Sentenza 8 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2019, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore LA
DIFESA DEPOSITA CONCLUSIONI ALLE QUALI SI RIPORTA E NOTA SPESE RITENUTO IN FATTO
1. E' impugnata la sentenza del 29 gennaio 2018, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città in data 27 gennaio 2015, di condanna di AR NI per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen., per avere, quale autore del libro "Le mani sulla città", edito nel settembre 2011, offeso la reputazione di UL AL, capogruppo del Pdl al Comune di Milano, affermando, nell'inciso contenuto alla pag. 39 della menzionata pubblicazione, che gli imprenditori RI e FA - posti al vertice della società Kreiamo, coinvolta nelle indagini condotte dalla DIA di Milano sugli affari in Lombardia della cellula 'ndranghetista Barbaro-Papalia - erano in ottimi rapporti con diversi esponenti politici della regione, tra i quali figurava anche il AL.
2. Con il ricorso per cassazione proposto con il ministero del difensore, l'imputato censura la sentenza della Corte meneghina articolando due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 521 cod.proc.pen. e 595 cod.pen., e il vizio di motivazione. All'uopo deduce che la condanna era stata pronunciata per un fatto diverso da quello contestatogli: infatti, mentre l'addebito mossogli era riferito al solo fatto di avere affermato - nell'inciso contenuto nella pagina 39 della pubblicazione menzionata - che il duo RI-FA era in ottimi rapporti con l'esponente del Pdl UL AL, la condanna era stata pronunciata sul rilievo che la valenza offensiva delle espressioni utilizzate derivava, vuoi dal contesto comunicativo in cui la stessa era inserita - posto che l'espediente verbale utilizzato richiamava il contenuto di altri passaggi del testo, nei quali era chiaro il riferimento alla contiguità degli imprenditori RI e FA agli ambienti della criminalità organizzata calabrese delocalizzata -, vuoi dagli articoli a firma di ID OS, coautore del libro, pubblicati sul periodico "Il Fatto Quotidiano" - cui la Corte faceva costante richiamo -, nei quali si insinuava che la candidatura del AL alle elezioni regionali del 2010 fosse stata sponsorizzata dalla stessa criminalità per il tramite degli imprenditori menzionati. Aggiunge che tale dilatazione della portata intrinseca delle espressioni utilizzate costitutiva, altresì, indice di carenza di motivazione, atteso che non era stata spesa alcuna puntuale argomentazione sul punto della oggettiva idoneità offensiva delle espressioni in sé considerate, tanto vero che il giudice aveva dovuto far ricorso ad una costellazione di elementi estrinseci in grado di puntellare una giustificazione altrimenti debole.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 21 Cost. e 51, 59 e 595 cod. pen., e il vizio di motivazione. Eccepisce che il proprio operato avrebbe dovuto riconoscersi come scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica, almeno nella forma putativa, considerato che la notizia riportata - l'essere il AL in ottimi rapporti con lo RI e il DA - era vera, perché corrispondente a quanto accertato nel procedimento penale denominato "Parco del Sud"; completa, perché nell'ambito dello stesso contesto comunicativo era riferito che il AL non aveva assunto, comunque, la qualità di indagato nel procedimento in parola e che gli era stato preferito un altro candidato della stessa cordata politica;
frutto di una diligente attività di documentazione e di verifica delle fonti informative, disponibili solo dal 2010, posto non si era omesso di riferire che i rapporti tra il politico e gli imprenditori si erano interrotti nell'estate 2008; e riferita con un linguaggio civile e pacato. Nondimeno rileva che la motivazione resa dalla Corte territoriale è l'espressione di un travisamento delle prove dichiarative e documentali raccolte nel dibattimento, le quali avevano restituito, oltre ogni evidenza, la rappresentazione di un consolidato rapporto esistente tra gli imprenditori e il politico, come dimostrato da plurime circostanze in fatto: gli auguri formulati dal secondo ai primi in occasione delle festività e la visita effettuata dalla parte offesa alla sede della Kreiamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Questa Corte ha limpidamente affermato che: «In tema di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono» (Sez. 5, n. 6062 del 04/04/1995, Scalfari e altro, Rv. 201762). Donde, alla stregua della riferita massima di orientamento, come anche del pacifico approdo del diritto vivente secondo cui «In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, P.G., P.C. in proc. Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005 - dep. 12/01/2006, Travaglio, Rv. 233749), occorre procedere alla verifica delle espressioni usate dall'imputato, secondo quanto emerge dal capo di imputazione, dal testo della pubblicazione incriminata, dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, alla quale è fatto costante richiamo nell'atto di impugnativa, utilizzando il criterio della loro contestualizzazione.
2. Sulla base di queste premesse metodologiche, va riconosciuto che i giudici di merito, nelle loro conformi decisioni, hanno proceduto ad una corretta ricostruzione dei fatti tenendo conto del tenore complessivo del contesto comunicativo entro il quale si colloca l'inciso riportato nel capo di imputazione:«Ma il duo RI MA è in ottimi rapporti con ..il capogruppo del Pdl al Comune di Milano, UL AL>>. Nei passaggi che ne costituiscono lo sviluppo argomentativo sono plurimi, infatti, i riferimenti alla contiguità del duo RI MA al 'clan Papalia - Barbaro', originario di Platì e delocalizzato a Buccinasco, come emerge dalle espressioni: «La Kreiamo...diretta da RI e MA ...arrestati nell'operazione antimafia "Parco Sud"...è indicata come strumento finanziario di un gruppo mafioso, il clan Papalia - Barbaro....C'è la ‘ndrangheta dietro la società gestita da RI e FA .. DR (FA) è l'uomo che ha il compito di tenere i rapporti con i Papalia — Barbaro"...Questa è la storia della "banda del Parco Sud": imprenditori, mafiosi e politici che condizionano gare, conquistano, appalti, fanno girare tangenti, s'impossessano di denaro pubblico...Gli arrestati sono certamente in contatto con l'assessore Maullo, con ..Colucci.. con IO...con AL...Tutti politici con il nome nelle carte dell'inchiesta, ma che non risultano indagati>>. Sicché l'intento diffamatorio nei confronti del AL è stato raggiunto mediante la subdola allusione (Sez. 5, n. 4384 del 07/02/1991, NIni, Rv. 187192) alla possibilità di una strumentalizzazione, da parte di questi, delle proprie funzioni in favore di soggetti e di gruppi animati da finalità opposte a quelle dei cittadini che gli avevano conferito il mandato di rappresentanza politica, in virtù dei rapporti di 'ottima amicizia' con personaggi certamente collusi con tali gruppi;
come anche con la tecnica dell'accostamento insinuante a situazioni e persone (in specie altri politici) lambite dalle investigazioni relative alla criminalità organizzata di stampo mafioso: in tal senso è illuminante la massima di orientamento secondo la quale: « Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che, in un articolo pubblicato, utilizzando insinuazioni generiche, attribuisce alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato, in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità (Sez. 5, n. 4298 del 19/11/2015 - dep. 02/02/2016, Bisignano, Rv. 266026).
3. Donde, non sussistono né la violazione della norma di cui all'art. 521 cod.proc.pen., né la censura motivazionale in punto di oggettiva inidoneità delle espressioni oggetto di addebito ad offendere la reputazione della parte offesa, di cui al primo motivo di ricorso. Con peculiare riguardo al profilo dell'ipotizzato mutamento del fatto, è da segnalare, in aggiunta, che il fatto ritenuto in sentenza è lo stesso di quello contestato: vale a dire l'avere fatto apparire il AL come disponibile a piegare la propria funzione a sollecitazioni provenienti da sodalizi animati da finalità in contrasto con gli interessi dei cittadini in ragione delle sue strette frequentazioni con imprenditori collusi con la criminalità organizzata. Di talché è da escludere l'inosservanza del principio di correlazione tra la contestazione e la sentenza, ove si ponga mente all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno ripetutamente affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un' incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione, perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 24805101; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617).
4. Destituite di fondamento sono tutte le doglianze promiscuamente articolate con il secondo motivo.
4.1. Quelle che deducono il vizio di travisamento della prova dichiarativa tengono in non cale il pluriennale insegnamento impartito da questa cattedra nomofilattica secondo il quale la valutazione delle prove è operazione riservata in via esclusiva al giudice di merito, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità salvo il ricorrere di illogicità evidenti nella motivazione che ne dà conto, e che il vizio di travisamento della prova - consistente nell'utilizzazione di un'informazione rilevante, ma inesistente o nell'omessa valutazione di una prova decisiva - è ravvisabile solo allorché esso sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, ed è efficacemente denunciato solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato o omesso (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 2587741). Ciò senza contare che è pure consolidato l'orientamento di questa Corte regolatrice secondo cui il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è, pertanto, da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087). Ne viene che le deduzioni difensive, nella misura in cui tendono ad attribuire alle dichiarazioni della parte offesa AL e del teste LO un significato diverso ed ulteriore - e cioè che i rapporti tra il duo RI/DA non potessero che essere ottimi perché consolidati e stretti - da quello che i giudici di merito hanno da esse, in maniera non illogica, enucleato, si traduce nella sollecitazione rivolta a questa Corte a compiere una rivalutazione delle prove, tuttavia non consentita.
4.2. Le doglianze che si appuntano sul mancato riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca o di critica, almeno nella forma putativa, sono infondate e, in parte, generiche, perché omettono di confrontarsi con le ragioni che innervano la motivazione spesa dalla Corte territoriale sul nucleo centrale della tesi d'accusa: vale a dire che l'opinione larvatamente espressa nell'opera intellettuale in disamina, ossia che il AL fosse politico disponibile ad asservire le proprie funzioni istituzionali ad interessi estranei al mandato ricevuto dagli elettori, poggiasse su di un fatto non vero, essendo rimasto acclarato, nella stessa indagine Parco Sud, che non sussistevano "rapporti" qualificabili come "ottimi"- e tali quindi da accreditare la predetta opinione agli occhi del lettore medio - con i vertici della 'Kreiamo'. Ciò che viene in rilievo, dunque, ai fini dello scrutinio da compiere sulla questione devoluta, è il rapporto tra la verità del fatto, integrante il presupposto delle espressioni di cui si rivendica la riconducibilità all'esercizio del diritto di critica, e la configurabilità di detta scriminante.Invero, deve ribadirsi che la scriminante del diritto di critica non è configurabile qualora manchi il requisito della verità del fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004 - dep. 02/02/2005, Perna, Rv. 231395), posto che la critica si articola in due distinti momenti: l'uno, rappresentato dall'«esposizione del fatto attribuito all'uomo pubblico»; l'altro, costituito dalle «critiche che alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione vengono rivolte». Donde, è certo che «il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili»: di conseguenza, «in ordine alla verità del fatto che costituisce il presupposto della critica non è ravvisabile nessuna differenza apprezzabile tra l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, dal momento che entrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato» (Sez. 1, n. 35646 del 04/07/2008, Morrione, Rv. 240676, in motivazione;
Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900). Fermo restando, dunque, che «il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti» (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534), va affermato che anche con riferimento alla scriminante dell'esercizio del diritto di critica «un nucleo di veridicità è comunque esigibile, in quanto, diversamente, la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e mistificazione» (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098). Perciò, ai fini dell'operatività della scriminante, non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, ma che «il nucleo ed il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato» (Sez. 1, n. 4496 del 14/01/2008, Pansa, Rv. 239158; Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, Giacalone, Rv. 227754); con la conseguenza che presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è, comunque, la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014 - dep. 19/02/2015, Caldarola, Rv. 264064; Sez. 5, n. 7419 del 03/12/2009 - dep. 24/02/2010, Cacciapuoti, Rv. 246096). Nei termini indicati, peraltro, il diritto vivente è del tutto in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, espressasi di recente sul tema con la sentenza del 30/06/2015, Peruzzi/Italia (§ 48). Corrisponde, infatti, all'indicata distinzione tra fatto costituente il presupposto della critica e lo stesso giudizio critico quella operata dalla Corte di Strasburgo tra «dichiarazioni fattuali» e «giudizi di valore», nel senso che «se la materialità dei fatti si può provare, i giudizi di valore non si prestano ad alcuna dimostrazione per quanto riguarda la loro esattezza»: donde il giudice convenzionale ha affermato che la necessaria veridicità del nucleo essenziale del fatto oggetto della critica s'impone perché, altrimenti, la stessa risulterebbe «eccessiva», ossia ingiustificabile. Quanto sin qui riferito rende, pertanto, ragione dell'insussistenza del denunciato error in iudicando e della manifesta infondatezza della censura sul punto.
4.3. La liceità del comportamento del AR non può neppure essere legittimamente ritratta dall'esercizio putativo del diritto di critica, perché, allorché venga rilevata la non corrispondenza al vero del fatto posto a fondamento della critica, è necessaria l'esistenza di un errore assolutamente scusabile, non assumendo valenza esimente la verità putativa, cioè solo supposta del fatto diffamatorio, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, della certezza dell'effettiva sussistenza dei fatti denunciati (Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998, Mattana P, Rv. 212131). E', infatti, incontrastato approdo dell'elaborazione interpretativa di questa Corte che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica quando, pur risultando il fatto oggetto dell'elaborazione critica obiettivamente falso, il giornalista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente il fatto riferito in guisa che l'errore sulla verità dello stesso non sia frutto di negligenza, imperizia o colpa non scusabile. (Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M., P.C. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257795). Ne viene che la scriminante putativa è, quindi, ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il pubblicista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte (Sez. 5, n. 7967 del 08/05/1998, Calamita U, Rv. 211539). Poiché tale profilo è stato debitamente vagliato dalla Corte di merito, che, in più passaggi motivazionali, ha condivisibilmente evidenziato come il lasso temporale trascorso dal deposito degli atti d'indagine del procedimento 'Parco Sud' rendesse possibile al AR una conoscenza piena delle evidenze fattuali in essi cristallizzate, il rilievo sul punto si rivela privo di ogni valenza screditante del costrutto logico della decisione.
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate nella misura complessiva di Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel gr