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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6430/2023 promossa da:
P.IVA: Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. HERMAN SALVATOR MARSELLA
ATTRICE
contro
( ) CP_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti MARTIN CORDELLA e CARLO MALOSSI
CONVENUTO CONCLUSIONI
L'attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte di precisazioni delle conclusioni depositate telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adit̀o, contriariis reiectis,
1) Accertare e dichiarare (C.F. – P.IVA: CP_1 C.F._2
), in proprio ed anche in qualità di titolare dell'omonima ditta indi- P.IVA_2 viduale, residente in Marktstrasse n. 8, cap 65183 – Wiesbaden (Germania), debitore della per il servizio di archiviazione dei dati fi- Controparte_2 scali in cloud meglio descritto in citazione e precisato nella memoria primo termine ex art. 171 ter c.p.c. e, per l'effetto, condannare il convenuto al paga- mento in favore dell'attrice della somma di € 10.950,00 di cui alla fattura, ol- tre agli interessi legali per € 531,16 e agli interessi moratori sino all'effettivo soddisfo o comunque nella somma maggiore o minore che verrà accertata all'esito dell'istruttoria, ovvero ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
2) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di cau- sa oltre IVA e CPA come per legge del presente giudizio e condannare altresì il convenuto alle spese sostenute dall'attrice per la fase monitoria europea a cui fa seguito il presente giudizio.
3) rigettare tutte le pretese avversarie sia nel merito che istruttorie in quanto infondate e pretestuose”.
Il convenuto ha precisato le conclusioni come da note scritte di precisazioni delle conclusioni depositate telematicamente.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
In via subordinata principale:
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse dichiarare la pro- pria carenza di giurisdizione,
- 2 - - accertare la nullità dei contratti di fornitura dei sistemi di cassa e dei contrat- ti di servizi e/o licenza di software stipulati tra l'attrice e il convenuto e con- seguentemente rigettare tutte le domande di parte attrice.
- in via subordinata accertare l'infondatezza delle richieste azionate e conse- guentemente rigettare tutte le domande di parte attrice;
In ogni caso: Con vit- toria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attrice ha richiesto al Tribunale di Padova l'emissione di una ingiunzione di pagamento europea contro il convenuto, il convenuto si è opposto depositando il formulario e l'attore ha richiesto la prosecuzione del procedimento instau- rando un procedimento ordinario nei confronti del convenuto presso lo stesso
Tribunale di Padova.
In tale fase procedimentale il convenuto ha eccepito, per la prima volta, il di- fetto di giurisdizione del Giudice adito. L'eccezione è già stata superata alla luce della ordinanza del 13 giugno 2024. E' pacifico che la prosecuzione del procedimento in caso di opposizione ad ingiunzione di pagamento europea debba avvenire dinanzi allo stesso Giudice che ha emesso l'ordinanza di in- giunzione europea. Invero il giudice italiano rimane competente in base all'articolo 7 del regolamento n. 1215 del 2012 sulla competenza giurisdizio- nale, l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e com- merciale (Bruxelles I bis) richiamato dall'articolo 3 della legge n. 218/1995: invero l'articolo 7 per le obbligazioni contrattuali attribuisce la giurisdizione al giudice del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione che, va identificato nell'obbligazione del pagamento da adempiere nella sede del creditore. Ovve- rosia in base al luogo di esecuzione dell'obbligazione specificamente dedotta in giudizio. In ogni caso anche considerando che nel caso di prestazione di servizi, come nel caso di specie,il luogo è quello dello Stato in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, rimane il fat- to che il servizio è stato organizzato e quindi iniziato in Italia, mentre non vi è chiarezza sul luogo ( virtuale) in cui rimane allocato il cloud ossia lo spazio di archiviazione dati dato in uso al debitore convento.
Il giudice competente a decidere una causa di natura commerciale fra parti aventi sede in Unione Europea, come quella in esame, deve essere individua- to in base al Regolamento (UE) n. 1215/2012, che detta regole precise:
- 3 - sia sulla facoltà e sui limiti delle parti di scegliere il giudice a cui rivolgersi in caso di controversia sia su cosa avvenga qualora tale scelta non sia stata effettuata.
In quest'ultimo caso assumono fondamentale importanza gli articoli 4 e 7 di tale Regolamento:
il primo prevede la regola generale per cui si può convenire in giudizio la propria controparte nel luogo dove questa è domiciliata (quindi si “gioca fuori casa”), mentre il secondo contiene varie competenze speciali che consentono di adi- re anche altri fori.
l'art. 7 che al suo primo comma prevede che in materia contrattuale una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenu- ta in un altro Stato membro "davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio".
La lettera b) dello stesso articolo specifica poi come si individua tale luogo per i contratti di compravendita (che è "il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere con- segnati in base al contratto") e di prestazione di servizi (che è "il luo- go, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto").Pertanto in considerazio- ne di quanto detto rimane confermata la giurisdizione italiana.
Ciò posto,il presente giudizio ha oggetto il recupero delle somme che il con- venuto deve alla per il servizio prestato da quest'ultima finalizzato alla Pt_1 conservazione dei dati fiscali in Cloud. In particolare, dopo che il convenuto ha inteso avvalersi del sistema di cassa della si è impegnato a far Parte_1 conservare per 5 anni i dati fiscali prodotti dalla cassa (cfr. all. 1 punto 8).
Precisamente, il procedimento di conservazione dei dati fiscali avviene come segue: - La ha acquistato dalla società (ditta autorizzata e Parte_1 Pt_2 specializzata in fiscalizzazione dei sistemi di registrazione elettronica dei re- gistratori di cassa) un cloud TSE (un sistema/un software di sicurezza tecnica certificato) necessario per la compilazione degli scontrini;
- il TSE è stato in- stallato nella cassa del cliente ( ) e ogni qualvolta quest'ultimo CP_1 produce uno scontrino viene utilizzato il TSE per certificare lo stesso tramite un apposito Qrcode, assolutamente univoco;
- lo scontrino prodotto, oltre ad essere stampato per essere consegnato al cliente, viene mantenuto da Pt_2 che lo deve conservare per cinque anni in adempimento alla normativa tede-
- 4 - sca (Art. 147 del Codice Tributario Tedesco). In altri termini, ogni qualvolta l'utente digita un importo sul registratore di cassa, si produce uno scontrino.
Lo scontrino prodotto, oltre ad essere stampato e consegnato al cliente, viene conservato in un Cloud. Questo Cloud che è uno spazio/un sistema di archi- viazione dei dati è collegato ad un TSE (un sistema/un software di sicurezza tecnica certificato). Tale TSE viene installato nella cassa dell'utente e ogni qualvolta si produce uno scontrino il TSE certifica lo stesso tramite un apposi- to Qr Code. Dunque il servizio che la ha fornito al convenuto è proprio Pt_1 quello di generazione e conservazione dei dati fiscali (scontrini) secondo il procedimento appena descritto. Tale servizio è stato regolarmente fatturato ed il relativo documento in atti è il risultato della somma del canone annuo per la conservazione dei dati fiscali in cloud pari ad € 730,00 moltiplicato per 5 an- ni, che è il numero di anni per i quali la è obbligata a conservare i Parte_1 dati fiscali dei clienti in adempimento alla normativa tedesca (Art. 147 del
Codice Tributario Tedesco), il tutto, moltiplicato per 3 che è il numero dei lo- cali gestiti dal convenuto e presso i quali è stato prestato il servizio da parte della 730€ x 5 (anni) x 3 (locali del convenuto)= 10.950,00 Controparte_3
€ Al suddetto importo dovranno essere aggiunti gli interessi legali dalla data di decorrenza del credito sino all'instaurarsi del giudizio pari ad € 531,16 (cfr.
All.
5 - calcolo interessi legali) e moratori dalla data di instaurazione del giu- dizio sino all'effettivo soddisfo ex art. 1284 c.c.
Invero, non è oggetto del presente contratto l'uso del registratore di cassa “In- sica o Caschview”.
A nulla poi rileva la pretesa eccezione di inadempimento sollevata dal conve- nuto al punto III. B in quanto il servizio di archiviazione dei dati fiscali in cloud è stato perfettamente conforme alla normativa tedesca, tanto è vero che
[... la continua a fornire tale servizio anche ad altri clienti e né la Parte_1 né la Procura Tedesca hanno mai impedito alcunchè. Pt_3
Ora, nel caso di specie, la non ha mai ammesso di aver manipolato al- Pt_1 cunché né di aver venduto prodotti al convenuto che non rispettano le norma- tive vigenti. La riprova di tutto ciò è che alla non è stata mai vie- Parte_1 tata né dalle autorità tedesche né da quelle italiane la commercializzazione di nessuno dei propri prodotti
Gli impegni contrattuali sottoscritti dal convenuto sono quindi validi ed effi- caci.
- 5 - Il convenuto sostiene inoltre che i programmi forniti dalla non sarebbe- Pt_1 ro idonei ad assolvere la funzione di regolare tenuta della contabilità ai sensi della normativa tedesca. Tale argomentazione è assolutamente infondata oltre che sfornita di prova, quindi, assolutamente pretestuosa. Se non fossero stati idonee le apparecchiature della questa sarebbe fallita o le avreb- Parte_1 bero intimato il divieto di commercializzazione, circostanze, queste, che non sono avvenute.
Infine, l'asserita inesigibilità dei compensi rilevata da parte convenuta rimane sconfessata dall'art. 3 e 8 del contratto sottoscritto dal convenuto (All. 1 alla citazione).
Ne consegue l'accoglimento delle domande attoree con il favore delle spese.
PQM
Il Tribunale di Padova definitivamente pronunciando così provvede:
Accerta e dichiara (C.F. – P.IVA: CP_1 C.F._2
), in proprio ed anche in qualità di titolare dell'omonima ditta indi- P.IVA_2 viduale, residente in Marktstrasse n. 8, cap 65183 – Wiesbaden (Germania), debitore della per il servizio di archiviazione dei dati fi- Controparte_2 scali in cloud meglio descritto in citazione e precisato nella memoria primo termine ex art. 171 ter c.p.c. e, per l'effetto, condanna il convenuto al paga- mento in favore dell'attrice della somma di € 10.950,00 di cui alla fattura, ol- tre agli interessi legali per € 531,16 e agli interessi moratori sino all'effettivo soddisfo.
rigetta tutte le domande di parte convenuta sia nel merito che istruttorie in quanto infondate e pretestuose
Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, per euro 5000,00 ed onorari di causa per euro oltre IVA e CPA come per legge del presente giudi- zio nonché alle spese sostenute dall'attrice per la fase monitoria europea a cui fa seguito il presente giudizio.
Padova,11-2-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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