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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
R.G. n.12769 /2023
PROMOSSO DA
Attore Difensore
DA CP_1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 20.05.2025 alle ore 17,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. . Parte_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento,. Parte_1 Precisa che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12769/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12769 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e le norte scritte preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da note di trattazione scritte
I. Con ricorso depositato in data 13.09.2023
, nato a [...], il [...] (doc.03), CF: Parte_3
, residente e domiciliato in "Rua Barao de Tramandai, n. 291, apto. C.F._1 302", CAP: 91030-380, Porto Alegre-RS, Brasile
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_2 le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che il ricorrente , è cittadino italiano dalla Parte_3 nascita in quanto discendente di cittadino italiano che gli ha Persona_1 validamente trasmesso la cittadinanza italiana e per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato
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civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Ai fini della determinazione del contributo unificato di cui agli artt. 9 ss. D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano , nato a [...] il Persona_1
04/08/1852 che emigrava in Brasile, diventandosi capostipite della discendenza del ricorrente, essendo deceduto senza mai avere rinunciato alla cittadinanza italiana si univa in matrimonio con il 02/12/1877 a Seren del Persona_1 Persona_2 GR (BL) e dall'unione nasceva
• il 25/05/1886, nel municipio di Caxias do Sul (RS), Brasile il Persona_3 quale si univa in matrimonio con il 02/03/1908 a UA (RS), Persona_4 Brasile e da tale unione nasceva:
➢ MA NO DA EA KO il 30/07/1924, nel municipio di UA (RS), Brasile che si è univa in matrimonio con il 21/02/1942 a Persona_5 Santo TO da UL (RS), Brasile e da tale unione nasceva:
✓ il 04/09/1956, nel municipio do Rolante (RS), Persona_6
Brasile che si univa in matrimonio con il Persona_7 02/12/1978 a AN (RS), Brasile e da tale unione nasceva
❖ l'odierno ricorrente il 12/10/1990, Parte_3 Pt_1 nel municipio di AN (RS), Brasile.
in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge
III. Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non
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avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_1 nato a [...] il [...] prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- il ricorrente è discendente diretta del cittadino italiano , nato a [...] Persona_1
GR (BL) il 04/08/1852
-Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
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l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che li ricorrente è cittadino italiana;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 20.02.2025.
IL GOP
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