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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/08/2025, n. 4804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4804 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4676/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4676/2019 R.G., vertente Tra
in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. (avv. Maurizio Imbriano)
Appellante E CP_1
(Avv. Saverio Stopponi) Appellato OGGETTO: risarcimento danni CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 11627/2019 il tribunale di Roma ha costituito sui fatti di causa:
“Con citazione del 4.08.15 ha convenuto in giudizio la società CP_1 [...]
esponendo che il giorno Parte_1
23.01.14, alle ore 21.40 circa, mentre si trovava a pattinare sulla pista di pattinaggio allestita presso il convenuto, cadeva a terra a causa delle cattive condizioni di Pt_1 manutenzione della pista, in particolare, a causa della presenza di vere e proprie pozzanghere prodottesi al centro pista per l'infiltrazione di umidità (pioggia), riportando lesioni personali con postumi permanenti. Ha citato, quindi in giudizio innanzi a questo Tribunale la società Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, nella
[...] misura di € 35.033,30, con gli interessi e la rivalutazione. La società è Parte_1 rimasta contumace.
Pagina 1 Ritiene il giudicante che la domanda attrice sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
[…]
Va rilevato al riguardo che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate alla stregua delle dichiarazioni rese da testi sig. e sig. Testimone_1
sulle quali non vi è motivo di dubitare, anche perché non Testimone_2 contrastate da alcun altro elemento in contrario. Risulta in particolare che l'attore, mentre pattinava, cadeva verso il centro della pista, proprio dove vi erano delle pozzanghere d'acqua; il teste ha anche Tes_1 precisato che quella sera pioveva e l'acqua cadeva sulla pista dal tetto, con le gocce che creavano dei buchi sul ghiaccio. Alla luce di tali deposizioni può, quindi;
affermarsi che la caduta è stata causata, così come sostenuto da parte attrice dalla anomala presenza sulla pista di pattinaggio di pozzanghere che costituivano una oggettiva situazione di pericolo per i pattinatori;
va dunque affermata la responsabilità della società convenuta in ordine all'accaduto. Quanto all'ammontare del danno, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della CTU. Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile. Esse possono quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento. Il CTU ha in particolare accertato che ha riportato nell'incidente “frattura spiroide scomposta terzo medio prossimale diafisi peroneale sinistra e frattura spiroide scomposta terzo distale diafisi tibiale sinistra. IL CTU ha quindi determinato l'inabilità temporanea assoluta in 40 gg., l'inabilità temporanea parziale al 50% in 60 gg., e gli esiti permanenti nella misura del 9%. Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno. Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare,
in via necessariamente equitativa, tenuto conto del fatto che all'epoca del fatto il aveva 23 anni, l'importo di € 16.564,00 al valore attuale, applicando la tabella CP_1 di riferimento elaborata da questo Tribunale.
[… ] Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso. A tale riguardo si liquida parimenti in via equitativa ed al valore attuale, l'ulteriore somma di € 7.658,00. Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte
Pagina 2 di Cassazione - che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso, senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose) - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice;
si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo, in misura pari al 20% per complessive € 4.846,00. Compete, altresì, alla istante il rimborso di € 534,56 per spese mediche necessarie;
trattandosi dei debito di valore e considerato che il fatto è avvenuto nel 2014, applicando i coefficienti elaborati dall'ISTAT si ottiene una somma rivalutata ad oggi di € 546,00. All'attore va liquidato, inoltre, il danno per lucro cessante (in tal senso deve interpretarsi la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cfr. SS.UU. 1712/95, Cass. 7272/97, 10300/01, 3747/05). A tal fine, tenuto conto della differenza nel periodo di riferimento tra tasso medio di rendimento degli investimenti mobiliari e tasso di inflazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, deve riconoscersi un ulteriore 2% annuo - in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base di calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito (€ 28.986,00 al 2014) ed il valore dello stesso rivalutato ad oggi (€ 29.624,00): si ottiene così un ulteriore importo di € 2.931,00 dovuto a titolo di lucro cessante. Pertanto parte convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore la somma complessiva di € 32.555,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. Le spese per la CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, spese liquidate come da dispositivo”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello la convenuta associazione , deducendone la erroneità per i motivi di seguito indicati, e chiedendo che in riforma della sentenza impugnata venisse respinta la domanda proposta in primo grado o in
Pagina 3 subordine che venisse accertata la corresponsabilità del danneggiato” , così concludendo:
“Nel merito, in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 11627/2019 emessa dal Tribunale civile di Roma… respingere la domanda proposta dal sig. , in CP_1 quanto non provata, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non correttamente qualificata dal Giudice di primo grado, così come rappresentato e dedotto nel primo motivo di appello;
nonché, in via subordinata, respingere la domanda proposta dal sig. riducendo il quantum dovuto, atteso il concorso colposo del CP_1 danneggiato con efficacia causale circa la determinazione dell'evento dannoso così come rappresentato e dedotto nel secondo motivo di appello;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata si è costituita, deducendo la inammissibilità e infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato, nei limiti di seguito indicati.
L'appellante ha dedotto, in sintesi delle oltre 50 pagine dell'atto di citazione, in larga parte ripetitive, che la domanda, in primo luogo, “è rimasta incerta e sfornita di prova, poiché l'attore non ha colpevolmente provato di essere presente, in maniera certa, la sera del presunto sinistro sulla pista di pattinaggio, non avendo prodotto neanche la ricevuta di ingresso al palaghiaccio o fotografie attestanti la sua presenza all'interno della pista. Inoltre, non è stato preso in considerazione il fatto che l'attore, a detta dei testi escussi nonché in forza alle dichiarazioni rese dal medesimo e contenute nella cartella clinica, fosse alquanto inesperto nel pattinaggio, alla seconda esperienza in assoluto su di una pista di ghiaccio, che non aveva, dunque alcuna perizia o esperienza, e che ha tenuto una condotta altamente incauta e superficiale e non prudente, poiché sarebbe caduto al centro della pista e non certo ai bordi dove avrebbe potuto afferrarsi alla balaustra che delimita l'intero perimetro della pista, quella sera per giunta per niente affollata dato l'esiguo di persone presenti in sale, a detta dei testi stessi”. Pertanto, l'appellante ritiene evidente l'erroneità della sentenza per l'errata valutazione delle risultanze probatorie, per l'errata qualificazione della domanda di responsabilità, nonché in subordine, per l'omessa configurazione del concorso di colpa del danneggiato. In particolare, la parte attrice non avrebbe provato : (i) l'evento per cui è causa;
Pagina 4 (ii) il nesso causale, visto che l'appellato non ha dimostrato di avere la ricevuta di ingresso nella struttura del Circolo che era a pagamento o fotografie che attestino la presenza del sig. sul luogo del sinistro (o l'arto infortunato); CP_1
(iii) l'asserito trasporto dell'attore in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale di Monterotondo;
(iv) l'ora in cui sarebbe avvenuto il sinistro, poiché in citazione si afferma che sarebbe avvenuto alle ore 21,40, mentre l'attore ha riferito al personale ospedaliero che il trauma si sarebbe verificato alle ore 23,40; al personale ospedaliero del Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Gonfalone – Monterotondo era stata “riferita caduta accidentale mentre pattinava sul ghiaccio”; infine nella cartella clinica dell'Ospedale Umberto I di Roma veniva riportato che “il trauma sarebbe dipeso da caduta accidentale sul ghiaccio mentre pattinavo in data 23.01.2014 ore 11,45”. Dette circostanze “ scagionano da ogni responsabilità parte appellante”, e non sarebbero state considerate dal Giudice di prime cure.
Rileva preliminarmente la Corte che la circostanza che l'ingresso alla pista fosse a pagamento non esclude la presenza dell'infortunato sulla pista, non essendo tenuto alla conservazione del biglietto di ingresso, mentre nulla osta alla prova aliunde acquisita (in questo caso, testimoniale) della presenza sul luogo). Neppure è rilevante la circostanza che fosse stata riferita la “caduta accidentale” al pronto soccorso, tale essendo anche la caduta provocata da una eventuale insidia (intesa come “accidente”), ovvero la discrasia nell'orario riferito, atteso che gli orari indicati delle 23,40 o 11,45 possono essere anche equivalenti, in fatto, e dovuti al diverso soggetto che abbia redatto gli atti, mentre la circostanza che nell'atto di citazione sia indicato l'orario delle 21,40 non appare determinante ai fini del decidere, fermo restando che le testimonianze hanno confermato che il sinistro è accaduto nel luogo e nella sera indicata nella cartella clinica. L'evento e le modalità dell'incidente risultano invece confermati dai testi escussi, la cui inattendibilità – dedotta dall'appellante - non è suffragata da elementi oggettivi di riscontro, né dal tenore intrinseco delle testimonianze, che concordemente e senza evidenti incongruenze confermano la circostanza che la caduta sia stata provocata sulla pista di pattinaggio e a causa della presenza di pozzanghere e “buchi” determinati dal gocciolamento della pioggia dal soffitto. Dallo stesso tenore delle testimonianze appare tuttavia evidente che il pericolo (pozzanghere e “buchi”) – pur improvvisamente determinatosi – dovesse essere anche visibile all'infortunato, ove avesse usato l'ordinaria diligenza nell'uso della pista. Ed invero , il teste ha dichiarato: “…c'erano molte pozzanghere e mi Tes_1 ricordo bene questi buchi nel ghiaccio dovuti al gocciolamento del tetto dove il gocciolamento era più assiduo. Il tetto era tondo con le travi e si sentiva lo scroscio della pioggia […] In particolare appena siamo entrati queste pozzanghere non c'erano, si sono create dopo mentre all'esterno aumentava la pioggia. E' come se non avesse ben drenato il tetto…”.
Pagina 5 Il teste ha dichiarato: “…sì ero con […] quando lui è caduto siamo andati Tes_2 CP_1
a soccorrerlo e ci siamo accorti che c'erano delle pozzanghere d'acqua nella pista che avrebbero potuto fare cadere anche noi ma all'inizio non ce ne siamo accorti che c'erano. Allora noi eravamo lì da un'oretta e mezza e poi è caduto. […] Si CP_1 quella sera pioveva…” […] Poi io mi sono avvicinato alla biglietteria e ho parlato con la prima persona che ho incontrato che non so chi fosse e poi questi hanno chiamato l'ambulanza […] Quando siamo arrivati non erano presenti pozzanghere sulla pista e quindi si sono create nel frangente che noi siamo stati lì…”.
Resta quindi confermata la dinamica dell'incidente come descritta dall'attore e come ritenuta dal primo giudice: le stesse modalità del sinistro giustificano tuttavia la censura dell'appellante, quanto al mancato rilievo da parte del primo giudice di un concorso di colpa del danneggiato. Va premesso che “ Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione” (Cass. Ordinanza n. 11138 del 28/04/2025 ) : non è quindi fondata la contestazione dell'appellata, per cui il dedotto concorso costituirebbe una eccezione nuova non consentita all'appellante contumace in primo grado. Tanto premesso, rileva la Corte che la circostanza che il sinistro sia stato determinato dalla presenza di “pozzanghere” (nella stessa prospettazione di parte appellante, descritte “a macchia di leopardo”, quindi diffuse, come anche confermato dal primo teste sopra indicato) induce a ritenere che esse potevano essere anche avvistate più tempestivamente dall'infortunato, che con una condotta quindi non adeguatamente attenta e previdente non ha avvistato il pericolo, contribuendo quindi al verificarsi del sinistro. Si reputa pertanto che, nel contesto dato, sussiste la responsabilità prevalente della società sportiva appellante, per non avere controllato e tempestivamente provveduto a chiudere l'impianto, che, a seguito della pioggia e della presenza di pozzanghere sul ghiaccio, costituiva un evidente stato pericolo per i frequentatori, nonché la responsabilità dell'infortunato, non avendo usato la diligenza e attenzione nello svolgere l'attività di pattinaggio in luogo con un pericolo visibile. La inadeguata diligenza dell'infortunato non vale invece ad escludere la colpa del titolare dell'impianto, sino a diventare causa esclusiva dell'evento, in quanto, come emerge dalle testimonianze, il fatto si è verificato nel corso dello svolgimento dell'attività ludica, e con un certo carattere di repentinità, che non rendeva il pericolo avvistabile con tale anticipo da rendere opportuno evitare ab initio l'uso della pista (caso in cui la omessa diligenza dell'utente sarebbe stata valutabile causa esclusiva dell'evento).
Per questi motivi
, va valutata come prevalente la responsabilità della società sportiva per omessa adeguato intervento e manutenzione dell'impianto, nella misura che si reputa equa di due terzi.
Pagina 6 Ne consegue che, in riforma parziale della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la corresponsabilità dell'appellato nella determinazione del sinistro nella misura di un terzo, e correlativamente ridotta la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Tenuto conto della soccombenza sostanziale, ma parziale, dell'appellante, rispetto alla domanda proposta, le spese del doppio grado sono compensate per un terzo , ponendo la restante parte a carico della parte soccombente odierno appellante, unitamente alle spese di CTU integrali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando , così provvede, in in riforma parziale della sentenza impugnata:
- dichiara la concorrente responsabilità di Parte_1
e di nella misura rispettivamente di
[...] CP_1 due terzi e di un terzo,
- condanna l'appellante al risarcimento del danno nella misura di euro 21.703,33, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo,
- pone le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio definitivamente a carico di parte appellante,
- compensa per un terzo le spese del doppio grado, e condanna l'appellante al pagamento della restante parte, liquidata in euro 310,00 per spese ed euro 3.660,00 per compensi, per il primo grado, e in euro 3.510,00 per compensi, per il presente grado, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Roma, 31 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4676/2019 R.G., vertente Tra
in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. (avv. Maurizio Imbriano)
Appellante E CP_1
(Avv. Saverio Stopponi) Appellato OGGETTO: risarcimento danni CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 11627/2019 il tribunale di Roma ha costituito sui fatti di causa:
“Con citazione del 4.08.15 ha convenuto in giudizio la società CP_1 [...]
esponendo che il giorno Parte_1
23.01.14, alle ore 21.40 circa, mentre si trovava a pattinare sulla pista di pattinaggio allestita presso il convenuto, cadeva a terra a causa delle cattive condizioni di Pt_1 manutenzione della pista, in particolare, a causa della presenza di vere e proprie pozzanghere prodottesi al centro pista per l'infiltrazione di umidità (pioggia), riportando lesioni personali con postumi permanenti. Ha citato, quindi in giudizio innanzi a questo Tribunale la società Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, nella
[...] misura di € 35.033,30, con gli interessi e la rivalutazione. La società è Parte_1 rimasta contumace.
Pagina 1 Ritiene il giudicante che la domanda attrice sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
[…]
Va rilevato al riguardo che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate alla stregua delle dichiarazioni rese da testi sig. e sig. Testimone_1
sulle quali non vi è motivo di dubitare, anche perché non Testimone_2 contrastate da alcun altro elemento in contrario. Risulta in particolare che l'attore, mentre pattinava, cadeva verso il centro della pista, proprio dove vi erano delle pozzanghere d'acqua; il teste ha anche Tes_1 precisato che quella sera pioveva e l'acqua cadeva sulla pista dal tetto, con le gocce che creavano dei buchi sul ghiaccio. Alla luce di tali deposizioni può, quindi;
affermarsi che la caduta è stata causata, così come sostenuto da parte attrice dalla anomala presenza sulla pista di pattinaggio di pozzanghere che costituivano una oggettiva situazione di pericolo per i pattinatori;
va dunque affermata la responsabilità della società convenuta in ordine all'accaduto. Quanto all'ammontare del danno, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della CTU. Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile. Esse possono quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento. Il CTU ha in particolare accertato che ha riportato nell'incidente “frattura spiroide scomposta terzo medio prossimale diafisi peroneale sinistra e frattura spiroide scomposta terzo distale diafisi tibiale sinistra. IL CTU ha quindi determinato l'inabilità temporanea assoluta in 40 gg., l'inabilità temporanea parziale al 50% in 60 gg., e gli esiti permanenti nella misura del 9%. Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno. Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare,
in via necessariamente equitativa, tenuto conto del fatto che all'epoca del fatto il aveva 23 anni, l'importo di € 16.564,00 al valore attuale, applicando la tabella CP_1 di riferimento elaborata da questo Tribunale.
[… ] Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso. A tale riguardo si liquida parimenti in via equitativa ed al valore attuale, l'ulteriore somma di € 7.658,00. Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte
Pagina 2 di Cassazione - che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso, senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose) - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice;
si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo, in misura pari al 20% per complessive € 4.846,00. Compete, altresì, alla istante il rimborso di € 534,56 per spese mediche necessarie;
trattandosi dei debito di valore e considerato che il fatto è avvenuto nel 2014, applicando i coefficienti elaborati dall'ISTAT si ottiene una somma rivalutata ad oggi di € 546,00. All'attore va liquidato, inoltre, il danno per lucro cessante (in tal senso deve interpretarsi la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cfr. SS.UU. 1712/95, Cass. 7272/97, 10300/01, 3747/05). A tal fine, tenuto conto della differenza nel periodo di riferimento tra tasso medio di rendimento degli investimenti mobiliari e tasso di inflazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, deve riconoscersi un ulteriore 2% annuo - in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base di calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito (€ 28.986,00 al 2014) ed il valore dello stesso rivalutato ad oggi (€ 29.624,00): si ottiene così un ulteriore importo di € 2.931,00 dovuto a titolo di lucro cessante. Pertanto parte convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attore la somma complessiva di € 32.555,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. Le spese per la CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, spese liquidate come da dispositivo”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello la convenuta associazione , deducendone la erroneità per i motivi di seguito indicati, e chiedendo che in riforma della sentenza impugnata venisse respinta la domanda proposta in primo grado o in
Pagina 3 subordine che venisse accertata la corresponsabilità del danneggiato” , così concludendo:
“Nel merito, in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 11627/2019 emessa dal Tribunale civile di Roma… respingere la domanda proposta dal sig. , in CP_1 quanto non provata, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non correttamente qualificata dal Giudice di primo grado, così come rappresentato e dedotto nel primo motivo di appello;
nonché, in via subordinata, respingere la domanda proposta dal sig. riducendo il quantum dovuto, atteso il concorso colposo del CP_1 danneggiato con efficacia causale circa la determinazione dell'evento dannoso così come rappresentato e dedotto nel secondo motivo di appello;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata si è costituita, deducendo la inammissibilità e infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è fondato, nei limiti di seguito indicati.
L'appellante ha dedotto, in sintesi delle oltre 50 pagine dell'atto di citazione, in larga parte ripetitive, che la domanda, in primo luogo, “è rimasta incerta e sfornita di prova, poiché l'attore non ha colpevolmente provato di essere presente, in maniera certa, la sera del presunto sinistro sulla pista di pattinaggio, non avendo prodotto neanche la ricevuta di ingresso al palaghiaccio o fotografie attestanti la sua presenza all'interno della pista. Inoltre, non è stato preso in considerazione il fatto che l'attore, a detta dei testi escussi nonché in forza alle dichiarazioni rese dal medesimo e contenute nella cartella clinica, fosse alquanto inesperto nel pattinaggio, alla seconda esperienza in assoluto su di una pista di ghiaccio, che non aveva, dunque alcuna perizia o esperienza, e che ha tenuto una condotta altamente incauta e superficiale e non prudente, poiché sarebbe caduto al centro della pista e non certo ai bordi dove avrebbe potuto afferrarsi alla balaustra che delimita l'intero perimetro della pista, quella sera per giunta per niente affollata dato l'esiguo di persone presenti in sale, a detta dei testi stessi”. Pertanto, l'appellante ritiene evidente l'erroneità della sentenza per l'errata valutazione delle risultanze probatorie, per l'errata qualificazione della domanda di responsabilità, nonché in subordine, per l'omessa configurazione del concorso di colpa del danneggiato. In particolare, la parte attrice non avrebbe provato : (i) l'evento per cui è causa;
Pagina 4 (ii) il nesso causale, visto che l'appellato non ha dimostrato di avere la ricevuta di ingresso nella struttura del Circolo che era a pagamento o fotografie che attestino la presenza del sig. sul luogo del sinistro (o l'arto infortunato); CP_1
(iii) l'asserito trasporto dell'attore in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale di Monterotondo;
(iv) l'ora in cui sarebbe avvenuto il sinistro, poiché in citazione si afferma che sarebbe avvenuto alle ore 21,40, mentre l'attore ha riferito al personale ospedaliero che il trauma si sarebbe verificato alle ore 23,40; al personale ospedaliero del Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Gonfalone – Monterotondo era stata “riferita caduta accidentale mentre pattinava sul ghiaccio”; infine nella cartella clinica dell'Ospedale Umberto I di Roma veniva riportato che “il trauma sarebbe dipeso da caduta accidentale sul ghiaccio mentre pattinavo in data 23.01.2014 ore 11,45”. Dette circostanze “ scagionano da ogni responsabilità parte appellante”, e non sarebbero state considerate dal Giudice di prime cure.
Rileva preliminarmente la Corte che la circostanza che l'ingresso alla pista fosse a pagamento non esclude la presenza dell'infortunato sulla pista, non essendo tenuto alla conservazione del biglietto di ingresso, mentre nulla osta alla prova aliunde acquisita (in questo caso, testimoniale) della presenza sul luogo). Neppure è rilevante la circostanza che fosse stata riferita la “caduta accidentale” al pronto soccorso, tale essendo anche la caduta provocata da una eventuale insidia (intesa come “accidente”), ovvero la discrasia nell'orario riferito, atteso che gli orari indicati delle 23,40 o 11,45 possono essere anche equivalenti, in fatto, e dovuti al diverso soggetto che abbia redatto gli atti, mentre la circostanza che nell'atto di citazione sia indicato l'orario delle 21,40 non appare determinante ai fini del decidere, fermo restando che le testimonianze hanno confermato che il sinistro è accaduto nel luogo e nella sera indicata nella cartella clinica. L'evento e le modalità dell'incidente risultano invece confermati dai testi escussi, la cui inattendibilità – dedotta dall'appellante - non è suffragata da elementi oggettivi di riscontro, né dal tenore intrinseco delle testimonianze, che concordemente e senza evidenti incongruenze confermano la circostanza che la caduta sia stata provocata sulla pista di pattinaggio e a causa della presenza di pozzanghere e “buchi” determinati dal gocciolamento della pioggia dal soffitto. Dallo stesso tenore delle testimonianze appare tuttavia evidente che il pericolo (pozzanghere e “buchi”) – pur improvvisamente determinatosi – dovesse essere anche visibile all'infortunato, ove avesse usato l'ordinaria diligenza nell'uso della pista. Ed invero , il teste ha dichiarato: “…c'erano molte pozzanghere e mi Tes_1 ricordo bene questi buchi nel ghiaccio dovuti al gocciolamento del tetto dove il gocciolamento era più assiduo. Il tetto era tondo con le travi e si sentiva lo scroscio della pioggia […] In particolare appena siamo entrati queste pozzanghere non c'erano, si sono create dopo mentre all'esterno aumentava la pioggia. E' come se non avesse ben drenato il tetto…”.
Pagina 5 Il teste ha dichiarato: “…sì ero con […] quando lui è caduto siamo andati Tes_2 CP_1
a soccorrerlo e ci siamo accorti che c'erano delle pozzanghere d'acqua nella pista che avrebbero potuto fare cadere anche noi ma all'inizio non ce ne siamo accorti che c'erano. Allora noi eravamo lì da un'oretta e mezza e poi è caduto. […] Si CP_1 quella sera pioveva…” […] Poi io mi sono avvicinato alla biglietteria e ho parlato con la prima persona che ho incontrato che non so chi fosse e poi questi hanno chiamato l'ambulanza […] Quando siamo arrivati non erano presenti pozzanghere sulla pista e quindi si sono create nel frangente che noi siamo stati lì…”.
Resta quindi confermata la dinamica dell'incidente come descritta dall'attore e come ritenuta dal primo giudice: le stesse modalità del sinistro giustificano tuttavia la censura dell'appellante, quanto al mancato rilievo da parte del primo giudice di un concorso di colpa del danneggiato. Va premesso che “ Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione” (Cass. Ordinanza n. 11138 del 28/04/2025 ) : non è quindi fondata la contestazione dell'appellata, per cui il dedotto concorso costituirebbe una eccezione nuova non consentita all'appellante contumace in primo grado. Tanto premesso, rileva la Corte che la circostanza che il sinistro sia stato determinato dalla presenza di “pozzanghere” (nella stessa prospettazione di parte appellante, descritte “a macchia di leopardo”, quindi diffuse, come anche confermato dal primo teste sopra indicato) induce a ritenere che esse potevano essere anche avvistate più tempestivamente dall'infortunato, che con una condotta quindi non adeguatamente attenta e previdente non ha avvistato il pericolo, contribuendo quindi al verificarsi del sinistro. Si reputa pertanto che, nel contesto dato, sussiste la responsabilità prevalente della società sportiva appellante, per non avere controllato e tempestivamente provveduto a chiudere l'impianto, che, a seguito della pioggia e della presenza di pozzanghere sul ghiaccio, costituiva un evidente stato pericolo per i frequentatori, nonché la responsabilità dell'infortunato, non avendo usato la diligenza e attenzione nello svolgere l'attività di pattinaggio in luogo con un pericolo visibile. La inadeguata diligenza dell'infortunato non vale invece ad escludere la colpa del titolare dell'impianto, sino a diventare causa esclusiva dell'evento, in quanto, come emerge dalle testimonianze, il fatto si è verificato nel corso dello svolgimento dell'attività ludica, e con un certo carattere di repentinità, che non rendeva il pericolo avvistabile con tale anticipo da rendere opportuno evitare ab initio l'uso della pista (caso in cui la omessa diligenza dell'utente sarebbe stata valutabile causa esclusiva dell'evento).
Per questi motivi
, va valutata come prevalente la responsabilità della società sportiva per omessa adeguato intervento e manutenzione dell'impianto, nella misura che si reputa equa di due terzi.
Pagina 6 Ne consegue che, in riforma parziale della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la corresponsabilità dell'appellato nella determinazione del sinistro nella misura di un terzo, e correlativamente ridotta la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Tenuto conto della soccombenza sostanziale, ma parziale, dell'appellante, rispetto alla domanda proposta, le spese del doppio grado sono compensate per un terzo , ponendo la restante parte a carico della parte soccombente odierno appellante, unitamente alle spese di CTU integrali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando , così provvede, in in riforma parziale della sentenza impugnata:
- dichiara la concorrente responsabilità di Parte_1
e di nella misura rispettivamente di
[...] CP_1 due terzi e di un terzo,
- condanna l'appellante al risarcimento del danno nella misura di euro 21.703,33, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo,
- pone le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio definitivamente a carico di parte appellante,
- compensa per un terzo le spese del doppio grado, e condanna l'appellante al pagamento della restante parte, liquidata in euro 310,00 per spese ed euro 3.660,00 per compensi, per il primo grado, e in euro 3.510,00 per compensi, per il presente grado, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Roma, 31 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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