Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 211 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in C.SO CANALGRANDE 71 41121
MODENA, presso lo studio dell'avv. ZANOLINI GIOVANNA,
rappresentata e difesa dall'avv. ZANOLINI GIOVANNA
e
GIOVANNINI FRANCESCO- Cod. Fisc. C.F._2
elettivamente domiciliato in Viale Martiri della Libertà n. 6 41121 Modena,
presso lo studio dell'avv. MENANI MARTA, rappresentato e difeso dall'avv. MENANI MARTA
RICORRENTI
1
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 6.06.2024
contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, i ricorrenti chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione (e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- nel ricorso era esposto che dall'unione coniugale era nato, in data
07/01/2010 il figlio;
che il padre del minore era stato condannato Per_1
alla pena di 15 anni di reclusione, per i reati di associazione per delinquere finalizzata all'adescamento di minori, divulgazione di materiale pedopornografico e produzione di materiale pedopornografico commessi utilizzando il figlio minore sin da quando era in tenera età Per_1
(sentenza n. 2677/2023 del Tribunale di Modena depositata in data
27/11/2023 nel procedimento penale n. 6559/23 R.G.N.R); che il
NI era stato altresì dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena e decaduto dalla responsabilità genitoriale sul minore;
che la gravita dei Persona_2
fatti ascritti non consentiva la prosecuzione dell'unione coniugale;
2 - le condizioni di separazione (e successivo divorzio) pattuite dalle parti erano le seguenti: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo di non interferire l'uno nella vita privata dell'altro.
2. La casa coniugale, immobile di proprietà esclusiva della signora viene assegnata alla Parte_1
stessa unitamente agli arredi ed ai complementi di arredamento che la corredano. La responsabilità genitoriale sul minore (n. Per_1
07/01/2010) verrà esercitata in maniera esclusiva e rafforzata dalla madre,
essendo il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale stessa in forza della sentenza penale sopra citata, con facoltà per la signora di Parte_1
assumere in via autonoma e diretta tutte le decisioni di maggiore rilievo per quanto attiene la cura, l'educazione e l'istruzione del figlio, parimenti per quanto concerne le scelte sanitarie (es. visite mediche, terapie ecc…) e comunque ed in ogni altro caso, per tutto quanto concerne ogni aspetto di vita del giovane (es. percorso scolastico/universitario, Per_1
autorizzazione alla partecipazione a gite scolastiche e non, campeggi, viaggi studio, pratica di attività sportiva, rinnovo documenti validi anche per l'espatrio ecc…) 4. In considerazione del fatto che la signora Parte_1
provvede per la totalità del tempo alla cura e alla gestione del figlio,
[...]
e che tale maggior onere grava sulla stessa in ragione di genitore collocatario ed unico esercente la responsabilità genitoriale, si stabilisce che a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio il signor NI
RA versi, a decorrere dal deposito del presente ricorso mediante
3 bonifico bancario, sul conto corrente della signora la somma di €. 500,00
mensile, per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT nazionali, e ciò sino a quando il minore non avrà raggiunto un'autonomia reddituale idonea a garantirgli una sufficiente indipendenza economica.
5. Le spese straordinarie per la gestione del figlio, in particolare le spese scolastiche, mediche e ludico ricreative, verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. a) spese mediche (da documentare): visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche odontoiatriche e oculistiche, sia presso strutture pubbliche che private;
cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati o non dal SSN, ticket sanitari cure non convenzionali e farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare): tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici o privati, libri di testo e materiale di corredo per l'intero anno scolastico, gite scolastiche senza pernottamento,
trasporto pubblico, mensa, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
e) spese extra scolastiche (da documentare): tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo/parrocchiale, corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby-sitter); viaggi e vacanze. Il
rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui e avvenuto
4 l'esborso, e dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6. Le parti,
durante la convivenza, hanno stipulato un contratto di finanziamento con
DEUTSCHE BANK SPA, per €. 130.000,00= atto a rogito Notai
[...]
(Modena 18/03/2010-n. 2281 1T-19/03/2010 n. part. 1629 n. Per_3
gen. 8451, obbligandosi al rimborso in rate mensili in ragione del 50%
ciascuno a far data dal 27/04/2010 e sino al 27/03/2035, pertanto tale obbligo continuerà a permanere in capo ad entrambi.
7. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto, nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto dall'uno in favore dell'altro,
dichiarano altresıì di aver già provveduto alla divisione dei beni personali per cui si presumeva essere comproprietari o comunque di aver già stabilito personalmente tale divisione con reciproca soddisfazione così da non pretendere piu' nulla l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione.
8. I
signor NI presta il consenso e si obbliga a sottoscrivere tutta la modulistica necessaria affinchè la signora possa ottenere, o Parte_1
eventualmente rinnovare, la corresponsione in suo favore dell'assegno unico erogato dall'INPS per il figlio, come pure ogni altra eventuale contribuzione presso dagli Enti previdenziali ed assistenziali.
9. Le detrazioni fiscali relative al figlio spetteranno in ragione del 100% alla signora mentre Parte_1
quelle per le spese straordinarie, se rimborsate pro quota dal signor
NI, spetteranno ad entrambi i genitori pro-quota. 10. Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”;
5 - il Presidente disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e depositavano la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- il Pubblico Ministero veniva notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.;
- con ordinanza 23.10.2024, visto l'art. 473 bis 51 comma 4 c.p.c., posto che gli accordi non apparivano confacenti all'interesse del minore, erano convocate le parti al fine di indicare le modificazioni da adottare;
- all' udienza in presenza, tenutasi in data 11.12.2024 il curatore speciale del minore, nominato dal Tribunale per i minorenni di Bologna con decreto del 29.01.2024 chiedeva un rinvio al fine di consentire al tutore del minore di costituirsi in giudizio;
- all'udienza del 12.02.2025 le parti concludevano come da condizioni successivamente modificate e depositate in data 11.10.2024, concordando altresì per l'affidamento del minore al Servizio sociale territorialmente competente;
DIRITTO
- Considerato che l'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c. prevede che il Tribunale
“se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli convoca le parti
6 indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione,
rigetta, allo stato, la domanda”;
- che tale norma prevede che, qualora vi siano figli minori, il Collegio debba sempre accertare che le condizioni previste nell'accordo rispondano all'interesse dei figli potendo, nel caso di valutazione negativa, fissare udienza per la comparizione delle parti alle quali proporrà le modifiche ritenute necessarie;
qualora all'esito di tale udienza le parti non si accordino per soluzioni compatibili con le indicazioni fornite, il Collegio dovrà
rigettare “allo stato” la domanda;
- che l'inciso “allo stato” è sicuramente volto a consentire la riproposizione della domanda congiunta, ovviamente a condizioni diverse o eventualmente di domanda in sede contenziosa, pur a fronte di una sentenza di rigetto nel merito (della domanda) e come tale idonea ad acquistare efficacia di cosa giudicata;
- che nel caso di specie, sebbene gli accordi così come modificati dalle parti a seguito dell'ordinanza del Collegio del 23.10.2024, appaiano maggiormente confacenti all'interesse del minore - essendo stata eliminata la previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, inizialmente previsto dalle parti, in ragione della sospensione della stessa dalla responsabilità genitoriale disposta con provvedimento del Tribunale per i minorenni del 29.01.2024 – la particolare complessità della situazione sottostante gli accordi (decreto del tribunale per i Minorenni di Bologna del
7 29.01.2024 con cui è stato nominato il Comune di Modena quale tutore del minore ed entrambi i genitori sono stati sospesi dalla responsabilità
genitoriale, decadenza del padre dalla stessa disposta con sentenza penale del 27.11.2023, esistenza di diverse parti ulteriori rispetto ai coniugi, e segnatamente curatore del minore, tutore del minore e tutore del padre, in quanto interdetto legale) comporta l'opportunità di effettuare approfondimenti istruttori ulteriori rispetto a quelli già svolti dal Tribunale
per i minorenni (dichiaratosi incompetente con decreto del 24.10.2024, a seguito del quale il procedimento è stato riunito al presente) e consiglia,
pertanto, l'instaurazione di un procedimento contenzioso;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio N. 211/2025, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Rigetta le domande;
2. Nulla per spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice Estensore
8 Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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