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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8448/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8448/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra in proprio, nonché quale liquidatore e legale rappresentante pro Parte_1
tempore di , rappresentato e difeso dagli AR
avv.ti CARACCIOLO ELVIRA e CESARONI MASSIMO
ATTORE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti SCUDERI ENRICO Controparte_2
ROSARIO e PINIERI LAURA
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale Parte_1
liquidatore e legale rappresentante pro tempore di AR
, ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze
[...] CP_2
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 54.779,65, a
[...]
titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato assolvimento degli obblighi contabili e fiscali di legge relativi a AR
A fondamento della propria domanda, l'attore ha anzitutto premesso che il Tribunale di
Firenze, con sentenza n. 300/2021, passata in giudicato, aveva dichiarato CP_2
“tenuto al risarcimento dei danni conseguenti al mancato assolvimento degli obblighi contabili e
[...]
1 fiscali di legge relativi a dalla costituzione della società al gennaio 2011; danni da AR
quantificarsi in separato giudizio”. ha quindi dedotto che si era rivolto allo studio di commercialista del dott. Parte_1
nel 2008 e, su consiglio del professionista, aveva costituito una società a CP_2
responsabilità limitata finalizzata ad incassare i proventi dell'attività sportiva agonistica e della quale il dott. veva assunto l'incarico di occuparsene sotto l'aspetto contabile CP_2
e fiscale.
Tuttavia, nel gennaio del 2011 l'attore era stato reso edotto del “sostanziale azzeramento” del conto corrente intestato alla società a seguito di varie distrazioni poste in essere nel contesto dello Controparte_3
L'attore si era quindi rivolto ad un diverso professionista, dott. il quale aveva Per_1
altresì constatato notevoli omissioni nella tenuta della contabilità di , nonché CP_1
nei relativi adempimenti fiscali.
A seguito di tali inadempimenti l'attore ha lamentato di aver subito un notevole pregiudizio economico determinato dalle sanzioni per gli omessi versamenti all'erario delle imposte dovute, ammontanti ad euro 4.775,40, dagli interessi moratori sui tributi non tempestivamente versati, pari ad euro 2.606,88 e dagli interessi derivanti dalla rateizzazione degli importi dovuti al fisco, pari a complessivi euro 4.082,95.
Oltre a ciò, l'attore ha lamentato di essersi visto costretto a trasferire la sede sociale di presso lo studio del dott. Compagnini, ponendo in liquidazione la medesima CP_1
società e costituendone una nuova società, Controparte_4
Difatti, secondo la difesa attorea la situazione di assoluta incertezza circa l'entità della posizione debitoria della società era stata tale da non consentirne la prosecuzione, anche al fine di evitare ulteriori pregiudizi in capo all'attore. I costi relativi ai suddetti incombenti e i compensi professionali del dott. il quale si era occupato anche della Per_1
gestione della società in liquidazione, avevano comportato un ulteriore danno patrimoniale, quantificato dallo stesso nella misura complessiva di euro 43.314,42.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2
attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2 Il convenuto ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore in relazione alle domande formulate in proprio, osservando come la condanna di Pt_1
cui alla sentenza n. 300/2021 del Tribunale di Firenze fosse stata pronunciata esclusivamente in favore della società.
Ha poi contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria volta al ristoro dei costi sostenuti per la gestione di , nonché per la costituzione di AR [...]
in quanto non necessari, né correlabili, all'omesso assolvimento degli Controparte_4
obblighi contabili e fiscali.
Infine, il convenuto ha eccepito la non debenza delle somme inerenti alle sanzioni fiscali e i relativi interessi.
Sul punto, il convenuto ha precisato anzitutto che la contabilità riguardante l'esercizio del
2009 era stata regolarmente tenuta e la sanzione relativa al suddetto anno era stata determinata unicamente dal mancato versamento di quanto dovuto all'Erario.
Il convenuto ha dedotto, inoltre, che alcuna pretesa potesse essere rivolta al medesimo in relazione alla contabilità dell'esercizio del 2010, posto che le relative dichiarazioni erano state presentate dal dott. e come non vi fosse alcun bisogno per di Per_1 Pt_1
ricorrere alla rateizzazione del debito, stante l'esiguità del medesimo.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8 gennaio
2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
1. Sulla legittimazione attiva del sig. Parte_1
In primo luogo, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, in relazione alle domande risarcitorie formulate in proprio dal sig.
Parte_1
1.2 A tal proposito, è anzitutto opportuno rammentare che, in tema di responsabilità professionale, il commercialista è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 1176 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e,
3 in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito.
1.3 Orbene, nel caso di specie può dirsi pacifica la sussistenza del rapporto professionale instauratosi tra l'odierno attore ed il dott. in quanto la suddetta Controparte_2
circostanza è stata accertata dalla sentenza n. 300/2021 del Tribunale di Firenze con efficacia di cosa giudicata.
1.4 Di conseguenza, sussiste la legittimazione del sig. ad agire per il Parte_1
risarcimento dei danni dal medesimo subiti quale conseguenza diretta dell'inadempimento contrattuale del convenuto.
1.5 Non paiono condivisibili, di contro, le argomentazioni del convenuto, secondo cui tale facoltà deve ritenersi preclusa all'attore, in forza del rigetto della domanda di risarcimento dal medesimo avanzata nel giudizio R.G. 8116/2013, che appare circoscritto alla sola sussistenza di un pregiudizio di natura non patrimoniale.
Nella menzionata sentenza n. 300/2021 l'organo giudicante ha così statuito: “La domanda generica di risarcimento del danno. Va invece infine accolta la domanda generica di risarcimento, pure formulata dalla società attrice, dei danni conseguenti al mancato assolvimento degli obblighi contabili e fiscali di legge. Si è infatti in precedenza precisato come il sia direttamente CP_2
responsabile, nei confronti della sua controparte contrattuale dell'omessa tenuta della contabilità, Pt_1
pur avendola delegata al proprio collaboratore (senza poi controllarne l'operato). È altresì Per_2
evidenteche da tale omissioni potrebberoessere derivate delle conseguenze in termini di sanzioni o comunque maggiori oneri a carico del da accertare e quantificare eventualmente in un separato giudizio, come Pt_1
da domanda della parte”.
1.6 In conclusione, quindi, l'eccezione di parte convenuta dev'essere rigettata.
2. Sul danno patrimoniale
Passando all'esame del merito, occorre premettere che l'azione di cui si controverte attiene unicamente alla quantificazione del danno patrimoniale subito dal sig. in Parte_1
proprio, nonché quale liquidatore e legale rappresentante pro tempore di AR
, a seguito del “mancato assolvimento degli obblighi contabili e fiscali di legge relativi
[...]
4 a dalla costituzione della società al gennaio 2011”, così come accertato nella AR
sentenza n. 300/2021 del Tribunale di Firenze.
2.2 Ciò premesso, si rammenta, con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, che incombe sul cliente la prova del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. n.
9917/2010).
È a carico di chi agisce, pertanto, provare l'esistenza di un nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il danno subito, nonché l'esistenza del danno stesso, derivante dal negligente svolgimento della prestazione da parte del professionista.
Ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale, infatti, non basta individuare un errore nella prestazione del professionista per determinare, automaticamente, la nascita dell'obbligazione risarcitoria: occorre, altresì, allegare e dimostrare, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità, e dall'altro, nella concreta misura di tale perdita. Occorre, infine, che tale danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista.
2.3 Venendo al caso di specie, si ritiene anzitutto che parte attrice abbia dimostrato l'esistenza di un danno subito in conseguenza degli inadempimenti fiscali del convenuto
CP_2
L'attore ha infatti prodotto in giudizio la documentazione attestante l'effettiva irrogazione delle sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, in relazione all'omesso versamento delle somme dovute dalla società nei periodi di imposta del 2009 e del 2010 AR
(cfr. doc. 5 di parte attrice).
Ed invero, in forza di quanto accertato da questo Tribunale a seguito del giudizio R.G.
8116/2013, ossia il mancato assolvimento, da parte dell'odierno convenuto, degli obblighi contabili e fiscali di legge relativi a dalla data della sua costituzione sino AR
al gennaio 2011, non può dubitarsi della sussistenza del nesso eziologico tra la suddetta condotta ed i maggiori oneri sopportati dall'attore a titolo di sanzioni fiscali per omesso
5 versamento delle imposte e di interessi moratori derivanti dal tardivo pagamento delle medesime.
Invero, anche l'omesso versamento di imposta è certamente da addebitarsi alla responsabilità contrattuale ai sensi degli art. 1218 e 1228 c.c. accertata nel pregresso giudizio, sol si consideri che era stato conferito l'incarico professionale e amministratore unico della società era Per_2
Il convenuto è quindi tenuto al risarcimento della somma complessiva di euro 7.382,28
(4.775,40 + 2.606,88).
2.4 Di contro, non è dovuto l'importo di euro 4.082,95, corrisposto a titolo di interessi derivanti dalla rateizzazione delle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate.
Sul punto, l'attore non ha dimostrato, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., la concreta necessità di far fronte ai debiti nei confronti dell'erario mediante versamenti rateali.
Negli atti difensivi ha rappresentato di aver dovuto far fronte agli adempimenti tributari sopravvenuti con le proprie risorse economiche, stante lo svuotamento delle casse della sua società, ma avrebbe dovuto dimostrare l'incapienza del proprio patrimonio personale.
L' onere probatorio non può ritenersi assolto, in quanto la documentazione versata in atti riguarda unicamente lo stato del conto corrente intestato a (cfr. doc. 23 AR
di parte attrice).
Peralto, la prospettazione dell'attore appare in contrasto con la documentazione dallo stesso prodotta laddove si consideri che, per sua stessa ammissione, aveva svolto anche l'attività di agricoltore diretto oltre all'attività di velista professionista, conseguendone che non tutte le risorse del sig. fossero confluite nel conto corrente intestato a Pt_1 [...]
CP_1
Il maggiore esborso determinato dalla richiesta di rateizzazione non può considerarsi un danno causalmente correlato all'inadempimento del commercialista CP_2
2.5 A questo punto, occorre esaminare le ulteriori voci di danno lamentate dall'attore, che attengono all'asserita necessità di porre in liquidazione di sostenerne i AR
relativi costi anche nel corso dell'iter giudiziario conclusosi con la sentenza n. 300/2021
6 del Tribunale di Firenze e di costituire una diversa società, denominata Controparte_4
[...]
Ora, l'attore ha dedotto che la messa in liquidazione di fosse dipesa da AR
un obbligo di legge, derivante dal disposto normativo di cui all'art. 2484 c.c., che prevede, tra le cause di scioglimento di una società, la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale e non invece da una libera scelta strategica dello stesso.
Ha allegato , a sostegno di tale assunto, l'erosione del capitale sociale di AR
e ha prodotto in giudizio l'estratto del conto corrente intestato alla medesima società, recante un saldo, al 31 dicembre del 2010, pari ad euro 485,11 (cfr. doc. 23 di parte attrice).
Tale assunto, tuttavia, risulta in netto contrasto con le evidenze documentali che emergono dall'esame dei bilanci della società in questione, relativi agli esercizi degli anni dal 2008 al
2010 (cfr. allegati 2, 3 e 8 di parte convenuta).
A tal proposito, si rammenta che il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., contro l'imprenditore (sul punto si veda Cass.
3190/2016 e Cass. n. 6547/2013).
Ciò precisato, si rileva che, dallo Stato Patrimoniale delineato nella citata documentazione, non si evince alcuna riduzione della voce relativa al capitale sociale.
Inoltre, stando a quanto evidenziato dalla nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio del 2010, alle voci “Patrimonio netto – Variazioni” e “Voci del patrimonio netto”, le variazioni della voce “Attivo circolante- Disponibilità liquide – Variazioni”, nella quale sono state debitamente riportate le già menzionate diminuzioni dei depositi bancari, non hanno comportato alcuna variazione del capitale, né emergono utilizzi dello stesso a copertura delle perdite nei tre esercizi precedenti (cfr. allegato 8 di parte convenuta).
Ed invero, è doveroso sottolineare che tali circostanze erano sicuramente note all'attore all'atto della mesa in liquidazione di in quanto il bilancio relativo AR
all'esercizio del 2010 risulta depositato in data 3 agosto 2012.
Tant'è che, nel verbale dell'assemblea straordinaria, tenutasi in data 18 dicembre del 2012,
l'attore, nella sua qualità di presidente “fa presente che la società non si trova nella situazione di cui
7 agli artt. 2482 bis o 2482 ter C.C.”, negando pertanto il verificarsi di una riduzione del capitale al disotto del minimo legale, o di una riduzione del medesimo dovuta a perdite.
Appare quindi di tutta evidenza che la messa in liquidazione di non fosse AR
dipesa da alcuna riduzione del capitale sociale.
Si sottolinea, infatti, che all'epoca delle sottrazioni operate sul conto corrente della società, non si trovava in liquidazione. Inoltre, i bilanci relativi agli esercizi degli AR
anni 2008, 2009 e 2010, risultano essere stati depositati rispettivamente in data 30 gennaio
2010, 2 agosto 2011 e 3 agosto 2012, di conseguenza non è mai decorso un periodo di tempo superiore a tre anni in cui non sia stato depositato alcun bilancio.
Alla luce di tutto quanto sinora esposto, non è risarcibile il danno emergente costituito dalle spese sostenute per la messa in liquidazione e successiva gestione di AR
nonché per la costituzione di non essendo stata provata la Controparte_4
correlazione causale tra il danno medesimo e l'evento lesivo che si assume averlo determinato.
2.6 Parimenti, va rigettata la domanda volta al ristoro dell'importo asseritamente corrisposto dall'attore per il trasferimento della sede di AR
A ben vedere, infatti, la documentazione prodotta dall'attore a fondamento della suddetta richiesta, consta di una fattura dello Studio Notarile Associato Cirri e Murantonio, che reca genericamente la dicitura “verbale di assemblea straordinaria” (cfr. doc. 6 di parte attrice).
Di conseguenza non vi è prova del fatto che il costo sia stato effettivamente sostenuto in ragione del danno lamentato.
2.7 Merita invece accoglimento la domanda riguardante gli onorari pagati dall'attore al dott. per l'attività volta alla ricostruzione e regolarizzazione della Controparte_5
posizione contabile e fiscale relativa alla società sino al 2011. AR
Tale incarico, descritto nella fattura 109 del 2011 del dott. è infatti Per_1
eziologicamente connesso all'inadempimento del convenuto, quale precedente commercialista.
Il sig. quindi tenuto al risarcimento anche dell'ulteriore somma di euro Controparte_2
4.304,52 (cfr. doc. 12 di parte attrice). 8
3. Spese di lite
In ragione dell'accoglimento in minima parte della domanda attorea in punto quantum, si giustifica la compensazione totale delle spese di lite in ossequio all'orientamento per cui
«va ravvisata la reciproca soccombenza anche in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento» (Cass. n. 21684/2013; Cass. n. 3438/2016; Cass.
n. 169/2019; da ultimo, anche Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
1) ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda attorea e, per l'effetto,
CONDANNA il convenuto a pagare, in favore di parte Controparte_2
attrice in proprio, nonché quale liquidatore e legale Parte_1
rappresentante pro tempore di AR
l'importo di euro 11.686,80, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Firenze, 16 maggio 2025
La Giudice dott.sa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8448/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra in proprio, nonché quale liquidatore e legale rappresentante pro Parte_1
tempore di , rappresentato e difeso dagli AR
avv.ti CARACCIOLO ELVIRA e CESARONI MASSIMO
ATTORE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti SCUDERI ENRICO Controparte_2
ROSARIO e PINIERI LAURA
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale Parte_1
liquidatore e legale rappresentante pro tempore di AR
, ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze
[...] CP_2
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 54.779,65, a
[...]
titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato assolvimento degli obblighi contabili e fiscali di legge relativi a AR
A fondamento della propria domanda, l'attore ha anzitutto premesso che il Tribunale di
Firenze, con sentenza n. 300/2021, passata in giudicato, aveva dichiarato CP_2
“tenuto al risarcimento dei danni conseguenti al mancato assolvimento degli obblighi contabili e
[...]
1 fiscali di legge relativi a dalla costituzione della società al gennaio 2011; danni da AR
quantificarsi in separato giudizio”. ha quindi dedotto che si era rivolto allo studio di commercialista del dott. Parte_1
nel 2008 e, su consiglio del professionista, aveva costituito una società a CP_2
responsabilità limitata finalizzata ad incassare i proventi dell'attività sportiva agonistica e della quale il dott. veva assunto l'incarico di occuparsene sotto l'aspetto contabile CP_2
e fiscale.
Tuttavia, nel gennaio del 2011 l'attore era stato reso edotto del “sostanziale azzeramento” del conto corrente intestato alla società a seguito di varie distrazioni poste in essere nel contesto dello Controparte_3
L'attore si era quindi rivolto ad un diverso professionista, dott. il quale aveva Per_1
altresì constatato notevoli omissioni nella tenuta della contabilità di , nonché CP_1
nei relativi adempimenti fiscali.
A seguito di tali inadempimenti l'attore ha lamentato di aver subito un notevole pregiudizio economico determinato dalle sanzioni per gli omessi versamenti all'erario delle imposte dovute, ammontanti ad euro 4.775,40, dagli interessi moratori sui tributi non tempestivamente versati, pari ad euro 2.606,88 e dagli interessi derivanti dalla rateizzazione degli importi dovuti al fisco, pari a complessivi euro 4.082,95.
Oltre a ciò, l'attore ha lamentato di essersi visto costretto a trasferire la sede sociale di presso lo studio del dott. Compagnini, ponendo in liquidazione la medesima CP_1
società e costituendone una nuova società, Controparte_4
Difatti, secondo la difesa attorea la situazione di assoluta incertezza circa l'entità della posizione debitoria della società era stata tale da non consentirne la prosecuzione, anche al fine di evitare ulteriori pregiudizi in capo all'attore. I costi relativi ai suddetti incombenti e i compensi professionali del dott. il quale si era occupato anche della Per_1
gestione della società in liquidazione, avevano comportato un ulteriore danno patrimoniale, quantificato dallo stesso nella misura complessiva di euro 43.314,42.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2
attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2 Il convenuto ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore in relazione alle domande formulate in proprio, osservando come la condanna di Pt_1
cui alla sentenza n. 300/2021 del Tribunale di Firenze fosse stata pronunciata esclusivamente in favore della società.
Ha poi contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria volta al ristoro dei costi sostenuti per la gestione di , nonché per la costituzione di AR [...]
in quanto non necessari, né correlabili, all'omesso assolvimento degli Controparte_4
obblighi contabili e fiscali.
Infine, il convenuto ha eccepito la non debenza delle somme inerenti alle sanzioni fiscali e i relativi interessi.
Sul punto, il convenuto ha precisato anzitutto che la contabilità riguardante l'esercizio del
2009 era stata regolarmente tenuta e la sanzione relativa al suddetto anno era stata determinata unicamente dal mancato versamento di quanto dovuto all'Erario.
Il convenuto ha dedotto, inoltre, che alcuna pretesa potesse essere rivolta al medesimo in relazione alla contabilità dell'esercizio del 2010, posto che le relative dichiarazioni erano state presentate dal dott. e come non vi fosse alcun bisogno per di Per_1 Pt_1
ricorrere alla rateizzazione del debito, stante l'esiguità del medesimo.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza, è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8 gennaio
2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1. Sulla legittimazione attiva del sig. Parte_1
In primo luogo, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, in relazione alle domande risarcitorie formulate in proprio dal sig.
Parte_1
1.2 A tal proposito, è anzitutto opportuno rammentare che, in tema di responsabilità professionale, il commercialista è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 1176 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e,
3 in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito.
1.3 Orbene, nel caso di specie può dirsi pacifica la sussistenza del rapporto professionale instauratosi tra l'odierno attore ed il dott. in quanto la suddetta Controparte_2
circostanza è stata accertata dalla sentenza n. 300/2021 del Tribunale di Firenze con efficacia di cosa giudicata.
1.4 Di conseguenza, sussiste la legittimazione del sig. ad agire per il Parte_1
risarcimento dei danni dal medesimo subiti quale conseguenza diretta dell'inadempimento contrattuale del convenuto.
1.5 Non paiono condivisibili, di contro, le argomentazioni del convenuto, secondo cui tale facoltà deve ritenersi preclusa all'attore, in forza del rigetto della domanda di risarcimento dal medesimo avanzata nel giudizio R.G. 8116/2013, che appare circoscritto alla sola sussistenza di un pregiudizio di natura non patrimoniale.
Nella menzionata sentenza n. 300/2021 l'organo giudicante ha così statuito: “La domanda generica di risarcimento del danno. Va invece infine accolta la domanda generica di risarcimento, pure formulata dalla società attrice, dei danni conseguenti al mancato assolvimento degli obblighi contabili e fiscali di legge. Si è infatti in precedenza precisato come il sia direttamente CP_2
responsabile, nei confronti della sua controparte contrattuale dell'omessa tenuta della contabilità, Pt_1
pur avendola delegata al proprio collaboratore (senza poi controllarne l'operato). È altresì Per_2
evidenteche da tale omissioni potrebberoessere derivate delle conseguenze in termini di sanzioni o comunque maggiori oneri a carico del da accertare e quantificare eventualmente in un separato giudizio, come Pt_1
da domanda della parte”.
1.6 In conclusione, quindi, l'eccezione di parte convenuta dev'essere rigettata.
2. Sul danno patrimoniale
Passando all'esame del merito, occorre premettere che l'azione di cui si controverte attiene unicamente alla quantificazione del danno patrimoniale subito dal sig. in Parte_1
proprio, nonché quale liquidatore e legale rappresentante pro tempore di AR
, a seguito del “mancato assolvimento degli obblighi contabili e fiscali di legge relativi
[...]
4 a dalla costituzione della società al gennaio 2011”, così come accertato nella AR
sentenza n. 300/2021 del Tribunale di Firenze.
2.2 Ciò premesso, si rammenta, con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, che incombe sul cliente la prova del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. n.
9917/2010).
È a carico di chi agisce, pertanto, provare l'esistenza di un nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il danno subito, nonché l'esistenza del danno stesso, derivante dal negligente svolgimento della prestazione da parte del professionista.
Ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale, infatti, non basta individuare un errore nella prestazione del professionista per determinare, automaticamente, la nascita dell'obbligazione risarcitoria: occorre, altresì, allegare e dimostrare, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità, e dall'altro, nella concreta misura di tale perdita. Occorre, infine, che tale danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condotta colposa del professionista.
2.3 Venendo al caso di specie, si ritiene anzitutto che parte attrice abbia dimostrato l'esistenza di un danno subito in conseguenza degli inadempimenti fiscali del convenuto
CP_2
L'attore ha infatti prodotto in giudizio la documentazione attestante l'effettiva irrogazione delle sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, in relazione all'omesso versamento delle somme dovute dalla società nei periodi di imposta del 2009 e del 2010 AR
(cfr. doc. 5 di parte attrice).
Ed invero, in forza di quanto accertato da questo Tribunale a seguito del giudizio R.G.
8116/2013, ossia il mancato assolvimento, da parte dell'odierno convenuto, degli obblighi contabili e fiscali di legge relativi a dalla data della sua costituzione sino AR
al gennaio 2011, non può dubitarsi della sussistenza del nesso eziologico tra la suddetta condotta ed i maggiori oneri sopportati dall'attore a titolo di sanzioni fiscali per omesso
5 versamento delle imposte e di interessi moratori derivanti dal tardivo pagamento delle medesime.
Invero, anche l'omesso versamento di imposta è certamente da addebitarsi alla responsabilità contrattuale ai sensi degli art. 1218 e 1228 c.c. accertata nel pregresso giudizio, sol si consideri che era stato conferito l'incarico professionale e amministratore unico della società era Per_2
Il convenuto è quindi tenuto al risarcimento della somma complessiva di euro 7.382,28
(4.775,40 + 2.606,88).
2.4 Di contro, non è dovuto l'importo di euro 4.082,95, corrisposto a titolo di interessi derivanti dalla rateizzazione delle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate.
Sul punto, l'attore non ha dimostrato, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., la concreta necessità di far fronte ai debiti nei confronti dell'erario mediante versamenti rateali.
Negli atti difensivi ha rappresentato di aver dovuto far fronte agli adempimenti tributari sopravvenuti con le proprie risorse economiche, stante lo svuotamento delle casse della sua società, ma avrebbe dovuto dimostrare l'incapienza del proprio patrimonio personale.
L' onere probatorio non può ritenersi assolto, in quanto la documentazione versata in atti riguarda unicamente lo stato del conto corrente intestato a (cfr. doc. 23 AR
di parte attrice).
Peralto, la prospettazione dell'attore appare in contrasto con la documentazione dallo stesso prodotta laddove si consideri che, per sua stessa ammissione, aveva svolto anche l'attività di agricoltore diretto oltre all'attività di velista professionista, conseguendone che non tutte le risorse del sig. fossero confluite nel conto corrente intestato a Pt_1 [...]
CP_1
Il maggiore esborso determinato dalla richiesta di rateizzazione non può considerarsi un danno causalmente correlato all'inadempimento del commercialista CP_2
2.5 A questo punto, occorre esaminare le ulteriori voci di danno lamentate dall'attore, che attengono all'asserita necessità di porre in liquidazione di sostenerne i AR
relativi costi anche nel corso dell'iter giudiziario conclusosi con la sentenza n. 300/2021
6 del Tribunale di Firenze e di costituire una diversa società, denominata Controparte_4
[...]
Ora, l'attore ha dedotto che la messa in liquidazione di fosse dipesa da AR
un obbligo di legge, derivante dal disposto normativo di cui all'art. 2484 c.c., che prevede, tra le cause di scioglimento di una società, la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale e non invece da una libera scelta strategica dello stesso.
Ha allegato , a sostegno di tale assunto, l'erosione del capitale sociale di AR
e ha prodotto in giudizio l'estratto del conto corrente intestato alla medesima società, recante un saldo, al 31 dicembre del 2010, pari ad euro 485,11 (cfr. doc. 23 di parte attrice).
Tale assunto, tuttavia, risulta in netto contrasto con le evidenze documentali che emergono dall'esame dei bilanci della società in questione, relativi agli esercizi degli anni dal 2008 al
2010 (cfr. allegati 2, 3 e 8 di parte convenuta).
A tal proposito, si rammenta che il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., contro l'imprenditore (sul punto si veda Cass.
3190/2016 e Cass. n. 6547/2013).
Ciò precisato, si rileva che, dallo Stato Patrimoniale delineato nella citata documentazione, non si evince alcuna riduzione della voce relativa al capitale sociale.
Inoltre, stando a quanto evidenziato dalla nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio del 2010, alle voci “Patrimonio netto – Variazioni” e “Voci del patrimonio netto”, le variazioni della voce “Attivo circolante- Disponibilità liquide – Variazioni”, nella quale sono state debitamente riportate le già menzionate diminuzioni dei depositi bancari, non hanno comportato alcuna variazione del capitale, né emergono utilizzi dello stesso a copertura delle perdite nei tre esercizi precedenti (cfr. allegato 8 di parte convenuta).
Ed invero, è doveroso sottolineare che tali circostanze erano sicuramente note all'attore all'atto della mesa in liquidazione di in quanto il bilancio relativo AR
all'esercizio del 2010 risulta depositato in data 3 agosto 2012.
Tant'è che, nel verbale dell'assemblea straordinaria, tenutasi in data 18 dicembre del 2012,
l'attore, nella sua qualità di presidente “fa presente che la società non si trova nella situazione di cui
7 agli artt. 2482 bis o 2482 ter C.C.”, negando pertanto il verificarsi di una riduzione del capitale al disotto del minimo legale, o di una riduzione del medesimo dovuta a perdite.
Appare quindi di tutta evidenza che la messa in liquidazione di non fosse AR
dipesa da alcuna riduzione del capitale sociale.
Si sottolinea, infatti, che all'epoca delle sottrazioni operate sul conto corrente della società, non si trovava in liquidazione. Inoltre, i bilanci relativi agli esercizi degli AR
anni 2008, 2009 e 2010, risultano essere stati depositati rispettivamente in data 30 gennaio
2010, 2 agosto 2011 e 3 agosto 2012, di conseguenza non è mai decorso un periodo di tempo superiore a tre anni in cui non sia stato depositato alcun bilancio.
Alla luce di tutto quanto sinora esposto, non è risarcibile il danno emergente costituito dalle spese sostenute per la messa in liquidazione e successiva gestione di AR
nonché per la costituzione di non essendo stata provata la Controparte_4
correlazione causale tra il danno medesimo e l'evento lesivo che si assume averlo determinato.
2.6 Parimenti, va rigettata la domanda volta al ristoro dell'importo asseritamente corrisposto dall'attore per il trasferimento della sede di AR
A ben vedere, infatti, la documentazione prodotta dall'attore a fondamento della suddetta richiesta, consta di una fattura dello Studio Notarile Associato Cirri e Murantonio, che reca genericamente la dicitura “verbale di assemblea straordinaria” (cfr. doc. 6 di parte attrice).
Di conseguenza non vi è prova del fatto che il costo sia stato effettivamente sostenuto in ragione del danno lamentato.
2.7 Merita invece accoglimento la domanda riguardante gli onorari pagati dall'attore al dott. per l'attività volta alla ricostruzione e regolarizzazione della Controparte_5
posizione contabile e fiscale relativa alla società sino al 2011. AR
Tale incarico, descritto nella fattura 109 del 2011 del dott. è infatti Per_1
eziologicamente connesso all'inadempimento del convenuto, quale precedente commercialista.
Il sig. quindi tenuto al risarcimento anche dell'ulteriore somma di euro Controparte_2
4.304,52 (cfr. doc. 12 di parte attrice). 8
3. Spese di lite
In ragione dell'accoglimento in minima parte della domanda attorea in punto quantum, si giustifica la compensazione totale delle spese di lite in ossequio all'orientamento per cui
«va ravvisata la reciproca soccombenza anche in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento» (Cass. n. 21684/2013; Cass. n. 3438/2016; Cass.
n. 169/2019; da ultimo, anche Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
1) ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda attorea e, per l'effetto,
CONDANNA il convenuto a pagare, in favore di parte Controparte_2
attrice in proprio, nonché quale liquidatore e legale Parte_1
rappresentante pro tempore di AR
l'importo di euro 11.686,80, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Firenze, 16 maggio 2025
La Giudice dott.sa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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