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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/09/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 540/2022 RG vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Pezzatini del foro di Parte_1
Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Empoli, via XI
Febbraio, n. 113;
APPELLANTE
E
quale titolare dell'impresa edile EDILJESSICA di DE Controparte_1
IO CE rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Patrizia
Landi del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Vinci, via Palmiro Togliatti, n. 36;
APPELLATO
All'udienza del 4.2.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per <in riforma dell'impugnata sentenza, revocare, nonché dichiarare Pt_1
privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 80/2018 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 12.3.2018 e notificato in data 3.4.2018 nella causa RG
6553/2018. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio>>.
Per : <respinti i motivi di gravame tutti, confermare in ogni sua parte CP_1
la sentenza resa dal Tribunale di Firenze, n. 128/2022 emessa in data 18.1.2022, munita
di formula esecutiva in data 23.3.2022 e notificata in data 16.3.2022 per i motivi esposti
e, nel contempo, rigettare l'appello proposto avverso la stessa perché infondati sia in fatto
che in diritto>>.
I FATTI DI CAUSA
, quale titolare dell'impresa DI, otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo di € 21.600 (al netto dell'acconto di €
2.000 corrisposto dal committente) per il pagamento di lavori commissionatigli da eseguiti nel 2007, di cui alla fattura n. 12 del 2007. Parte_1
proponeva opposizione eccependo, tra l'altro, il giudicato Parte_1
derivante da altro giudizio e relativo ai medesimi lavori rubricato al n. RG
90227/2009 e definito dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 4177/2016.
Allegava che in tale giudizio la stessa DI aveva dato atto di aver ricevuto un acconto di € 18.000 e che il Tribunale di Firenze, con la citata sentenza n.
4177/2016 aveva accertato che i lavori eseguiti da DI presentavano gravi vizi ed aveva condannato quest'ultima a pagare in favore del committente la somma di € 17.860,05 a titolo risarcitorio.
Si costituiva il , allegando: CP_1
1) che nel 2007 aveva effettuato diversi lavori presso l'abitazione e presso un terreno posto in San Martino di proprietà del Pt_1
2) che per tali lavori aveva percepito solo un acconto di € 2.000;
2 3) che nell'immediatezza della fine dei lavori, il aveva adito il Pt_1
Tribunale di Firenze – sezione distaccata di Empoli – lamentando che i lavori al resede non erano stati effettuati a regola d'arte. Pertanto, a suo dire, l'eccezione di giudicato riguardava unicamente i lavori al resede, ma non copriva tutti gli altri lavori effettuati;
4) che non era vero che il aveva pagato un acconto di € 18.000, posto Pt_1
che tale allegazione era stata fatta nella comparsa di costituzione, non sottoscritta da esso , per errore del proprio difensore, peraltro non abilitato a CP_1
renderla, trattandosi di causa che esorbitava le competenze del procuratore praticante.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa era istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'audizione del teste , fratello del convenuto, il quale confermava che: Testimone_1
<abbiamo fatto il piazzale dietro la casa del la facciata dell'immobile, Pt_1
precisamente abbiamo imbiancato l'intera facciata, abbiamo verniciato tutti i cancelli,
abbiamo messo i binari nuovi al cancello scorrevole, abbiamo svuotato i pozzi neri e
sostituito i tappi mettendoli nuovi. Mentre stavamo facendo i lavori alla residenza del
lo stesso di incaricò di andare a San Martino dove aveva delle baracche e ci Pt_1
incaricò di demolirle e smaltire il materiale. L'importo indicato nella fattura che mi si
mostra rappresenta l'ammontare dei lavori da noi fatti a cui mio fratello applicò anche
uno sconto. La fattura indica il prezzo dovuto al netto dello sconto applicato>>.
All'esito, con sentenza pubblicata all'udienza del 18.1.2022 ex art. 281
sexies cod. proc. civ., il Tribunale di Firenze, riteneva che non vi fosse alcun vincolo di giudicato, perché i lavori oggetto della causa risarcitoria promossa dal erano diversi da quelli di cui si discuteva nel presente giudizio, perché Pt_1
riguardavano: <i lavori al piazzale e ai marciapiedi circostanti l'immobile sito in
Sovigliana, alla via Boito, mentre la fattura oggetto della pretesa monitoria riguarda il
3 ripristino della facciata e la tinteggiatura, lo svuotamento delle fosse biologiche, la
verniciatura del cancello e delle ringhiere, lo smantellamento delle baracche poste in un
terreno in San Martino>>. Respinta l'eccezione di giudicato, il primo giudice,
tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali, riteneva provata l'esecuzione dei lavori e rigettava l'eccezione di pagamento della somma di € 18.000 perché non provata. Per tali ragioni così statuiva: <rigetta l'opposizione e pertanto dichiara
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1277/2018 emesso dal Tribunale di
Firenze; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di DI Parte_1
che liquida in euro 4.000,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali …>>.
Con citazione notificata in data 16.3.2022 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
- con i primi tre motivi censurava la sentenza impugnata lamentando il travisamento del fatto, per avere il primo giudice ritenuto che i lavori oggetto della presente causa fossero diversi da quelli per i quali era stata promossa da esso IC la causa risarcitoria nel 2009. E ciò, peraltro, in palese contraddizione non solo con le dichiarazioni del teste , ma anche con le stesse CP_1
allegazioni della parte appellata, la quale, nella comparsa di costituzione di primo grado, aveva allegato di aver dovuto versare un importo a titolo di risarcimento dei danni senza aver riscosso l'”opera risultata viziata”. Inoltre,
DI, in primo grado, aveva altresì rimarcato che per i lavori in questione aveva ricevuto un acconto di soli 2mila euro e contestava di aver ricevuto l'importo di € 18.000 erroneamente allegato dal suo difensore nella comparsa di costituzione e risposta depositata nella causa risarcitoria del 2009, in tal modo ammettendo che si trattava degli stessi lavori. Riproponeva quindi l'eccezione di giudicato esterno, seppur implicito, da cui derivava non solo il divieto di ne bis
in idem, ma anche la prova del pagamento dell'importo di € 18.000;
4 - col quarto motivo censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il credito azionato da DI in via monitoria, nonostante che quest'ultima non avesse mai prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva , quale titolare della ditta DI, Controparte_1
allegando che i lavori oggetto della fattura azionata in via monitoria erano diversi da quelli oggetto della sentenza di condanna di DI al risarcimento dei danni in favore del Deduceva che detta sentenza era stata appellata e che, Pt_1
in sede di appello, esso aveva chiarito che l'affermazione secondo cui CP_1
il aveva pagato € 18.000 costituiva un mero errore del proprio difensore. Pt_1
Piuttosto, esso aveva interamente pagato al la somma cui era CP_1 Pt_1
stato condannato a titolo di risarcimento dei danni e per tale motivo la causa di appello era stata abbandonata. Argomentava che l'eccezione di giudicato era infondata e concludeva per il rigetto dell'appello col favore delle spese, da distrarsi.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.2.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si esaminano congiuntamente i quattro motivi di appello, siccome connessi.
Essi sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Ritiene questa Corte che tra le parti, nel 2007, sia intervenuto un unico contratto di appalto, che, unitariamente, aveva ad oggetto tutti i lavori eseguita da DI per conto del Pt_1
5 Ciò trova fondamento nelle dichiarazioni del teste , di Testimone_1
cui sopra si è dato atto, ove l'esecuzione dei lavori è stata riferita come contemporanea ed afferente ad un unico rapporto contrattuale.
L'unitarietà del rapporto giuridico, qualificabile come appalto, deriva, in modo evidente, non solo dalle dichiarazioni del teste , ma Testimone_1
anche dalle stesse ammissioni contenute nella comparsa costitutiva di primo grado di DI nel presente giudizio, ove ha allegato che: <la parte convenuta
opposta ha effettuato diversi lavori presso l'abitazione e presso un terreno posto in San
Martino di proprietà dell'attore opponente nell'anno 2007; … nell'immediatezza della
fine dei lavori è stato adito il Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Empoli
dall'odierno attore opponente, in quanto i lavori effettuati nel resede erano, a suo dire,
stati effettuati non a regola d'arte, pertanto il ne bis in idem vale per quei lavori al resede,
ma non per tutti gli altri lavori effettuati>>.
Sempre nella comparsa di costituzione di primo grado depositata da
DI nel presente giudizio, la parte appellata ha allegato che per tali lavori,
evidentemente considerati globalmente e unitariamente, l'appellante non aveva versato un acconto di € 18.000 (come erroneamente dichiarato dal proprio procuratore nel giudizio risarcitorio del 2009) ma la minor somma di € 2.000, così
essa stessa reputando che l'acconto in questione (in disparte ogni considerazione in merito al suo ammontare: v. infra) si riferisse allo stesso contratto di appalto,
ancorché orale e comunque mai documentato per iscritto.
Ulteriore elemento di valutazione che consente di ritenere che si tratti di un unico rapporto giuridico di appalto è il fatto che tutti i lavori – secondo quanto allegato dalla stessa DI (v. memoria ex art. 183/6, n. 2, cod. proc. civ. in questo processo) si sono svolti tra il luglio ed il settembre del 2007 e quindi in un unico e ben definito arco temporale.
6 Accertata l'unitarietà del rapporto di appalto, relativo ai lavori eseguiti da
DI tra il luglio e il settembre del 2007, occorre adesso valutare l'eccezione di giudicato esterno derivante dalla causa risarcitoria promossa da nel Pt_1
2009 nei confronti di DI.
In tale giudizio il aveva allegato gravi vizi nella realizzazione del Pt_1
piazzale e dei marciapiedi circostanti l'edificio, consistiti nel distacco e nello schianto di alcune mattonelle, fenomeno questo in continuo aumento, e nella presenza di umidità e di acqua lungo le fughe.
Nel giudizio del 2009 DI si costituiva e contestava i vizi. Allegava,
inoltre, che i lavori, iniziati nel luglio del 2009 e ultimati nel mese di settembre del 2009, erano consistiti, tra l'altro anche nell'eseguire: <la stonacatura e la
intonacatura della facciata;
la posa in opera del battiscopa su tutta la facciata;
la rasatura
delle pareti del muro a retta, realizzate precedentemente dalla ditta , e la CP_2
relativa imbiancatura;
la realizzazione di tubi di areazione del gatteolato del fabbricato…;
la fornitura e posa in opera dei tubi di scarico dell'acqua pluviale;
la realizzazione dei
pozzetti di scarico delle acque pluviali;
l'assistenza all'elettricista e all'idraulico; la posa
in opera degli scalini in marmo …; la verniciatura delle ringhiere e del cancello;
la posa
in opera delle cimase lungo il muro di confine;
la verniciatura di una tettoia>>.
Come sopra anticipato, i lavori indicati da DI nel giudizio del 2009,
come eseguiti nel periodo da luglio a settembre del 2007, siccome comprendenti non solo le lavorazioni al resede e ai marciapiedi, ma anche i lavori alla facciata ed alla recinzione oggetto del presente giudizio, sono da ritenersi coincidenti con quelli menzionati dal teste con riguardo al medesimo periodo CP_1
temporale ed ineriscano a tutti i lavori appaltati dal all'impresa. E ciò Pt_1
anche con riguardo allo smantellamento di due baracche ed al relativo trasporto in discarica, trattandosi di lavorazioni parimenti eseguite tra il luglio ed il
7 settembre del 2007 come confermato dal teste , nel contesto Testimone_1
dell'unico rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Per tali lavori, sempre nel giudizio del 2009, DI, con la comparsa di costituzione e risposta, allegava che era stato pattuito un corrispettivo di €
25.000, di cui il aveva pagato in acconto l'importo di € 18.000 e chiedeva, Pt_1
in via riconvenzionale, il pagamento della somma di € 7.000 quale residuo credito dell'appaltatore.
Il tribunale di Firenze, con la sentenza n. 4177 del 2016, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio, riscontrava l'esistenza dei vizi lamentati dal e, omettendo ogni pronuncia sulla domanda riconvenzionale avanzata Pt_1
da DI per il pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto,
condannava la medesima DI a pagare al la somma di € 17.860,05 Pt_1
corrispondente all'importo indicato dal c.t.u. come necessario alla eliminazione dei vizi (v. sentenza n. 4177/2016: <il c.t.u. individua le opere necessarie ad eliminare
i vizi accertati nella demolizione di zoccolino di battiscopa, demolizione dell'intera
pavimentazione, impermeabilizzazione, fornitura e posa in opera di nuova
pavimentazione e di zoccolino battiscopa, quantificandole, con riferimento alle quotazioni
del bollettino ingegneri, nella complessiva somma di € 17.860,05>>).
La sentenza era poi appellata da DI, ma, secondo quanto concordemente allegato dalle parti, il giudizio di appello veniva abbandonato ed estinto.
Ciò posto, ritiene questa Corte che la sentenza n. 4177/2016, che ha definito il giudizio del 2009, possa, in ipotesi, avere rilievo di giudicato esterno unicamente con riguardo ai vizi fatti valere dal Pt_1
Deve, invece, negarsi che la sentenza del Tribunale di Firenze n. 4177/2016
possa avere valore di giudicato in merito al diritto al residuo corrispettivo spettante ad DI al netto dell'acconto corrisposto.
8 E ciò perché la sentenza n. 4177 del 2016 non ha in alcun modo accertato quale fosse il corrispettivo dell'appalto, né l'entità dei lavori eseguiti da
DI, omettendo ogni pronuncia sulla domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo credito dell'appaltatore che non poteva ritenersi assorbita nell'accoglimento della domanda di accertamento dei vizi e di condanna al risarcimento dei danni (v. Cass. 35382/2022, secondo cui: <in caso di omessa
pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della
questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di
far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato
giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente
processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio,
non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno>>).
L'esistenza dei vizi ed il loro riconoscimento in altro giudizio non elide,
dunque, il diritto dell'appaltatore al proprio compenso, giacché in caso di vizi e difformità che non comportino, come nel caso di specie, la radicale inutilizzabilità
dell'opera (e ciò con specifico riguardo ai lavori oggetto del presente giudizio per i quali non sono stati denunciati specifici vizi), fermo il diritto del committente al risarcimento dei danni (già vittoriosamente esercitato in separata sede), permane il diritto dell'appaltatore al compenso per le opere eseguite, considerato altresì
che la domanda risarcitoria proposta dal nel 2009 non presupponeva in Pt_1
alcun modo lo scioglimento del contratto di appalto, né la domanda di risoluzione era stata formulata in quel processo (v. Cass. 29218/2017).
Non essendo controversa l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore,
dimostrata anche dalle dichiarazioni del teste , sulla cui attendibilità CP_1
non sono stati proposti motivi di gravame, occorre adesso procedere alla loro quantificazione.
9 A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo DI ha esibito la fattura n. 12 del 31.12.2007 relativa al <saldo lavori di ristrutturazione murarie>>
con l'indicazione delle seguenti lavorazioni: <assistenza idraulica, posa in opera
nuovi scarichi e pozzetti con sigilli in acciaio;
svuotamento fosse biologiche;
getto
calcestruzzo, posa in opera pavimentazione completa e fornitura di colla;
ripristino
facciata e imbiancatura;
verniciature ringhiere, cancelli e sostituzione binario cancello;
smantellamento baracche e trasporto materiali alla pubblica discarica>> indicando un importo cumulativo di € 21.600 Iva inclusa, al netto dell'acconto di € 2.000.
Il dato, peraltro, non è difforme da quanto allegato da DI del 2009,
ove aveva illustrato che per i lavori appaltati ed eseguiti da luglio a settembre
2007 era stato pattuito un corrispettivo di € 25.000, comprensivo anche delle lavorazioni effettuate al resede senza tenere conto dell'acconto e dei costi per l'acquisto dei materiali (€ 4.636) anticipati dall'appaltatrice, che tuttavia non costituiscono oggetto di domanda in questa sede.
Ciò posto, ritiene questa Corte che l'importo di € 21.600 riportato nella fattura posta a fondamento del monitorio (che detrae l'acconto di € 2.000),
siccome non specificatamente contestato dal possa ritenersi congruo Pt_1
rispetto alle lavorazioni sopra individuate e corrisponda all'intero prezzo dell'appalto, che può indicarsi in € 23.600 (posto che la fatturazione della minor somma di € 21.600 deriva dalla detrazione dell'acconto di € 2.000 riconosciuto dall'appaltatore e riportato nella fattura n. 12/2007).
Si tratta adesso di verificare se l'acconto versato dal per tutti i lavori Pt_1
svolti sia, effettivamente, di € 2.000 (per cui il residuo credito dell'appaltatore sarebbe di € 21.600 come riportato nella fattura n. 12/2007) o se, invece, detto acconto ammonti alla maggior somma di € 18.000 come sostenuto dal per Pt_1
cui il residuo credito dell'appaltatore dovrebbe individuarsi in € 5.600,00, pari alla differenza tra l'importo fatturato di € 23.600 detratto l'acconto di € 18.000.
10 A fondamento della propria tesi l'appellante ha fatto valere quanto allegato da DI nel giudizio risarcitorio del 2009.
Sostiene, invece, DI che tali allegazioni erano frutto di un mero errore del proprio difensore e che la comparsa, siccome non sottoscritta dalla parte personalmente, ma solo dal difensore, non aveva valore confessorio,
rimarcando altresì che l'errore era stato denunciato già con la citazione in appello avverso la citata sentenza n. 4177/2016
Tale assunto non è condivisibile.
Se da un lato la comparsa di costituzione in esame non reca la sottoscrizione della parte, vi è, tuttavia, da rilevare che la sottoscrizione del legale rappresentante di DI è presente nel mandato alle liti rilasciato a margine della medesima comparsa costitutiva.
Si osserva, inoltre, che la comparsa di costituzione depositata da
DI nel giudizio risarcitorio del 2009 conteneva anche la domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo corrispettivo dell'appaltatore che veniva quantificato in € 7.000, pari alla differenza tra l'importo dovuto per tutti i lavori (indicato di € 25.000, ivi compresi i costi dei materiali di circa 4.000 euro e senza considerare l'acconto di € 18.000).
Contenendo un'autonoma domanda giudiziale, la comparsa di costituzione non ha valenza di mera difesa rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata dal ma enuclea anche i fatti costitutivi della pretesa di Pt_1
pagamento fatta valere in via riconvenzionale, che, appunto in ragione dell'acconto pagato di € 18.000, è stata ridotta a € 7.000.
Nella riduzione del compenso dell'appaltatore oggetto della domanda riconvenzionale in un importo esattamente coerente con il pagamento dell'acconto di € 18.000 è ravvisabile un elemento di valutazione che consente di
11 dare rilievo probatorio all'ammissione ivi contenuta e di ritenere provato che l'acconto versato sia stato, effettivamente, pari ad € 18.000.
Né paiono decisive le allegazioni contenute nell'atto di appello di
DI in merito alla erroneità di tale indicazione, sia perché effettuate per la prima volta solo dopo che era intervenuta la sentenza di condanna di primo grado al risarcimento dei danni, sia perché del tutto apodittiche e prive di ogni motivazione in merito al motivo per il quale poteva essersi ingenerato l'errore denunciato dall'appellante, peraltro contraddetto dal fatto che la pretesa fatta valere in monitoria teneva esattamente conto di tale pagamento.
Va quindi negato che, il fatto che il non abbia documentato il Pt_1
pagamento in questione, possa condurre a ritenere che l'acconto debba quantificarsi nella minor somma di € 2.000, posto che il rilievo probatorio contenuto nelle ammissioni della comparsa di costituzione di DI
sollevavano l'appellante dall'onere di esibire la documentazione relativa alle modalità di versamento dell'acconto di € 18.000.
Ritenuto provato il pagamento di € 18.000, ne consegue che, revocato il decreto ingiuntivo opposto, il residuo compenso dell'appaltatore va determinato in € 5.600 cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, il committente va condannato in favore di , oltre interessi dalla Pt_1 Controparte_1
domanda al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento della domanda avanzata dal , ritiene questa Corte sussistenti i CP_1
presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. per la compensazione parziale delle spese del doppio grado in ragione di un terzo, mentre la restante quota di due terzi di quelle anticipate dalla parte appellata vanno poste a carico dell'appellante, la cui soccombenza è maggiore.
12 Alla liquidazione si provvede come da dispositivo in base al valore della causa (€ 5.600) ed ai parametri prossimi ai medi delle vigenti tariffe forensi,
esclusa in appello la fase istruttoria perché non tenuta.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
quale titolare della ditta DI con atto notificato in data 16.3.2022
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, pubblicata ex art. 281 sexies cod.
proc. civ. all'udienza del 18.1.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna , per le causali di cui in motivazione, a pagare Parte_1
in favore di , quale titolare della ditta DI, la somma Controparte_1
di € 5.600, oltre interessi moratori al tasso legale dalla domanda al saldo;
2) compensa per un terzo le spese del doppio grado e condanna Pt_1
al rimborso, in favore di , della restante quota di due
[...] Controparte_1
terzi di dette spese che, nell'intero, liquida, per il primo grado in € 5.000,00 e per il presente grado in € 4.000,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e
Iva, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Firenze, 9.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Daniela Lococo
13 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 540/2022 RG vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Pezzatini del foro di Parte_1
Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Empoli, via XI
Febbraio, n. 113;
APPELLANTE
E
quale titolare dell'impresa edile EDILJESSICA di DE Controparte_1
IO CE rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Patrizia
Landi del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Vinci, via Palmiro Togliatti, n. 36;
APPELLATO
All'udienza del 4.2.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1 Per <in riforma dell'impugnata sentenza, revocare, nonché dichiarare Pt_1
privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 80/2018 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 12.3.2018 e notificato in data 3.4.2018 nella causa RG
6553/2018. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio>>.
Per : <respinti i motivi di gravame tutti, confermare in ogni sua parte CP_1
la sentenza resa dal Tribunale di Firenze, n. 128/2022 emessa in data 18.1.2022, munita
di formula esecutiva in data 23.3.2022 e notificata in data 16.3.2022 per i motivi esposti
e, nel contempo, rigettare l'appello proposto avverso la stessa perché infondati sia in fatto
che in diritto>>.
I FATTI DI CAUSA
, quale titolare dell'impresa DI, otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo di € 21.600 (al netto dell'acconto di €
2.000 corrisposto dal committente) per il pagamento di lavori commissionatigli da eseguiti nel 2007, di cui alla fattura n. 12 del 2007. Parte_1
proponeva opposizione eccependo, tra l'altro, il giudicato Parte_1
derivante da altro giudizio e relativo ai medesimi lavori rubricato al n. RG
90227/2009 e definito dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 4177/2016.
Allegava che in tale giudizio la stessa DI aveva dato atto di aver ricevuto un acconto di € 18.000 e che il Tribunale di Firenze, con la citata sentenza n.
4177/2016 aveva accertato che i lavori eseguiti da DI presentavano gravi vizi ed aveva condannato quest'ultima a pagare in favore del committente la somma di € 17.860,05 a titolo risarcitorio.
Si costituiva il , allegando: CP_1
1) che nel 2007 aveva effettuato diversi lavori presso l'abitazione e presso un terreno posto in San Martino di proprietà del Pt_1
2) che per tali lavori aveva percepito solo un acconto di € 2.000;
2 3) che nell'immediatezza della fine dei lavori, il aveva adito il Pt_1
Tribunale di Firenze – sezione distaccata di Empoli – lamentando che i lavori al resede non erano stati effettuati a regola d'arte. Pertanto, a suo dire, l'eccezione di giudicato riguardava unicamente i lavori al resede, ma non copriva tutti gli altri lavori effettuati;
4) che non era vero che il aveva pagato un acconto di € 18.000, posto Pt_1
che tale allegazione era stata fatta nella comparsa di costituzione, non sottoscritta da esso , per errore del proprio difensore, peraltro non abilitato a CP_1
renderla, trattandosi di causa che esorbitava le competenze del procuratore praticante.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa era istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'audizione del teste , fratello del convenuto, il quale confermava che: Testimone_1
<abbiamo fatto il piazzale dietro la casa del la facciata dell'immobile, Pt_1
precisamente abbiamo imbiancato l'intera facciata, abbiamo verniciato tutti i cancelli,
abbiamo messo i binari nuovi al cancello scorrevole, abbiamo svuotato i pozzi neri e
sostituito i tappi mettendoli nuovi. Mentre stavamo facendo i lavori alla residenza del
lo stesso di incaricò di andare a San Martino dove aveva delle baracche e ci Pt_1
incaricò di demolirle e smaltire il materiale. L'importo indicato nella fattura che mi si
mostra rappresenta l'ammontare dei lavori da noi fatti a cui mio fratello applicò anche
uno sconto. La fattura indica il prezzo dovuto al netto dello sconto applicato>>.
All'esito, con sentenza pubblicata all'udienza del 18.1.2022 ex art. 281
sexies cod. proc. civ., il Tribunale di Firenze, riteneva che non vi fosse alcun vincolo di giudicato, perché i lavori oggetto della causa risarcitoria promossa dal erano diversi da quelli di cui si discuteva nel presente giudizio, perché Pt_1
riguardavano: <i lavori al piazzale e ai marciapiedi circostanti l'immobile sito in
Sovigliana, alla via Boito, mentre la fattura oggetto della pretesa monitoria riguarda il
3 ripristino della facciata e la tinteggiatura, lo svuotamento delle fosse biologiche, la
verniciatura del cancello e delle ringhiere, lo smantellamento delle baracche poste in un
terreno in San Martino>>. Respinta l'eccezione di giudicato, il primo giudice,
tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali, riteneva provata l'esecuzione dei lavori e rigettava l'eccezione di pagamento della somma di € 18.000 perché non provata. Per tali ragioni così statuiva: <rigetta l'opposizione e pertanto dichiara
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1277/2018 emesso dal Tribunale di
Firenze; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di DI Parte_1
che liquida in euro 4.000,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali …>>.
Con citazione notificata in data 16.3.2022 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
- con i primi tre motivi censurava la sentenza impugnata lamentando il travisamento del fatto, per avere il primo giudice ritenuto che i lavori oggetto della presente causa fossero diversi da quelli per i quali era stata promossa da esso IC la causa risarcitoria nel 2009. E ciò, peraltro, in palese contraddizione non solo con le dichiarazioni del teste , ma anche con le stesse CP_1
allegazioni della parte appellata, la quale, nella comparsa di costituzione di primo grado, aveva allegato di aver dovuto versare un importo a titolo di risarcimento dei danni senza aver riscosso l'”opera risultata viziata”. Inoltre,
DI, in primo grado, aveva altresì rimarcato che per i lavori in questione aveva ricevuto un acconto di soli 2mila euro e contestava di aver ricevuto l'importo di € 18.000 erroneamente allegato dal suo difensore nella comparsa di costituzione e risposta depositata nella causa risarcitoria del 2009, in tal modo ammettendo che si trattava degli stessi lavori. Riproponeva quindi l'eccezione di giudicato esterno, seppur implicito, da cui derivava non solo il divieto di ne bis
in idem, ma anche la prova del pagamento dell'importo di € 18.000;
4 - col quarto motivo censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il credito azionato da DI in via monitoria, nonostante che quest'ultima non avesse mai prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva , quale titolare della ditta DI, Controparte_1
allegando che i lavori oggetto della fattura azionata in via monitoria erano diversi da quelli oggetto della sentenza di condanna di DI al risarcimento dei danni in favore del Deduceva che detta sentenza era stata appellata e che, Pt_1
in sede di appello, esso aveva chiarito che l'affermazione secondo cui CP_1
il aveva pagato € 18.000 costituiva un mero errore del proprio difensore. Pt_1
Piuttosto, esso aveva interamente pagato al la somma cui era CP_1 Pt_1
stato condannato a titolo di risarcimento dei danni e per tale motivo la causa di appello era stata abbandonata. Argomentava che l'eccezione di giudicato era infondata e concludeva per il rigetto dell'appello col favore delle spese, da distrarsi.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.2.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si esaminano congiuntamente i quattro motivi di appello, siccome connessi.
Essi sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Ritiene questa Corte che tra le parti, nel 2007, sia intervenuto un unico contratto di appalto, che, unitariamente, aveva ad oggetto tutti i lavori eseguita da DI per conto del Pt_1
5 Ciò trova fondamento nelle dichiarazioni del teste , di Testimone_1
cui sopra si è dato atto, ove l'esecuzione dei lavori è stata riferita come contemporanea ed afferente ad un unico rapporto contrattuale.
L'unitarietà del rapporto giuridico, qualificabile come appalto, deriva, in modo evidente, non solo dalle dichiarazioni del teste , ma Testimone_1
anche dalle stesse ammissioni contenute nella comparsa costitutiva di primo grado di DI nel presente giudizio, ove ha allegato che: <la parte convenuta
opposta ha effettuato diversi lavori presso l'abitazione e presso un terreno posto in San
Martino di proprietà dell'attore opponente nell'anno 2007; … nell'immediatezza della
fine dei lavori è stato adito il Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Empoli
dall'odierno attore opponente, in quanto i lavori effettuati nel resede erano, a suo dire,
stati effettuati non a regola d'arte, pertanto il ne bis in idem vale per quei lavori al resede,
ma non per tutti gli altri lavori effettuati>>.
Sempre nella comparsa di costituzione di primo grado depositata da
DI nel presente giudizio, la parte appellata ha allegato che per tali lavori,
evidentemente considerati globalmente e unitariamente, l'appellante non aveva versato un acconto di € 18.000 (come erroneamente dichiarato dal proprio procuratore nel giudizio risarcitorio del 2009) ma la minor somma di € 2.000, così
essa stessa reputando che l'acconto in questione (in disparte ogni considerazione in merito al suo ammontare: v. infra) si riferisse allo stesso contratto di appalto,
ancorché orale e comunque mai documentato per iscritto.
Ulteriore elemento di valutazione che consente di ritenere che si tratti di un unico rapporto giuridico di appalto è il fatto che tutti i lavori – secondo quanto allegato dalla stessa DI (v. memoria ex art. 183/6, n. 2, cod. proc. civ. in questo processo) si sono svolti tra il luglio ed il settembre del 2007 e quindi in un unico e ben definito arco temporale.
6 Accertata l'unitarietà del rapporto di appalto, relativo ai lavori eseguiti da
DI tra il luglio e il settembre del 2007, occorre adesso valutare l'eccezione di giudicato esterno derivante dalla causa risarcitoria promossa da nel Pt_1
2009 nei confronti di DI.
In tale giudizio il aveva allegato gravi vizi nella realizzazione del Pt_1
piazzale e dei marciapiedi circostanti l'edificio, consistiti nel distacco e nello schianto di alcune mattonelle, fenomeno questo in continuo aumento, e nella presenza di umidità e di acqua lungo le fughe.
Nel giudizio del 2009 DI si costituiva e contestava i vizi. Allegava,
inoltre, che i lavori, iniziati nel luglio del 2009 e ultimati nel mese di settembre del 2009, erano consistiti, tra l'altro anche nell'eseguire: <la stonacatura e la
intonacatura della facciata;
la posa in opera del battiscopa su tutta la facciata;
la rasatura
delle pareti del muro a retta, realizzate precedentemente dalla ditta , e la CP_2
relativa imbiancatura;
la realizzazione di tubi di areazione del gatteolato del fabbricato…;
la fornitura e posa in opera dei tubi di scarico dell'acqua pluviale;
la realizzazione dei
pozzetti di scarico delle acque pluviali;
l'assistenza all'elettricista e all'idraulico; la posa
in opera degli scalini in marmo …; la verniciatura delle ringhiere e del cancello;
la posa
in opera delle cimase lungo il muro di confine;
la verniciatura di una tettoia>>.
Come sopra anticipato, i lavori indicati da DI nel giudizio del 2009,
come eseguiti nel periodo da luglio a settembre del 2007, siccome comprendenti non solo le lavorazioni al resede e ai marciapiedi, ma anche i lavori alla facciata ed alla recinzione oggetto del presente giudizio, sono da ritenersi coincidenti con quelli menzionati dal teste con riguardo al medesimo periodo CP_1
temporale ed ineriscano a tutti i lavori appaltati dal all'impresa. E ciò Pt_1
anche con riguardo allo smantellamento di due baracche ed al relativo trasporto in discarica, trattandosi di lavorazioni parimenti eseguite tra il luglio ed il
7 settembre del 2007 come confermato dal teste , nel contesto Testimone_1
dell'unico rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Per tali lavori, sempre nel giudizio del 2009, DI, con la comparsa di costituzione e risposta, allegava che era stato pattuito un corrispettivo di €
25.000, di cui il aveva pagato in acconto l'importo di € 18.000 e chiedeva, Pt_1
in via riconvenzionale, il pagamento della somma di € 7.000 quale residuo credito dell'appaltatore.
Il tribunale di Firenze, con la sentenza n. 4177 del 2016, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio, riscontrava l'esistenza dei vizi lamentati dal e, omettendo ogni pronuncia sulla domanda riconvenzionale avanzata Pt_1
da DI per il pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto,
condannava la medesima DI a pagare al la somma di € 17.860,05 Pt_1
corrispondente all'importo indicato dal c.t.u. come necessario alla eliminazione dei vizi (v. sentenza n. 4177/2016: <il c.t.u. individua le opere necessarie ad eliminare
i vizi accertati nella demolizione di zoccolino di battiscopa, demolizione dell'intera
pavimentazione, impermeabilizzazione, fornitura e posa in opera di nuova
pavimentazione e di zoccolino battiscopa, quantificandole, con riferimento alle quotazioni
del bollettino ingegneri, nella complessiva somma di € 17.860,05>>).
La sentenza era poi appellata da DI, ma, secondo quanto concordemente allegato dalle parti, il giudizio di appello veniva abbandonato ed estinto.
Ciò posto, ritiene questa Corte che la sentenza n. 4177/2016, che ha definito il giudizio del 2009, possa, in ipotesi, avere rilievo di giudicato esterno unicamente con riguardo ai vizi fatti valere dal Pt_1
Deve, invece, negarsi che la sentenza del Tribunale di Firenze n. 4177/2016
possa avere valore di giudicato in merito al diritto al residuo corrispettivo spettante ad DI al netto dell'acconto corrisposto.
8 E ciò perché la sentenza n. 4177 del 2016 non ha in alcun modo accertato quale fosse il corrispettivo dell'appalto, né l'entità dei lavori eseguiti da
DI, omettendo ogni pronuncia sulla domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo credito dell'appaltatore che non poteva ritenersi assorbita nell'accoglimento della domanda di accertamento dei vizi e di condanna al risarcimento dei danni (v. Cass. 35382/2022, secondo cui: <in caso di omessa
pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della
questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di
far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato
giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente
processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio,
non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno>>).
L'esistenza dei vizi ed il loro riconoscimento in altro giudizio non elide,
dunque, il diritto dell'appaltatore al proprio compenso, giacché in caso di vizi e difformità che non comportino, come nel caso di specie, la radicale inutilizzabilità
dell'opera (e ciò con specifico riguardo ai lavori oggetto del presente giudizio per i quali non sono stati denunciati specifici vizi), fermo il diritto del committente al risarcimento dei danni (già vittoriosamente esercitato in separata sede), permane il diritto dell'appaltatore al compenso per le opere eseguite, considerato altresì
che la domanda risarcitoria proposta dal nel 2009 non presupponeva in Pt_1
alcun modo lo scioglimento del contratto di appalto, né la domanda di risoluzione era stata formulata in quel processo (v. Cass. 29218/2017).
Non essendo controversa l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore,
dimostrata anche dalle dichiarazioni del teste , sulla cui attendibilità CP_1
non sono stati proposti motivi di gravame, occorre adesso procedere alla loro quantificazione.
9 A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo DI ha esibito la fattura n. 12 del 31.12.2007 relativa al <saldo lavori di ristrutturazione murarie>>
con l'indicazione delle seguenti lavorazioni: <assistenza idraulica, posa in opera
nuovi scarichi e pozzetti con sigilli in acciaio;
svuotamento fosse biologiche;
getto
calcestruzzo, posa in opera pavimentazione completa e fornitura di colla;
ripristino
facciata e imbiancatura;
verniciature ringhiere, cancelli e sostituzione binario cancello;
smantellamento baracche e trasporto materiali alla pubblica discarica>> indicando un importo cumulativo di € 21.600 Iva inclusa, al netto dell'acconto di € 2.000.
Il dato, peraltro, non è difforme da quanto allegato da DI del 2009,
ove aveva illustrato che per i lavori appaltati ed eseguiti da luglio a settembre
2007 era stato pattuito un corrispettivo di € 25.000, comprensivo anche delle lavorazioni effettuate al resede senza tenere conto dell'acconto e dei costi per l'acquisto dei materiali (€ 4.636) anticipati dall'appaltatrice, che tuttavia non costituiscono oggetto di domanda in questa sede.
Ciò posto, ritiene questa Corte che l'importo di € 21.600 riportato nella fattura posta a fondamento del monitorio (che detrae l'acconto di € 2.000),
siccome non specificatamente contestato dal possa ritenersi congruo Pt_1
rispetto alle lavorazioni sopra individuate e corrisponda all'intero prezzo dell'appalto, che può indicarsi in € 23.600 (posto che la fatturazione della minor somma di € 21.600 deriva dalla detrazione dell'acconto di € 2.000 riconosciuto dall'appaltatore e riportato nella fattura n. 12/2007).
Si tratta adesso di verificare se l'acconto versato dal per tutti i lavori Pt_1
svolti sia, effettivamente, di € 2.000 (per cui il residuo credito dell'appaltatore sarebbe di € 21.600 come riportato nella fattura n. 12/2007) o se, invece, detto acconto ammonti alla maggior somma di € 18.000 come sostenuto dal per Pt_1
cui il residuo credito dell'appaltatore dovrebbe individuarsi in € 5.600,00, pari alla differenza tra l'importo fatturato di € 23.600 detratto l'acconto di € 18.000.
10 A fondamento della propria tesi l'appellante ha fatto valere quanto allegato da DI nel giudizio risarcitorio del 2009.
Sostiene, invece, DI che tali allegazioni erano frutto di un mero errore del proprio difensore e che la comparsa, siccome non sottoscritta dalla parte personalmente, ma solo dal difensore, non aveva valore confessorio,
rimarcando altresì che l'errore era stato denunciato già con la citazione in appello avverso la citata sentenza n. 4177/2016
Tale assunto non è condivisibile.
Se da un lato la comparsa di costituzione in esame non reca la sottoscrizione della parte, vi è, tuttavia, da rilevare che la sottoscrizione del legale rappresentante di DI è presente nel mandato alle liti rilasciato a margine della medesima comparsa costitutiva.
Si osserva, inoltre, che la comparsa di costituzione depositata da
DI nel giudizio risarcitorio del 2009 conteneva anche la domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo corrispettivo dell'appaltatore che veniva quantificato in € 7.000, pari alla differenza tra l'importo dovuto per tutti i lavori (indicato di € 25.000, ivi compresi i costi dei materiali di circa 4.000 euro e senza considerare l'acconto di € 18.000).
Contenendo un'autonoma domanda giudiziale, la comparsa di costituzione non ha valenza di mera difesa rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata dal ma enuclea anche i fatti costitutivi della pretesa di Pt_1
pagamento fatta valere in via riconvenzionale, che, appunto in ragione dell'acconto pagato di € 18.000, è stata ridotta a € 7.000.
Nella riduzione del compenso dell'appaltatore oggetto della domanda riconvenzionale in un importo esattamente coerente con il pagamento dell'acconto di € 18.000 è ravvisabile un elemento di valutazione che consente di
11 dare rilievo probatorio all'ammissione ivi contenuta e di ritenere provato che l'acconto versato sia stato, effettivamente, pari ad € 18.000.
Né paiono decisive le allegazioni contenute nell'atto di appello di
DI in merito alla erroneità di tale indicazione, sia perché effettuate per la prima volta solo dopo che era intervenuta la sentenza di condanna di primo grado al risarcimento dei danni, sia perché del tutto apodittiche e prive di ogni motivazione in merito al motivo per il quale poteva essersi ingenerato l'errore denunciato dall'appellante, peraltro contraddetto dal fatto che la pretesa fatta valere in monitoria teneva esattamente conto di tale pagamento.
Va quindi negato che, il fatto che il non abbia documentato il Pt_1
pagamento in questione, possa condurre a ritenere che l'acconto debba quantificarsi nella minor somma di € 2.000, posto che il rilievo probatorio contenuto nelle ammissioni della comparsa di costituzione di DI
sollevavano l'appellante dall'onere di esibire la documentazione relativa alle modalità di versamento dell'acconto di € 18.000.
Ritenuto provato il pagamento di € 18.000, ne consegue che, revocato il decreto ingiuntivo opposto, il residuo compenso dell'appaltatore va determinato in € 5.600 cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, il committente va condannato in favore di , oltre interessi dalla Pt_1 Controparte_1
domanda al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento della domanda avanzata dal , ritiene questa Corte sussistenti i CP_1
presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. per la compensazione parziale delle spese del doppio grado in ragione di un terzo, mentre la restante quota di due terzi di quelle anticipate dalla parte appellata vanno poste a carico dell'appellante, la cui soccombenza è maggiore.
12 Alla liquidazione si provvede come da dispositivo in base al valore della causa (€ 5.600) ed ai parametri prossimi ai medi delle vigenti tariffe forensi,
esclusa in appello la fase istruttoria perché non tenuta.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
quale titolare della ditta DI con atto notificato in data 16.3.2022
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, pubblicata ex art. 281 sexies cod.
proc. civ. all'udienza del 18.1.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna , per le causali di cui in motivazione, a pagare Parte_1
in favore di , quale titolare della ditta DI, la somma Controparte_1
di € 5.600, oltre interessi moratori al tasso legale dalla domanda al saldo;
2) compensa per un terzo le spese del doppio grado e condanna Pt_1
al rimborso, in favore di , della restante quota di due
[...] Controparte_1
terzi di dette spese che, nell'intero, liquida, per il primo grado in € 5.000,00 e per il presente grado in € 4.000,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e
Iva, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Firenze, 9.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Daniela Lococo
13 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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