Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/05/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 10210/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto
DA
, nato a [...] il [...] (C.F: Parte_1 C.F._1
E nata a [...] il [...] (C.F: Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi il primo dagli Avv.ti LANZA BARBARA MARIA e DE BONA MARIKA e la seconda dagli Avv.ti RUSSI ROSSANA e ZANTEDESCHI MARTINA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 05.05.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 25/07/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
pagina 1 di 6
ER al n. 192, Parte 2, Serie A, anno 2018, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto comune annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Darsi atto che, conformemente alle condizioni di separazione, l'abitazione familiare, di proprietà di continuerà ad essere abitata dallo stesso con gli arredi e corredi in essa esistenti. Parte_1
Darsi atto che , con il consenso del marito, ha già rilasciato il detto immobile unitamente Parte_2
alla figlia minore ad aprile 2024 asportando i propri beni ed effetti personali.
I genitori si obbligano a comunicarsi i rispettivi recapiti, anche telefonici, ed a rendersi sempre reperibili e edotti degli eventuali spostamenti che intendessero compiere in località diversa dalla località di residenza del genitore quando hanno con sé la minore.
3. Darsi atto che la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune intesa tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della minore;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte singolarmente da ciascun genitore allorquando la figlia si trovi con l'uno o l'altro. Darsi atto che la figlia minore viene domiciliata presso la madre.
4. Darsi atto che il padre avrà i seguenti turni di responsabilità nei confronti della figlia minore:
- un fine settimana alternato dal sabato mattina sino a lunedì mattina avendo cura di ricondurla a scuola o, nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche, presso l'abitazione materna;
- due pomeriggi infrasettimanali, di cui uno con pernottamento, ed il secondo dall'uscita da scuola sino alle ore 20:30, da individuarsi tenuto conto delle esigenze della minore e delle trasferte lavorative all'estero del padre;
- sette giorni durante le vacanze natalizie alternando, di anno in anno, tra la madre e il padre, la settimana dal 23 dicembre sino al 30 dicembre alle 18:00 con quella del 30 dicembre ore 18.00 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, salvo diverso accordo tra i genitori;
si precisa che il giorno di
Natale, Santo TE saranno goduti in via alternata da ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori;
- l'alternanza delle festività religiose o nazionali che dovessero cadere durante l'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), con pernottamento nella giornata antecedente;
pagina 2 di 6 l'eventuale ponte, in caso di vacanza scolastica, sarà a favore del genitore presso cui la minore si trova il fine settimana (prevale, infatti il week end sulla festività). In tal caso le festività successive verranno fruite dal genitore che non ha goduto, per effetto del ponte, la festività precedente.
5. Darsi atto che corrisponderà a la somma di 500,00 € mensili, Parte_1 Parte_2
quale contributo per il mantenimento della figlia minore, da corrispondersi a far data dal mese di maggio 2024 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con valuta fissa conto corrente della medesima e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data da maggio 2025.
6. Darsi atto che ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% ciascuno alle seguenti spese previste dal Protocollo Famiglia:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco CP_1
ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida pagina 3 di 6 di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
6 a. Darsi atto che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro.
6 b. Darsi atto che questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori.
6 c. Darsi atto che il rimborso dovrà avvenire entro dieci giorni dalla consegna, mediante raccomandata A/R o altro mezzo egualmente idoneo, delle pezze giustificative attestanti gli esborsi oppure a preventivo approvato, nel caso in cui si tratti di spese che richiedano il preventivo accordo.
6 d. Darsi atto che tutte le relative fatture e ricevute fiscali per prestazioni relative alla figlia minore verranno intestate a il quale avrà diritto alla deduzione fiscale del relativo costo al Parte_1
100% indipendentemente dal rimborso per la quota del 50% da parte di . Darsi atto che, Parte_2
qualora la ricevuta fiscale non fosse intestata a la spesa sarà integralmente a Parte_1
carico di . Parte_2
6 e. Darsi atto che beneficerà integralmente delle detrazioni fiscali per figlio a Parte_1
carico.
7. Darsi atto che l'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_2
7.1 Resta inteso che qualora modifiche normative conducessero a sostanziali modifiche in termini economici, entrambi i genitori avranno cura di rivedere i relativi accordi.
8. Darsi atto che le somme in giacenza sul conto corrente acceso presso Banco BPMI e depositate in favore della minore rimarranno depositate su tale conto;
si dà atto che il signor ha già Parte_1
provveduto ad aggiungere anche la propria firma su tale conto corrente.
9. Darsi atto che i coniugi si autorizzano fin da ora al rilascio e/o rinnovo dei documenti per la minore pagina 4 di 6 validi per l'espatrio.
10. Darsi atto che le parti dichiarano che con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui sopra, hanno definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e di non aver, pertanto, più nulla a pretendere, per qualsivoglia causa, dedotta o deducibile, derivante dal rapporto di coniugio.
11. Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza prestandovi sin d'ora acquiescenza.
12. Darsi atto che le spese legali sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
ER, dapprima di pronunciare la separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2090/2024 pubbl. il 24/09/2024 il Tribunale di ER, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della figlia
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. Per_1
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della figlia.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere pagina 5 di 6 condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla figlia appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario nonché in considerazione dell'età si ritiene superfluo procedere all'ascolto della minore.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NA ( atto n. Parte_2
192, Parte 2, Serie A, anno 2018) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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