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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/02/2024, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.128
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019, discussa e decisa all'udienza di discussione del 24.01.2024
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell' di Taranto in Via Golfo di Taranto 7/D, Pt_1
rappresentato e difeso dall'Avv.Maria Maddalena Berloco, per procura generale alle liti, conferita con atto a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Roma, in data 21.07.2015, Rep. 80974/21569;
- APPELLANTE -
E
( elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Grottaglie alla via Colombo n.23,presso e nello studio dell'avv. Massimo Urselli che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa difensiva;
- APPELLATO –
All'udienza del 24.01.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2953\2018), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti dell' ,diretta ad ottenere riconosciuto il proprio diritto alla Pt_1
rivalutazione contributiva dell'1,5% per esposizione ad amianto, in relazione all'intero arco temporale dedotto nel ricorso introduttivo, con conseguente diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e per l'effetto dichiarava il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi dell'art.13 co.8 L.257\1992 per l'ulteriore periodo lavorativo accertato dal 1° gennaio 1993 al 31 agosto 1998, ordinando all' di provvedere alla conseguente Pt_1
ricostruzione contributiva ed al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati in base a tale ricostruzione.
Condannava l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' ,in persona del legale Pt_1
rappresentante, lamentandone la erroneità e chiedendone la parziale riforma.
Resisteva , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. Controparte_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame l'appellante assume la nullità della sentenza impugnata per extra petizione e violazione del disposto di cui all'art.112 c.p.c.,nonchè erronea applicazione dell'art.47 ultimo comma DPR 639\ 1970 come modificato dall'art 38,
comma 1 lett.d) n. 1 DL 98/2011 conv- in L. 111/2011.
L'appello è fondato.
Ebbene, ,ex dipendente assumendo di essere stato esposto Controparte_1 CP_2
ad amianto,svolgendo attività lavorativa di carpentiere,dal 30.08.1985 fino al
31.08.1998 e lamentando l'avvenuto riconoscimento da parte dell' , solo sino Org_1
al 31.12.1992, chiedeva il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva ai sensi dell'art.13 co.8 L.257\1992, per l'ulteriore periodo 01.01.1993 -31.08.1998 e quindi la ricostruzione contributiva del periodo pensionistico.
Riteneva il Tribunale fondata la domanda,ordinando all' di ricostruire la Pt_1
posizione contributiva del ricorrente e di provvedere al pagamento dei ratei maturati in base alla disposta ricostituzione.
Lamenta l'appellante con i motivi di gravame,la violazione da parte del giudice di
prime cure del disposto di cui all'art.112 cpc, atteso che a fronte di una richiesta di riconoscimento del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva per esposizione ad amianto,veniva riconosciuto anche il diritto del ricorrente ad ottenere dall'Istituto previdenziale il pagamento delle differenze di pensione,non richiesto e non concretamente richiedibile, in quanto il ricorrente non era ancora pensionato.
In effetti, la domanda del ricorrente era finalizzata semplicemente ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva per esposizione ad amianto,poiché ancora non aveva maturato i requisiti per il pensionamento alla data del deposito del ricorso (04.02.2015).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo
3 rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., Sez. Un.,
9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" dell'esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria e ciò, perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici,
anche successivamente alla data del pensionamento e costituire oggetto di autonomo accertamento.
Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione)
riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente conseguenziale -
con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" così Corte cost. 376/2008).
Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio,
previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque,
per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo. Anche per questo,alla luce del suddetto orientamento e proprio perché vi
è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché
diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).
Nel caso concreto, la circostanza che il non fosse ancora pensionato è CP_1
pacifica per ammissione dello stesso ricorrente ed è confermata, sia dalla reiezione
4 della domanda di pensione di anzianità del 16.07.2014, allegata agli atti,sia dal fatto che l'odierno appellante non ha mai cessato l'attività lavorativa fino al
30.11.2018,allorquando a seguito della sentenza di cui si discute,inoltrava domanda di pensione che veniva accolta sulla base proprio della contribuzione maturata anche a seguito della decisione de qua n.2953\18.
Da quanto enunciato consegue l'erronea applicazione dell'art.47,ultimo comma
DPR 639\1970 come normato dall'art 38 della L. 111/2011 che dispone che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” giacché, in tal caso, “il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, mentre nel caso de quo il lavoratore non agisce per ottenere l'adempimento
“di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”,
bensì agisce per ottenere l'adempimento di una prestazione autonoma e non accessoria non chiedendo una componente essenziale del credito previdenziale già
liquidato bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
La decadenza triennale si riferisce ai c.d.pagamenti parziali dei ratei pensionistici che presuppongono l'avvenuto riconoscimento del diritto alla pensione che nel caso di specie è insussistente e neanche richiesto.
In conclusione l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata.
La peculiarità delle questioni involte rispondenti alle caratteristiche di gravità ed eccezionalità giustificano la compensazione delle spese di giudizio di entrambi i gradi.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata,
elimina il capo di sentenza che ha ordinato all' il pagamento in favore del Pt_1
ricorrente dei ratei maturati in base alla ricostituzi della posizione contributiva;
5 -Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Taranto 24.01.2024
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella Gialdino Dott.Pietro Genoviva
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