispezione sottoscritto del 2-10-2019 (All. n.
8.1 alla perizia – prod. n.
8.1 di parte attrice). Tale circostanza, unitamente alla dinamica dell'evento, dimostrerebbe una manifesta inadeguatezza delle misure di custodia e protezione del carico, adottate dalla convenuta.
Secondo la prospettazione attorea, i malviventi hanno potuto agire indisturbati, asportando n. 144 computer portatili dal semirimorchio, senza alcuno intervento impeditivo, e nonostante la presenza di telecamere e fari alogeni. Ciò comproverebbe la totale inefficacia del sistema di sorveglianza, posto che l'operazione di furto, per la quantità e il volume di merce sottratta, deve essersi svolta in un tempo non trascurabile e con ripetuti movimenti nell'area videosorvegliata, senza che la vigilanza intervenisse ad effettuare un approfondito controllo, neppure dopo il primo segnale di allarme.
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore risponde della perdita delle cose consegnategli per il trasporto dal momento della ricezione fino a quello della riconsegna, salvo che provi che la perdita o l'avaria sia derivata da caso fortuito o da altra causa a lui non imputabile. Inoltre, l'estratto contrattuale prodotto in atti (all. 3 di parte attrice) prevede espressamente che “il vettore dovrà adottare, durante tutto il corso del trasporto, ogni possibile misura atta a garantire la massima protezione dei beni trasportati”.
Sulla base della dinamica dei fatti, come emergente dagli atti di causa, deve ritenersi che il vettore abbia omesso di usare la necessaria diligenza professionale, non avendo adottato tutte le precauzioni idonee a prevenire
Pagina da 6 a 11 il verificarsi di eventi criminosi quali il furto, e ciò per l'intera durata dell'affidamento della merce, fino alla sua riconsegna.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza “In tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.” (Cass. Civ.
15107/2013; ex multis Cass. Civ. 20808/2010; Cass. Civ. 7533/2009; Cass.
Civ. 17478/2007; Cass.Civ. 17398/2007; Cass. Civ. 24209/2006).
La parte convenuta ha negato la sussistenza della colpa grave, assumendo che la sosta del mezzo fosse necessitata dalla consegna della merce nel tardo pomeriggio di venerdì 23-8-2019 alle ore 17:05, in prossimità dell'entrata in vigore del divieto di circolazione per i mezzi pesanti nel fine settimana, e allegando la presenza di un impianto antifurto e di un servizio di vigilanza attivo (All. nn. 4 e 6 di parte convenuta), ritenuti idonei a salvaguardare il perimetro dell'area di deposito, adempiendo a quanto richiesto contrattualmente.
Tale difesa non può essere condivisa.
In primo luogo, la convenuta non contesta che il semirimorchio fosse lasciato in sosta con le porte posteriori aperte, circostanza che integra un'evidente negligenza nella massima custodia del bene affidato. Né può ritenersi sufficiente, a tal fine, la mera chiusura della saracinesca, poiché
l'azione furtiva si è svolta interamente all'esterno dell'edificio, nell'area di parcheggio, senza necessità di penetrare all'interno del magazzino.
Il richiamato divieto di circolazione dei mezzi pesanti non costituisce causa giustificativa, poiché lo stesso sarebbe entrato in vigore solo 14 ore e 55 minuti dopo la consegna, a fronte di un tragitto stimato di circa tre ore e mezza, circostanza che esclude l'esistenza di un impedimento oggettivo al proseguimento del trasporto.
Pagina da 7 a 11 In ogni caso, anche ove vi fosse stato un impedimento oggettivo alla continuazione del trasporto, ciò non sarebbe valso ad esimere il vettore dall'adottare tutte le cautele necessarie a prevenire il verificarsi di eventi dannosi.
Ulteriore elemento indicativo della carenza di adeguata messa in sicurezza emerge dal rapporto storico di intervento del servizio di vigilanza SK (All.
4 di parte convenuta), da cui risultano numerosi avvisi di allarme, nonché ripetute segnalazioni di “impianto disinserito fuori fascia” e “impianto inserito”, ma soltanto due interventi effettivi delle pattuglie, di cui solo il secondo ha provveduto ad accertare, coadiuvato dai carabinieri, l'evento furtivo. Tale andamento dimostra che il sistema di sicurezza, sebbene formalmente attivo, non era gestito in modo efficace, né idoneo a prevenire l'evento lesivo.
Infine, la recidiva dei furti nell'area in oggetto, come accertato nel verbale di ispezione del 2-10-2019, conferma l'inadeguatezza strutturale e organizzativa del deposito.
Pertanto, la condotta del vettore deve qualificarsi come gravemente colposa, per omessa adozione delle misure di diligenza e sicurezza richieste dalla natura professionale dell'attività svolta e dal contenuto dell'obbligazione contrattuale assunta.
La parte convenuta ha eccepito l'applicazione dei limiti risarcitori previsti dall'art. 1696, comma 2, c.c., invocando la limitazione della responsabilità del vettore entro l'importo di 1 euro per ogni chilogrammo lordo di merce perduta, trattandosi — a suo dire — di mera responsabilità civile non connotata da colpa grave.
Tale eccezione non può essere accolta per le ragioni in precedenza esposte.
La sottrazione di n. 144 personal computer portatili non può, infatti, essere considerata un evento di natura occasionale o difficilmente prevedibile. La pretesa imprevedibilità e la destrezza degli autori del furto, evocate dalla convenuta, non sono di per sé elementi idonei ad escludere la necessità di un'adeguata organizzazione o l'impiego di mezzi idonei a garantire la sicurezza del carico.
Pagina da 8 a 11 Dalle risultanze istruttorie e dai rilievi tecnici è emerso che il semirimorchio presentava porte aperte e sistemi di chiusura non adeguatamente assicurati;
che i dispositivi di allarme avevano emesso plurimi segnali di allerta;
e che, nonostante ciò, non era stato posto in essere alcun tempestivo o efficace intervento volto ad impedire la sottrazione della merce. Tali circostanze evidenziano una condotta gravemente negligente da parte del vettore, incompatibile con la necessaria diligenza professionale richiesta.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1696, comma 4, c.c., secondo cui “il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore”, deve escludersi l'applicabilità dei limiti risarcitori invocati.
Secondo l'orientamento della cassazione “Ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate.” (Cass. Civ. 16554/2015)
Nel caso di specie, sulla base della fattura prodotta in atti dalla parte attrice
(all. 1 e 2), non contestata dalla convenuta, il valore della merce risulta pari a:
- euro 80.397,24 per n. 132 notebook Lenovo S340;
- euro 14.155,08 per n. 12 notebook Lenovo IP Legion Y540.
Alla luce di quanto precede, accertata la sussistenza della colpa grave del vettore, esclusa la limitazione di responsabilità ex art. 1696, comma 2, c.c.,
e documentato il valore della merce sottratta, il danno risarcibile, oggetto dell'azione di rivalsa promossa da deve essere Parte_1 accertato in complessivi euro 75.414,93, come da richiesta attorea.
Pagina da 9 a 11 La parte convenuta ha eccepito di aver provveduto all'emissione di due note di credito “a porto franco”, per un importo complessivo pari ad euro 11.535,37, che dovrebbero essere detratte dall'ammontare dovuto alla parte attrice a titolo di rivalsa.
L'eccezione non può essere accolta.
La nel proprio atto difensivo, ha dichiarato che le Controparte_1 predette note di credito sarebbero state emesse in virtù di accordi intercorsi
“tra il sig. e l'allora responsabile della logistica di Controparte_7
RI”.
Dalle note di credito prodotte (all. 9 e 10 di parte convenuta) non risulta alcun riferimento idoneo a collegare tali documenti a un eventuale indennizzo parziale corrisposto dal vettore al mittente, né sulla base degli atti, si ricava l'avvenuta conclusione, tra la e la Controparte_1
RI, di un accordo avente il contenuto riferito dalla prima.
Ne consegue che l'importo di euro 11.535,37, indicato dalla convenuta, non può essere detratto dal credito azionato dall'attrice, non essendo emerso alcun valido titolo giuridico idoneo a giustificare la deduzione invocata.
La domanda va, quindi, accolta e la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di euro 75.414,93 oltre interessi legali dalla proposizione della domanda (3-2-2023) al saldo.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi, stante la natura documentale della causa e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la
[...] al pagamento in favore della società attrice della Controparte_1
Pagina da 10 a 11 somma di euro 75.414,93, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda (3-2-2023) al saldo;
2. condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
3. Così deciso in Napoli in data 18-12-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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